Art. 6. Modifiche all'articolo 4-ter
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. All' articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 3, le parole «, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 4-ter (Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 , e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unita' veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilita' ridotta, devono:
a) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° (gradi) ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
b) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004.
4. (abrogato).
5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. All' articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 3, le parole «, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 4-ter (Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 , e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unita' veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilita' ridotta, devono:
a) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° (gradi) ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
b) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004.
4. (abrogato).
5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».