Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 19/03/2026, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6625 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DE Di LM, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero o dell'Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- della nota mail ANVUR a firma del Dirigente Area Valutazione della Ricerca, del 19.5.2025, ricevuta in pari data, recante il rigetto dell'istanza, presentata dal ricorrente, di classificazione della Rivista INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND EVALUATION Id n. 42232 ai fini del riconoscimento secondo le modalità ed i criteri di cui al Regolamento ANVUR per la Classificazione delle Riviste nelle AREA 11 Settore 11/D1 e Settore 11/D2;
- della Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 103 del 07-05-2025 e del richiamato “parere del Gruppo di Lavoro Competente” citati nel provvedimento sub 1 e mai trasmessi o comunicati, recante le valutazioni negative e/o il rigetto della istanza di classificazione della Rivista INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND EVALUATION Id n. 42232;
- se ed in quanto possa occorrere del preavviso di rigetto dell'istanza di classificazione della Rivista sub 1, comunicato dall'ANVUR con nota mail del 7.3.2025 e degli atti ivi richiamati ma mai trasmessi, ossia del parere del Gruppo di Lavoro competente e della Delibera del Consiglio Direttivo n. 49 del 20-02-2025;
- di ogni ulteriore atto lesivo degli interessi del ricorrente;
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA DI PALMA DAVIDE IL 28\7\2025:
- della Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 103 del 07-05-2025, mai trasmessa o comunicata al ricorrente – già gravata con il ricorso principale - e da questi conosciuta per la prima volta all’esito della esibizione in giudizio da parte di ANVUR avvenuta in data 21/6/2025;
- del verbale ANVUR – Gruppo di Lavoro Riviste Area 11 – del 27/3/2025 mai trasmessa o comunicata al ricorrente – già gravata con il ricorso principale - e da questi conosciuta per la prima volta all’esito della esibizione in giudizio da parte di ANVUR avvenuta in data 21/6/2025;
- della scheda di valutazione ANVUR recante data 21/3/2025 mai trasmessa o comunicata al ricorrente– già gravata con il ricorso principale - e da questi conosciuta per la prima volta all’esito della esibizione in giudizio da parte di ANVUR avvenuta in data 21/6/2025;
- della Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 49 del 20-02-2025, mai trasmessa o comunicata al ricorrente– già gravata con il ricorso principale - e da questi conosciuta per la prima volta all’esito della esibizione in giudizio da parte di ANVUR avvenuta in data 21/6/2025;
nonché dei seguenti atti già tempestivamente gravati con il ricorso introduttivo:
- della nota mail ANVUR a firma del Dirigente Area Valutazione della Ricerca, del 19.5.2025, recante il rigetto dell'istanza, presentata dal ricorrente, di classificazione della Rivista INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND EVALUATION Id n. 42232 ai fini del riconoscimento secondo le modalità ed i criteri di cui al Regolamento ANVUR per la Classificazione delle Riviste nelle AREA 11 Settore 11/D1 e Settore 11/D2;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. IN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il prof. DE Di LM, in qualità di Direttore della Rivista International Journal of Education and Evaluation , in data 26 maggio 2024 ha presentato– a norma del Regolamento per la Classificazione delle Riviste nelle Aree CUN 8a, 10, 11a, 12, 13 e 14 (approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 306 del 21 dicembre 2023) – istanza di classificazione di detta Rivista volta ad ottenere il riconoscimento della scientificità (per l’area 11 – Scienze storie, filosofiche e pedagogiche ) e della Classe A (per i settori 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia e 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa ).
Con nota del 7 marzo 2025, l’ANVUR ha formulato un preavviso di rigetto dell’istanza, sulla base delle seguenti motivazioni:
a) non riconoscibilità della scientificità perché « la rivista non soddisfa i requisiti posti dall'art. 16, comma 1B, del regolamento sulla classificazione delle riviste, in quanto la maggioranza degli articoli non è supportata da quanto previsto dal dibattito nazionale e internazionale attinente all’Area in questione »;
b) non riconoscibilità della Classe A per il settore 11/D1 perché « la rivista non è fra quelle ove si svolge il dibattito nazionale e internazionale attinente al settore concorsuale 11/D1. Essa non possiede quindi il requisito richiesto dall’art. 16, comma 1b, del Regolamento sulla classificazione delle riviste e non è ammissibile nell’elenco delle riviste di classe A »;
c) non riconoscibilità della Classe A per il settore 11/D2 perché « la rivista non possiede i requisiti richiesti dall’art. 16, comma 1a e b), del Regolamento sulla classificazione delle riviste e non è ammissibile nell’elenco delle riviste di classe A ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale in questione (11/D2) ».
Con il medesimo preavviso, all’istante è stata rappresentata la possibilità, nei successivi dieci giorni, di « presentare memorie e/o osservazioni volte ad indicare ulteriori elementi eventualmente corredati da documentazione aggiuntiva a supporto dell'istanza rispetto a quanto risulta dall'esito della valutazione istruttoria ».
I.1.1. L’istante si è avvalso di tale possibilità, rappresentando (con nota del 12 marzo 2025 a firma congiunta sua e del prof. Domenico Tafuri) quanto segue:
a) « se si contesta il comma 1B dell’Art. 16 del Regolamento di contro si accetta il comma 1A del medesimo art. 16 dello stesso Regolamento; quindi, va da sé che non sussistono rilevate ostatività, ai fini dell’inclusione della Rivista, oggetto di contestazione, negli elenchi delle Riviste Scientifiche, essendo in discussione soltanto, con siffatta contestazione, l’attribuzione della classe A, cui attiene la previsione del sopramenzionato comma 1B »;
b) « prendiamo nuovamente atto che si accetta il comma 1a dell’Art. 16 del Regolamento che
riconosce la Rivista come SCIENTIFICA per l’Area 11, ribadendo la valenza della considerazione di cui al punto precedente, ossia che non si contesta l’inclusione della Rivista in questione negli elenchi delle Riviste Scientifiche, essendo in discussione soltanto, con siffatta contestazione, l’attribuzione della classe A, cui attiene la previsione del comma 1 b) Art. 16 del Regolamento. Inoltre, oggettivamente acclarata la sussistenza di numerosi Autori Internazionali afferenti ad Università, Enti e Istituti di Ricerca esteri verrebbe meno anche la Vs contestazione circa il mancato possesso del requisito richiesto al comma 1b) Art. 16 del Regolamento »;
c) « portiamo all’evidenza che precedentemente si accettava quanto espressamente richiesto nel comma 1A dell’Art.16 del sopra esposto Regolamento […]. È evidente che, ove prima non si contestava il comma 1A) per il settore generale macrogruppo 11/D, appare poco fondata ed illogica la contestazione dei commi 1A) ed 1B) per il “sottogruppo” 11/D2. Fermo restando quanto appena riportato, si specifica, anche per il Settore Concorsuale 11/D2, che tutte le contestazioni non trovano valenza in quanto la Rivista annovera, comunque, Autori nazionali ed internazionali strutturati presso Università o Enti e Istituti di ricerca italiani e stranieri che la configurano quale sede del dibattito nazionale e internazionale rispetto al Settore Concorsuale di classificazione ».
In termini generali, ha ritenuto altresì di « fornire ulteriori elementi chiarificatori a supporto della piena conformità della Rivista agli standard richiesti.
1. La presenza di autori di provenienza internazionale
La nostra Rivista si distingue per una significativa apertura verso il panorama scientifico globale, avendo ospitato nel corso degli anni contributi di studiosi provenienti da diversi Paesi, con particolare riferimento a numerose Università del continente africano. Riteniamo che l’inclusione di autori afferenti a istituzioni accademiche estere sia un chiaro indicatore dell’internazionalizzazione della produzione scientifica veicolata dal nostro Journal. Tale aspetto, lungi dall’essere un elemento marginale, rappresenta un tratto distintivo della nostra politica editoriale, orientata a promuovere un dialogo accademico che travalichi i confini nazionali e favorisca il confronto tra esperienze e prospettive differenti.
2. Il ruolo strategico nella diffusione della ricerca nei Paesi in via di sviluppo
Uno degli obiettivi primari della Rivista IJEE è la promozione e la valorizzazione della ricerca scientifica nel campo delle scienze educative, didattiche e pedagogiche, con un’attenzione particolare alle realtà accademiche dei Paesi in via di sviluppo. Il Journal si pone come piattaforma di divulgazione scientifica per studiosi di contesti che, sebbene caratterizzati da un forte dinamismo intellettuale, incontrano spesso difficoltà nell’accesso ai circuiti editoriali internazionali. In tal senso, la Rivista svolge una funzione di snodo cruciale per l’arricchimento della comunità scientifica globale, offrendo spazi di pubblicazione a ricercatori che, altrimenti, rischierebbero di essere marginalizzati nel dibattito accademico internazionale.
3. L’internazionalizzazione nei settori delle scienze educative, didattiche e pedagogiche
Nel considerare il requisito dell’internazionalizzazione, è opportuno tenere conto delle specificità epistemologiche del nostro settore disciplinare. Le scienze educative e pedagogiche, per loro stessa natura, si confrontano con modelli formativi, metodologie didattiche e sistemi educativi che variano profondamente in base ai contesti socio-culturali. La presenza di contributi provenienti da autori di Paesi diversi, e in particolare da realtà emergenti, non solo arricchisce il dibattito scientifico, ma consente di ampliare le prospettive sulla ricerca educativa, ponendo in luce esperienze e pratiche che possono offrire spunti di riflessione anche per il contesto accademico europeo.
Riteniamo, dunque, che il nostro Journal soddisfi pienamente il criterio di internazionalizzazione, richiamato nell’art. 16 del Regolamento, non solo in termini di affiliazione geografica degli autori, ma anche per l’effettivo impatto del lavoro svolto nel favorire una più equa circolazione della conoscenza scientifica nel settore delle scienze educative, didattiche e pedagogiche ».
Ha conseguentemente insistito per l’accoglimento della presentata istanza.
I.1.1.1. L’ANVUR, con delibera n. 103 del 7 maggio 2025 (comunicata all’odierno ricorrente, per quanto di suo interesse, il 19 maggio 2025), ha deliberato, tra l’altro, « di confermare gli esiti negativi circa il giudizio di scientificità e di Classe A delle riviste riferibili alle istanze 2024 che hanno presentato ulteriore documentazione ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 ed enumerate rispettivamente agli Allegati 5a e 5b, che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera » (punto 6).
Nel richiamato Allegato 5b, pur « riconosce[ndo] il carattere scientifico dei contributi », l’istanza di riconoscimento della Classe A è stata negata perché « il comma 1B dell’Art. 16 indica che “la diffusione debba essere comprovata dalla numerosità degli autori appartenenti alla comunità scientifica di riferimento […] È richiesto inoltre che la Rivista garantisca il pluralismo del dibattito scientifico da essa ospitato”. A questo proposito è stato rilevato che gli autori dei contributi si ripetono con frequenza e sono appartenenti alle medesime istituzioni, quindi non ottemperando al criterio riferito “alla numerosità degli autori” e al “pluralismo del dibattito scientifico”, secondo quanto previsto dall’Art. 16 comma 1B citato ».
Nella citata comunicazione del 19 maggio viene riportata tale motivazione e si aggiunge, inoltre, che anche in relazione al « comma 1A » si ha valutazione non positiva, « riferita alla frequente coincidenza degli autori con membri del Comitato Editoriale non ottemperando a quanto previsto dallo stesso Comma 1A circa “l’opportunità di evitare l’eccessiva concentrazione di contributi degli stessi autori, specie se facenti parte degli organi della Rivista” ».
I.1.2. Con ricorso notificato (all’ANVUR e al Ministero dell’Università e della Ricerca, quali Amministrazioni intimate) e depositato il 4 giugno 2025, il prof. Di LM ha impugnato in questa sede i richiamati provvedimenti, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANVUR APPROVATO CON DEL. CONS. DIRETTIVO N. 306/2023 RECANTE “REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE NELLE AREE CUN 8°, 10, 11°, 12, 13 E 14” – VIOLAZIONE DEL dm N. 120 DEL 7/6/20216 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONE DI BUON ANDAMENTO E BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER CONRTADDITTORIETA’ MANIFESTA E MOTIVAZIONE ERRONEA E CONTRADDITTORIA - SVIAMENTO »: denunzia il ricorrente una contraddittorietà motivazionale laddove l’ANVUR ha negato il riconoscimento della Classe A nonostante avesse contestualmente riconosciuto la scientificità dei contributi;
- « II. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANVUR APPROVATO CON DEL. CONS. DIRETTIVO N. 306/2023 RECANTE “REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE NELLE AREE CUN 8°, 10, 11°, 12, 13 E 14” – VIOLAZIONE DEL DM N. 120 DEL 7/6/20216 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONE DI BUON ANDAMENTO E BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER CONRTADDITTORIETA’, MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA, ISTRUTTORIA ERRONEA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, - SVIAMENTO »;
- « III. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANVUR APPROVATO CON DEL. CONS. DIRETTIVO N. 306/2023 RECANTE “REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE NELLE AREE CUN 8°, 10, 11°, 12, 13 E 14” – VIOLAZIONE DEL DM N. 120 DEL 7/6/20216 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONE DI BUON ANDAMENTO E BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER CONRTADDITTORIETA’, MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA, ISTRUTTORIA ERRONEA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, - SVIAMENTO »: con questo motivo e con il precedente, il ricorrente si duole di un’assoluta genericità della motivazione, che non consentirebbe di comprendere le effettive ragioni del rigetto dell’istanza, e in ogni caso che gli assunti di tale motivazione risulterebbero smentiti dagli atti del procedimento (dai quali si evincerebbe sia la numerosità degli autori che hanno pubblicato sulla Rivista, sia la percentuale esigua dei contributi riconducibili ai componenti dell’ Editorial Board ).
I.1.2.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 25 giugno 2025, la Difesa erariale ha prodotto la documentazione del procedimento e depositato una memoria con cui ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché l’inammissibilità del ricorso per:
- difetto di rappresentanza, in quanto il prof. Di LM sarebbe co-Direttore della Rivista, mentre la rappresentanza legale spetterebbe al Direttore prof. Tafuri (che non risulterebbe mai investito del potere di proporre azioni giudiziali);
- difetto di interesse, essendo stato riconosciuto il bene della vita anelato, ovverosia il riconoscimento di scientificità della Rivista.
Ha in ogni caso contestato anche la fondatezza nel merito del ricorso, invocandone conseguentemente il rigetto.
I.3. Alla suddetta camera di consiglio, parte ricorrente ha rinunziato alla tutela cautelare.
I.4. Con atto notificato e depositato il 28 luglio 2025, parte ricorrente ha gravato con motivi aggiunti tutti gli atti del procedimento, del cui contenuto cui avrebbe preso conoscenza per la prima volta a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato, reiterando le medesime censure già avanzate con il ricorso introduttivo.
Con il medesimo atto ha altresì replicato alle eccezioni di rito sopra sintetizzate.
I.4.1. Parte ricorrente ha nuovamente avanzato domanda di tutela cautelare, per la trattazione della quale è stata fissata la camera di consiglio del 10 settembre 2025.
I.5. All’esito di tale camera di consiglio, con ordinanza n. 4860/2025 pubblicata il giorno successivo, questo Tribunale ha ritenuto che « le esigenze di tutela rappresentate dal ricorrente, anche alla luce della tipologia di provvedimento cautelare richiesto, po[tesser]o trovare adeguata tutela mediante sollecita fissazione dell’udienza di merito » e ha, perciò, in tal senso provveduto.
I.6. In vista dell’udienza di discussione così fissata, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento della proposta impugnazione.
I.7. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Va innanzitutto scrutinata l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di rappresentanza.
Detta eccezione dev’essere respinta poiché, in disparte ogni ulteriore possibile considerazione, il ricorrente, nel replicarvi, ha prodotto in atti una delibera del Consiglio Direttivo della Rivista (risalente al 21 maggio 2025, e dunque a data antecedente all’introduzione del presente giudizio) che gli ha conferito « ogni e più ampio potere di legge a rappresentare la RIVISTA stessa, conferendo allo stesso tutti i poteri previsti dalla legge ivi compreso quello di nominare un Avvocato per l’impugnazione degli atti sopra indicati, ratificando sin da ora il suo operato, ivi compresa tutta l’attività già effettuata in nome e per conto della RIVISTA, quale la presentazione dell’istanza ad ANVUR e di presentazione delle osservazioni al procedimento » (doc. 12 parte ricorrente).
II.2. Sempre preliminarmente, va poi dichiarato, in accoglimento dell’eccezione in tal senso spiegata dalla Difesa erariale, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, che non ha adottato alcun provvedimento nella vicenda procedimentale oggetto del presente giudizio.
Difatti, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., « qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato […] alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato […] »: se ne ricava univocamente che, nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva a tale soggetto pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482).
II.3. L’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse è infondata, poiché il bene della vita anelato dal ricorrente è il riconoscimento (non già della scientificità, pacificamente conseguita, bensì) della Classe A, che i provvedimenti impugnati univocamente negano, ed è sotto tale profilo che il ricorrente ha inteso impugnarli e domandarne l’annullamento.
II.4. Ciò posto, il Collegio reputa il ricorso e i motivi aggiunti assistiti da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere nei sensi e nei limiti di seguito illustrati e precisati.
II.5. Il primo motivo è infondato, non potendosi condividere che il riconoscimento della scientificità dei contributi implicherebbe una positiva valutazione della Rivista anche per la Classe A (e che dunque l’Amministrazione sarebbe incorsa in contraddizione riconoscendo l’una e negando l’altra).
Al riguardo, l’art. 17 del Regolamento ANVUR distingue la determinazione del carattere scientifico dei contributi « ai fini dell’inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche » (lett. a) e « ai fini della Classe » (lett. b):
- nel primo caso sono necessari (ma anche sufficienti) l’« utilizzo corretto degli strumenti metodologici », l’« analisi critica » e l’« accuratezza della informazione bibliografica »;
- nel secondo caso, occorrono invece l’« utilizzo rigoroso [dunque non meramente « corretto »] degli strumenti metodologici », la « profondità [dunque non la semplice “presenza”] dell’analisi critica », la « ricchezza [dunque non la sola « accuratezza »] e pertinenza delle fonti e dell’informazione bibliografica » e, in aggiunta, l’« originalità » e (« ove rilevante per la disciplina ») la « rilevanza del posizionamento all’interno del dibattito internazionale »).
II.5.1. Non è perciò ravvisabile alcuna contraddittorietà tra il riconoscimento della scientificità dei contributi e il mancato riconoscimento della Classe A, trattandosi di valutazioni fondate su presupposti diversi, richiedendo la seconda requisiti ulteriori e più stringenti: se non è logicamente ipotizzabile negare la scientificità dei contributi e al contempo riconoscere la Classe A, è per contro pienamente possibile il contrario.
II.5.2. Peraltro, ai fini del riconoscimento della Classe A, non è sufficiente il carattere scientifico dei contributi (ad un livello “più elevato” di quello richiesto per l’inclusione fra le Riviste Scientifiche), ma è altrettanto necessaria la diffusione nella comunità scientifica di riferimento (cfr. art. 15, comma 1, del Regolamento ANVUR: « La valutazione dei requisiti disciplinari per l’inclusione degli elenchi delle Riviste Scientifiche e di Classe A prevede la verifica delle condizioni previste dagli artt. 16 e 17 »), ed è alla luce della ritenuta carenza di questo secondo requisito che l’Amministrazione ha negato detto riconoscimento (con motivazione censurata tramite gli ulteriori due motivi di gravame).
II.6. Detti motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono invece suscettibili di positivo apprezzamento.
II.6.1. Va preliminarmente rammentato che, « sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall’obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l’amministrazione esterni, sia pur succintamente, le ragioni che l’hanno indotta a determinarsi in una data maniera. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta” (C.d.S, V, 31.3.2012, n. 1907) » (in termini Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2026, n. 1728).
II.6.2. Ciò considerato, le motivazioni addotte a sostegno del rigetto del riconoscimento della Classe A effettivamente non consentono di comprendere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a determinarsi in tal senso.
II.6.2.1. In primo luogo, la determinazione assunta, alla luce di quanto dedotto dal ricorrente, non trova univoca conferma nell’istruttoria procedimentale.
II.6.2.1.1. Difatti, per un verso si assume che « gli autori dei contributi si ripetono con frequenza e sono appartenenti alle medesime istituzioni, quindi non ottemperando al criterio riferito “alla numerosità degli autori” e al “pluralismo del dibattito scientifico” ».
A ciò, tuttavia, il ricorrente obietta che:
« a) gli Autori sono Nazionali ed Internazionali e, nello specifico, in novero totale di 335, di cui 30 italiani e 305 Internazionali, con una correlata percentuale di incidenza pari al 9% per quelli Nazionali ed al 91% per quelli Internazionali,
b) la percentuale di pubblicazione di ogni singolo Autore è compresa tra il 4,2% di un singolo Autore, il 2,34% di quattro Autori, l’1,87% di dieci Autori, lo 0.93% di circa sessanta Autori (nel dettaglio presentano due Articoli!) e dello 0,47% di circa duecentocinquanta Autori (nel dettaglio presentano un solo Articolo!),
c) numerose ed eterogenee sono le Istituzioni Accademiche internazionali, Enti di Ricerca e Organizzazioni professionali a cui appartengono gli Autori: Università Italiane nella percentuale del 9% ed Università straniere nella percentuale del 91% » (pagg. 11-12 del ricorso e pagg. 12-13 dei motivi aggiunti).
II.6.2.1.2. Per altro verso, si sostiene che vi sarebbe una « frequente coincidenza degli autori con membri del Comitato Editoriale ».
Il ricorrente, di contro, osserva che: « dall’esame delle 215 pubblicazioni presentate ad ANVUR per la valutazione, risulta che gli autori che risultano anche presenti nell’Editorial
Board innanzi riportato sono:
a) Prof. DE Di LM
University of Campania "Luigi Vanvitelli" Italy
n. 6 Pubblicazioni: 2,8% sul totale degli Articoli pubblicati
b) Prof. Lucia Ariemma
University of Campania "Luigi Vanvitelli" (Italy)
n. 1 Pubblicazioni: 0,5% sul totale degli Articoli pubblicati
c) Prof. Antonio Ascione
University of Bari "Aldo Moro" (Italy)
n. 4 Pubblicazioni: 1,9% sul totale degli Articolipubblicati
d) Prof. Patrizia Belfiore 4
University of Naples "Parthenope" (Italy)
n. 4 Pubblicazioni: 1,9% sul totale degli Articoli pubblicati
e) Dr. Francesca Latino 4
Pegaso University (Italy)
n. 4 Pubblicazioni: 1,9% sul totale degli Articoli pubblicati
[L]e pubblicazioni di autori della Rivista che sono presenti nell’Editorial Board […] sono appena il 6,2% del totale » (pagg. 15-16 del ricorso e pag. 16 dei motivi aggiunti).
II.6.2.1.3. Dai dati sopra richiamati, già in possesso dell’Amministrazione in sede procedimentale (e che essa non ha specificamente contestato né nella predetta sede, né in questa sede processuale), non trovano conferma, anzi risultano smentite le valutazioni dell’Amministrazione medesima: non si può affermare con sostanziale pretesa di autoevidenza (ma occorrerebbe, semmai, quantomeno un parametro di confronto) che oltre trecento autori siano “non numerosi”, né che circa il 6% delle pubblicazioni provenienti da membri dell’ Editorial Board diano luogo a una coincidenza “frequente”.
II.6.2.2. In secondo luogo, il provvedimento risulta affetto da una contraddittorietà intrinseca.
Va infatti rilevato che, nel motivare sul riconoscimento della scientificità della Rivista, l’Amministrazione ha dato atto che « la rivista ospita prodotti della ricerca scientifica nel campo delle scienze educative, didattiche e pedagogiche di studiosi provenienti da diversi Paesi, in particolare da numerose Università del continente africano, contribuendo ad arricchire il dibattito scientifico » (così la nota del 19 maggio 2025).
Pur dovendosi ribadire che i giudizi per la scientificità e per la Classe A non coincidono (cfr. supra §§ II.5.-II.5.2. ), emerge una contraddizione sugli elementi di fatto presi in considerazione: si afferma, da un lato, che vi sono contributi « di studiosi provenienti da diversi Paesi, in particolare da numerose Università del continente africano » e, dall’altro, che « gli autori dei contributi si ripetono con frequenza e sono appartenenti alle medesime istituzioni ».
Queste due affermazioni risultano in conflitto tra loro e ciò rende ancor di più opaco e non comprensibile il ragionamento condotto dall’Amministrazione in ordine alla pretesa insussistenza di un’adeguata diffusione della Rivista nella comunità scientifica di riferimento.
II.6.3. Il riscontro del vizio motivazionale, nei termini che precedono, implica che i provvedimenti impugnati vanno annullati e l’Amministrazione dovrà riesercitare il potere rivalutando compiutamente le risultanze istruttorie e dando adeguatamente conto nella motivazione dell’esito di tale rivalutazione.
II.7. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti meritano accoglimento stante la fondatezza dei motivi secondo e terzo sotto gli illustrati profili, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo di riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente decisione.
II.8. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla natura e alla peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla, nei sensi di cui in motivazione e nei limiti di interesse del ricorrente, i provvedimenti impugnati (delibera n. 103 del 7 maggio 2025 e nota del 19 maggio 2025 portante esito istanza ID 42232) e gli atti ad essi presupposti, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE UC, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
IN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RO | LE UC |
IL SEGRETARIO