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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/07/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2049/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 5 aprile 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Francesca PIERANTONI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 4 giugno 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio a Buzau (Romania) in data 10 Parte_1 CP_1
agosto 2016 e dalla loro unione è nata il [...] la figlia minorenne da Persona_1
entrambi riconosciuta (doc. 1).
pagina 1 di 11 Con sentenza del Tribunale di Bucarest, emessa il 7 marzo 2023 nel procedimento n. 2514/200/2021 e dichiarata definitiva il 20 luglio 2023, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Contestualmente veniva rigettata la domanda inerente alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della minore in quanto non rientrante Persona_1
nella giurisdizione rumena (doc. 2).
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato al Tribunale Parte_1 di disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso di sè e di porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 800,00 a titolo CP_1
di mantenimento ordinario della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha rappresentato una situazione di aggressioni fisiche e verbali perpetrate nei suoi confronti dal resistente e che l'hanno costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale. Il convenuto si sarebbe in seguito disinteressato alle condizioni della figlia minore, omettendo totalmente di adempiere al proprio ruolo di genitore.
Quanto esposto convinceva la signora ad intraprendere un procedimento di divorzio, Parte_1
nella cui sentenza si dà atto del fatto che i coniugi si sono di fatto separati nel dicembre del 2020 “dopo che il marito era stato fisicamente aggressivo nei confronti della moglie in diverse occasioni, tra discussioni per il suo ridotto coinvolgimento nella cura dei figli e nelle faccende domestiche e per il fatto che trascorreva poco tempo con la famiglia”.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che dal 2021 al 2023 il padre non ha contribuito al mantenimento della minore, avendo effettuato versamenti mensili solo nel periodo tra aprile 2023 e marzo 2024, salvo poi smettere nuovamente di corrispondere alcunché.
In seguito all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia di parte resistente, ha adottato con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando la minore in via esclusiva alla madre con Persona_1 collocamento presso la stessa, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a favore di l'importo mensile di € 500,00, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie, e incaricando i Servizi Sociali di organizzare in forma protetta gli incontri padre-figlia.
Con ordinanza adottata fuori udienza il 18 settembre 2024 il Giudice relatore ha invitato i Servizi
Sociali a trasmettere una relazione di aggiornamento e si è pronunciato sulle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, non ammesse in quanto ritenute superflue alla luce della documentazione presente agli atti.
pagina 2 di 11 Alla successiva udienza del 15 gennaio 2025 il Giudice relatore ha ordinato ai Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio rispetto agli incontri protetti padre-figlia, onerandoli altresì di trasmettere una relazione di aggiornamento, e ha fissato l'udienza dell'8 maggio 2025 per la prosecuzione della causa.
Con decreto del 21 marzo 2025 la causa è stata assegnata allo scrivente Giudice relatore.
All'udienza dell'8 maggio 2025 il Giudice relatore, rilevato preliminarmente il deposito delle relazioni di aggiornamento, ha interrogato liberamente parte ricorrente e ha preso atto, come emergente dalle relazioni dei Servizi Sociali, del rifiuto della minore ad incontrare il padre. Ha pertanto disposto l'audizione della minore e ha incaricato i Servizi Sociali di mantenere il monitoraggio Persona_1
in atto sul nucleo familiare e sulle condizioni della minore, avviando un intervento di supporto alla genitorialità per il padre resistente.
All'udienza del 4 giugno 2025 il Giudice relatore ha sentito la minore La procuratrice Persona_1 di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande in atti, precisando che siano sospese le visite tra padre e figlia, che sia applicato il nuovo protocollo del Tribunale di Bergamo per le spese straordinarie in vigore dal 31 ottobre 2024 e rinunciando ai termini per le memorie conclusionali (v. verbale 4.6.25).
Il Giudice relatore ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio camera di consiglio.
1. Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111, avendo la figlia minore residenza abituale nel territorio nazionale. È applicabile, altresì, la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 1996, in quanto legge dello Stato che ha competenza.
Pertanto, in ordine ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, si ritiene di decidere in conformità alle domande avanzate dalla ricorrente Parte_1
Partendo dal regime di affido, merita di essere disposto l'affido super esclusivo della prole alla mamma con collocamento presso la stessa, considerato il potenziale pregiudizio derivante nel caso di specie da un affido congiunto.
Giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
pagina 3 di 11 In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Cass. 23333/23;
Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor manifesta da tempo una Per_1
condizione di obiettiva lontananza nei confronti della minore, delle sue condizioni e della sua salute, posto che dal momento dell'allontanamento della figlia dalla casa familiare il padre ha visto la minore in poche occasioni e sempre solo per periodi di poche ore.
Già a marzo 2021 detta situazione convinceva la signora a iniziare in Romania il giudizio di Pt_1
divorzio; durante ed in seguito al procedimento l'assenza della figura paterna si è cristallizzata, portando alla contumacia dello stesso nell'odierno giudizio.
Il mancato versamento di un contributo per l'assistenza materiale della minore, corrisposto esclusivamente nel periodo tra aprile 2023 e marzo 2024, è da ritenersi rilevante nella fattispecie in esame nella misura in cui evidenzia il disinteresse paterno in ordine alle esigenze della figlia, che vengono fortemente pregiudicate dal mancato versamento di alcuna somma da parte del resistente, evidenziando così la mancanza di impegno da parte del genitore a soddisfare le esigenze della minore e conseguentemente la sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Alla luce degli elementi acquisiti, il Collegio ritiene dunque che persista una condizione di inadeguatezza del signor ad assolvere un consapevole ruolo genitoriale, in quanto la sua Per_1
persistente assenza e il suo perpetrato disinteresse nei confronti della figlia minore, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, rendono evidente il rischio che il padre non sia in grado di assumere comportamenti adeguati al benessere della figlia.
pagina 4 di 11 La minore sentita dal Giudice relatore, rispetto al padre ha affermato che “Io non ho Per_1
intenzione di veder-lo, né con un operatore né con altri. Innanzitutto ho ancora il trauma e non riesco più a vederlo come persona umana. Dopo tutto quello che ha fatto a me e mia mamma non merita nulla, nemmeno di essere chiamato papà” (v. verbale udienza 4.6.25).
Quanto alla ricorrente, si osserva che la signora si è sempre occupata personalmente e in modo Pt_1
competente dei bisogni di accudimento della minore, e anche dalle relazioni dei Servizi Sociali non sono emersi, rispetto alla figura della madre, elementi di potenziale pregiudizialità per la minore.
Rispetto alla figura materna, ha affermato “Con la mia mamma ho un rapporto bellissimo, è Per_1
come se fosse la mia migliore amica, ha fatto tantissimi sacrifici per me e mi ha sempre messo al primo posto. Se fosse per me io vorrei solo stare con mia mamma e non veder più mio padre, se fosse per me potrebbe stare in galera fino alla morte (v. verbale udienza 4.6.25).
Pertanto, alla luce di quanto emerso, a tutela del best interest della prole, essendo stata accertata l'inidoneità genitoriale paterna e, d'altro canto, la piena e integra capacità materna, si ritiene di confermare l'affido della minore alla madre, con collocamento presso la stessa, con la quale vive da quando è sorta la crisi familiare (inizio 2021), e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano la figlia, come indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a comunicare al padre di ove egli lo richieda, le Pt_1 Per_1 decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora ai sensi Pt_1 dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Passando alla regolamentazione delle visite tra padre e figlia, occorre tener conto, anzitutto, delle dichiarazioni rese dalla minore, sia al Giudice relatore ex art. 473bis.6 c.p.c., che alla equipe psicologica dei Servizi Sociali.
Invero, a tale riguardo è noto l'orientamento di legittimità secondo cui, “anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed
pagina 5 di 11 il coniuge non affidatario (cfr. Cass.317-1998). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317-1998; Cass. 6312-1999)” (v. da ultimo Cassazione civile sez.
I, 05/08/2024, n.21969).
Nel caso di specie, si osserva che la minore è stata ascoltata dal Giudice relatore d. Per_1 all'udienza del 4/06/2025 ed è apparsa adeguata nell'esposizione delle sue ragioni in rapporto alla sua età (trattandosi di una ragazza ormai quindicenne), oltre che pienamente capace di discernere senza condizionamenti. Ella ha dichiarato di non voler incontrare il padre, nemmeno con il supporto di una figura specializzata, in ragione dei pregressi comportamenti del medesimo.
Ebbene, in ragione del prolungato periodo in cui il padre non ha adempiuto al proprio dovere di visita e tenuto conto della volontà della figlia di non partecipare ad incontri con il padre, si ritiene opportuno di sospendere allo stato le frequentazioni tra padre e figlia, incaricando i Servizi Sociali, qualora la figlia dimostri un'apertura in tal senso e previa attivazione da parte del padre di un percorso personale volto al recupero della propria funzione genitoriale, di regolamentare le visite in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni di In caso di buon andamento di tale percorso e in assenza di un pregiudizio per la Per_1
minore si autorizzano i Servizi Sociali a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni.
Inoltre, appare opportuno mantenere un monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, affinché i servizi verifichino l'andamento degli incontri col padre, una volta attivati. Ai sensi dell'art. 473 bis.44 c.p.c., tenuto conto delle allegazioni di violenze dedotte dalla ricorrente, gli operatori sociali sono invitati ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e la minore, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti. I servizi incaricati vengono altresì onerati di segnalare alla Procura
Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, emerse per la minore.
2. Sui provvedimenti di contenuto economico
In via preliminare, osserva il Collegio che anche per le obbligazioni alimentari sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3 lett. a), b) e d) del Regolamento (CE) n. 4/2009.
pagina 6 di 11 Analogamente, la legge applicabile risulta quella italiana, in forza del Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007, il cui art. 3 prevede che le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello
Stato di residenza abituale del creditore.
Ciò detto, nel caso di specie la signora ha domandato la determinazione in 800 euro del Pt_1
contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda, per quanto fondata, deve trovare solo parziale accoglimento.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ciò posto, si rileva che la ricorrente è impiegata dal 12 gennaio 2023 presso la società Risorse
Alternative s.r.l. di Valbrembo (BG), mentre precedentemente è stata impiegata per il periodo dal 3 marzo 2021 al 21 dicembre 2022 presso la società Randstad Italia s.p.a. con sede a Milano.
La signora ha percepito un reddito da lavoro, calcolato su dodici mesi, mediamente pari a circa Pt_1
1.500 euro mensili netti nel 2023 e nel 2022 e circa 1.250 nel 2021 (doc. 7, 8 e 9 attore).
Per contro, dalla documentazione reddituale prodotta in atti, parte resistente risulta aver percepito redditi pari a circa 1.500 euro mensili netti nel 2023 e circa 1.400 euro mensili netti nel 2022 e nel 2021
(doc. 23, 24 e 25 attore).
Tenuto pertanto conto degli elementi disponibili, questo Tribunale ritiene di conformare i provvedimenti in essere, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla signora entro il 10 di ogni mese, l'importo mensile di 500 euro, oltre Pt_1
al 50% delle spese straordinarie secondo lo schema riportato in dispositivo.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora in quanto affidataria esclusiva e Pt_1
genitore collocatario della figlia minore.
Sulle spese di lite
Le spese del procedimento devono essere poste a carico del resistente in quanto soccombente;
quest'ultimo deve essere conseguentemente condannato alla rifusione delle spese dell'odierno giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 3.562,00, oltre iva e cpa come per legge (valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità media della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).
P.Q.M.
pagina 7 di 11 Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., Per_1
con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti necessari alla minore e validi per l'espatrio;
2. dispone che la madre comunichi al padre, ove egli lo richieda, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora Pt_1
3. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché: - provvedano, qualora la figlia dimostri un'apertura in tal senso e previa attivazione da parte del padre di un percorso personale volto al recupero della propria funzione genitoriale, alla regolamentazione delle visite tra quest'ultimo e la figlia in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni e del benessere di Per_1
autorizzandoli in caso di buon andamento di tale percorso a procedere ad un graduale
[...]
ampliamento fino alla completa liberalizzazione;
- continuino il monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, valutando le condizioni del minore e l'andamento delle visite col padre, una volta attivate;
4. invita i Servizi incaricati ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e la minore, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti;
5. onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che siano emerse per la minore;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo mensile di euro 500 a decorrere dalla data della domanda (aprile 2024) e dedotte le somme già versate a tal fine, da pagare entro il 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa
pagina 8 di 11 dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con
pagina 9 di 11 pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche
pagina 10 di 11 ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7. condanna parte resistente a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 3.562,00, oltre iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza della minore ( . Pt_2
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 5 aprile 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Francesca PIERANTONI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 4 giugno 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio a Buzau (Romania) in data 10 Parte_1 CP_1
agosto 2016 e dalla loro unione è nata il [...] la figlia minorenne da Persona_1
entrambi riconosciuta (doc. 1).
pagina 1 di 11 Con sentenza del Tribunale di Bucarest, emessa il 7 marzo 2023 nel procedimento n. 2514/200/2021 e dichiarata definitiva il 20 luglio 2023, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Contestualmente veniva rigettata la domanda inerente alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della minore in quanto non rientrante Persona_1
nella giurisdizione rumena (doc. 2).
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato al Tribunale Parte_1 di disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso di sè e di porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 800,00 a titolo CP_1
di mantenimento ordinario della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha rappresentato una situazione di aggressioni fisiche e verbali perpetrate nei suoi confronti dal resistente e che l'hanno costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale. Il convenuto si sarebbe in seguito disinteressato alle condizioni della figlia minore, omettendo totalmente di adempiere al proprio ruolo di genitore.
Quanto esposto convinceva la signora ad intraprendere un procedimento di divorzio, Parte_1
nella cui sentenza si dà atto del fatto che i coniugi si sono di fatto separati nel dicembre del 2020 “dopo che il marito era stato fisicamente aggressivo nei confronti della moglie in diverse occasioni, tra discussioni per il suo ridotto coinvolgimento nella cura dei figli e nelle faccende domestiche e per il fatto che trascorreva poco tempo con la famiglia”.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che dal 2021 al 2023 il padre non ha contribuito al mantenimento della minore, avendo effettuato versamenti mensili solo nel periodo tra aprile 2023 e marzo 2024, salvo poi smettere nuovamente di corrispondere alcunché.
In seguito all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia di parte resistente, ha adottato con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando la minore in via esclusiva alla madre con Persona_1 collocamento presso la stessa, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a favore di l'importo mensile di € 500,00, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie, e incaricando i Servizi Sociali di organizzare in forma protetta gli incontri padre-figlia.
Con ordinanza adottata fuori udienza il 18 settembre 2024 il Giudice relatore ha invitato i Servizi
Sociali a trasmettere una relazione di aggiornamento e si è pronunciato sulle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, non ammesse in quanto ritenute superflue alla luce della documentazione presente agli atti.
pagina 2 di 11 Alla successiva udienza del 15 gennaio 2025 il Giudice relatore ha ordinato ai Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio rispetto agli incontri protetti padre-figlia, onerandoli altresì di trasmettere una relazione di aggiornamento, e ha fissato l'udienza dell'8 maggio 2025 per la prosecuzione della causa.
Con decreto del 21 marzo 2025 la causa è stata assegnata allo scrivente Giudice relatore.
All'udienza dell'8 maggio 2025 il Giudice relatore, rilevato preliminarmente il deposito delle relazioni di aggiornamento, ha interrogato liberamente parte ricorrente e ha preso atto, come emergente dalle relazioni dei Servizi Sociali, del rifiuto della minore ad incontrare il padre. Ha pertanto disposto l'audizione della minore e ha incaricato i Servizi Sociali di mantenere il monitoraggio Persona_1
in atto sul nucleo familiare e sulle condizioni della minore, avviando un intervento di supporto alla genitorialità per il padre resistente.
All'udienza del 4 giugno 2025 il Giudice relatore ha sentito la minore La procuratrice Persona_1 di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande in atti, precisando che siano sospese le visite tra padre e figlia, che sia applicato il nuovo protocollo del Tribunale di Bergamo per le spese straordinarie in vigore dal 31 ottobre 2024 e rinunciando ai termini per le memorie conclusionali (v. verbale 4.6.25).
Il Giudice relatore ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio camera di consiglio.
1. Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111, avendo la figlia minore residenza abituale nel territorio nazionale. È applicabile, altresì, la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 1996, in quanto legge dello Stato che ha competenza.
Pertanto, in ordine ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, si ritiene di decidere in conformità alle domande avanzate dalla ricorrente Parte_1
Partendo dal regime di affido, merita di essere disposto l'affido super esclusivo della prole alla mamma con collocamento presso la stessa, considerato il potenziale pregiudizio derivante nel caso di specie da un affido congiunto.
Giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
pagina 3 di 11 In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Cass. 23333/23;
Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor manifesta da tempo una Per_1
condizione di obiettiva lontananza nei confronti della minore, delle sue condizioni e della sua salute, posto che dal momento dell'allontanamento della figlia dalla casa familiare il padre ha visto la minore in poche occasioni e sempre solo per periodi di poche ore.
Già a marzo 2021 detta situazione convinceva la signora a iniziare in Romania il giudizio di Pt_1
divorzio; durante ed in seguito al procedimento l'assenza della figura paterna si è cristallizzata, portando alla contumacia dello stesso nell'odierno giudizio.
Il mancato versamento di un contributo per l'assistenza materiale della minore, corrisposto esclusivamente nel periodo tra aprile 2023 e marzo 2024, è da ritenersi rilevante nella fattispecie in esame nella misura in cui evidenzia il disinteresse paterno in ordine alle esigenze della figlia, che vengono fortemente pregiudicate dal mancato versamento di alcuna somma da parte del resistente, evidenziando così la mancanza di impegno da parte del genitore a soddisfare le esigenze della minore e conseguentemente la sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Alla luce degli elementi acquisiti, il Collegio ritiene dunque che persista una condizione di inadeguatezza del signor ad assolvere un consapevole ruolo genitoriale, in quanto la sua Per_1
persistente assenza e il suo perpetrato disinteresse nei confronti della figlia minore, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, rendono evidente il rischio che il padre non sia in grado di assumere comportamenti adeguati al benessere della figlia.
pagina 4 di 11 La minore sentita dal Giudice relatore, rispetto al padre ha affermato che “Io non ho Per_1
intenzione di veder-lo, né con un operatore né con altri. Innanzitutto ho ancora il trauma e non riesco più a vederlo come persona umana. Dopo tutto quello che ha fatto a me e mia mamma non merita nulla, nemmeno di essere chiamato papà” (v. verbale udienza 4.6.25).
Quanto alla ricorrente, si osserva che la signora si è sempre occupata personalmente e in modo Pt_1
competente dei bisogni di accudimento della minore, e anche dalle relazioni dei Servizi Sociali non sono emersi, rispetto alla figura della madre, elementi di potenziale pregiudizialità per la minore.
Rispetto alla figura materna, ha affermato “Con la mia mamma ho un rapporto bellissimo, è Per_1
come se fosse la mia migliore amica, ha fatto tantissimi sacrifici per me e mi ha sempre messo al primo posto. Se fosse per me io vorrei solo stare con mia mamma e non veder più mio padre, se fosse per me potrebbe stare in galera fino alla morte (v. verbale udienza 4.6.25).
Pertanto, alla luce di quanto emerso, a tutela del best interest della prole, essendo stata accertata l'inidoneità genitoriale paterna e, d'altro canto, la piena e integra capacità materna, si ritiene di confermare l'affido della minore alla madre, con collocamento presso la stessa, con la quale vive da quando è sorta la crisi familiare (inizio 2021), e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano la figlia, come indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a comunicare al padre di ove egli lo richieda, le Pt_1 Per_1 decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora ai sensi Pt_1 dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Passando alla regolamentazione delle visite tra padre e figlia, occorre tener conto, anzitutto, delle dichiarazioni rese dalla minore, sia al Giudice relatore ex art. 473bis.6 c.p.c., che alla equipe psicologica dei Servizi Sociali.
Invero, a tale riguardo è noto l'orientamento di legittimità secondo cui, “anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed
pagina 5 di 11 il coniuge non affidatario (cfr. Cass.317-1998). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317-1998; Cass. 6312-1999)” (v. da ultimo Cassazione civile sez.
I, 05/08/2024, n.21969).
Nel caso di specie, si osserva che la minore è stata ascoltata dal Giudice relatore d. Per_1 all'udienza del 4/06/2025 ed è apparsa adeguata nell'esposizione delle sue ragioni in rapporto alla sua età (trattandosi di una ragazza ormai quindicenne), oltre che pienamente capace di discernere senza condizionamenti. Ella ha dichiarato di non voler incontrare il padre, nemmeno con il supporto di una figura specializzata, in ragione dei pregressi comportamenti del medesimo.
Ebbene, in ragione del prolungato periodo in cui il padre non ha adempiuto al proprio dovere di visita e tenuto conto della volontà della figlia di non partecipare ad incontri con il padre, si ritiene opportuno di sospendere allo stato le frequentazioni tra padre e figlia, incaricando i Servizi Sociali, qualora la figlia dimostri un'apertura in tal senso e previa attivazione da parte del padre di un percorso personale volto al recupero della propria funzione genitoriale, di regolamentare le visite in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni di In caso di buon andamento di tale percorso e in assenza di un pregiudizio per la Per_1
minore si autorizzano i Servizi Sociali a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni.
Inoltre, appare opportuno mantenere un monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, affinché i servizi verifichino l'andamento degli incontri col padre, una volta attivati. Ai sensi dell'art. 473 bis.44 c.p.c., tenuto conto delle allegazioni di violenze dedotte dalla ricorrente, gli operatori sociali sono invitati ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e la minore, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti. I servizi incaricati vengono altresì onerati di segnalare alla Procura
Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, emerse per la minore.
2. Sui provvedimenti di contenuto economico
In via preliminare, osserva il Collegio che anche per le obbligazioni alimentari sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3 lett. a), b) e d) del Regolamento (CE) n. 4/2009.
pagina 6 di 11 Analogamente, la legge applicabile risulta quella italiana, in forza del Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007, il cui art. 3 prevede che le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello
Stato di residenza abituale del creditore.
Ciò detto, nel caso di specie la signora ha domandato la determinazione in 800 euro del Pt_1
contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda, per quanto fondata, deve trovare solo parziale accoglimento.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ciò posto, si rileva che la ricorrente è impiegata dal 12 gennaio 2023 presso la società Risorse
Alternative s.r.l. di Valbrembo (BG), mentre precedentemente è stata impiegata per il periodo dal 3 marzo 2021 al 21 dicembre 2022 presso la società Randstad Italia s.p.a. con sede a Milano.
La signora ha percepito un reddito da lavoro, calcolato su dodici mesi, mediamente pari a circa Pt_1
1.500 euro mensili netti nel 2023 e nel 2022 e circa 1.250 nel 2021 (doc. 7, 8 e 9 attore).
Per contro, dalla documentazione reddituale prodotta in atti, parte resistente risulta aver percepito redditi pari a circa 1.500 euro mensili netti nel 2023 e circa 1.400 euro mensili netti nel 2022 e nel 2021
(doc. 23, 24 e 25 attore).
Tenuto pertanto conto degli elementi disponibili, questo Tribunale ritiene di conformare i provvedimenti in essere, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla signora entro il 10 di ogni mese, l'importo mensile di 500 euro, oltre Pt_1
al 50% delle spese straordinarie secondo lo schema riportato in dispositivo.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora in quanto affidataria esclusiva e Pt_1
genitore collocatario della figlia minore.
Sulle spese di lite
Le spese del procedimento devono essere poste a carico del resistente in quanto soccombente;
quest'ultimo deve essere conseguentemente condannato alla rifusione delle spese dell'odierno giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 3.562,00, oltre iva e cpa come per legge (valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità media della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).
P.Q.M.
pagina 7 di 11 Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., Per_1
con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti necessari alla minore e validi per l'espatrio;
2. dispone che la madre comunichi al padre, ove egli lo richieda, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora Pt_1
3. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché: - provvedano, qualora la figlia dimostri un'apertura in tal senso e previa attivazione da parte del padre di un percorso personale volto al recupero della propria funzione genitoriale, alla regolamentazione delle visite tra quest'ultimo e la figlia in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni e del benessere di Per_1
autorizzandoli in caso di buon andamento di tale percorso a procedere ad un graduale
[...]
ampliamento fino alla completa liberalizzazione;
- continuino il monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, valutando le condizioni del minore e l'andamento delle visite col padre, una volta attivate;
4. invita i Servizi incaricati ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e la minore, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti;
5. onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che siano emerse per la minore;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo mensile di euro 500 a decorrere dalla data della domanda (aprile 2024) e dedotte le somme già versate a tal fine, da pagare entro il 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa
pagina 8 di 11 dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con
pagina 9 di 11 pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche
pagina 10 di 11 ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7. condanna parte resistente a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 3.562,00, oltre iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza della minore ( . Pt_2
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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