CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai IGi magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2947/2021/CC, avverso la sentenza n. 1154/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 3 febbraio 2021,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Saverio Gatto n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Paolizzi (C.F.: C.F._2
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura
[...] Email_1 speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a Marano CP_1 CodiceFiscale_3 di Napoli (Na) in Via Tevere n. 116, Parco Flora, C/11, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
CA (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_2
Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la memoria difensiva d'appello;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_2 CodiceFiscale_5 CP_3
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]di
[...] CodiceFiscale_6
Procida (Na) in Via Roma, Traversa 25, rappresentati e difesi dall'avv. Nunzia Filacchione (C.F.:
PEC: , del foro di Napoli, come da CodiceFiscale_7 Email_3
1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la memoria difensiva d'appello;
APPELLATI
E
DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. Controparte_4
451/2015/ES DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, in persona del custode pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 21 ed il 25 agosto 2018, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , CP_1 CP_2 CP_3
e la R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Controparte_5
Napoli, in persona del custode pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare, dichiarare le legittimità passiva dei IGi e Rosa CP_2 quali soci successori, illimitatamente responsabili, della società, volontariamente cessata,
[...]
, C.F. ; 2) accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_6 P.IVA_1 solidale, e/o esclusiva, dei convenuti per il mancato pagamento, in favore dell'attore Sig. Pt_1
, dei canoni di locazione, scaduti e non corrisposti, per il periodo dal luglio 2014 al maggio
[...]
2015 e per l'effetto, condannarli al pagamento della somma complessiva di Euro 6.875,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo incasso;
3) accertare e dichiarare la responsabilità solidale,
e/o esclusiva, dei convenuti per il mancato pagamento, in favore dell'attore Sig. , dei Parte_1 canoni di locazione scaduti e non corrisposti per il periodo dal giugno 2015 al gennaio 2016, per un importo pari ad Euro 5.000,00; 4) in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore dei procuratori antistatari.”
A sostegno delle proprie domande, la parte istante allegava: a) di essere comproprietario, in ragione di ½, unitamente al convenuto ER, , comproprietario della restante metà, CP_1 dell'unità immobiliare, destinata ad uso commerciale, ubicata nella Città di Napoli al Viale Farnese numeri 53/55/61, distinta in catasto alla sez. sca, foglio 20, particella 420, subalterno 2, categoria c1, mq 77; b) di avere il ER concesso in locazione tale immobile alla società CP_1 [...]
, con sede a Napoli al Viale Farnese numeri 53/55/61, Controparte_6 mediante il contratto di locazione registrato il 19 giugno 2014, pattuendo la durata sessennale, a decorrere dal giorno 1° luglio 2014 sino al 30 giugno 2020, tacitamente rinnovabile, oltre al canone
2 mensile di € 1.250,00, limitatamente al periodo compreso dal giorno 1° luglio 2014 sino al 30 giugno
2016, e di € 1.525,00 mensili per il periodo successivo compreso dal giorno 1° luglio 2016 sino al termine del rapporto locativo;
c) di essere e successori di tale società, CP_2 CP_3 cancellata dal registro delle imprese a seguito di volontaria cessazione della sua attività; d) di avere subito il pignoramento immobiliare, notificatogli il 29 maggio 2015, avente ad oggetto la sua quota di comproprietà, in ragione del 50%, dell'immobile de quo, iscritto a R.G.N. 451/2015/ES del
Tribunale di Napoli, nell'ambito della cui procedura esecutiva era stato nominato il custode giudiziario;
e) di non avere ricevuto dal ER e dai conduttori e CP_1 CP_2 la somma corrispondente al valore dei canoni di locazione maturati nel periodo CP_3 compreso tra il mese di luglio dell'anno 2014 e quello di maggio dell'anno 2015, pari a complessivi
€ 6.875,00; f) di volere fare accertare anche quelli non incassati nel periodo compreso tra il mese di giugno dell'anno 2015 e quello di gennaio dell'anno 2016 per un importo complessivo di ulteriori €
5.000,00.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2018, si costituiva in giudizio
, eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, allegando l'avvenuto versamento, in CP_1 favore dell'attore, nei primi giorni di ogni mese, dell'importo di € 625,00 mensili, a titolo di quota, pari al 50% dei canoni locatizi incassati, spiegando la domanda riconvenzionale mirata a conseguire la condanna della parte attrice a rimborsargli la complessiva somma di € 12.852,94, a titolo del proprio preteso controcredito, eccependo, altresì, la compensazione delle rispettive pretese creditorie.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 novembre 2018, si costituivano in giudizio e eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda CP_2 CP_3 attrice, non essendo stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria previsto per le cause in materia locatizia, oltre che l'irritualità della stessa domanda, per non essere stata introdotta con il ricorso ex art. 447-bis c.p.c., chiedendo di essere estromessi dal giudizio, atteso il loro preteso difetto di legittimazione passiva, contestando, nel merito, l'avversa domanda proposta nei loro confronti, avendo pagato i canoni di locazione al comproprietario locatore, sottoscrittore del contratto di locazione, chiedendo, in subordine, nell'ipotesi di loro condanna, di essere mallevati dalle altre parti convenute da ogni richiesta dell'attore.
1.4. - Nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire, la Custodia della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Napoli preferiva non costituirsi in giudizio.
1.5. - All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi il 19 dicembre 2018, il giudice adito disponeva il mutamento di rito, ex art. 426 c.p.c., trattandosi di causa in materia di locazione,
3 con assegnazione alle parti del termine per il deposito delle rispettive memorie integrative fino a trenta giorni prima della udienza fissata, ex art. 420 c.p.c., per il 4 marzo 2020, oltre che dell'ulteriore termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, che, nonostante fosse stato attivato dall'attore nel termine assegnato, non sortiva alcun effetto conciliativo.
1.6. - Depositate le memorie integrative dalle parti;
acquisita la documentazione prodotta dalle stesse e disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dal convenuto CP_1
; a seguito del deposito delle rispettive note conclusive e della discussione orale della causa
[...] tenutasi all'udienza del 3 febbraio 2021, la stessa veniva decisa mediante la sentenza n. 1154/2021, resa a seguito di tale udienza e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli, così testualmente stabiliva: “Dichiara la contumacia della Custodia Giudiziaria - Tribunale di Napoli
R.G. 451/2015; In accoglimento delle reciproche domande tra e Parte_1 CP_1
dichiara l'estinzione per compensazione dei reciproci crediti, per gli importi e nei limiti
[...] indicati in motivazione e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di euro 2.447,00 oltre interessi al saldo legale dalla presente pronuncia all'effettivo saldo;
Condanna
al pagamento, in favore di e , delle spese Parte_1 CP_2 CP_3 di lite, liquidate in € 20,00 per spese ed € 1.618,00 per compensi oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione del procuratore costituito avv. Filacchione Nunzia dichiaratosi anticipatario;
Compensa le spese di lite e della procedura di mediazione fra e Parte_1
; Nulla sulle spese per la contumace Custodia Giudiziaria.” CP_1
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) la carenza di legittimazione attiva e d'interesse ad agire in capo al ricorrente, limitatamente alla domanda d'accertamento del Parte_1 mancato pagamento da parte dei resistenti, , nei suoi Parte_1 Controparte_6 CP_3 confronti, dei pretesi canoni in ordine al periodo compreso tra il mese di giugno dell'anno 2015, epoca dell'avvenuta notificazione del pignoramento immobiliare, ed il mese di gennaio dell'anno 2016, spettando la legittimazione attiva al custode giudiziario dopo l'inizio della procedura esecutiva immobiliare, a decorrere dalla data di notificazione dell'atto di pignoramento, avente ad oggetto un immobile concesso in locazione, fino al decreto di trasferimento di tale bene all'aggiudicatario; b) il difetto di legittimazione passiva dei resistenti-conduttori, e , per la CP_7 CP_8 domanda di pagamento - in favore del ricorrente, , comproprietario, non sottoscrittore Parte_1 del contratto di locazione - della pretesa quota, in ragione del 50%, dei canoni pagati in ordine al periodo compreso tra il mese luglio dell'anno 2014 ed il mese di maggio dell'anno 2015, il cui intero versamento in favore di , comproprietario-locatore, sottoscrittore del contratto di CP_1
4 locazione, è per tabulas provato, essendo i conduttori tenuti: I) al versamento dell'intero canone in favore del locatore, sottoscrittore del contratto di locazione, fino a quando il comproprietario non locatore non ratifichi, ex art. 2032 c.c., l'operato del comproprietario-locatore, qualificato gestore d'affari; II) al versamento della quota di canone in favore del comproprietario non locatore soltanto dopo la ratifica di quest'ultimo, limitatamente ai canoni successivi alla ratifica stessa, non avendo quest'ultima efficacia retroattiva;
c) non provata l'eccezione del resistente, , secondo la CP_1 quale avrebbe versato mensilmente al ER istante la quota pari al 50% del valore dei canoni mensili incassati;
d) tenuto, pertanto, il resistente, , a versare al ricorrente, CP_1 Pt_1
, la complessiva somma di € 6.875,00, pari alla quota del 50% di € 1.250,00 del pattuito canone
[...] locatizio, corrispondente ad € 625,00, dovuti per le mensilità comprese tra il mese di luglio dell'anno
2014 ed il mese di maggio dell'anno 2015; e) meritevole d'accoglimento, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, , nei confronti del ricorrente, CP_1
, limitatamente alla pretesa creditoria di € 4.428,00, in quanto documentalmente Parte_1 provata, contrariamente alle ulteriori pretese, rimaste sfornite di prova;
f) tenuto il resistente, CP_1
, a dovere corrispondere al ricorrente, , la complessiva somma di € 2.447,00, in
[...] Parte_1 considerazione della dichiarata estinzione per compensazione dei reciproci crediti, di cui ai superiori punti sub d) ed e).
2. - L'PE
2.1. - Avverso tale sentenza con il ricorso depositato il 30 giugno 2021, ritualmente notificato il 26 luglio 2021 unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti pubblicato il 6 luglio 2021, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla Parte_1 base di quattro motivi di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “A) Dichiarare la legittimazione attiva dell'appellante all'accertamento circa il mancato incasso dei canoni di locazione per il periodo dal giugno 2015 al gennaio 2016 e successivi al pignoramento immobiliare accogliendo le motivazioni esposte al punto 1), e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva al pagamento del IG . B) Dichiarare la CP_1 legittimazione passiva dei IGi , in qualità di successori della società cessata locatrice CP_3 accogliendo le motivazioni esposte al punto 2). C) Accogliere le censure esposte al punto 3), come specificate ai sub 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4), e riformare la sentenza in ordine al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal IG . Quindi, la condanna al CP_1 pagamento dell'appellante della somma di Euro 4.428,00 va decurtata di Euro 3.984,81 [Euro
1.000,00, per i motivi al punto 3.1) + la somma di Euro 1.953,00, per i motivi al punto 3.2) + la somma di Euro 657,81, per i motivi al punto 3.3) + la somma di Euro 375,00, per i motivi al punto
5 3.4)] e l'appellante va, quindi, condannato al pagamento della sola somma di Euro 442,19.
Considerata la condanna del IG al pagamento della somma di Euro 6.875,00 in CP_1 favore del IG , per la refusione dei canoni di locazione da luglio 2014 a maggio Parte_1
2015, applicata la compensazione richiesta dal IG , la detta somma di Euro CP_1
6.875,00 va decurtata solo di Euro 442,19, per l'effetto condannare il IG al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante, della differenza pari ad Euro 6.432,81. D) accogliere le doglianze espresse al punto 4) in ordine alle spese di giudizio e riformare la sentenza, per quanto di giustizia, compensando le spese nei confronti dei IGi e, considerata la distrazione, CP_3 stabilendo il rimborso delle somme eventualmente pagate. Mentre, nei confronti del IG CP_1
, riformare la sentenza e condannare lo stesso, sia parzialmente, al pagamento, in favore del
[...] IG , delle spese del primo grado di giudizio e delle spese per la fase di mediazione. Parte_1
Con vittoria di diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”
2.2. - Con la memoria difensiva depositata il 16 settembre 2021, si costituiva in giudizio CP_1
, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, formulando,
[...] sulla base di tre motivi di censura, l'appello incidentale avverso la decisione de qua, ritenendo:
“essere meritevoli di accoglimento le proprie conclusioni di primo grado e quindi appropriato riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1145/2021 in modo che sia affermato in sede devolutiva: (a) in rito: - la carenza di legittimazione attiva di per controvertere in Parte_1 ordine ai canoni locativi dei mesi da giugno 2015 a gennaio 2016; - la qualificazione di inammissibile domanda nuova o nulla in appello in ordine alla domanda di riforma riferita alla stessa legittimazione attiva del punto che precede;
- la carenza di interesse processuale e la formulazione di inammissibile domanda nuova in ordine alla legittimazione passiva della parte conduttrice, oggi in causa nelle persone di e;
(b) nel merito in via principale: - il ER CP_2 CP_3 CP_1 ha versato al ER dal luglio 2014 al maggio 2015 e dal giugno 2015 al gennaio 2016 Pt_1 la somma di 625,00 euro mensili quale quota del 50% del canone di locazione del locale commerciale in comproprietà fra e;
- il ER deve al ER la CP_1 Parte_1 Pt_1 CP_1 somma di 12.852,94 euro per rimborsi e restituzioni giustificate dalle causali esposte nel precedente appello incidentale dal punto E2 al punto E8; (c) nel merito in via subordinata: - ha CP_1 versato a dal luglio 2014 al maggio 2015 e dal giugno 2015 al gennaio 2016 la Parte_1 somma di 625,00 euro mensili quale quota del 50% del canone di locazione del locale commerciale in comproprietà fra e;
- il ER deve al ER una CP_1 Parte_1 Pt_1 CP_1 diversa e minore somma di 12.852,94 euro, liquidabile sulla scorta degli atti di causa, per rimborsi
e restituzioni giustificate dalle causali esposte nel precedente appello incidentale dal punto E2 al
6 punto E8; (d) nel merito in via gradata: - compensare ai sensi degli artt. 1241 e 1242 cc i debiti contrapposti;
(e) affidare alla Corte di Appello di Napoli la formulazione di idonea statuizione di condanna per le posizioni debitorie accertate e affermate, con il riconoscimento degli interessi legali correnti dal giorno di maturazione del debito al giorno di effettivo soddisfo;
(f) nei casi di pronuncia devolutiva di cui ai precedenti punti conclusivi lettera “b” ed anche lettera “c”, in considerazione dell'avvenuto pagamento a cura di della somma di 2.622,68 euro in adempimento della CP_1 condanna di primo grado (sentenza Tribunale di Napoli n. 1145/2021) precettata da Parte_1 il 20/07/2021, affidare alla Corte di Appello di Napoli la formulazione di idonea statuizione aggiuntiva di condanna di alla restituzione a della stessa citata somma Parte_1 CP_1 di 2.622,68 euro. Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio.”
2.3. - Con la memoria difensiva notificata alle controparti il 16 settembre 2021, depositata il 30 settembre 2021, si costituivano in giudizio prendendo posizione sul Controparte_6 CP_3 secondo motivo d'appello principale, di cui richiedevano la declaratoria d'inammissibilità e d'infondatezza, formulando l'istanza di condanna dell'impugnante principale al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Nunzia Filacchione, dichiaratasi antistataria.
2.4. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, la cui documentazione processuale risulta essere consultabile grazie al pertinente suo fascicolo elettronico;
dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il 13 ottobre 2021 la contumacia della Custodia giudiziaria della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Napoli, in persona del custode pro tempore, nei cui confronti erano stati ritualmente notificati gli appelli principale ed incidentale, senza che ne fosse seguita la sua costituzione in giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 8 ottobre 2025 la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., per l'udienza collegiale del 4 novembre 2025; depositate dalle parti costituite le note difensive conclusive, contenenti le conclusioni rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase;
seguiva la discussione orale in tale udienza a cura dei difensori delle parti appellate costituite, nonché la camera di consiglio e la decisione, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione principale criticava la decisione Parte_1 gravata, per avere, a suo dire, il primo giudice errato nell'escludere la sua legittimazione attiva, in riferimento alla sua domanda finalizzata all'accertamento del mancato solidale versamento da parte dei resistenti, , e in suo favore, dei canoni scaduti dal Parte_1 CP_2 CP_3
7 mese di giugno dell'anno 2015 al mese di gennaio dell'anno 2016, in ragione della percentuale del
50%, pari alla quota del suo diritto di comproprietà sull'unità immobiliare locata, non avendo il
Tribunale tenuto in debita considerazione la richiesta, contenuta nella nota raccomandata a.r. del 4 febbraio 2016, formalizzata dal custode giudiziario, con la quale quest'ultimo aveva richiesto ai germani ed il pagamento, in favore della custodia della procedura Parte_1 CP_1 esecutiva immobiliare, dei canoni di locazione che sarebbero stati incassati pro quota da entrambi successivamente al pignoramento immobiliare eseguito in danno del primo il 29 maggio 2015, ovvero a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2015 sino al mese di gennaio dell'anno 2016, avendoli la società conduttrice corrisposti al subentrato custode della procedura esecutiva immobiliare, con decorrenza dal mese di febbraio dell'anno 2016, per cui concludeva sul punto, formulando testualmente la domanda, come segue: “A) Dichiarare la legittimazione attiva dell'appellante all'accertamento circa il mancato incasso dei canoni di locazione per il periodo dal giugno 2015 al gennaio 2016 e successivi al pignoramento immobiliare accogliendo le motivazioni esposte al punto
1), e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva al pagamento del IG .” CP_1
3.2. - Il primo motivo d'appello principale è inammissibile, ex art. 345 c.p.c., atteso che nel giudizio d'appello non possono domandarsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, essendo dell'avviso la Corte che sia nuova la sopra riportata domanda, di cui alla innanzi ritrascritta conclusione sub A) del ricorso d'appello, essendo di contenuto diverso rispetto a quella formulata sul punto nel libello introduttivo del primo grado del giudizio, così come in tale fase reiterata in sede di memoria integrativa disposta a seguito della conversione dal rito ordinario a quello locatizio, che risulta essere del seguente tenore letterale: “3) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale, e/o esclusiva, dei convenuti per il mancato pagamento, in favore dell'attore
Sig. , dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti per il periodo dal giugno 2015 Parte_1 al gennaio 2016, per un importo pari ad Euro 5.000,00.”
Invero, pur condividendo il Collegio l'assunto dell'appellante principale, secondo il quale il primo giudice errava nel ritenere la carenza di legittimazione attiva, oltre che il difetto d'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo al ricorrente, in ordine alla domanda, con la quale la parte istante non reclama(va) affatto il pagamento dei canoni maturati successivamente al pignoramento immobiliare eseguito in suo danno il 29 maggio 2015, ovvero a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2015 sino al mese di gennaio dell'anno 2016, limitatamente alla sua quota di comproprietà del cespite immobiliare locato, per cui in considerazione dell'effettiva domanda di accertamento, così come ivi proposta, non rileva nella fattispecie in esame, pur rientrando nell'ipotesi dell'espropriazione forzata di quota d'immobile locato con contratto opponibile alla procedura esecutiva, l'insegnamento,
8 richiamato dal Tribunale, del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene.”
(Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 28/03/2018, n. 7748).
Infatti, la Corte ritiene che, essendo la domanda d'accertamento in questione, mirata a contrastare la pretesa stragiudiziale del custode giudiziario, di cui alla richiamata missiva del 4 febbraio 2016, sussista, comunque, la legittimazione attiva in capo al ricorrente in riferimento alla stessa, che, comunque, incorre, in questa fase, nella declaratoria d'inammissibilità, attesa la natura dell'evidenziata novità caratterizzante il petitum qui domandato, così come preteso nel presente grado d'impugnazione, che è diverso rispetto alla domanda formulata sul punto nel corso del primo grado del giudizio.
3.3. - Con il secondo motivo d'appello principale la parte impugnante censurava la decisione de qua, per avere, a suo dire, il giudice di prime cure, con motivazione viziata da illogicità, oltre che mal interpretando l'insegnamento consacrato nella sentenza n. 11136/2012 delle sezioni unite della
Suprema corte, errato nell'escludere la legittimazione passiva dei germani e CP_2 [...]
nella loro qualità di successori della cancellata società conduttrice, in ordine alla sua CP_3 domanda tesa alla solidale condanna di questi ultimi due al pagamento, in suo favore, della quota, in ragione del 50% dell'intera somma pattuita, a titolo di canoni maturati nel periodo compreso dal mese di luglio dell'anno 2014 a quello di maggio dell'anno 2015, essendo comproprietario, non sottoscrittore del contratto di locazione dell'unità immobiliare condotta in locazione dalla società in questione.
3.4. - Il secondo motivo d'impugnazione principale è privo di pregio, per cui merita di essere respinto, dovendosi, comunque, modificare la motivazione della decisione impugnata nei termini qui di seguito precisati.
Invero, pur condividendo l'assunto dell'appellante principale, secondo il quale il Tribunale errava nel ritenere la carenza di legittimazione passiva in capo a ed a CP_2 CP_3 non essendovi dubbi circa la loro legittimazione passiva, in considerazione della loro titolarità del potere di resistere rispetto alle pretese fatte valere dal ricorrente nel presente procedimento, circa il rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la prospettazione di quest'ultimo, attenendo al merito l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, la Corte è dell'avviso che, nel merito, tale motivo di censura, sia, comunque, destituito di fondamento, perché i germani nella loro qualità di CP_3
9 successori della cancellata società conduttrice, non sono tenuti al pagamento, in favore del ricorrente- appellante principale, della quota, in ragione del 50% dell'intera somma pattuita, a titolo di canoni locativi maturati nel periodo compreso dal mese di luglio dell'anno 2014 a quello di maggio dell'anno
2015, proprio perché è comproprietario, non sottoscrittore, del contratto di locazione Parte_1 dell'unità immobiliare condotta in locazione dalla società , Controparte_6 poi, cancellata dal registro delle imprese.
Infatti, poiché, ai sensi dell'art. 1372 c.c., “Il contratto ha forza di legge tra le parti”, è sufficiente richiamare, in modo assorbente rispetto a qualsivoglia doglianza sollevata sul punto dalla parte impugnante principale, la circostanza per cui il contratto di locazione stipulato il 17 giugno
2014, registrato il 19 giugno 2014, intercorso tra , comproprietario ed unico locatore, e CP_1 la società , conduttrice, tra l'altro, esclude espressamente Controparte_6 il pagamento pro quota del canone in favore di , così come erroneamente preteso da Parte_1 quest'ultimo, avendo previsto testualmente mediante l'art. 3 che: “… I pagamenti devono essere eseguiti esclusivamente al locatore e, per qualsiasi fine contrattuale e probatorio, CP_1 devono risultare soltanto da ricevute a firma dello stesso locatore : per patto espresso CP_1 ogni altra regolamentazione rimane esclusa e negata, così come rimane concordato che non assumono alcuna rilevanza gli eventuali attestati di bonifico bancario o di altri possibili documenti ricognitivi dell'avvenuto trasferimento dell'importo in obbligazione.”
Del resto, il Collegio evidenzia, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante principale sul punto, che costituisce ius receptum il principio, secondo il quale: “La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 04/07/2012, n. 11135), ovvero reclamare: “… il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 18/07/2023, n. 20885), che, nella specie, può essere individuata nella nota raccomandata a.r. del 31 marzo 2016, indirizzata alla società conduttrice ed ai suoi amministratori pro tempore, con la quale per la prima volta reclamava il versamento, in suo favore, del 50% del Parte_1 pattuito canone, quando ormai era stato già eseguito e trascritto il pignoramento immobiliare avente ad oggetto la quota del locale di proprietà dell'appellante principale, condotto in locazione dalla
10 società , tenuta a versarla al custode dell'immobile Controparte_6 nominato in seno alla procedura esecutiva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Napoli.
3.5. - Con il terzo motivo di gravame principale la parte appellante lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'accogliere parzialmente, con motivazione viziata da illogicità, la domanda riconvenzionale proposta dal resistente , in violazione degli esiti istruttori CP_1 documentali, i quali, correttamente valutati, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte impugnante principale, secondo la quale non sarebbero dovuti al primo:
a) € 1.000,00, di cui alla ricognizione di debito, a firma di , contenuta nella Parte_1 nota del 29 agosto 2013, essendo stato provato per tabulas, mediante la produzione della successiva nota trasmessa il 30 novembre 2013 da con posta elettronica ordinaria, non CP_1 disconosciuta, la ricognizione di debito di quest'ultimo, che ivi si dichiarava debitore, nei confronti del ER , della maggiore somma di € 1.350,00; Parte_1
b) € 1.953,00, pretesi per la prima volta da all'atto della sua costituzione in CP_1 giudizio, risalente al 15 novembre 2018, a titolo di rimborso per gli eseguiti pagamenti delle imposte
ICI ed IMU, il cui ultimo versamento risulta essere stato effettuato il 17 marzo 2013, essendosi tale diritto di credito prescritto, dovendosi applicare la prescrizione quinquennale, cui sono soggette tali tasse, in considerazione della tempestiva e rituale eccezione sollevata in primo grado, ma disattesa dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto applicabile, nella specie, la prescrizione decennale;
c) € 1.055,17, pretesi per la prima volta da all'atto della sua costituzione in CP_1 giudizio, risalente al 15 novembre 2018, a titolo di rimborso degli eseguiti pagamenti degli oneri condominiali, essendosi tale diritto di credito prescritto relativamente agli oneri condominiali fino all'esercizio relativo all'anno 2012, dovendosi applicare la prescrizione quinquennale, cui sono soggetti tali oneri, in considerazione della tempestiva e rituale eccezione sollevata in primo grado, ma disattesa dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, la prescrizione decennale, per cui andrebbero addebitate all'appellante soltanto le somme relative agli esercizi degli anni 2013, 2014 e 2015 per un importo complessivo di € 397,36, con la contestuale riduzione del quantum dovuto a tale titolo all'appellato , in ragione Parte_1 di € 657,81, dato dalla differenza contabile di € 1.055,17 - € 657,81 = € 397,36;
d) € 420,00, per rimborsi fatti ai conduttori e essendo dovuto CP_2 CP_3 dall'appellante principale soltanto l'importo di € 45,00, che sarebbe stato anticipato nell'anno 2014, non essendo dovuta l'ulteriore somma di € 375,00, che sarebbe stata anticipata nell'anno 2017, epoca in cui era già operativa la custodia giudiziaria, a seguito dell'eseguito pignoramento immobiliare.
11 3.6. - Tale motivo è parzialmente fondato, per cui va accolto nei limiti qui di seguito precisati.
Infatti, il giudice di primo grado errava senz'altro nell'interpretazione di un documento, ritualmente allegato al fascicolo di parte ricorrente di primo grado, avendo attribuito correttamente la contestata somma di € 1.000,00 ad , avendo ritenuto che fosse dovutagli in quanto CP_1 oggetto dell'atto di ricognizione di debito, a firma di , contenuto nella nota del 29 Parte_1 agosto 2013, con la quale quest'ultimo aveva dichiarato di dovergli tale somma, senza, però, avere proceduto a riconoscere, errando, come dovuta, in favore del ricorrente, la somma di € 1.315,00, di cui si era dichiarato debitore il resistente mediante la prodotta nota trasmessa con posta CP_1 elettronica ordinaria del 30 novembre 2013, in parte qua quest'ultimo attestava testualmente: “La cifra che resta di tua competenza di € 1.315,00 te la verso io dove ritieni.”
Pertanto, la corretta interpretazione dei due atti di ricognizione di debito in questione impone di stabilire che, rispetto alle partite di dare ed avere de quibus, a , a seguito dell'operata Parte_1 compensazione, va riconosciuta la somma di € 315,00, da porre a carico di . CP_1
A proposito, poi, delle ulteriori doglianze sollevate in tale motivo, la Corte ritiene che le stesse siano tutte destituite di fondamento, evidenziando che il giudice di primo grado, in forza della corretta interpretazione degli ulteriori esiti istruttori documentali, accoglieva giustamente, ma parzialmente, la domanda riconvenzionale formulata dal resistente , avendo verificato che: a) la CP_1 somma di € 1.953,00 era stata pagata a titolo di tasse (ICI ed IMU) nell'interesse di , Parte_1 mediante sette distinti versamenti attraverso il conto corrente bancario cointestato ad CP_1 ed a;
avendo, altresì, correttamente ritenuto che, in tema di ripetizione di Controparte_9 somme anticipate al comproprietario, a titolo di tasse (ICI ed IMU), l'azione di restituzione promossa dall'altro comproprietario, che ha effettuato il pagamento in favore del primo, costituisce una ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. e, pertanto, è soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., decorrente dalla data di ogni singolo pagamento, nella fattispecie in esame non decorso, in considerazione del fatto che la domanda riconvenzionale veniva formalizzata nella memoria di costituzione depositata il 15 novembre 2018, mentre i pagamenti de quibus erano stati eseguiti tutti entro il decennio antecedente a tale ultima data;
b) la somma di €
420,00, pari alla quota a carico del ricorrente, era stata rimborsata ai conduttori dal resistente CP_1
mediante documentati versamenti eseguiti nel mese di luglio dell'anno 2014 ed in quello del
[...] mese di marzo dell'anno 2015 e non nell'anno 2017, come erroneamente dedotto dall'appellante principale.
3.7. - Quanto all'ulteriore lamentela, secondo la quale , atteso il preteso difetto Parte_1 di prova sul punto, non avrebbe dovuto essere condannato a rimborsare al ER CP_1
12 l'ulteriore somma di € 1.055,17, che sarebbe stata pagata mediante versamenti, eseguiti dal secondo, nell'interesse del primo, a titolo di quota, a carico di quest'ultimo, degli oneri condominiali gravanti su alcune unità immobiliari appartenenti ai germani , la stessa per ragioni di connessione viene CP_1 delibata unitariamente al terzo motivo d'impugnazione incidentale.
3.8. - Con il quarto motivo di critica principale si doleva della pretesa Parte_1 violazione dei principi di causalità e di soccombenza in materia di liquidazione delle spese e dei compensi di lite, ritenendo di essere stato condannato ingiustamente sul punto nei confronti dei resistenti, e e che fosse ingiustificata la dichiarata integrale CP_2 CP_3 compensazione delle spese di lite nei rapporti col ER, , chiedendo la riforma della CP_1 statuizione sulle spese di giudizio di primo grado, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 92 e 95 c.p.c., che tenga in considerazione il comportamento assunto in sede di procedimento di mediazione obbligatoria, nel quale aveva assunto impegni conciliativi, poi, disattesi, CP_1 mentre i germani non vi partecipavano, rendendo impossibile addivenire alla conciliazione CP_3 in ordine alla loro posizione.
3.9. - Il motivo in questione è privo di fondamento, ritenendo la Corte che il giudice di primo grado avesse fatto buon governo dei principi di causalità e di soccombenza in materia di liquidazione delle spese di lite nel processo civile, avendo correttamente condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
al pagamento delle stesse, nei confronti dei germani non tenuti, per le Parte_1 CP_3 ragioni sopra indicate, al versamento della quota di canone reclamata dal ricorrente, ed avendone disposto la integrale compensazione tra i contendenti germani , in considerazione della loro CP_1 reciproca soccombenza, in perfetta applicazione del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME INCIDENTALE
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione incidentale censurava la decisione CP_1 appellata, per avere il primo giudice errato, a suo dire, nel disporre la sua condanna al versamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 6.875,00, a titolo di quota dei canoni di locazione spettanti a quest'ultimo, che sarebbero stati incassati per l'intero dal resistente e da questi non versati pro quota alla parte istante nel periodo compreso tra il mese di luglio dell'anno 2014 ed il mese di maggio dell'anno 2015, non avendo attribuito valenza probatoria alla “asseverazione scritta dei versamenti solutori da a resa interamente di proprio pugno in data CP_1 Parte_1
26/09/2018 da , madre dei fratelli germani, nella comune residenza della madre Persona_1 [...]
e del figlio ”, depositata unitamente alla memoria integrativa, ex art 425 Per_1 Parte_1
c.p.c., dalla quale si ricava, a dire della dichiarante, che avesse versato a CP_1 Pt_1
, dal luglio 2014 al gennaio 2016, nei primi giorni di tali mesi, la somma di € 625,00 mensili,
[...]
13 corrispondente al valore economico della metà del canone di locazione inerente al locale commerciale in Napoli al Viale Farnese 53/55.
4.2. - Tale motivo è privo di pregio e va respinto.
Infatti, la pur contestata, nel merito, richiamata dichiarazione, a firma di , Persona_1 contenuta nella missiva del giorno 1° ottobre 2018, indirizzata al figlio , è qualificabile CP_1 come scrittura privata proveniente dal terzo, rispetto alle parti in causa, ed ha valore probatorio meramente indiziario, senza concorrere a formare il convincimento del giudice, in difetto di altre risultanze processuali, assenti nella fattispecie in esame, ritenendo la Corte inammissibile, ex artt.
2721 e 2726 c.c., la prova testimoniale su tale preteso pagamento, così come articolata dal resistente nella citata memoria integrativa ritualmente depositata il 14 maggio 2019, oltre che CP_1 rinunciata, non essendo stata reiterata la specifica richiesta della sua ammissione in sede di discussione orale, finale, tenutasi all'udienza del 3 febbraio 2021, nel corso della quale il difensore di parte resistente-ricorrente in via riconvenzionale si limitava a riportarsi alle proprie difese ed a chiedere la decisione della causa.
4.3. - Con il secondo motivo d'appello incidentale la parte impugnante criticava la sentenza gravata per la pretesa violazione e l'erronea interpretazione degli esiti istruttori documentali, i quali, valutati correttamente corroborerebbero l'assunto difensivo di pare resistente-ricorrente in via riconvenzionale, secondo la quale sarebbe fondata e documentalmente provata la propria domanda riconvenzionale, respinta dal giudice di primo grado, di rimborso della somma di:
a) € 1.422,80, versata a titolo di quota, a carico di , inerente all'imposta di Parte_1 registrazione di diversi contratti di locazione riconducibili agli immobili in comproprietà dei germani
, parti in causa, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente la carenza di allegazione CP_1 circa il preteso pattuito addebito, a carico esclusivo dei locatori, dell'obbligo di pagamento di tale imposta, emergendo dalla documentazione versata in atti che, a fronte del complessivo importo versato a tale titolo, veniva espunta la somma pari al 50% a carico dei conduttori, oltre che quella ulteriore del 25% a carico del comproprietario , essendo stata avanzata la richiesta di CP_1 rimborso del residuo 25% del totale, a carico dell'altro comproprietario;
Parte_1
b) € 391,59, versata a titolo di quota, a carico di delle spese di Parte_1 somministrazione dell'energia elettrica a servizio dei locali in comproprietà dei germani;
CP_1
c) € 2.661,12, versata in favore del Condominio di cui al fabbricato ubicato a Napoli in Via
Saverio Gatto n. 12, dove è situato un altro appartamento di cui sono comproprietari i germani , CP_1 per un debito di in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8044/2011. Parte_1
4.4. - Il motivo è destituito di fondamento, per cui non merita di essere accolto.
14 Infatti, dalle allegazioni del convenuto svolte nella comparsa di risposta e nella successiva memoria integrativa disposta a seguito della conversione del rito da ordinario a speciale, ex art. 426
c.p.c., rientrando la controversia in esame nella materia locatizia, non emergono con sufficiente grado di ragionevolezza i fatti costitutivi della pretesa azionata, mirata al conseguimento della somma di €
1.422,80 a titolo di rimborso dell'imposta di registrazione di svariati contratti di locazione, oltre che della somma di € 391,59 a titolo di rimborso delle spese di somministrazione dell'energia elettrica, nonché della somma di € 2.661,12 a titolo di rimborso dell'eseguito pagamento del debito, per cui il rilevato deficit di allegazione non può essere colmato dalla copiosa produzione documentale, dovendosi correttamente ritenere che il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della domanda, nella specie, assolutamente carenti, come, peraltro, confermato dal dato testuale della stessa, che è del seguente tenore letterale: “La domanda riconvenzionale articolata per 12.852,94 euro nelle conclusioni appresso rassegnate, si fonda sulla natura e sulla tipologia delle spese e degli oneri di proprietà, come sopra specificati, oltre che sulla attestazione di debito del 29/08/2013, trattandosi di partite contabili passive riferite alla posizione proprietaria di ma assolte dal ER , i cui importi giammai sono stati restituiti Pt_1 CP_1 dal ER ”, oltre che dalla circostanza secondo la quale soltanto in questa fase del Pt_1 giudizio l'impugnante incidentale allegava di avere detratto dall'intera somma versata a titolo d'imposta di registrazione, quella pari al 50% a carico dei conduttori, oltre che quell'ulteriore del
25% a carico del comproprietario , avendo limitato la sua pretesa all'istanza di rimborso CP_1 de quo limitatamente al residuo 25% del totale, a carico dell'altro comproprietario , Parte_1 senza avere mai null'altro allegato in ordine al preteso rimborso del quantum anticipato a titolo di pagamento delle spese di somministrazione dell'energia elettrica, oltre che a titolo dell'estinzione del debito nei confronti del Condominio di cui al fabbricato ubicato a Napoli in Via Saverio Gatto n. 12.
Del resto, in ossequio al principio dispositivo, che informa il processo civile, in presenza di una rappresentazione generica ovvero incompleta, non sorge alcun dovere del giudice di colmare le lacune assertive, anche attraverso l'esame dei documenti, la cui produzione è strumentale soltanto alla prova di una circostanza precisamente allegata, anche perché l'operazione, oltre ad eludere gli oneri di parte, si rivelerebbe arbitraria, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale della
Suprema corte, per il quale: “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle
15 risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
01/02/2008, n. 2435).
4.5. - Con il terzo motivo di gravame incidentale lamentava l'errore in cui CP_1 sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avergli riconosciuto soltanto la somma di € 1.055,17, a titolo di rimborso della quota, a carico di , degli oneri condominiali pagati, rispetto al Parte_1 maggiore importo preteso in ragione di € 5.004,95, avendo ritenuto prescritte le quote pagate nel periodo antecedente all'anno 2008, in violazione del comma 2 dell'art. 1242 c.c., secondo il quale:
“La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.”, chiedendo l'accoglimento della domanda subordinata tesa alla declaratoria dell'effetto compensativo tra il 50% delle quote condominiali versate in favore di ed il corrispondente valore economico dei canoni locativi del locale commerciale a Parte_1 quest'ultimo liquidati.
4.6. - Tale motivo va delibato - per evidenti ragioni di connessione - congiuntamente alla parte del terzo motivo d'appello principale, con la quale veniva ritenuta non dovuta la somma di € 1.055,17, che sarebbe stata pagata mediante versamenti eseguiti da , nell'interesse di CP_1 Pt_1
, a titolo di quota, a carico di quest'ultimo, degli oneri condominiali.
[...]
4.7. - Il terzo motivo di gravame incidentale è fondato e merita di essere accolto, contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnante principale nella parte del suo terzo motivo d'appello, con la quale si doleva di essere stato condannato a rimborsare al ER la CP_1 somma di € 1.055,17, nonostante la pretesa carenza di prova sul punto.
Infatti, posto che la compensazione legale opera ex tunc, retroagendo al momento della coesistenza dei crediti, i documentati importi versati da nel periodo compreso tra il CP_1 mese di luglio dell'anno 2005 ed il mese di agosto dell'anno 2018, a titolo di oneri condominiali, nella misura di € 4.758,00 per la quota di comproprietà a carico di , pur essendosi in Parte_1 parte prescritti (quelli compresi tra il mese di luglio dell'anno 2005 ed il mese di ottobre dell'anno
2008) alla data di formulazione della domanda di tale rimborso risalente al 15 novembre 2018, non essendosi compiuta la prescrizione quando si è verificata la coesistenza dei due debiti, possono, ai sensi del comma 2 dell'art. 1242 c.c., essere posti in compensazione con il controcredito di quest'ultimo, in ragione di € 6.875,00, maturato a titolo di quota dei canoni di locazione inerenti al periodo compreso tra il mese di luglio dell'anno 2014 e quello di maggio dell'anno 2015, oltre che con l'ulteriore somma di € 315,00, ritenuta esigibile al novembre dell'anno 2013.
16 5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, in parziale accoglimento dei rispettivi appelli, principale ed incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la compensazione del maggiore credito, in ragione di (€
6.875,00 + € 315,00) = € 7.190,00, vantato da nei confronti di , sino Parte_1 CP_1 alla concorrenza del minore credito, nella misura di (€ 1.953,00 + 420,00 + 4.758,00) = € 7.131,00, vantato da quest'ultimo nei confronti del primo, , va condannato al pagamento, in favore CP_1 di , della residua complessiva somma di (€ 7.190,00 - € 7.131,00) = € 59,00, oltre agli Parte_1 interessi legali con decorrenza dalla data di notificazione della domanda giudiziaria sino all'effettivo soddisfo.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase e del rigetto dell'appello principale, così come proposto da nei confronti di e di le spese del presente Parte_1 CP_2 CP_3 grado del giudizio, nei rapporti tra tali parti, vengono poste ad esclusivo carico del primo, in favore dei secondi, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e delle difficoltà dell'affare, oltre che del valore del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e delle fasi processuali eseguite, dandosi atto che non sono state espletate l'effettiva fase istruttoria, né la vera e propria trattazione, (Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/09/2025, n. 25664), nonché dei parametri medi, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018,
n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147, ridotti del 50% ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato
D.M., con distrazione in favore dell'avv. Nunzia Filacchione, dichiaratasi antistataria.
6.2. - Nei rapporti tra l'appellante principale e quello incidentale, in considerazione della loro reciproca soccombenza, consequenziale all'accoglimento parziale delle loro rispettive impugnazioni e delle originarie domande contrapposte, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92
c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra tali parti processuali.
6.3. - Nulla per le spese del doppio grado nei confronti della Custodia giudiziaria della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Napoli, in persona del custode pro tempore, non costituitosi in entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti rispettivamente da e da Parte_1 CP_1
17 avverso la sentenza n. 1154/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 3 febbraio 2021, così provvede:
1) dichiara la compensazione del maggiore credito, in ragione di (€ 6.875,00 + € 315,00) = €
7.190,00, vantato da nei confronti di , sino alla concorrenza del minore Parte_1 CP_1 credito, nella misura di (€ 1.953,00 + 420,00 + 4.758,00) = € 7.131,00, vantato da nei CP_1 confronti di;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di della residua CP_1 Parte_1 complessiva somma di (€ 7.190,00 - € 7.131,00) = € 59,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di notificazione della domanda giudiziaria sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_1 liquida, in favore di e di nella complessiva somma di € 1.983,00, a CP_2 CP_3 titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nunzia Filacchione, dichiaratasi antistataria,
4) compensa per intero tra ed le spese del doppio grado del Parte_1 CP_1 giudizio;
5) nulla per le spese del doppio grado del giudizio nei confronti della Custodia giudiziaria della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Napoli, in persona del custode pro tempore.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai IGi magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2947/2021/CC, avverso la sentenza n. 1154/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 3 febbraio 2021,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Saverio Gatto n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Paolizzi (C.F.: C.F._2
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura
[...] Email_1 speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a Marano CP_1 CodiceFiscale_3 di Napoli (Na) in Via Tevere n. 116, Parco Flora, C/11, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
CA (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_2
Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la memoria difensiva d'appello;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_2 CodiceFiscale_5 CP_3
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]di
[...] CodiceFiscale_6
Procida (Na) in Via Roma, Traversa 25, rappresentati e difesi dall'avv. Nunzia Filacchione (C.F.:
PEC: , del foro di Napoli, come da CodiceFiscale_7 Email_3
1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la memoria difensiva d'appello;
APPELLATI
E
DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. Controparte_4
451/2015/ES DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, in persona del custode pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 21 ed il 25 agosto 2018, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , CP_1 CP_2 CP_3
e la R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Controparte_5
Napoli, in persona del custode pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare, dichiarare le legittimità passiva dei IGi e Rosa CP_2 quali soci successori, illimitatamente responsabili, della società, volontariamente cessata,
[...]
, C.F. ; 2) accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_6 P.IVA_1 solidale, e/o esclusiva, dei convenuti per il mancato pagamento, in favore dell'attore Sig. Pt_1
, dei canoni di locazione, scaduti e non corrisposti, per il periodo dal luglio 2014 al maggio
[...]
2015 e per l'effetto, condannarli al pagamento della somma complessiva di Euro 6.875,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo incasso;
3) accertare e dichiarare la responsabilità solidale,
e/o esclusiva, dei convenuti per il mancato pagamento, in favore dell'attore Sig. , dei Parte_1 canoni di locazione scaduti e non corrisposti per il periodo dal giugno 2015 al gennaio 2016, per un importo pari ad Euro 5.000,00; 4) in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore dei procuratori antistatari.”
A sostegno delle proprie domande, la parte istante allegava: a) di essere comproprietario, in ragione di ½, unitamente al convenuto ER, , comproprietario della restante metà, CP_1 dell'unità immobiliare, destinata ad uso commerciale, ubicata nella Città di Napoli al Viale Farnese numeri 53/55/61, distinta in catasto alla sez. sca, foglio 20, particella 420, subalterno 2, categoria c1, mq 77; b) di avere il ER concesso in locazione tale immobile alla società CP_1 [...]
, con sede a Napoli al Viale Farnese numeri 53/55/61, Controparte_6 mediante il contratto di locazione registrato il 19 giugno 2014, pattuendo la durata sessennale, a decorrere dal giorno 1° luglio 2014 sino al 30 giugno 2020, tacitamente rinnovabile, oltre al canone
2 mensile di € 1.250,00, limitatamente al periodo compreso dal giorno 1° luglio 2014 sino al 30 giugno
2016, e di € 1.525,00 mensili per il periodo successivo compreso dal giorno 1° luglio 2016 sino al termine del rapporto locativo;
c) di essere e successori di tale società, CP_2 CP_3 cancellata dal registro delle imprese a seguito di volontaria cessazione della sua attività; d) di avere subito il pignoramento immobiliare, notificatogli il 29 maggio 2015, avente ad oggetto la sua quota di comproprietà, in ragione del 50%, dell'immobile de quo, iscritto a R.G.N. 451/2015/ES del
Tribunale di Napoli, nell'ambito della cui procedura esecutiva era stato nominato il custode giudiziario;
e) di non avere ricevuto dal ER e dai conduttori e CP_1 CP_2 la somma corrispondente al valore dei canoni di locazione maturati nel periodo CP_3 compreso tra il mese di luglio dell'anno 2014 e quello di maggio dell'anno 2015, pari a complessivi
€ 6.875,00; f) di volere fare accertare anche quelli non incassati nel periodo compreso tra il mese di giugno dell'anno 2015 e quello di gennaio dell'anno 2016 per un importo complessivo di ulteriori €
5.000,00.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2018, si costituiva in giudizio
, eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, allegando l'avvenuto versamento, in CP_1 favore dell'attore, nei primi giorni di ogni mese, dell'importo di € 625,00 mensili, a titolo di quota, pari al 50% dei canoni locatizi incassati, spiegando la domanda riconvenzionale mirata a conseguire la condanna della parte attrice a rimborsargli la complessiva somma di € 12.852,94, a titolo del proprio preteso controcredito, eccependo, altresì, la compensazione delle rispettive pretese creditorie.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 novembre 2018, si costituivano in giudizio e eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda CP_2 CP_3 attrice, non essendo stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria previsto per le cause in materia locatizia, oltre che l'irritualità della stessa domanda, per non essere stata introdotta con il ricorso ex art. 447-bis c.p.c., chiedendo di essere estromessi dal giudizio, atteso il loro preteso difetto di legittimazione passiva, contestando, nel merito, l'avversa domanda proposta nei loro confronti, avendo pagato i canoni di locazione al comproprietario locatore, sottoscrittore del contratto di locazione, chiedendo, in subordine, nell'ipotesi di loro condanna, di essere mallevati dalle altre parti convenute da ogni richiesta dell'attore.
1.4. - Nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire, la Custodia della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Napoli preferiva non costituirsi in giudizio.
1.5. - All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi il 19 dicembre 2018, il giudice adito disponeva il mutamento di rito, ex art. 426 c.p.c., trattandosi di causa in materia di locazione,
3 con assegnazione alle parti del termine per il deposito delle rispettive memorie integrative fino a trenta giorni prima della udienza fissata, ex art. 420 c.p.c., per il 4 marzo 2020, oltre che dell'ulteriore termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, che, nonostante fosse stato attivato dall'attore nel termine assegnato, non sortiva alcun effetto conciliativo.
1.6. - Depositate le memorie integrative dalle parti;
acquisita la documentazione prodotta dalle stesse e disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dal convenuto CP_1
; a seguito del deposito delle rispettive note conclusive e della discussione orale della causa
[...] tenutasi all'udienza del 3 febbraio 2021, la stessa veniva decisa mediante la sentenza n. 1154/2021, resa a seguito di tale udienza e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli, così testualmente stabiliva: “Dichiara la contumacia della Custodia Giudiziaria - Tribunale di Napoli
R.G. 451/2015; In accoglimento delle reciproche domande tra e Parte_1 CP_1
dichiara l'estinzione per compensazione dei reciproci crediti, per gli importi e nei limiti
[...] indicati in motivazione e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di euro 2.447,00 oltre interessi al saldo legale dalla presente pronuncia all'effettivo saldo;
Condanna
al pagamento, in favore di e , delle spese Parte_1 CP_2 CP_3 di lite, liquidate in € 20,00 per spese ed € 1.618,00 per compensi oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione del procuratore costituito avv. Filacchione Nunzia dichiaratosi anticipatario;
Compensa le spese di lite e della procedura di mediazione fra e Parte_1
; Nulla sulle spese per la contumace Custodia Giudiziaria.” CP_1
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) la carenza di legittimazione attiva e d'interesse ad agire in capo al ricorrente, limitatamente alla domanda d'accertamento del Parte_1 mancato pagamento da parte dei resistenti, , nei suoi Parte_1 Controparte_6 CP_3 confronti, dei pretesi canoni in ordine al periodo compreso tra il mese di giugno dell'anno 2015, epoca dell'avvenuta notificazione del pignoramento immobiliare, ed il mese di gennaio dell'anno 2016, spettando la legittimazione attiva al custode giudiziario dopo l'inizio della procedura esecutiva immobiliare, a decorrere dalla data di notificazione dell'atto di pignoramento, avente ad oggetto un immobile concesso in locazione, fino al decreto di trasferimento di tale bene all'aggiudicatario; b) il difetto di legittimazione passiva dei resistenti-conduttori, e , per la CP_7 CP_8 domanda di pagamento - in favore del ricorrente, , comproprietario, non sottoscrittore Parte_1 del contratto di locazione - della pretesa quota, in ragione del 50%, dei canoni pagati in ordine al periodo compreso tra il mese luglio dell'anno 2014 ed il mese di maggio dell'anno 2015, il cui intero versamento in favore di , comproprietario-locatore, sottoscrittore del contratto di CP_1
4 locazione, è per tabulas provato, essendo i conduttori tenuti: I) al versamento dell'intero canone in favore del locatore, sottoscrittore del contratto di locazione, fino a quando il comproprietario non locatore non ratifichi, ex art. 2032 c.c., l'operato del comproprietario-locatore, qualificato gestore d'affari; II) al versamento della quota di canone in favore del comproprietario non locatore soltanto dopo la ratifica di quest'ultimo, limitatamente ai canoni successivi alla ratifica stessa, non avendo quest'ultima efficacia retroattiva;
c) non provata l'eccezione del resistente, , secondo la CP_1 quale avrebbe versato mensilmente al ER istante la quota pari al 50% del valore dei canoni mensili incassati;
d) tenuto, pertanto, il resistente, , a versare al ricorrente, CP_1 Pt_1
, la complessiva somma di € 6.875,00, pari alla quota del 50% di € 1.250,00 del pattuito canone
[...] locatizio, corrispondente ad € 625,00, dovuti per le mensilità comprese tra il mese di luglio dell'anno
2014 ed il mese di maggio dell'anno 2015; e) meritevole d'accoglimento, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, , nei confronti del ricorrente, CP_1
, limitatamente alla pretesa creditoria di € 4.428,00, in quanto documentalmente Parte_1 provata, contrariamente alle ulteriori pretese, rimaste sfornite di prova;
f) tenuto il resistente, CP_1
, a dovere corrispondere al ricorrente, , la complessiva somma di € 2.447,00, in
[...] Parte_1 considerazione della dichiarata estinzione per compensazione dei reciproci crediti, di cui ai superiori punti sub d) ed e).
2. - L'PE
2.1. - Avverso tale sentenza con il ricorso depositato il 30 giugno 2021, ritualmente notificato il 26 luglio 2021 unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti pubblicato il 6 luglio 2021, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla Parte_1 base di quattro motivi di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “A) Dichiarare la legittimazione attiva dell'appellante all'accertamento circa il mancato incasso dei canoni di locazione per il periodo dal giugno 2015 al gennaio 2016 e successivi al pignoramento immobiliare accogliendo le motivazioni esposte al punto 1), e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva al pagamento del IG . B) Dichiarare la CP_1 legittimazione passiva dei IGi , in qualità di successori della società cessata locatrice CP_3 accogliendo le motivazioni esposte al punto 2). C) Accogliere le censure esposte al punto 3), come specificate ai sub 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4), e riformare la sentenza in ordine al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal IG . Quindi, la condanna al CP_1 pagamento dell'appellante della somma di Euro 4.428,00 va decurtata di Euro 3.984,81 [Euro
1.000,00, per i motivi al punto 3.1) + la somma di Euro 1.953,00, per i motivi al punto 3.2) + la somma di Euro 657,81, per i motivi al punto 3.3) + la somma di Euro 375,00, per i motivi al punto
5 3.4)] e l'appellante va, quindi, condannato al pagamento della sola somma di Euro 442,19.
Considerata la condanna del IG al pagamento della somma di Euro 6.875,00 in CP_1 favore del IG , per la refusione dei canoni di locazione da luglio 2014 a maggio Parte_1
2015, applicata la compensazione richiesta dal IG , la detta somma di Euro CP_1
6.875,00 va decurtata solo di Euro 442,19, per l'effetto condannare il IG al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante, della differenza pari ad Euro 6.432,81. D) accogliere le doglianze espresse al punto 4) in ordine alle spese di giudizio e riformare la sentenza, per quanto di giustizia, compensando le spese nei confronti dei IGi e, considerata la distrazione, CP_3 stabilendo il rimborso delle somme eventualmente pagate. Mentre, nei confronti del IG CP_1
, riformare la sentenza e condannare lo stesso, sia parzialmente, al pagamento, in favore del
[...] IG , delle spese del primo grado di giudizio e delle spese per la fase di mediazione. Parte_1
Con vittoria di diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”
2.2. - Con la memoria difensiva depositata il 16 settembre 2021, si costituiva in giudizio CP_1
, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, formulando,
[...] sulla base di tre motivi di censura, l'appello incidentale avverso la decisione de qua, ritenendo:
“essere meritevoli di accoglimento le proprie conclusioni di primo grado e quindi appropriato riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1145/2021 in modo che sia affermato in sede devolutiva: (a) in rito: - la carenza di legittimazione attiva di per controvertere in Parte_1 ordine ai canoni locativi dei mesi da giugno 2015 a gennaio 2016; - la qualificazione di inammissibile domanda nuova o nulla in appello in ordine alla domanda di riforma riferita alla stessa legittimazione attiva del punto che precede;
- la carenza di interesse processuale e la formulazione di inammissibile domanda nuova in ordine alla legittimazione passiva della parte conduttrice, oggi in causa nelle persone di e;
(b) nel merito in via principale: - il ER CP_2 CP_3 CP_1 ha versato al ER dal luglio 2014 al maggio 2015 e dal giugno 2015 al gennaio 2016 Pt_1 la somma di 625,00 euro mensili quale quota del 50% del canone di locazione del locale commerciale in comproprietà fra e;
- il ER deve al ER la CP_1 Parte_1 Pt_1 CP_1 somma di 12.852,94 euro per rimborsi e restituzioni giustificate dalle causali esposte nel precedente appello incidentale dal punto E2 al punto E8; (c) nel merito in via subordinata: - ha CP_1 versato a dal luglio 2014 al maggio 2015 e dal giugno 2015 al gennaio 2016 la Parte_1 somma di 625,00 euro mensili quale quota del 50% del canone di locazione del locale commerciale in comproprietà fra e;
- il ER deve al ER una CP_1 Parte_1 Pt_1 CP_1 diversa e minore somma di 12.852,94 euro, liquidabile sulla scorta degli atti di causa, per rimborsi
e restituzioni giustificate dalle causali esposte nel precedente appello incidentale dal punto E2 al
6 punto E8; (d) nel merito in via gradata: - compensare ai sensi degli artt. 1241 e 1242 cc i debiti contrapposti;
(e) affidare alla Corte di Appello di Napoli la formulazione di idonea statuizione di condanna per le posizioni debitorie accertate e affermate, con il riconoscimento degli interessi legali correnti dal giorno di maturazione del debito al giorno di effettivo soddisfo;
(f) nei casi di pronuncia devolutiva di cui ai precedenti punti conclusivi lettera “b” ed anche lettera “c”, in considerazione dell'avvenuto pagamento a cura di della somma di 2.622,68 euro in adempimento della CP_1 condanna di primo grado (sentenza Tribunale di Napoli n. 1145/2021) precettata da Parte_1 il 20/07/2021, affidare alla Corte di Appello di Napoli la formulazione di idonea statuizione aggiuntiva di condanna di alla restituzione a della stessa citata somma Parte_1 CP_1 di 2.622,68 euro. Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio.”
2.3. - Con la memoria difensiva notificata alle controparti il 16 settembre 2021, depositata il 30 settembre 2021, si costituivano in giudizio prendendo posizione sul Controparte_6 CP_3 secondo motivo d'appello principale, di cui richiedevano la declaratoria d'inammissibilità e d'infondatezza, formulando l'istanza di condanna dell'impugnante principale al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Nunzia Filacchione, dichiaratasi antistataria.
2.4. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, la cui documentazione processuale risulta essere consultabile grazie al pertinente suo fascicolo elettronico;
dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il 13 ottobre 2021 la contumacia della Custodia giudiziaria della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Napoli, in persona del custode pro tempore, nei cui confronti erano stati ritualmente notificati gli appelli principale ed incidentale, senza che ne fosse seguita la sua costituzione in giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 8 ottobre 2025 la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., per l'udienza collegiale del 4 novembre 2025; depositate dalle parti costituite le note difensive conclusive, contenenti le conclusioni rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase;
seguiva la discussione orale in tale udienza a cura dei difensori delle parti appellate costituite, nonché la camera di consiglio e la decisione, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione principale criticava la decisione Parte_1 gravata, per avere, a suo dire, il primo giudice errato nell'escludere la sua legittimazione attiva, in riferimento alla sua domanda finalizzata all'accertamento del mancato solidale versamento da parte dei resistenti, , e in suo favore, dei canoni scaduti dal Parte_1 CP_2 CP_3
7 mese di giugno dell'anno 2015 al mese di gennaio dell'anno 2016, in ragione della percentuale del
50%, pari alla quota del suo diritto di comproprietà sull'unità immobiliare locata, non avendo il
Tribunale tenuto in debita considerazione la richiesta, contenuta nella nota raccomandata a.r. del 4 febbraio 2016, formalizzata dal custode giudiziario, con la quale quest'ultimo aveva richiesto ai germani ed il pagamento, in favore della custodia della procedura Parte_1 CP_1 esecutiva immobiliare, dei canoni di locazione che sarebbero stati incassati pro quota da entrambi successivamente al pignoramento immobiliare eseguito in danno del primo il 29 maggio 2015, ovvero a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2015 sino al mese di gennaio dell'anno 2016, avendoli la società conduttrice corrisposti al subentrato custode della procedura esecutiva immobiliare, con decorrenza dal mese di febbraio dell'anno 2016, per cui concludeva sul punto, formulando testualmente la domanda, come segue: “A) Dichiarare la legittimazione attiva dell'appellante all'accertamento circa il mancato incasso dei canoni di locazione per il periodo dal giugno 2015 al gennaio 2016 e successivi al pignoramento immobiliare accogliendo le motivazioni esposte al punto
1), e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva al pagamento del IG .” CP_1
3.2. - Il primo motivo d'appello principale è inammissibile, ex art. 345 c.p.c., atteso che nel giudizio d'appello non possono domandarsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, essendo dell'avviso la Corte che sia nuova la sopra riportata domanda, di cui alla innanzi ritrascritta conclusione sub A) del ricorso d'appello, essendo di contenuto diverso rispetto a quella formulata sul punto nel libello introduttivo del primo grado del giudizio, così come in tale fase reiterata in sede di memoria integrativa disposta a seguito della conversione dal rito ordinario a quello locatizio, che risulta essere del seguente tenore letterale: “3) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale, e/o esclusiva, dei convenuti per il mancato pagamento, in favore dell'attore
Sig. , dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti per il periodo dal giugno 2015 Parte_1 al gennaio 2016, per un importo pari ad Euro 5.000,00.”
Invero, pur condividendo il Collegio l'assunto dell'appellante principale, secondo il quale il primo giudice errava nel ritenere la carenza di legittimazione attiva, oltre che il difetto d'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo al ricorrente, in ordine alla domanda, con la quale la parte istante non reclama(va) affatto il pagamento dei canoni maturati successivamente al pignoramento immobiliare eseguito in suo danno il 29 maggio 2015, ovvero a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2015 sino al mese di gennaio dell'anno 2016, limitatamente alla sua quota di comproprietà del cespite immobiliare locato, per cui in considerazione dell'effettiva domanda di accertamento, così come ivi proposta, non rileva nella fattispecie in esame, pur rientrando nell'ipotesi dell'espropriazione forzata di quota d'immobile locato con contratto opponibile alla procedura esecutiva, l'insegnamento,
8 richiamato dal Tribunale, del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene.”
(Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 28/03/2018, n. 7748).
Infatti, la Corte ritiene che, essendo la domanda d'accertamento in questione, mirata a contrastare la pretesa stragiudiziale del custode giudiziario, di cui alla richiamata missiva del 4 febbraio 2016, sussista, comunque, la legittimazione attiva in capo al ricorrente in riferimento alla stessa, che, comunque, incorre, in questa fase, nella declaratoria d'inammissibilità, attesa la natura dell'evidenziata novità caratterizzante il petitum qui domandato, così come preteso nel presente grado d'impugnazione, che è diverso rispetto alla domanda formulata sul punto nel corso del primo grado del giudizio.
3.3. - Con il secondo motivo d'appello principale la parte impugnante censurava la decisione de qua, per avere, a suo dire, il giudice di prime cure, con motivazione viziata da illogicità, oltre che mal interpretando l'insegnamento consacrato nella sentenza n. 11136/2012 delle sezioni unite della
Suprema corte, errato nell'escludere la legittimazione passiva dei germani e CP_2 [...]
nella loro qualità di successori della cancellata società conduttrice, in ordine alla sua CP_3 domanda tesa alla solidale condanna di questi ultimi due al pagamento, in suo favore, della quota, in ragione del 50% dell'intera somma pattuita, a titolo di canoni maturati nel periodo compreso dal mese di luglio dell'anno 2014 a quello di maggio dell'anno 2015, essendo comproprietario, non sottoscrittore del contratto di locazione dell'unità immobiliare condotta in locazione dalla società in questione.
3.4. - Il secondo motivo d'impugnazione principale è privo di pregio, per cui merita di essere respinto, dovendosi, comunque, modificare la motivazione della decisione impugnata nei termini qui di seguito precisati.
Invero, pur condividendo l'assunto dell'appellante principale, secondo il quale il Tribunale errava nel ritenere la carenza di legittimazione passiva in capo a ed a CP_2 CP_3 non essendovi dubbi circa la loro legittimazione passiva, in considerazione della loro titolarità del potere di resistere rispetto alle pretese fatte valere dal ricorrente nel presente procedimento, circa il rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la prospettazione di quest'ultimo, attenendo al merito l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, la Corte è dell'avviso che, nel merito, tale motivo di censura, sia, comunque, destituito di fondamento, perché i germani nella loro qualità di CP_3
9 successori della cancellata società conduttrice, non sono tenuti al pagamento, in favore del ricorrente- appellante principale, della quota, in ragione del 50% dell'intera somma pattuita, a titolo di canoni locativi maturati nel periodo compreso dal mese di luglio dell'anno 2014 a quello di maggio dell'anno
2015, proprio perché è comproprietario, non sottoscrittore, del contratto di locazione Parte_1 dell'unità immobiliare condotta in locazione dalla società , Controparte_6 poi, cancellata dal registro delle imprese.
Infatti, poiché, ai sensi dell'art. 1372 c.c., “Il contratto ha forza di legge tra le parti”, è sufficiente richiamare, in modo assorbente rispetto a qualsivoglia doglianza sollevata sul punto dalla parte impugnante principale, la circostanza per cui il contratto di locazione stipulato il 17 giugno
2014, registrato il 19 giugno 2014, intercorso tra , comproprietario ed unico locatore, e CP_1 la società , conduttrice, tra l'altro, esclude espressamente Controparte_6 il pagamento pro quota del canone in favore di , così come erroneamente preteso da Parte_1 quest'ultimo, avendo previsto testualmente mediante l'art. 3 che: “… I pagamenti devono essere eseguiti esclusivamente al locatore e, per qualsiasi fine contrattuale e probatorio, CP_1 devono risultare soltanto da ricevute a firma dello stesso locatore : per patto espresso CP_1 ogni altra regolamentazione rimane esclusa e negata, così come rimane concordato che non assumono alcuna rilevanza gli eventuali attestati di bonifico bancario o di altri possibili documenti ricognitivi dell'avvenuto trasferimento dell'importo in obbligazione.”
Del resto, il Collegio evidenzia, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante principale sul punto, che costituisce ius receptum il principio, secondo il quale: “La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 04/07/2012, n. 11135), ovvero reclamare: “… il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 18/07/2023, n. 20885), che, nella specie, può essere individuata nella nota raccomandata a.r. del 31 marzo 2016, indirizzata alla società conduttrice ed ai suoi amministratori pro tempore, con la quale per la prima volta reclamava il versamento, in suo favore, del 50% del Parte_1 pattuito canone, quando ormai era stato già eseguito e trascritto il pignoramento immobiliare avente ad oggetto la quota del locale di proprietà dell'appellante principale, condotto in locazione dalla
10 società , tenuta a versarla al custode dell'immobile Controparte_6 nominato in seno alla procedura esecutiva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Napoli.
3.5. - Con il terzo motivo di gravame principale la parte appellante lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'accogliere parzialmente, con motivazione viziata da illogicità, la domanda riconvenzionale proposta dal resistente , in violazione degli esiti istruttori CP_1 documentali, i quali, correttamente valutati, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte impugnante principale, secondo la quale non sarebbero dovuti al primo:
a) € 1.000,00, di cui alla ricognizione di debito, a firma di , contenuta nella Parte_1 nota del 29 agosto 2013, essendo stato provato per tabulas, mediante la produzione della successiva nota trasmessa il 30 novembre 2013 da con posta elettronica ordinaria, non CP_1 disconosciuta, la ricognizione di debito di quest'ultimo, che ivi si dichiarava debitore, nei confronti del ER , della maggiore somma di € 1.350,00; Parte_1
b) € 1.953,00, pretesi per la prima volta da all'atto della sua costituzione in CP_1 giudizio, risalente al 15 novembre 2018, a titolo di rimborso per gli eseguiti pagamenti delle imposte
ICI ed IMU, il cui ultimo versamento risulta essere stato effettuato il 17 marzo 2013, essendosi tale diritto di credito prescritto, dovendosi applicare la prescrizione quinquennale, cui sono soggette tali tasse, in considerazione della tempestiva e rituale eccezione sollevata in primo grado, ma disattesa dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto applicabile, nella specie, la prescrizione decennale;
c) € 1.055,17, pretesi per la prima volta da all'atto della sua costituzione in CP_1 giudizio, risalente al 15 novembre 2018, a titolo di rimborso degli eseguiti pagamenti degli oneri condominiali, essendosi tale diritto di credito prescritto relativamente agli oneri condominiali fino all'esercizio relativo all'anno 2012, dovendosi applicare la prescrizione quinquennale, cui sono soggetti tali oneri, in considerazione della tempestiva e rituale eccezione sollevata in primo grado, ma disattesa dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, la prescrizione decennale, per cui andrebbero addebitate all'appellante soltanto le somme relative agli esercizi degli anni 2013, 2014 e 2015 per un importo complessivo di € 397,36, con la contestuale riduzione del quantum dovuto a tale titolo all'appellato , in ragione Parte_1 di € 657,81, dato dalla differenza contabile di € 1.055,17 - € 657,81 = € 397,36;
d) € 420,00, per rimborsi fatti ai conduttori e essendo dovuto CP_2 CP_3 dall'appellante principale soltanto l'importo di € 45,00, che sarebbe stato anticipato nell'anno 2014, non essendo dovuta l'ulteriore somma di € 375,00, che sarebbe stata anticipata nell'anno 2017, epoca in cui era già operativa la custodia giudiziaria, a seguito dell'eseguito pignoramento immobiliare.
11 3.6. - Tale motivo è parzialmente fondato, per cui va accolto nei limiti qui di seguito precisati.
Infatti, il giudice di primo grado errava senz'altro nell'interpretazione di un documento, ritualmente allegato al fascicolo di parte ricorrente di primo grado, avendo attribuito correttamente la contestata somma di € 1.000,00 ad , avendo ritenuto che fosse dovutagli in quanto CP_1 oggetto dell'atto di ricognizione di debito, a firma di , contenuto nella nota del 29 Parte_1 agosto 2013, con la quale quest'ultimo aveva dichiarato di dovergli tale somma, senza, però, avere proceduto a riconoscere, errando, come dovuta, in favore del ricorrente, la somma di € 1.315,00, di cui si era dichiarato debitore il resistente mediante la prodotta nota trasmessa con posta CP_1 elettronica ordinaria del 30 novembre 2013, in parte qua quest'ultimo attestava testualmente: “La cifra che resta di tua competenza di € 1.315,00 te la verso io dove ritieni.”
Pertanto, la corretta interpretazione dei due atti di ricognizione di debito in questione impone di stabilire che, rispetto alle partite di dare ed avere de quibus, a , a seguito dell'operata Parte_1 compensazione, va riconosciuta la somma di € 315,00, da porre a carico di . CP_1
A proposito, poi, delle ulteriori doglianze sollevate in tale motivo, la Corte ritiene che le stesse siano tutte destituite di fondamento, evidenziando che il giudice di primo grado, in forza della corretta interpretazione degli ulteriori esiti istruttori documentali, accoglieva giustamente, ma parzialmente, la domanda riconvenzionale formulata dal resistente , avendo verificato che: a) la CP_1 somma di € 1.953,00 era stata pagata a titolo di tasse (ICI ed IMU) nell'interesse di , Parte_1 mediante sette distinti versamenti attraverso il conto corrente bancario cointestato ad CP_1 ed a;
avendo, altresì, correttamente ritenuto che, in tema di ripetizione di Controparte_9 somme anticipate al comproprietario, a titolo di tasse (ICI ed IMU), l'azione di restituzione promossa dall'altro comproprietario, che ha effettuato il pagamento in favore del primo, costituisce una ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. e, pertanto, è soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., decorrente dalla data di ogni singolo pagamento, nella fattispecie in esame non decorso, in considerazione del fatto che la domanda riconvenzionale veniva formalizzata nella memoria di costituzione depositata il 15 novembre 2018, mentre i pagamenti de quibus erano stati eseguiti tutti entro il decennio antecedente a tale ultima data;
b) la somma di €
420,00, pari alla quota a carico del ricorrente, era stata rimborsata ai conduttori dal resistente CP_1
mediante documentati versamenti eseguiti nel mese di luglio dell'anno 2014 ed in quello del
[...] mese di marzo dell'anno 2015 e non nell'anno 2017, come erroneamente dedotto dall'appellante principale.
3.7. - Quanto all'ulteriore lamentela, secondo la quale , atteso il preteso difetto Parte_1 di prova sul punto, non avrebbe dovuto essere condannato a rimborsare al ER CP_1
12 l'ulteriore somma di € 1.055,17, che sarebbe stata pagata mediante versamenti, eseguiti dal secondo, nell'interesse del primo, a titolo di quota, a carico di quest'ultimo, degli oneri condominiali gravanti su alcune unità immobiliari appartenenti ai germani , la stessa per ragioni di connessione viene CP_1 delibata unitariamente al terzo motivo d'impugnazione incidentale.
3.8. - Con il quarto motivo di critica principale si doleva della pretesa Parte_1 violazione dei principi di causalità e di soccombenza in materia di liquidazione delle spese e dei compensi di lite, ritenendo di essere stato condannato ingiustamente sul punto nei confronti dei resistenti, e e che fosse ingiustificata la dichiarata integrale CP_2 CP_3 compensazione delle spese di lite nei rapporti col ER, , chiedendo la riforma della CP_1 statuizione sulle spese di giudizio di primo grado, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 92 e 95 c.p.c., che tenga in considerazione il comportamento assunto in sede di procedimento di mediazione obbligatoria, nel quale aveva assunto impegni conciliativi, poi, disattesi, CP_1 mentre i germani non vi partecipavano, rendendo impossibile addivenire alla conciliazione CP_3 in ordine alla loro posizione.
3.9. - Il motivo in questione è privo di fondamento, ritenendo la Corte che il giudice di primo grado avesse fatto buon governo dei principi di causalità e di soccombenza in materia di liquidazione delle spese di lite nel processo civile, avendo correttamente condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
al pagamento delle stesse, nei confronti dei germani non tenuti, per le Parte_1 CP_3 ragioni sopra indicate, al versamento della quota di canone reclamata dal ricorrente, ed avendone disposto la integrale compensazione tra i contendenti germani , in considerazione della loro CP_1 reciproca soccombenza, in perfetta applicazione del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME INCIDENTALE
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione incidentale censurava la decisione CP_1 appellata, per avere il primo giudice errato, a suo dire, nel disporre la sua condanna al versamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 6.875,00, a titolo di quota dei canoni di locazione spettanti a quest'ultimo, che sarebbero stati incassati per l'intero dal resistente e da questi non versati pro quota alla parte istante nel periodo compreso tra il mese di luglio dell'anno 2014 ed il mese di maggio dell'anno 2015, non avendo attribuito valenza probatoria alla “asseverazione scritta dei versamenti solutori da a resa interamente di proprio pugno in data CP_1 Parte_1
26/09/2018 da , madre dei fratelli germani, nella comune residenza della madre Persona_1 [...]
e del figlio ”, depositata unitamente alla memoria integrativa, ex art 425 Per_1 Parte_1
c.p.c., dalla quale si ricava, a dire della dichiarante, che avesse versato a CP_1 Pt_1
, dal luglio 2014 al gennaio 2016, nei primi giorni di tali mesi, la somma di € 625,00 mensili,
[...]
13 corrispondente al valore economico della metà del canone di locazione inerente al locale commerciale in Napoli al Viale Farnese 53/55.
4.2. - Tale motivo è privo di pregio e va respinto.
Infatti, la pur contestata, nel merito, richiamata dichiarazione, a firma di , Persona_1 contenuta nella missiva del giorno 1° ottobre 2018, indirizzata al figlio , è qualificabile CP_1 come scrittura privata proveniente dal terzo, rispetto alle parti in causa, ed ha valore probatorio meramente indiziario, senza concorrere a formare il convincimento del giudice, in difetto di altre risultanze processuali, assenti nella fattispecie in esame, ritenendo la Corte inammissibile, ex artt.
2721 e 2726 c.c., la prova testimoniale su tale preteso pagamento, così come articolata dal resistente nella citata memoria integrativa ritualmente depositata il 14 maggio 2019, oltre che CP_1 rinunciata, non essendo stata reiterata la specifica richiesta della sua ammissione in sede di discussione orale, finale, tenutasi all'udienza del 3 febbraio 2021, nel corso della quale il difensore di parte resistente-ricorrente in via riconvenzionale si limitava a riportarsi alle proprie difese ed a chiedere la decisione della causa.
4.3. - Con il secondo motivo d'appello incidentale la parte impugnante criticava la sentenza gravata per la pretesa violazione e l'erronea interpretazione degli esiti istruttori documentali, i quali, valutati correttamente corroborerebbero l'assunto difensivo di pare resistente-ricorrente in via riconvenzionale, secondo la quale sarebbe fondata e documentalmente provata la propria domanda riconvenzionale, respinta dal giudice di primo grado, di rimborso della somma di:
a) € 1.422,80, versata a titolo di quota, a carico di , inerente all'imposta di Parte_1 registrazione di diversi contratti di locazione riconducibili agli immobili in comproprietà dei germani
, parti in causa, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente la carenza di allegazione CP_1 circa il preteso pattuito addebito, a carico esclusivo dei locatori, dell'obbligo di pagamento di tale imposta, emergendo dalla documentazione versata in atti che, a fronte del complessivo importo versato a tale titolo, veniva espunta la somma pari al 50% a carico dei conduttori, oltre che quella ulteriore del 25% a carico del comproprietario , essendo stata avanzata la richiesta di CP_1 rimborso del residuo 25% del totale, a carico dell'altro comproprietario;
Parte_1
b) € 391,59, versata a titolo di quota, a carico di delle spese di Parte_1 somministrazione dell'energia elettrica a servizio dei locali in comproprietà dei germani;
CP_1
c) € 2.661,12, versata in favore del Condominio di cui al fabbricato ubicato a Napoli in Via
Saverio Gatto n. 12, dove è situato un altro appartamento di cui sono comproprietari i germani , CP_1 per un debito di in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8044/2011. Parte_1
4.4. - Il motivo è destituito di fondamento, per cui non merita di essere accolto.
14 Infatti, dalle allegazioni del convenuto svolte nella comparsa di risposta e nella successiva memoria integrativa disposta a seguito della conversione del rito da ordinario a speciale, ex art. 426
c.p.c., rientrando la controversia in esame nella materia locatizia, non emergono con sufficiente grado di ragionevolezza i fatti costitutivi della pretesa azionata, mirata al conseguimento della somma di €
1.422,80 a titolo di rimborso dell'imposta di registrazione di svariati contratti di locazione, oltre che della somma di € 391,59 a titolo di rimborso delle spese di somministrazione dell'energia elettrica, nonché della somma di € 2.661,12 a titolo di rimborso dell'eseguito pagamento del debito, per cui il rilevato deficit di allegazione non può essere colmato dalla copiosa produzione documentale, dovendosi correttamente ritenere che il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della domanda, nella specie, assolutamente carenti, come, peraltro, confermato dal dato testuale della stessa, che è del seguente tenore letterale: “La domanda riconvenzionale articolata per 12.852,94 euro nelle conclusioni appresso rassegnate, si fonda sulla natura e sulla tipologia delle spese e degli oneri di proprietà, come sopra specificati, oltre che sulla attestazione di debito del 29/08/2013, trattandosi di partite contabili passive riferite alla posizione proprietaria di ma assolte dal ER , i cui importi giammai sono stati restituiti Pt_1 CP_1 dal ER ”, oltre che dalla circostanza secondo la quale soltanto in questa fase del Pt_1 giudizio l'impugnante incidentale allegava di avere detratto dall'intera somma versata a titolo d'imposta di registrazione, quella pari al 50% a carico dei conduttori, oltre che quell'ulteriore del
25% a carico del comproprietario , avendo limitato la sua pretesa all'istanza di rimborso CP_1 de quo limitatamente al residuo 25% del totale, a carico dell'altro comproprietario , Parte_1 senza avere mai null'altro allegato in ordine al preteso rimborso del quantum anticipato a titolo di pagamento delle spese di somministrazione dell'energia elettrica, oltre che a titolo dell'estinzione del debito nei confronti del Condominio di cui al fabbricato ubicato a Napoli in Via Saverio Gatto n. 12.
Del resto, in ossequio al principio dispositivo, che informa il processo civile, in presenza di una rappresentazione generica ovvero incompleta, non sorge alcun dovere del giudice di colmare le lacune assertive, anche attraverso l'esame dei documenti, la cui produzione è strumentale soltanto alla prova di una circostanza precisamente allegata, anche perché l'operazione, oltre ad eludere gli oneri di parte, si rivelerebbe arbitraria, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale della
Suprema corte, per il quale: “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle
15 risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
01/02/2008, n. 2435).
4.5. - Con il terzo motivo di gravame incidentale lamentava l'errore in cui CP_1 sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avergli riconosciuto soltanto la somma di € 1.055,17, a titolo di rimborso della quota, a carico di , degli oneri condominiali pagati, rispetto al Parte_1 maggiore importo preteso in ragione di € 5.004,95, avendo ritenuto prescritte le quote pagate nel periodo antecedente all'anno 2008, in violazione del comma 2 dell'art. 1242 c.c., secondo il quale:
“La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.”, chiedendo l'accoglimento della domanda subordinata tesa alla declaratoria dell'effetto compensativo tra il 50% delle quote condominiali versate in favore di ed il corrispondente valore economico dei canoni locativi del locale commerciale a Parte_1 quest'ultimo liquidati.
4.6. - Tale motivo va delibato - per evidenti ragioni di connessione - congiuntamente alla parte del terzo motivo d'appello principale, con la quale veniva ritenuta non dovuta la somma di € 1.055,17, che sarebbe stata pagata mediante versamenti eseguiti da , nell'interesse di CP_1 Pt_1
, a titolo di quota, a carico di quest'ultimo, degli oneri condominiali.
[...]
4.7. - Il terzo motivo di gravame incidentale è fondato e merita di essere accolto, contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnante principale nella parte del suo terzo motivo d'appello, con la quale si doleva di essere stato condannato a rimborsare al ER la CP_1 somma di € 1.055,17, nonostante la pretesa carenza di prova sul punto.
Infatti, posto che la compensazione legale opera ex tunc, retroagendo al momento della coesistenza dei crediti, i documentati importi versati da nel periodo compreso tra il CP_1 mese di luglio dell'anno 2005 ed il mese di agosto dell'anno 2018, a titolo di oneri condominiali, nella misura di € 4.758,00 per la quota di comproprietà a carico di , pur essendosi in Parte_1 parte prescritti (quelli compresi tra il mese di luglio dell'anno 2005 ed il mese di ottobre dell'anno
2008) alla data di formulazione della domanda di tale rimborso risalente al 15 novembre 2018, non essendosi compiuta la prescrizione quando si è verificata la coesistenza dei due debiti, possono, ai sensi del comma 2 dell'art. 1242 c.c., essere posti in compensazione con il controcredito di quest'ultimo, in ragione di € 6.875,00, maturato a titolo di quota dei canoni di locazione inerenti al periodo compreso tra il mese di luglio dell'anno 2014 e quello di maggio dell'anno 2015, oltre che con l'ulteriore somma di € 315,00, ritenuta esigibile al novembre dell'anno 2013.
16 5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, in parziale accoglimento dei rispettivi appelli, principale ed incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la compensazione del maggiore credito, in ragione di (€
6.875,00 + € 315,00) = € 7.190,00, vantato da nei confronti di , sino Parte_1 CP_1 alla concorrenza del minore credito, nella misura di (€ 1.953,00 + 420,00 + 4.758,00) = € 7.131,00, vantato da quest'ultimo nei confronti del primo, , va condannato al pagamento, in favore CP_1 di , della residua complessiva somma di (€ 7.190,00 - € 7.131,00) = € 59,00, oltre agli Parte_1 interessi legali con decorrenza dalla data di notificazione della domanda giudiziaria sino all'effettivo soddisfo.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase e del rigetto dell'appello principale, così come proposto da nei confronti di e di le spese del presente Parte_1 CP_2 CP_3 grado del giudizio, nei rapporti tra tali parti, vengono poste ad esclusivo carico del primo, in favore dei secondi, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e delle difficoltà dell'affare, oltre che del valore del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e delle fasi processuali eseguite, dandosi atto che non sono state espletate l'effettiva fase istruttoria, né la vera e propria trattazione, (Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/09/2025, n. 25664), nonché dei parametri medi, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018,
n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147, ridotti del 50% ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato
D.M., con distrazione in favore dell'avv. Nunzia Filacchione, dichiaratasi antistataria.
6.2. - Nei rapporti tra l'appellante principale e quello incidentale, in considerazione della loro reciproca soccombenza, consequenziale all'accoglimento parziale delle loro rispettive impugnazioni e delle originarie domande contrapposte, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92
c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra tali parti processuali.
6.3. - Nulla per le spese del doppio grado nei confronti della Custodia giudiziaria della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Napoli, in persona del custode pro tempore, non costituitosi in entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti rispettivamente da e da Parte_1 CP_1
17 avverso la sentenza n. 1154/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 3 febbraio 2021, così provvede:
1) dichiara la compensazione del maggiore credito, in ragione di (€ 6.875,00 + € 315,00) = €
7.190,00, vantato da nei confronti di , sino alla concorrenza del minore Parte_1 CP_1 credito, nella misura di (€ 1.953,00 + 420,00 + 4.758,00) = € 7.131,00, vantato da nei CP_1 confronti di;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di della residua CP_1 Parte_1 complessiva somma di (€ 7.190,00 - € 7.131,00) = € 59,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di notificazione della domanda giudiziaria sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_1 liquida, in favore di e di nella complessiva somma di € 1.983,00, a CP_2 CP_3 titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nunzia Filacchione, dichiaratasi antistataria,
4) compensa per intero tra ed le spese del doppio grado del Parte_1 CP_1 giudizio;
5) nulla per le spese del doppio grado del giudizio nei confronti della Custodia giudiziaria della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 451/2015/ES del Tribunale di Napoli, in persona del custode pro tempore.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
18