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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 19 gennaio 2026, ore 09:30, nella seguente composizione collegiale: D'APRILE MARIO VINCENZO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.435/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 12/06/2020 e proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante_1 P.IVA_Ricorrente_1 S.r.l. Legale Rapp. - Difensore_1Difesa da - ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini, 15 63100 Ascoli Email_2Piceno AP, elettivamente domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di: sentenza n. 303/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO e pubblicata il 23/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017001DI0000005650002 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno notificava alla società S.r.l. l'avviso di liquidazione n. 2017/001/DI/000000656/0/002, con cui era stata liquidata l'imposta di registro calcolata in misura fissa e relativa alla registrazione del decreto ingiuntivo n.656/2017, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di Nominativo_1 su richiesta della ricorrente e reso esecutivo. Il predetto decreto monitorio aveva ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 402,00, di cui € 200,00 quale corrispettivo della stipula di un contratto di finanziamento. Per la parte relativa agli interessi moratori, l'imposta di registro era stata applicata in misura proporzionale, pari al 3% degli stessi (€ 2,00). Sull'atto di finanziamento enunciato nel decreto ingiuntivo, invece, era stata applicata una seconda imposta fissa di registro (€ 200,00). Ricorrente_1Il predetto avviso di liquidazione veniva impugnato dalla S.r.l. con rituale ricorso, formulando le seguenti doglianze: - illegittimità e/o erroneità dell'avviso di liquidazione impugnato per la inapplicabilità del principio di enunciazione per carenza del requisito oggettivo e del requisito soggettivo;
- difetto assoluto di motivazione dell'avviso di liquidazione. L'Ufficio depositava atto di controdeduzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno rigettava il ricorso con sentenza n. 303/3/2019, compensando le spese di lite. Avverso la predetta decisione la società contribuente proponeva appello, articolando i seguenti motivi: a) illegittima ed erronea pronuncia sull'applicazione nel caso di specie del principio di enunciazione;
2) illegittima ed erroneo rigetto della eccezione di nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione. L'Ufficio si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello per tardività della costituzione in giudizio della controparte;
nel merito, reiterava le argomentazioni svolte in primo grado, chiedendo la conferma della decisione impugnata. All'udienza del 19 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio di respingere nel merito l'appello, dovendosi condividere integralmente le argomentazioni svolte dalla CTP di Ascoli Piceno. Preliminarmente, con riferimento al motivo di rappello relativo alla motivazione dell'avviso impugnato, osserva questa Corte che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. (cfr. Cass. n. 11283 del 7/4/2022, Cass. n. 30084 del 26/10/2021). La Suprema Corte ha precisato che, oltre a contenere una chiara e precisa indicazione del provvedimento oggetto di tassazione, l'atto impositivo deve contenere l'indicazione dei criteri per il calcolo dell'imposta di registro, oltre che dei riferimenti normativi e tariffari, la base imponibile, l'aliquota e l'imposta (cfr. Cass. n. 30084/2021 cit.). Tenuto conto dei suddetti principi, rileva questo Collegio che l'avviso di liquidazione impugnato reca la precisa indicazione degli estremi dell'atto tassato (decreto ingiuntivo), nonché della base imponibile incisa e delle aliquote applicate, con indicazione dei criteri tariffari di applicazione dell'imposta di registro.
*** Osserva questa Corte che correttamente il Giudice di prime cure ha applicato il principio di enunciazione, ricorrendone i relativi presupposti, essendo agevole rilevare che l'atto enunciato nel decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Ascoli Piceno è Nominativo_1costituito dal contratto di finanziamento stipulato dalla società appellante con o, il quale, infatti, ha costituito il titolo sul quale si è fondato il decreto monitorio. In proposito, giova rappresentare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un rapporto creditorio consistente nella conclusione di un contratto di finanziamento mobiliare. Ebbene, l'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art.69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita. Pertanto, stando alla chiara lettera della norma, per potersi configurare l'enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico. Ora, nel caso in esame è indubbio che nell'atto enunciante (decreto monitorio) sono indicati elementi tali da consentire di identificare l'operazione negoziale enunciata sia in ordine alle relative parti contraenti sia al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata, in modo da fornire, non solo la prova della sua esistenza, ma da costituirne il titolo, essendo stato richiesto dalla stessa società ricorrente, nel ricorso monitorio, il pagamento della somma finanziata. Conseguentemente, legittimamente l'Ufficio ha richiesto una doppia tassa di registro, assoggettando ad imposta sia il decreto ingiuntivo emesso dall'autorità giudiziaria sia il finanziamento in esso enunciato. Preme evidenziare che l''imposta di registro è una imposta d'atto, che dunque si applica a tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti, sicchè la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un finanziamento non esclude la tassazione di quest'ultimo nel caso in cui il rapporto sottostante sia stato enunciato nel contesto del provvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Orbene, rileva la Corte che alla base del ricorso monitorio assoggettato ad imposizione vi è l'originario rapporto creditizio dal quale nasce l'obbligazione del debitore ingiunto. mentre il successivo contratto di cessione del credito non costituisce il presupposto dell'azione monitoria, fondata soltanto sul contratto di finanziamento, quanto piuttosto rappresenta il requisito della legittimazione ad agire da parte della società cessionaria del credito, che si sostituisce al creditore originario. Sotto altro e connesso profilo, nessuna rilevanza assume la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso nei confronti di un soggetto che non è stato parte del contratto di finanziamento. Al riguardo, deve rimarcarsi che la intervenuta cessione del credito nascente dal contratto di finanziamento non determina il venir meno del requisito soggettivo richiesto per l'applicazione del principio di enunciazione, dal momento che, pur introducendo un mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, il diritto di credito spettante al nuovo creditore è, sul piano oggettivo, il medesimo che spettava al creditore originario, conseguendone che la natura del rapporto tra nuovo creditore (cessionario del credito e attore nel decreto ingiuntivo) e debitore ceduto (convenuto), non varia. In altri termini, il rapporto obbligatorio trova la sua fonte sempre nella operazione di finanziamento posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, quand'anche sia intervenuta una mutazione dal lato soggettivo. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 250, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MARIO VINCENZO D'APRILE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 19 gennaio 2026, ore 09:30, nella seguente composizione collegiale: D'APRILE MARIO VINCENZO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.435/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 12/06/2020 e proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante_1 P.IVA_Ricorrente_1 S.r.l. Legale Rapp. - Difensore_1Difesa da - ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini, 15 63100 Ascoli Email_2Piceno AP, elettivamente domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di: sentenza n. 303/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO e pubblicata il 23/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017001DI0000005650002 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno notificava alla società S.r.l. l'avviso di liquidazione n. 2017/001/DI/000000656/0/002, con cui era stata liquidata l'imposta di registro calcolata in misura fissa e relativa alla registrazione del decreto ingiuntivo n.656/2017, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di Nominativo_1 su richiesta della ricorrente e reso esecutivo. Il predetto decreto monitorio aveva ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 402,00, di cui € 200,00 quale corrispettivo della stipula di un contratto di finanziamento. Per la parte relativa agli interessi moratori, l'imposta di registro era stata applicata in misura proporzionale, pari al 3% degli stessi (€ 2,00). Sull'atto di finanziamento enunciato nel decreto ingiuntivo, invece, era stata applicata una seconda imposta fissa di registro (€ 200,00). Ricorrente_1Il predetto avviso di liquidazione veniva impugnato dalla S.r.l. con rituale ricorso, formulando le seguenti doglianze: - illegittimità e/o erroneità dell'avviso di liquidazione impugnato per la inapplicabilità del principio di enunciazione per carenza del requisito oggettivo e del requisito soggettivo;
- difetto assoluto di motivazione dell'avviso di liquidazione. L'Ufficio depositava atto di controdeduzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno rigettava il ricorso con sentenza n. 303/3/2019, compensando le spese di lite. Avverso la predetta decisione la società contribuente proponeva appello, articolando i seguenti motivi: a) illegittima ed erronea pronuncia sull'applicazione nel caso di specie del principio di enunciazione;
2) illegittima ed erroneo rigetto della eccezione di nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione. L'Ufficio si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello per tardività della costituzione in giudizio della controparte;
nel merito, reiterava le argomentazioni svolte in primo grado, chiedendo la conferma della decisione impugnata. All'udienza del 19 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio di respingere nel merito l'appello, dovendosi condividere integralmente le argomentazioni svolte dalla CTP di Ascoli Piceno. Preliminarmente, con riferimento al motivo di rappello relativo alla motivazione dell'avviso impugnato, osserva questa Corte che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. (cfr. Cass. n. 11283 del 7/4/2022, Cass. n. 30084 del 26/10/2021). La Suprema Corte ha precisato che, oltre a contenere una chiara e precisa indicazione del provvedimento oggetto di tassazione, l'atto impositivo deve contenere l'indicazione dei criteri per il calcolo dell'imposta di registro, oltre che dei riferimenti normativi e tariffari, la base imponibile, l'aliquota e l'imposta (cfr. Cass. n. 30084/2021 cit.). Tenuto conto dei suddetti principi, rileva questo Collegio che l'avviso di liquidazione impugnato reca la precisa indicazione degli estremi dell'atto tassato (decreto ingiuntivo), nonché della base imponibile incisa e delle aliquote applicate, con indicazione dei criteri tariffari di applicazione dell'imposta di registro.
*** Osserva questa Corte che correttamente il Giudice di prime cure ha applicato il principio di enunciazione, ricorrendone i relativi presupposti, essendo agevole rilevare che l'atto enunciato nel decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Ascoli Piceno è Nominativo_1costituito dal contratto di finanziamento stipulato dalla società appellante con o, il quale, infatti, ha costituito il titolo sul quale si è fondato il decreto monitorio. In proposito, giova rappresentare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un rapporto creditorio consistente nella conclusione di un contratto di finanziamento mobiliare. Ebbene, l'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art.69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita. Pertanto, stando alla chiara lettera della norma, per potersi configurare l'enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico. Ora, nel caso in esame è indubbio che nell'atto enunciante (decreto monitorio) sono indicati elementi tali da consentire di identificare l'operazione negoziale enunciata sia in ordine alle relative parti contraenti sia al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata, in modo da fornire, non solo la prova della sua esistenza, ma da costituirne il titolo, essendo stato richiesto dalla stessa società ricorrente, nel ricorso monitorio, il pagamento della somma finanziata. Conseguentemente, legittimamente l'Ufficio ha richiesto una doppia tassa di registro, assoggettando ad imposta sia il decreto ingiuntivo emesso dall'autorità giudiziaria sia il finanziamento in esso enunciato. Preme evidenziare che l''imposta di registro è una imposta d'atto, che dunque si applica a tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti, sicchè la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un finanziamento non esclude la tassazione di quest'ultimo nel caso in cui il rapporto sottostante sia stato enunciato nel contesto del provvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Orbene, rileva la Corte che alla base del ricorso monitorio assoggettato ad imposizione vi è l'originario rapporto creditizio dal quale nasce l'obbligazione del debitore ingiunto. mentre il successivo contratto di cessione del credito non costituisce il presupposto dell'azione monitoria, fondata soltanto sul contratto di finanziamento, quanto piuttosto rappresenta il requisito della legittimazione ad agire da parte della società cessionaria del credito, che si sostituisce al creditore originario. Sotto altro e connesso profilo, nessuna rilevanza assume la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso nei confronti di un soggetto che non è stato parte del contratto di finanziamento. Al riguardo, deve rimarcarsi che la intervenuta cessione del credito nascente dal contratto di finanziamento non determina il venir meno del requisito soggettivo richiesto per l'applicazione del principio di enunciazione, dal momento che, pur introducendo un mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, il diritto di credito spettante al nuovo creditore è, sul piano oggettivo, il medesimo che spettava al creditore originario, conseguendone che la natura del rapporto tra nuovo creditore (cessionario del credito e attore nel decreto ingiuntivo) e debitore ceduto (convenuto), non varia. In altri termini, il rapporto obbligatorio trova la sua fonte sempre nella operazione di finanziamento posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, quand'anche sia intervenuta una mutazione dal lato soggettivo. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 250, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MARIO VINCENZO D'APRILE