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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 29652/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Marra giusta procura allegata al ricorso in opposizione,
- opponente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana De Angelis giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 30 luglio 2024 la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4476/2024,
[...] emesso dal Tribunale di Roma il 13 luglio 2024 e notificatole il 22 luglio 2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla l'importo di Controparte_1
€ 8.182,92 a titolo di oneri contributivi relativi al periodo ottobre 2023 – marzo 2024, oltre interessi e spese della procedura monitoria, formulando le seguenti conclusioni: “- in via riconvenzionale e nel merito, anche indipendentemente l'una dall'altra domanda, accertare e dichiarare che i sigg.ri , Parte_2 e in occasione e durante il rapporto di lavoro Parte_3 CP_2 svoltosi tra i medesimi e la non hanno domandato alla Parte_1 CP_1
di agire in proprio nome e per proprio conto ai danni della
[...] Pt_1
al fine di ottenere da questa ultima somme e/o benefici e/o contributi e/o
[...] indennizzi esigibili ex CCNL di riferimento, accertare e dichiarare che la
nel corso del rapporto di lavoro tra ed i sigg.ri Controparte_1 Parte_1
, e non ha compiuto alcuna Parte_2 Parte_3 CP_2 attività in favore di detti lavoratori su loro richiesta, accertare e dichiarare che i sigg.ri , e durante il Parte_2 Parte_3 CP_2 rapporto di lavoro tra i medesimi e la non hanno percepito alcuna Parte_1 somma per lavoro usurante e non hanno fruito di alcun servizio medico e sanitario in convenzione con la e, per l'effetto, per le Controparte_1 ragioni tutte in fatto e diritto sopra annotate, revocare in tutto od in parte il decreto ingiuntivo opposto e reso dal Tribunale di Roma sezione Lavoro GL decreto ingiuntivo n.4776 del 13.7.2024 – GL Dr.ssa Rossi – RGN 24942/2024
– notificato il 22.7.2024 e dichiarare non dovute alla le quote del contributo ingiunto Controparte_1 per le seguenti voci / parti / causali: servizio sanitario, CAF, lavoro usurante e contributo di gestione come da tabella rappresentante il contributo addebitato dalla ed estraibile dal link Controparte_1 http://www.edilcassa.eu/contribuzione-lazio/ e/o per ogni altra voce / parte
/causale della medesima tabella predetta che sarà ritenuta di giustizia all'esito della prova per testi e per CTU”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone Controparte_1 il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato agli scritti difensivi. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, preme osservare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può -
2 e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009).
3. Posto, quindi, che il presente accertamento va condotto alla stregua dei motivi di doglianza sollevati tempestivamente nell'atto introduttivo del giudizio, con cui parte ingiunta formula le sue eccezioni e difese avverso la pretesa azionata con la domanda monitoria, così cristallizzando il thema decidendum, va preliminarmente rilevata la radicale inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla società opponente nelle note autorizzate, volta a fare valere la violazione degli artt. 2, 3, 23, 39 e 41
Cost., e, ex art. 117, comma 1, Cost. del principio di proporzionalità UE, da parte degli artt. 18, 36, 38 e 108 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, nella parte in cui è ammesso che sia delegato agli enti bilaterali in generale, e a in particolare, il potere individuare e di Controparte_1 addebitare alle imprese edili le spese per un servizio sanitario, un servizio CAF, lavoro usurante e un contributo di gestione, o altri servizi non aventi natura retributiva secondo il CCNL di riferimento, in aggiunta e in modo inscindibile rispetto alle somme previste all'art. 18, comma 1, del CCNL, nonché il potere di stabilire con proprio statuto e regolamento i presupposti e le sanzioni dell'omissione contributiva. E invero, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulla rilevanza, secondo la previsione dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 lo scrutinio di costituzionalità è rivolto esclusivamente nei confronti di leggi o atti aventi forza di legge e non, per contro, avverso previsioni di carattere negoziale, per quanto di natura collettiva, come quelle stigmatizzate nella specie. Peraltro, si tratta di profili di doglianza che possono riflettersi – senza che sia configurabile una questione di costituzionalità – solo sulla validità della normativa collettiva pattizia per eventuale violazione di norme imperative: gli stessi, tuttavia, sono stati tardivamente proposti soltanto in seno alle note autorizzate, sicché, ampliando in modo del tutto innovativo il thema decidendum e mirando a introdurre nel presente giudizio nuovi temi di indagine e nuovi profili di diritto, risultano inammissibili. Parimenti, risultano in generale inammissibili le doglianze formulate tardivamente nelle note autorizzate in merito alla pretesa nullità dell'adesione alla cassa edile sul presupposto, non indicato in ricorso, né precisato all'udienza di comparizione delle parti, che si tratterebbe di una adesione condizionata. A parte che nel modulo di adesione (cfr. doc. n. 2 del ricorso monitorio) non è prevista una condizione di efficacia dell'iscrizione alla cassa edile, quanto, piuttosto, la mera dichiarazione di applicare un determinato contratto
3 stipulato da una determinata federazione – potendo bastare anche una mera adesione di fatto, senza essere alla stessa iscritta – la doglianza attorea non pare peraltro alludere a una ipotesi di nullità, quanto piuttosto a inefficacia per mancato avveramento della – dedotta – condizione sospensiva. In ogni caso, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, anche nelle fattispecie di nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome si tratta di un'eccezione in senso lato, la stessa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, nella misura in cui, tuttavia, i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr. Cass., sez. 3, n. 4867 del 23 febbraio 2024), mentre nel caso di specie le deduzioni dell'opponente circa l'applicazione o meno di una contrattazione collettiva che darebbe luogo a – asserita – nullità dell'adesione, anche nei suoi risvolti fattuali è stata sollevata soltanto nelle note autorizzate e non, come avrebbe dovuto, in ricorso o, al limite, alla prima udienza (qualora giustificata dalle difese di parte avversa). Invero, tutte le nuove deduzioni di fatto e in diritto tardivamente introdotte in giudizio dall'opponente nelle note autorizzate, quale ad esempio anche quella secondo cui il mancato pagamento delle somme richieste dalla cassa sarebbe indicativa di una revoca della precedente adesione – revoca che, peraltro, si porrebbe in contrasto con la trasmissione mensile delle denunce all'ente – sono comunque inammissibili, dovendosi condurre il presente accertamento, come detto, esclusivamente nel solco delle allegazioni svolte tempestivamente da parte opponente. Giova, peraltro, osservare che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità in tema di revoca, pur configurandosi il rapporto con la cassa edile quale delegazione di pagamento, quest'ultima può essere revocata solo ove il datore abbia corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare, dovendo la cassa poter disporre delle somme necessarie a svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi (cfr. Cass., sez. lav., n. 670 del 12 gennaio 2018, meglio illustrata infra, al punto 4.).
4. Venendo al merito, a sostegno dell'opposizione la società ha contestato, anzitutto, il presupposto di controparte secondo cui CP_1 provvederebbe alla “riscossione dei contributi e degli accantonamenti” per poi provvedere all'erogazione degli importi dovuti, in favore dei lavoratori, a fronte di lavori edili svolti nella propria regione ed in base a contributi provinciali”, enunciato nel ricorso monitorio, eccependo che secondo un indirizzo interpretativo emerso in giurisprudenza le casse edili non siano
4 assimilabili a un ente previdenziale, perché esse sono depositarie di somme da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza a titolo retribuivo, sicché vengono a svolgere una funzione di intermediazione e non di previdenza e assistenza. Ne conseguirebbe che la non diventa obbligata nei confronti del Pt_4 lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento da parte del datore delle somme stesse e, avendo natura di ente privato e sussistendo un rapporto giuridico qualificabile come delegazione di pagamento, sarebbe sprovvista del potere di esigere ex lege, e in via indipendente rispetto al datore e al lavoratore, i contributi e gli accantonamenti previsti nel CCNL di riferimento.
Questa impostazione, affermata da un risalente orientamento della giurisprudenza, è stata superata dalla Corte di legittimità, la quale ha condivisibilmente ricostruito il rapporto trilaterale che si instaura tra datore, lavoratore e cassa edile affermando, anzitutto, che “La , prevista Parte_5 dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25888 del 28 ottobre 2008 e Cass., sez. lav., n. 23616 del 27 ottobre 2020). Poiché nel presente giudizio sono stati richiesti anche i contributi omessi nei confronti dei lavoratori, sussiste anche la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., peraltro inderogabile. Più precisamente, poi, il Supremo Collegio, nella sentenza n. 670 del 2018, già sopra richiamata, ha avuto cura di precisare che “Superando l'impostazione originaria richiamata nel ricorso per cassazione, che, considerando le Casse edili quali mere depositarie di somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, negava che esse avessero legittimazione a richiedere al datore di lavoro il pagamento dei relativi accantonamenti (così Cass. n. 5741 del 2001), questa Corte, pur continuando a costruire il rapporto tra imprenditore, Casse e lavoratori in termini di delegazione di pagamento (sulla scorta di Cass. n. 5257 del 1998), ha tratto spunto dall'impossibilità per il delegato di opporre al delegatario le eccezioni fondate sul rapporto di provvista (art. 1271 c.c.) per affermare che, non essendo tale obbligo configurabile senza un simmetrico diritto, ben possono le Casse esigere dal datore di lavoro il pagamento delle somme dovute, indipendentemente dal fatto che tali somme costituiscono accantonamenti d'una parte della retribuzione dei lavoratori: il complesso meccanismo che presiede al
5 funzionamento delle Casse edili, infatti, si spiega da un lato con l'esigenza di assicurare ad esse la pur temporanea disponibilità di somme necessarie allo svolgimento delle loro attività previdenziali ed assistenziali e, dall'altro lato, con lo scopo di garantire ai lavoratori beneficiari non tanto l'unitarietà, bensì l'effettività del pagamento delle spettanze per riposi, ferie e gratifica natalizia, che in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda è più facilmente suscettibile di contestazioni od elusioni o ritardi da parte del datore di lavoro (così espressamente Cass. n. 13300 del 2005). Trattandosi di principio ormai consolidato (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10140 del 2014), coerentemente con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze, non già al rifiuto di adempiere alla richiesta di pagamento della (così già Cass. n. 13300 del 2005 ;nello Pt_4 stesso senso Cass. n. 7050 del 2011)”. In questo senso, le casse edili “forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori)” (cfr. Cass., 10140/2014, sopra richiamata). Risultano, pertanto, irrilevanti anche le ulteriori censure datoriali secondo cui non ci sarebbe stata alcuna richiesta all , da Controparte_1 parte dei lavoratori, di agire in proprio nome e per proprio conto ai danni dell'opponente, come anche l'asserita assenza di qualsiasi attività o servizio reso dell' in favore dei medesimi lavoratori. Controparte_1
5. Si tratta, invero, di doglianze che non assumono alcuna rilevanza. L'assoggettamento della a contribuzione in favore Parte_1 della cassa resistente è, infatti, comprovato documentalmente, avendo peraltro la compagine sociale presentato domanda di iscrizione all'ente (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio). Con tale adesione, peraltro, l'impresa edile non soltanto – come sopra osservato – ha dato atto dell'applicazione del CCNL per le imprese edili e affini, ma ha anche accettato lo statuto e il regolamento della cassa edile. Quanto, poi, specificamente, ai crediti oggetto di ingiunzione con il decreto ingiuntivo qui opposto, la contribuzione pretesa è stata elaborata sulla scorta delle denunce telematiche presentate dalla stessa impresa ricorrente (cfr. doc. n. 7 della memoria di costituzione) ai sensi del contratto collettivo di
6 settore, dello statuto della e del suo regolamento amministrativo. Parte_5
Invero, la somma ingiunta è stata calcolata per i periodi controversi secondo le previsioni del CCNL e delle denunce mensili trasmesse dalla società opponente a titolo di accantonamento per ferie, tredicesime, festività e per i contributi necessari al mantenimento e finanziamento della stessa cassa, come da dichiarazione resa da un funzionario autorizzato ai sensi dell'articolo 635 c.p.c. (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio). Quest'ultima dichiarazione costituisce prova idonea del credito azionato in via monitorio, poiché la norma, al comma 2, stabilisce che “Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 [oggi nell'articolo 442 c.p.c.] sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti”. Nel caso in esame, poiché la dichiarazione del 26 giugno 2024 è stata redatta sulla scorta delle autodenunce mensili presentate dalla Parte_1
con chiara indicazione delle scadenze contributive non osservate e delle
[...] sanzioni per mancato pagamento, per il periodo da ottobre 2023 a marzo 2024, la stessa costituisce prova sufficiente del credito indicato dal direttore dell'ente. Sono, pertanto, palesemente infondate le doglianze dell'opponente, poiché si tratta, piuttosto, di dati che discendono, da un canto, dalle autodenunce presentate mensilmente dalla parte datoriale e, d'altro canto, dalla normativa di settore, richiamata dalla cassa edile. La giurisprudenza ha, invero, da tempo riconosciuto che “Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione” (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 15208 del 3 luglio 2014). In difetto di prova contraria, qui non fornita, la dichiarazione del 26 giugno 2024 della è, pertanto, prova sufficiente della sussistenza Parte_5 del credito in essa indicato. In particolare, con riferimento alla prima voce di credito azionata in via monitoria, l'adesione alla normativa contrattuale determina l'applicazione anche dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese edili e affini, in forza del quale il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la percentuale del 18,50% e gli importi di detta percentuale vanno accantonati
7 dalle imprese presso la cassa edile.
Inoltre, sono stati richiesti anche i contributi necessari al mantenimento e finanziamento della stessa , tra i quali il “contributo per il fondo Pt_4 sanitario” il “contributo per il CAF” e il “contributo di gestione”, che sono stati stabiliti dal regolamento della mediante il richiamo, per gli iscritti, Pt_4 ai contributi previsti dalla contrattazione locale. In questi termini, accettando il regolamento della cassa la parte datoriale ha accettato anche il suddetto potere impositivo, che risulta legittimamente esercitato a meno che non emerga che siano richiesti esborsi per finalità non ragionevolmente correlate alla tutela assicurativa e previdenziale che le casse edili svolgono, in linea generale, negli interessi dei lavoratori.
Non rileva, pertanto, che i singoli lavoratori per i quali sono stati richiesti i contributi sulla base della normativa regolamentare non abbiano, in concreto, usufruito dei servizi in vista dei quali le voci impositive sono state previste, poiché si tratta di una vicenda contingente legata al singolo che non assume rilievo nell'ottica della più generale tutela previdenziale e assicurativa che la cassa persegue. Del resto, non appare in sé né illegittimo, né irragionevole, che sia rimesso alla cassa il potere di stabilire sia l'entità dei finanziamenti necessari per assicurare le delicate funzioni svolte nei confronti dei lavoratori, né i tempi e le modalità dei versamenti e le sanzioni per gli inadempimenti.
Per questo complesso di ragioni, in definitiva, non essendo stato nemmeno profilato che, quantomeno con riferimento agli accantonamenti retributivi, l'obbligazione sia stata estinta per pagamento diretto in favore dei lavoratori interessati, l'opposizione va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022 e con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 16 febbraio 2025. Il giudice Cesare Russo
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