CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2237/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6747/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2022 90092870 49 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1936/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 6747.7.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, non essendo pervenuti tempestivamente gli atti interruttivi, per intervenuta prescrizione rispetto alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, accoglieva il ricorso presentato dalla società Resistente_1 s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1, contro l'Agente di riscossione per l'annullamento di intimazione di pagamento n. 293 2022 9009287049, notificata in data 31 maggio 2022, di cui alle cartelle sottese n. 29320130025672410000, n.
29320140006028058000, n. 29320150026715988000, n. 29320150047222185000, n. 2932015
0055358675 000, riferite a tasse automobilistiche anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, proponeva appello, in data 3/05/2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione premettendo che, in realtà la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado con il mancato deposito di tutti gli atti interruttivi in primo grado dell'odierna appellante (deposito che effettua in questa sede: Avvisi di Intimazione n. 29320169028010382000 in data
11/01/2017; Avvisi di Intimazione n. 29320189026479787000 in data 15/01/2019) non è stata messa nelle condizioni di poter visionare tutta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate prima del deposito della sentenza e pertanto ritenere corretto l'operato dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione; fa presente che, in sentenza, è stata già confermata l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate e, pertanto, non è incorsa in alcuna forma di prescrizione. Insiste, quindi, sulla legittimità della procedura di riscossione in quanto l'intimazione di pagamento è stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi e, pertanto, nessuna prescrizione risulta maturata. Chiede l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata dichiarando dovute tutte le somme iscritte a ruolo e richieste con l'intimazione di pagamento n.
293 2022 90092870 49.
La parte contribuente deposita controdeduzioni in data 20/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si rileva che, dall'esame degli atti, si evincono le ragioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha prodotto la prova dell'avvenuta tempestiva notifica sia delle prodromiche cartelle di pagamento
(già rilevata in prime cure e resesi definitive per mancata impugnazione) che dei successivi atti interruttivi sopra indicati.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata con compensazione, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e la documentazione prodotta solo in questa sede, dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia Entrate Riscossione e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2237/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6747/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2022 90092870 49 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1936/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 6747.7.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, non essendo pervenuti tempestivamente gli atti interruttivi, per intervenuta prescrizione rispetto alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, accoglieva il ricorso presentato dalla società Resistente_1 s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1, contro l'Agente di riscossione per l'annullamento di intimazione di pagamento n. 293 2022 9009287049, notificata in data 31 maggio 2022, di cui alle cartelle sottese n. 29320130025672410000, n.
29320140006028058000, n. 29320150026715988000, n. 29320150047222185000, n. 2932015
0055358675 000, riferite a tasse automobilistiche anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, proponeva appello, in data 3/05/2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione premettendo che, in realtà la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado con il mancato deposito di tutti gli atti interruttivi in primo grado dell'odierna appellante (deposito che effettua in questa sede: Avvisi di Intimazione n. 29320169028010382000 in data
11/01/2017; Avvisi di Intimazione n. 29320189026479787000 in data 15/01/2019) non è stata messa nelle condizioni di poter visionare tutta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate prima del deposito della sentenza e pertanto ritenere corretto l'operato dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione; fa presente che, in sentenza, è stata già confermata l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate e, pertanto, non è incorsa in alcuna forma di prescrizione. Insiste, quindi, sulla legittimità della procedura di riscossione in quanto l'intimazione di pagamento è stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi e, pertanto, nessuna prescrizione risulta maturata. Chiede l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata dichiarando dovute tutte le somme iscritte a ruolo e richieste con l'intimazione di pagamento n.
293 2022 90092870 49.
La parte contribuente deposita controdeduzioni in data 20/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si rileva che, dall'esame degli atti, si evincono le ragioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha prodotto la prova dell'avvenuta tempestiva notifica sia delle prodromiche cartelle di pagamento
(già rilevata in prime cure e resesi definitive per mancata impugnazione) che dei successivi atti interruttivi sopra indicati.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata con compensazione, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e la documentazione prodotta solo in questa sede, dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia Entrate Riscossione e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario. Spese compensate.