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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1307/2024, posta in deliberazione all'udienza del 25 febbraio 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliate in Terni, Via XX Settembre, n.15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'Avv. Claudio Righetti (c.f. ), elettivamente domiciliato presso C.F._1
l'Avvocatura in Terni, Via Turati 18/20 -resistente CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024 e ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, e
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di dichiarare il nesso eziologico esistente tra la patologia IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE, da cui è affetto e le mansioni lavorative dallo stesso espletate per molti anni, quale operaio tumulatore cimiteriale e per l'effetto, condannare l all'erogazione in loro favore dei benefici previdenziali CP_1 previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso ha dedotto che dal 1995 all'1/05/2017, ha svolto l'attività lavorativa di tumulatore cimiteriale alle dipendenze della Soc. Cooperativa Arcobaleno e della Soc. Cooperativa SO.L.CO (all.to 3 estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa;
che CP_1
l'attività manuale svolta dal ricorrente nell'espletamento delle suddette mansioni, che inevitabilmente hanno comportato esposizione a rumore da muletto elevatore e strumenti meccanici, ha determinato nel corso degli anni l'insorgenza di una patologia a carico dell'apparato uditivo
Si è costituito in giudizio l
[...]
Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante, e ha chiesto il
[...] rigetto della domanda, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto per decorso del termine triennale di cui all' art. 112 TU 1124/1965. La causa, di natura documentale, è stata discussa nel corso della odierna udienza sul deposito di note autorizzate e decisa con separata sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare, dev'essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall CP_1
Come noto, in relazione alle malattie professionali, il termine triennale di prescrizione dell'azione volta al conseguimento della prestazione previdenziale di cui all' art. 112 DPR n. 1124/65, decorre dalla manifestazione della malattia stessa che deve ritenersi configurabile quando essa raggiunga una gravità tale per il superamento della soglia di inabilità da divenire giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione (cfr. Cass. n. 23418/2004). In particolare, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale, la consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale si può ragionevolmente presumere sussistente alla data della domanda amministrativa (così anche Cass. n. 23110/2004) o, nel caso di specie, dall'ultimo provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo in data 27 novembre 2014, mentre il presente ricorso è stato depositato in data 18 aprile 2018, ben oltre il termine triennale di prescrizione. Va poi rilevato che nelle more non è stato compiuto alcun atto interruttivo. La giurisprudenza ha più volte ribadito che: “Ai fini della decorrenza della prescrizione triennale prevista in materia di assicurazione contro le malattie professionali dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è sufficiente che la malattia professionale si sia manifestata in maniera conoscibile per l'assicurato e che la stessa abbia comportato un'inabilità di grado indennizzabile, con la precisazione che, mentre il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità rileva come fatto oggettivo, indipendentemente dall'opinione al riguardo dell'assicurato, la manifestazione della malattia deve essere soggettivamente percepibile. Tuttavia la consapevolezza dell'assicurato circa la sussistenza della malattia si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa (salva l'eventuale rilevanza al riguardo di precedenti accertamenti medici), non rilevando ai fini in esame la sentenza n. 206 del 1988 della Corte
Costituzionale che ha eliminato (ad altri fini: cfr. Corte Cost. n. 31 del 1991) la presunzione di manifestazione della malattia professionale nel giorno della denuncia, ne' potendo il rigetto in sede amministrativa della domanda di riconoscimento della rendita valere a sospendere o a interrompere la prescrizione già in corso dall'epoca della manifestazione della malattia indennizzabile, poiché la "conoscibilità" non viene vanificata dal diniego dell'istituto assicuratore, non potendo essere confusa con la "certezza" in ordine agli elementi costitutivi del diritto” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2625 del 11/02/2004 Sez. L, Sentenza n. 13370 del 01/12/1999).
Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione in atti e dalla stessa prospettazione attorea, emerge chiaramente che tra il provvedimento di diniego del 4 maggio 2021 (allegato in atti in
“documentazione amministrativa”) e la notifica del ricorso giudiziario del 7 gennaio 2025. In applicazione dei menzionati principi giurisprudenziali, considerato che in data 4 maggio 2021 si concludeva l'iter amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale;
rilevato che a tale data deve presumersi manifestata la malattia e maturata la consapevolezza in capo all'assicurato medesimo dell'origine lavorativa della stessa, il relativo diritto deve dirsi prescritto ai sensi dell'art 112 dpr n. 1124/65, essendo decorsi più di tre anni tra la data di presentazione della domanda amministrativa ovvero di conclusione dell'iter amministrativo e il deposito dell'odierno ricorso giudiziale 17 dicembre 2024.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto risultando prescritto il diritto fatto valere dal ricorrente.
Quanto alle spese processuali, risultando in atti la dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp.att. c.p.c, parte ricorrente non può essere condannata al relativo pagamento
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. CP_1
1307/2024 R.G.. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a)rigetta il ricorso e dichiara prescritto il diritto di parte ricorrente;
b)spese irripetibili;
Terni, 25 febbraio 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1307/2024, posta in deliberazione all'udienza del 25 febbraio 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliate in Terni, Via XX Settembre, n.15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'Avv. Claudio Righetti (c.f. ), elettivamente domiciliato presso C.F._1
l'Avvocatura in Terni, Via Turati 18/20 -resistente CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024 e ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, e
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di dichiarare il nesso eziologico esistente tra la patologia IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE, da cui è affetto e le mansioni lavorative dallo stesso espletate per molti anni, quale operaio tumulatore cimiteriale e per l'effetto, condannare l all'erogazione in loro favore dei benefici previdenziali CP_1 previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso ha dedotto che dal 1995 all'1/05/2017, ha svolto l'attività lavorativa di tumulatore cimiteriale alle dipendenze della Soc. Cooperativa Arcobaleno e della Soc. Cooperativa SO.L.CO (all.to 3 estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa;
che CP_1
l'attività manuale svolta dal ricorrente nell'espletamento delle suddette mansioni, che inevitabilmente hanno comportato esposizione a rumore da muletto elevatore e strumenti meccanici, ha determinato nel corso degli anni l'insorgenza di una patologia a carico dell'apparato uditivo
Si è costituito in giudizio l
[...]
Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante, e ha chiesto il
[...] rigetto della domanda, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto per decorso del termine triennale di cui all' art. 112 TU 1124/1965. La causa, di natura documentale, è stata discussa nel corso della odierna udienza sul deposito di note autorizzate e decisa con separata sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare, dev'essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall CP_1
Come noto, in relazione alle malattie professionali, il termine triennale di prescrizione dell'azione volta al conseguimento della prestazione previdenziale di cui all' art. 112 DPR n. 1124/65, decorre dalla manifestazione della malattia stessa che deve ritenersi configurabile quando essa raggiunga una gravità tale per il superamento della soglia di inabilità da divenire giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione (cfr. Cass. n. 23418/2004). In particolare, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale, la consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale si può ragionevolmente presumere sussistente alla data della domanda amministrativa (così anche Cass. n. 23110/2004) o, nel caso di specie, dall'ultimo provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo in data 27 novembre 2014, mentre il presente ricorso è stato depositato in data 18 aprile 2018, ben oltre il termine triennale di prescrizione. Va poi rilevato che nelle more non è stato compiuto alcun atto interruttivo. La giurisprudenza ha più volte ribadito che: “Ai fini della decorrenza della prescrizione triennale prevista in materia di assicurazione contro le malattie professionali dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è sufficiente che la malattia professionale si sia manifestata in maniera conoscibile per l'assicurato e che la stessa abbia comportato un'inabilità di grado indennizzabile, con la precisazione che, mentre il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità rileva come fatto oggettivo, indipendentemente dall'opinione al riguardo dell'assicurato, la manifestazione della malattia deve essere soggettivamente percepibile. Tuttavia la consapevolezza dell'assicurato circa la sussistenza della malattia si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa (salva l'eventuale rilevanza al riguardo di precedenti accertamenti medici), non rilevando ai fini in esame la sentenza n. 206 del 1988 della Corte
Costituzionale che ha eliminato (ad altri fini: cfr. Corte Cost. n. 31 del 1991) la presunzione di manifestazione della malattia professionale nel giorno della denuncia, ne' potendo il rigetto in sede amministrativa della domanda di riconoscimento della rendita valere a sospendere o a interrompere la prescrizione già in corso dall'epoca della manifestazione della malattia indennizzabile, poiché la "conoscibilità" non viene vanificata dal diniego dell'istituto assicuratore, non potendo essere confusa con la "certezza" in ordine agli elementi costitutivi del diritto” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2625 del 11/02/2004 Sez. L, Sentenza n. 13370 del 01/12/1999).
Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione in atti e dalla stessa prospettazione attorea, emerge chiaramente che tra il provvedimento di diniego del 4 maggio 2021 (allegato in atti in
“documentazione amministrativa”) e la notifica del ricorso giudiziario del 7 gennaio 2025. In applicazione dei menzionati principi giurisprudenziali, considerato che in data 4 maggio 2021 si concludeva l'iter amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale;
rilevato che a tale data deve presumersi manifestata la malattia e maturata la consapevolezza in capo all'assicurato medesimo dell'origine lavorativa della stessa, il relativo diritto deve dirsi prescritto ai sensi dell'art 112 dpr n. 1124/65, essendo decorsi più di tre anni tra la data di presentazione della domanda amministrativa ovvero di conclusione dell'iter amministrativo e il deposito dell'odierno ricorso giudiziale 17 dicembre 2024.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto risultando prescritto il diritto fatto valere dal ricorrente.
Quanto alle spese processuali, risultando in atti la dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp.att. c.p.c, parte ricorrente non può essere condannata al relativo pagamento
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. CP_1
1307/2024 R.G.. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a)rigetta il ricorso e dichiara prescritto il diritto di parte ricorrente;
b)spese irripetibili;
Terni, 25 febbraio 2025
Il giudice Michela Francorsi