Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 253/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Marino, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
-contumace-
Oggetto: opposizione ad atto di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.01.2024, l' ha proposto impugnazione Parte_1 avverso l'atto di accertamento emesso dall' sulla scorta del verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 15/0120 del 6.10.2017 redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, chiedendone l'annullamento. Con condanna alle spese.
il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la , della CP_2 quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va premesso che il presente giudizio trae origine dall'accertamento ispettivo effettuato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento nei confronti della Parte_1
, all'esito del quale sono stati disconosciuti i rapporti di collaborazione intercorsi con i
[...]
lavoratori , , Controparte_3 Parte_2 Persona_1 Persona_2 [...]
, , , e , in quanto Per_3 Persona_4 Per_5 Pt_3 Persona_6 Parte_4 caratterizzati dalla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Tanto premesso, occorre, in primo luogo, rilevare come non meriti accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente, giacché dalla documentazione versata in atti dall' si CP_1
evince che – trattandosi di contributi relativi al periodo compreso tra il mese di luglio 2013 e il mese di dicembre 2015 - il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 è stato ritualmente interrotto dalla notifica dell'invito alla sistemazione della posizione assicurativa dei lavoratori occupati (30.08.2018) e, successivamente, dalla notifica dell'atto di accertamento qui impugnato (7.07.2023).
Ancora, va disattesa la doglianza concernente l'illegittimità della pretesa contributiva formulata dall' in ragione dell'archiviazione delle contestazioni relative allo svolgimento di lavoro CP_1
irregolare da parte di , e (cfr. ordinanza di Persona_7 Persona_3 Per_5 Pt_3 archiviazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento n. 19/0236 prot. 9721 del
13.06.2019), atteso che la suddetta ordinanza fa riferimento esclusivamente alle sanzioni irrogate dall'Ispettorato e riguardanti l'omessa comunicazione dell'Unilav, mentre l'atto di accertamento qui impugnato attiene ai contributi assistenziali e previdenziali nonché alle sanzioni dovute in relazione alla qualificazione corretta dei rapporti di lavoro instaurati dall'associazione ricorrente con alcuni lavoratori (cfr. Cass. n. 17130/2019, Cass. n. 2287/2020, secondo cui l'archiviazione dell'ordinanza ispettiva non preclude all' l'utilizzo del medesimo verbale ai fini del recupero contributivo). CP_1
Parimenti, non appare condivisibile la censura concernente il difetto di motivazione dell'atto di accertamento del 7.07.2023, posto che lo stesso contiene un richiamo al verbale emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, l'indicazione analitica degli importi richiesti per ciascun anno di competenza e l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, identificati tramite codice fiscale, consentendo così al destinatario di comprendere l'origine e l'entità della pretesa contributiva ed assicurando allo stesso il rispetto del diritto di difesa.
Ciò detto, giova evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che
"in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1
efficacia probatoria" (ex multis, Cass. 18.05.2008 n. 12108 e poi a seguire Cass. 10.11.2010 n.
22862).
Ne consegue che se da un lato grava sull'Istituto previdenziale l'onere di provare le circostanze poste a fondamento del disconoscimento dei rapporti di collaborazione intercorsi con i lavoratori
, , , Controparte_3 Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
, , e , dall'altro, a fronte di Persona_4 Persona_8 Per_6 Persona_6 Parte_4
tale prova, tocca alla parte ricorrente dimostrare in giudizio la genuinità dei suddetti rapporti di collaborazione.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, si osserva che se da un lato l' ha CP_1 assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, producendo in giudizio le dichiarazioni rese dai suindicati lavoratori, dalle quali si evince chiaramente che le prestazioni venivano rese secondo un orario di lavoro concordato preventivamente con il datore di lavoro e sotto il costante controllo di referenti aziendali, che fornivano istruzioni dettagliate sullo svolgimento delle mansioni e predisponevano i turni dei lavoratori, dall'altro la parte ricorrente si è limitata a dedurre la genuinità dei rapporti intercorsi, ma non ha dimostrato (né chiesto di dimostrare in giudizio) la superiore circostanza.
Alla luce di tali considerazioni – dato che le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori risultano precise, circostanziate e coerenti e, pertanto, possono essere legittimamente poste a fondamento della decisione, integrando una prova idonea a confermare la legittimità dell'atto opposto fondato su di esse (cfr. Cass.n. 8376/2009, secondo cui “le dichiarazioni dei lavoratori raccolte dagli ispettori assumono valore probatorio se precise, circostanziate e coerenti, potendo anche da sole fondare il convincimento del giudice, salvo prova contraria”) - si ritiene che l'esistenza di un orario vincolante, l'obbligo di presenza fisica e la costante eterodirezione da parte del datore di lavoro siano inconciliabili con la figura del collaboratore autonomo, il quale dovrebbe godere di ampi margini di autonomia nella gestione della prestazione, costituendo tali elementi indici tipici della subordinazione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12 settembre 2022,
n. 26709; Cass. 9 ottobre 2023, n. 28211).
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
La contumacia della esime dal pronunciamento sulle spese nei suoi confronti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 4.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
nulla sulle spese nei confronti della . CP_2
Così deciso in Agrigento, il 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo