TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo composto dai signori Magistrati dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente dott.ssa Monica Stocco Giudice dott.ssa Sara Monteleone Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5080/2021, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via Parte_1
Jacopo Tintoretto n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Giarrusso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti attore
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. Filippo Campo e dall'Avv. Francesco Pepe, presso il cui studio, in Palermo, alla Via L. Ariosto n. 47, è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'Avv. Stefania Puccia, n.q. di amministratore di sostegno di , ha evocato in giudizio CP_2 , chiedendo accertarsi in prima istanza la nullità ex Controparte_1
art. 606 comma 1 c.c. dei due testamenti olografi attribuiti a ER
(deceduta il 12.2.2020), madre di entrambi
[...] CP_2
recanti la data del 22 gennaio 2020 e pubblicati in Notaio Per_2
in data 21.2.2021, nonché, comunque, l'invalidità degli stessi
[...]
ai sensi dell'art. 591 c.c. per avere la testatrice manifestato le ultime volontà in stato di incapacità di intendere e di volere a fronte dello stato patologico terminale nel quale la stessa versava nell'ultimo periodo della sua vita, ed ancora l'invalidità per vizio del consenso. In via subordinata, inoltre, la parte attrice ha chiesto la risoluzione del testamento cui era apposto l'onere di assistenza, per originaria impossibilità dell'onere stesso e, infine, in estremo subordine, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti per legge riservati a quale erede necessario della madre, CP_2
totalmente pretermesso.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha dedotto:
- che , disabile sin dalla nascita, unico figlio di CP_2 [...]
, aveva con la stessa sempre convissuto (erano Persona_1
invero cessati gli effetti civili del matrimonio con il padre dell'attore,
) presso l'appartamento di proprietà della , Parte_1 ER
situato in Palermo alla Via Generale Di Maria n. 19;
- che nel mese di gennaio 2020, in ragione dell'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, l'attore era stato trasferito presso una Comunità Alloggio, previa nomina di un amministratore di sostegno;
- che era poi deceduta il 12.2.2020; Persona_1
- che qualche giorno dopo, l'amministratore di sostegno aveva provveduto a contattare (che negli ultimi mesi di Controparte_1 vita della de cuius era stato al suo servizio come badante) al fine di prendere consegna delle chiavi dell'appartamento;
- che aveva rifiutato la consegna facendo Controparte_1
riferimento ad un testamento con cui la lo avrebbe istituito ER
suo erede;
- che, invero, nei giorni seguenti l'amministratore di sostegno di aveva appreso che in data 21.2.2020 il aveva CP_2 CP_1
provveduto a fare pubblicare dinanzi al Notaio i Persona_2
due testamenti olografi a mezzo dei quali Persona_1
pretermettendo integralmente il proprio figlio disabile, avrebbe disposto dell'intero asse ereditario in favore di , Controparte_1
odierno convenuto;
- che in particolare con il primo testamento Persona_1
avrebbe disposto un legato immobiliare in favore dell'odierno convenuto riguardante la piena proprietà dei seguenti immobili: a) appartamento per civile abitazione posto al primo piano, interno 6, del fabbricato sito in Palermo, nella via Francesco Paolo Frontini numero 16, composto da cinque vani catastali, distinto nel Catasto
Fabbricati di Palermo al foglio 38, particella 5791 subalterno 25; b) appartamento per civile abitazione posto al sesto piano del fabbricato sito in Palermo, nella via Generale Eugenio di Maria numero 19, composto da sette vani catastali, distinto nel Catasto Fabbricati di
Palermo al foglio 50, particella 227 subalterno 112;
- che con il secondo atto invece la de cuius avrebbe istituito il suo erede universale, con l'onere di provvedere alla cura ed CP_1
assistenza del figlio;
CP_2
- che le due schede testamentarie risultano contraffatte, riportando al loro interno grafie differenti, come se fossero opera di mani diverse e che anche le sottoscrizioni apposte ai due atti sono diverse l'una dall'altra;
- che le diverse modalità di scrittura e sottoscrizione presenti nei due atti e il conseguente sospetto che gli stessi siano stati dettati alla de cuius o addirittura scritti da terzi, induce a ricondurre le due schede a soggetti diversi dalla presunta testatrice, alla cui volontà pertanto esse non sarebbero riferibili;
- che in ogni caso l'onere di provvedere alla cura e all'assistenza del figlio della de cuius, odierno attore, apposto ad uno dei due testamenti sarebbe stato originariamente impossibile in considerazione dell'apertura dell'amministrazione di sostegno già a far data dal 28.8.2019, con conseguente risoluzione delle disposizioni testamentarie ai sensi dell'art. 648 c.c.;
- che in ogni caso le suddette disposizioni testamentarie, avendo leso i diritti di legittimario di , cui è riservata la metà del CP_2
patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 537 c.c., sono passibili di riduzione.
In seguito al decesso di , avvenuto in data 18.4.2021, si è CP_2
costituito in giudizio in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. , Parte_1
padre ed unico erede dell'originario attore.
Soltanto in data 25.5.2023 si è tardivamente costituito in giudizio il convenuto, , il quale ha contestato la fondatezza di Controparte_1
tutte le domande attoree ad eccezione di quella di riduzione alla quale ha aderito, manifestando la propria disponibilità alla reintegra della quota riservata all'attore.
La causa è stata istruita con l'espletamento della CTU grafologica affidata alla dott.ssa , e con l'espletamento della CTU Persona_3
di stima degli immobili ereditari affidata all'Ing. ed Controparte_3
all'esito della fase istruttoria - dopo diversi rinvii disposti per vani tentativi di conciliazione - sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21 gennaio 2025 (tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda di impugnazione del testamento è infondata sotto tutti i profili dedotti da parte attrice.
Secondo quanto disposto dall'art. 606 c.c. “il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
A mente dell'art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
Dall'esame delle norme emerge che, in materia di forma del testamento, se da un lato, in virtù del favor testamenti, le ipotesi di nullità sono testuali, limitate cioè ai casi tassativamente previsti nella norma citata, dall'altro lato, la falsità e contraffazione del testamento olografo determinano la radicale invalidità delle disposizioni in esso contenute e la conseguente inesistenza di qualsiasi diritto dallo stesso derivante.
Sotto il profilo sostanziale deve infatti osservarsi come in tema di nullità del testamento olografo, la ratio del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c., è proprio quella di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza, non solo della sua riferibilità al testatore, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento;
con la conseguenza che l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore (così Cass. ord. n.
18616/2017; Cass. n. 22420/2013; Cass. n. 13487/2005).
Pertanto se l'autenticità rappresenta un requisito positivo del testamento olografo, necessario e indispensabile perché lo stesso possa ritenersi valido e quindi produttivo di effetti, è evidente che il suo riscontro deve esserci in termini di assoluta certezza.
Tale disciplina sostanziale non contrasta ma deve essere rettamente coordinata con le regole processuali che presiedono la peculiare azione di impugnazione del testamento per vizio di forma.
Infatti, l'azione di accertamento negativo volta a contestare la provenienza della scheda testamentaria comporta che la parte interessata ponga in seno al processo una questio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e quindi a negare gli effetti del testamento olografo falso.
Sulla parte che contesta l'autenticità del testamento olografo, ovverosia, che deduca che la scheda testamentaria non provenga da chi ne appare l'autore, come nel caso di specie, grava dunque l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi.
E pertanto, se l'onere probatorio ha ad oggetto il fatto costitutivo che la scheda testamentaria non sia autentica, ovverosia che non provenga da chi ne appare l'autore, è evidente che sotto il profilo probatorio, il raggiungimento della prova che, con alta probabilità, la firma non appartenga al de cuius e quindi, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., che il testamento olografo non sia autentico, soddisfa pienamente i canoni di accertamento probatorio richiesti nel processo civile, dovendosi invero rammentare che, nell'ambito del giudizio civile, il principio di equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 cpv c.p., è temperato dal principio della causalità adeguata che si fonda sulla regola del più probabile che non (per tutte Cass. civ. SS.UU. n. 576/2008).
Non occorre, in altri termini, che l'accertamento probatorio sia condotto sulla base del canone della certezza, giacché tale impostazione sembra confondere il requisito positivo che il testamento deve avere per essere considerato valido ed efficace, ovverosia la indiscutibile certezza della autenticità, con la diversa tipologia di accertamento negativo della autenticità che si richiede a chi invece ne contesta la provenienza da parte del de cuius.
A ben vedere si tratta di due aspetti della medesima fattispecie che si muovono su piani differenti (sostanziale e processuale), potendosi tuttavia ricongiungere nella seguente osservazione: se è vero che il testamento olografo per essere valido ed efficace deve necessariamente e con assoluta certezza essere riferibile al de cuius nella sua scrittura, firma e data, è altrettanto vero che laddove sia accertato con alta probabilità che il testamento, nei requisiti formali anzidetti, non sia autentico e quindi non proveniente dal de cuius, non si può che concludere per la sua non autenticità e quindi nullità.
Nel caso di specie, alla luce degli illustrati criteri e all'esito dell'accertamento peritale, deve affermarsi la riconducibilità dei testamenti olografi in esame a . Persona_1 La Consulente preliminarmente afferma che il primo testamento
(identificato come testamento X1) “propone una grafia sostanzialmente omologa. Si individuano, infatti, analoghe caratteristiche grafiche generali ravvisabili, quindi, indistintamente nel testo, nella data e nella firma, di seguito analizzate ed illustrate con immagini esplicative e ciò permette di affermare che l'intera scheda testamentaria proviene da un unico esecutore” ed inoltre che risulta “palese coerenza grafica tra testo, data e firma riconoscibile, grazie anche alla corrispondenza tra i caratteri particolari, nei gesti atipici e fuggitivi, nei contrassegni ed idiotismi grafici individuati nell'intera scheda testamentaria che, essendo abituali ed involontari, sono difficilmente emulabili o camuffabili”.
Inoltre, dopo aver precisato che non vi sono in atti documenti attestanti le patologie da cui era affetta la de cuius, ha riferito di avere appreso dal difensore di parte attrice che la stessa, malata terminale, assumeva negli ultimi tempi antidepressivi ed antiepilettici, ulteriormente affermando che “L'analisi del testamento de quo, quindi, ci propone i connotati tipici della grafia senile e compromessa da grave patologia, caratterizzata da una modifica dei movimenti, compreso quello scrittorio che subisce gli effetti di tali circostanze. Giova sottolineare che soprattutto le malattie neurologiche o psichiche modificano il gesto grafico che perde le caratteristiche della elasticità, agilità e coordinazione. La scrittura tende a rimpicciolirsi o a ingrandirsi, ad appesantirsi, a slegarsi, ad esitare nell'incedere ed a rallentare. Il ritmo grafico inizia ad incepparsi e la direzione si fa incerta. Anche nella scrittura in esame, si evidenziano rigidità, angolosità, disomogeneità nell'irrogazione pressoria, indurimenti, scosse, sconnessione e forti tremori compatibili con la predetta tipologia di malattie”. Essa dunque, con riguardo alla coerenza interna del primo testamento, conclude affermando che “le numerose e significative analogie ravvisabili nei caratteri d'insieme e nelle evidenze di dettaglio consentono di riconoscere una grafia che sostanzialmente omografa, così da poter affermare che il testamento in verifica, nella sua interezza, proviene da un'unica mano, verosimilmente, di soggetto anziano o afflitto da patologie debilitanti”.
Quanto alla paternità dello scritto e, quindi, alla riconducibilità della scheda testamentaria alla mano di , la Consulente Persona_1
precisa preliminarmente che “il confronto tra le scritture, tuttavia, non risulta agevole non solo per la mancata omogeneità tra le stesse (il testamento come atto formale per eccellenza è differente da semplici appunti e lettere vergate di getto privi di particolari esigenze di chiarezza) ma soprattutto per la differenza cronologica (ben 16 anni precedenti e forse oltre nelle autografe senza data) che comporta, indiscutibilmente,
“accomodamenti adattativi” imprevedibili della mano scrivente (dovuti ad un differente stato psicofisico legato verosimilmente all'avanzare dell'età
e anche ad un aggravarsi delle condizioni di salute della presunta de cuius). La scrittura autografa disponibile, inoltre, è molto variabile infatti, tra le stesse comparative vi sono delle divergenze notevoli sia nei caratteri generali sia nei particolari”. La Consulente quindi spiega in modo molto esauriente che “I tremori ed
i movimenti a scosse, le lettere deformate le cancellature, i ripassi e ritocchi, sono frutto di una naturale stentatezza e non devono in alcun modo essere confusi con l'attività di un falsario che vuole modificare una lettera venuta male. Siamo in presenza di gravi incertezze grafiche opera della mano anziana, debole e malata della Sig.ra Parte_2
che nel tentativo di vergare il proprio atto di ultima volontà, atto formale e sacrale per eccellenza, esercita uno sforzo di accuratezza e chiarezza che la induce ad utilizzare un modello meno personalizzato rispetto a quello impiegato 16 anni prima, più vicino al modello scolastico elementare, pur con i limiti grafici fisiologici del proprio stato di salute precario” e conclude con riferimento al primo testamento esaminato (individuato come testamento X1) per la sua autografia e per la riferibilità all'esclusiva mano di . Persona_1
Ad analoghe conclusioni - e per ragioni perfettamente sovrapponibili - la
Consulente giunge con riguardo al secondo testamento esaminato
(individuato come testamento X2) di cui essa pertanto afferma la riconducibilità all'esclusiva mano della de cuius.
Alla luce degli accertamenti peritali espletati - le cui conclusioni il
Tribunale condivide in quanto complete, coerenti ed immuni da vizi logici, oltre che pienamente esaustive anche alla luce delle pertinenti risposte fornite dalla Consulente alle osservazioni critiche del legale di parte attrice - deve concludersi, nel caso di specie, per la autenticità dei testamenti olografi datati 22 gennaio 2020 e per la riconducibilità degli stessi alla de cuius . Persona_1
L'impugnazione dei testamenti per difetto di autenticità risulta dunque infondata. Non merita accoglimento neppure la domanda attorea volta alla dichiarazione di invalidità del testamento ai sensi dell'art. 591 c.c. per l'asserita incapacità di intendere e di volere della testatrice.
La citata norma prevede una elencazione tassativa delle cause di incapacità del testore che possano comportare la invalidità del testamento e quella invocata nel caso di specie sarebbe quella di cui al n. 3) della citata norma.
È pacifico che la capacità di disporre per testamento deve essere presente al momento di redazione dell'atto mortis causa e non già al momento della morte del testatore, così come è fuor di dubbio che, pur in assenza della pronunzia di interdizione, può essere provato lo stato di incapacità di intendere e di volere, anche transitorio, del testatore, essendo necessaria, in ogni caso, la dimostrazione dell'incapacità con riguardo al momento di confezione della scheda (Cass. n. 3411/1978;
Trib. Lecce 27.7.2016; Trib. Udine 20.7.2016).
Costituisce inoltre costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che non è sufficiente che fosse normalmente alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, occorrendo, invero, che lo stato psico-fisico del testatore fosse tale, nel momento di confezione del negozio testamentario, da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che andrà provato in modo rigoroso (Cass. n. 9508/2005; Cass. n.
8079/2005; Cass. n. 10571/1998; Cass. n. 2074/1985; Cass. n.
3411/1978).
Quanto all'onere probatorio della incapacità naturale deve osservarsi che se certamente spetta all'attore provare la sussistenza dell'incapacità nel momento della redazione dell'atto, allorché emerga in modo evidente uno stato permanente di infermità mentale del testatore, spetta al convenuto, il quale intenda avvalersi del testamento, provare un eventuale lucido intervallo nel momento di manifestazione dell'ultima volontà (Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 15480/2001; Cass. n.
10571/1998; Cass. n. 652/1991; Cass. n. 6481/1979; App. Bologna
21.1.1978).
La prova dell'incapacità di intendere e di volere del testatore al momento di confezione del negozio può essere fornita con qualsivoglia mezzo
(Cass. n. 6236/1980).
Ciò premesso, nel caso di specie l'onere probatorio incombente su parte attrice non è stato minimamente ottemperato ed addirittura in punto di allegazione la domanda appare fortemente carente e disancorata dalla realtà fattuale emergente dagli atti.
Non può non rilevarsi invero che, a fronte della domanda di invalidità del testamento per incapacità naturale, l'attore non solo non ha prodotto in giudizio neanche un documento sanitario relativo alle condizioni di salute mentali e cognitive della de cuius, ma non ha in effetti neanche allegato che la stessa fosse affetta da qualche patologia che ne facesse scemare la lucidità o anche semplicemente da declino cognitivo in ragione dell'età, tra l'altro neanche molto avanzata.
Egli si è invero limitato a dedurre in modo generico ed apodittico l'incapacità della di comprendere il significato dei propri atti, ER
ancorando tale convincimento al quadro clinico ormai grandemente compromesso in cui la stessa si trovava negli ultimi mesi di vita a causa delle patologie tumorali da cui era affetta, che di per sé non ha alcuna incidenza sulla sfera cognitiva e sulle capacità mentali del paziente.
Alla luce del descritto quadro istruttorio, si è ritenuto di non potere disporre neanche una CTU medico legale - al fine di accertare se il quadro clinico della de cuius avesse avuto una incidenza causale sulla capacità di intendere e di volere al momento del confezionamento della scheda testamentaria, sopprimendola integralmente - in quanto essa, in considerazione della totale mancanza di documentazione medica in atti da cui ricavare riferimenti a possibili compromissioni della sfera mentale e cognitiva della paziente, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Altrettanto infondata è la domanda di annullamento per vizio del consenso, con la quale l'attore in modo oltremodo generico ha eccepito che la volontà della testatrice sarebbe stata viziata, deducendo che la modalità di redazione delle schede testamentarie - che egli presuppone essere avvenuta per mano di altri soggetti - escluderebbe in radice che le stesse costituiscano valida manifestazione di volontà della de cuius.
Occorre rilevare che nessuna circostanza integrante le diverse fattispecie di vizi del consenso viene minimamente allegata e che la tesi attorea crea inoltre un'errata sovrapposizione tra il piano dei vizi del consenso (errore, violenza e dolo), che è rimasto totalmente sfornito di prova e financo di allegazione, e quello relativo alla dedotta apocrifia degli scritti testamentari, definitivamente sconfessata dagli accurati accertamenti tecnici svolti dal CTU grafologo.
Non merita miglior sorte, infine, neanche la domanda di risoluzione delle disposizioni testamentarie istitutive di erede (testamento X2) per impossibilità dell'onere che, secondo la tesi attorea, discenderebbe dall'incompatibilità di tale elemento accidentale con la pregressa nomina dell'amministratore di sostegno in favore di . CP_2
È sufficiente al riguardo osservare come i due istituti - nomina di amministratore di sostegno ed istituzione di erede onerato dell'obbligo di cura e assistenza - si pongano su due piani ben distinti: il primo avente carattere amministrativo di ausilio al compimento di atti di gestione degli interessi del beneficiato, il secondo, relativo all'obbligo imposto all'erede di destinare una parte delle relative risorse al materiale mantenimento del soggetto beneficiario dell'onere in questione.
In altri termini, la circostanza che già a partire dal 2019 fosse stato nominato a - su impulso della madre - un CP_2
amministratore di sostegno non vale in alcun modo ad interferire né sulla validità, né sulla possibilità di adempimento dell'onere con cui la de cuius ha successivamente gravato il - istituito suo erede CP_1
universale - di destinare parte delle risorse ereditate alla cura ed assistenza del medesimo;
del resto che nel testamento in CP_2
parola la ha disposto, in aggiunta all'onere di assistenza a ER
carico dell'erede odierno convenuto, che quest'ultimo venisse altresì nominato quale amministratore di sostegno del figlio in sostituzione di quello già nominato dal Tribunale, a riprova del fatto che i due aspetti riguardano piani totalmente distinti ed autonomi.
Ciò detto e ritenuta dunque la validità dei testamenti del 22.1.2020, merita invece accoglimento la domanda di riduzione delle relative disposizioni per lesione dei diritti di erede legittimario spettanti all'odierno attore.
Incontestabile è la sussistenza della lesione della quota per legge riservata a posto che lo stesso è stato totalmente CP_2
pretermesso dalle disposizioni testamentarie della madre ER
, la quale, con uno dei due testamenti ha legato gli unici due
[...]
cespiti ereditari al e con l'altro testamento di pari data - che per CP_1
il maggiore dettaglio delle disposizioni sembrerebbe successivo e sostitutivo dell'altro - ha istituito il medesimo convenuto suo erede universale, non residuando in nessuno dei due casi alcun altro bene nel patrimonio della de cuius al momento della apertura della successione. Passando al calcolo del valore della quota di legittima, è ben noto che la decisione in ordine all'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia testamentaria, del limite dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari (artt. 457, 536 ss. e 549 c.c.), postuli il compimento di tre operazioni di calcolo: anzitutto, occorre accertare la massa dei beni lasciati dal de cuius al momento della morte;
ad essa, poi, devono essere sottratti i debiti ereditari;
infine, all'importo così ottenuto vanno riuniti i beni di cui l'ereditando ha disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia) [cfr., sul punto, Cass.
n°2919.2012: “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del
"relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”.
Altrettanto nota è la regola in base alla quale il relictum deve comprendere tutti i beni ed i diritti suscettibili di valutazione economica che il defunto lascia alla sua morte, da calcolarsi in base al valore che essi assumono al tempo dell'aperta successione, giusto il rinvio operato dall'art. 556 c.c. alle norme sulla collazione per imputazione.
Ora, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti demandati al
CTU è emerso che nel caso di specie relictum era formato da:
A) Abitazione di tipo civile sita in Palermo in via Francesco Paolo
Frontini n. 16, piano primo, interno 6, catastalmente identificato al foglio n. 38, particella n. 5791, sub. 25, zona 2, categoria A/2, classe 6, consistenza 5 vani, superficie catastale 112 mq, rendita catastale €
322,79;
B) Abitazione di tipo civile sita in Palermo in via Generale Eugenio Di
Maria n. 19, piano sesto, catastalmente identificato al foglio n. 50, particella n. 227, sub. 112, zona 3, categoria A/2, classe 3, consistenza
7 vani, superficie catastale 152 mq, rendita catastale € 524,20.
Non risultando invece esservi né beni di cui la testatrice abbia disposto in vita per donazione, né debiti ereditari, il valore complessivo dell'asse ereditario è dato dal solo relictum, stimato dal Consulente in complessivi
€ 362.000,00 (€ 117.000, pari al valore di stima dell'appartamento di via Frontini n. 16 ed € 245.000,00 pari al valore di stima dell'appartamento di via g. Di Maria n. 19), sicché la quota per legge riservata a , pari alla metà del patrimonio ereditario ai CP_2
sensi dell'art. 537 c.c., ammonta ad € 181.000,00.
Passando al quomodo della riduzione, nel caso di specie, essendo la lesione effetto esclusivamente delle disposizioni testamentarie del
22.1.2020 in favore del convenuto , non occorre fare Controparte_1
riferimento all'ordine della riduzione previsto dalla legge, secondo cui in primo luogo si devono ridurre le disposizioni testamentarie e successivamente, solo ove la riduzione di esse non fosse sufficiente a integrare la quota di riserva, si debba provvedere alla riduzione delle donazioni (cfr artt. 554 e 555 c.c.) - in applicazione del principio di irrevocabilità delle donazioni e del principio secondo cui si presume che l'atto lesivo della quota di riserva dei legittimari sia sempre l'ultimo - né la regola secondo cui le disposizioni testamentarie devono essere ridotte in misura proporzionale ex art 558 c.c. (secondo cui cioè le disposizioni testamentarie vanno ridotte in modo da conservare la loro originaria proporzione sicché in caso di disposizioni testamentarie diverse per valore, la riduzione deve avere luogo individuando la percentuale in cui ciascuna disposizione deve essere ridotta).
Ciò premesso, se da un lato il valore della lesione da reintegrare è pari a quello dell'intera quota di riserva spettante ai sensi dell'art. 537 c.c. all'attore, legittimario totalmente pretermesso e, quindi, pari ad €
181.000,00, dall'altro lato, quanto alla modalità di reintegra, appare condivisibile il progetto divisionale predisposto dal CTU, il quale ha previsto la formazione di due lotti: il lotto A composto dall'immobile di via Frontini n. 16 e dal credito per conguaglio pari ad € 64.000,00 ed il lotto B composto dall'immobile di via G. Di Maria n. 19 e dal debito per conguaglio di € 64.000,00.
A questo punto occorre precisare che nel corso di svolgimento della CTU
è stato accertato dal perito (vd. contratti di locazione allegati alla relazione peritale) che l'immobile di via Frontini n. 16 è stato dal concesso in locazione a terzi con decorrenza dal 1.6.2021 al CP_1
31.05.2025 dietro un canone mensile di € 430,00 per il primo anno e di
€ 450,00 per gli anni successivi, mentre l'appartamento di Via Generale
Eugenio Di Maria n. 19 è stato locato con decorrenza dal 1.11.2020 al
31.10.2023 per un canone di € 600,00 mensili.
Costituisce al riguardo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che “gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione;
ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione” (Cass.
n. 9362/2025).
Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è pertanto obbligato, agli effetti dell'art. 723 cod. civ., a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (nella specie, indipendentemente dalla conoscenza della falsità del testamento), non trovando applicazione in tal caso gli artt. 535 e 1150 c.c. (Cass. n.
2148/2014).
Nel caso di specie pertanto il convenuto deve essere Controparte_1
condannato alla restituzione in favore dell'odierno attore della metà dei frutti civili prodotti dai due cespiti per l'ammontare di € 19.155,00 (€
16.710,00 è il valore dei frutti civili ritratti dalla locazione dell'appartamento di via Frontini n. 16, ed € 21.600,00 quello dei frutti prodotti dalla locazione dell'immobile di via G. Di Maria n. 19).
Né la relativa domanda attorea può considerarsi tardiva, in quanto l'attore non aveva modo di sapere che il avesse messo a reddito CP_1
gli immobili ereditari e la relativa circostanza è emersa soltanto durante lo svolgimento delle operazioni peritali. Ne deriva che la domanda di restituzione dei frutti, formulata dall'attore con il primo atto utile dopo il deposito della relazione di consulenza deve considerarsi tempestiva.
Tornando alla modalità di reintegra della quota lesa, ritiene il Collegio che, sebbene entrambe le parti abbiano manifestato la propria preferenza per l'assegnazione del lotto B, appare tuttavia preferibile, rispetto all'assegnazione mediante estrazione a sorte, l'opzione che prevede l'assegnazione di tale lotto all'odierna parte attrice;
e ciò, non solo e non tanto in quanto il nel corso degli svariati tentativi di CP_1
conciliazione ha esplicitamente dichiarato di avere difficoltà a reperire la necessaria liquidità, ma altresì alla luce dell'obbligo sullo stesso incombente di restituire al la metà dei frutti civili ricavati dai CP_2
cespiti ereditari per l'importo complessivo di € 19.155,00, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli canoni al saldo.
Invero, una volta divenuto esigibile - con il passaggio in giudicato della presente sentenza - il debito dell'attore relativo al pagamento del conguaglio (€ 64.000,00), lo stesso potrebbe in parte essere compensato dal credito (già esigibile) da quest'ultimo vantato a titolo di quota parte dei frutti civili dei beni ereditari (€ 19.155,00).
Alla luce degli esposti criteri, nel caso di specie deve ritenersi preferibile disporre la reintegra della quota di riserva dell'attore mediante assegnazione allo stesso del lotto B.
Considerato l'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree e l'adesione del convenuto all'unica domanda che è stata accolta (quella di riduzione) si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti.
A carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuno devono definitivamente essere poste le spese delle due CTU espletate nel presente giudizio, già liquidate come da separati decreti, con la precisazione che la parte incombente sul convenuto deve essere posta a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte in data 22 gennaio 2020 da , nella parte in cui, eccedendo la Persona_1
quota disponibile, ledono la quota di riserva pari a 1/2 del valore dell'asse ereditario spettante a;
CP_2
dispone la reintegra di detta quota mediante corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di nei limiti Controparte_1
del valore di € 181.000,00 e, per l'effetto, dispone l'attribuzione in favore di (n.q. di unico erede di ) dell'immobile Parte_1 CP_2
individuato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 50, particella 227 subalterno 112, situato in Palermo alla via Generale Eugenio Di Maria
n. 19, dichiarando l'obbligo del medesimo di pagamento Parte_1
in favore di di un conguaglio pari ad € 64.000,00 Controparte_1
(oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo);
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
al pagamento di € 19.155,00, a titolo di restituzione della quota parte di frutti civili prodotti dai cespiti ereditari, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli canoni al soddisfo;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese della CTU grafica (liquidate come da separato decreto) a carico dell'attore in ragione della metà (pari ad €
1.556,73) ed a carico dell'Erario per la restante metà (e dunque per il medesimo importo di € 1.556,73);
pone definitivamente le spese della CTU di stima (liquidate come da separato decreto) a carico dell'attore in ragione della metà (pari ad € 2.337,86) ed a carico dell'Erario per la restante metà (e dunque per il medesimo importo di € 2.337,86).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Sara Monteleone Maria Letizia Barone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo composto dai signori Magistrati dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente dott.ssa Monica Stocco Giudice dott.ssa Sara Monteleone Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5080/2021, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via Parte_1
Jacopo Tintoretto n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Giarrusso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti attore
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. Filippo Campo e dall'Avv. Francesco Pepe, presso il cui studio, in Palermo, alla Via L. Ariosto n. 47, è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'Avv. Stefania Puccia, n.q. di amministratore di sostegno di , ha evocato in giudizio CP_2 , chiedendo accertarsi in prima istanza la nullità ex Controparte_1
art. 606 comma 1 c.c. dei due testamenti olografi attribuiti a ER
(deceduta il 12.2.2020), madre di entrambi
[...] CP_2
recanti la data del 22 gennaio 2020 e pubblicati in Notaio Per_2
in data 21.2.2021, nonché, comunque, l'invalidità degli stessi
[...]
ai sensi dell'art. 591 c.c. per avere la testatrice manifestato le ultime volontà in stato di incapacità di intendere e di volere a fronte dello stato patologico terminale nel quale la stessa versava nell'ultimo periodo della sua vita, ed ancora l'invalidità per vizio del consenso. In via subordinata, inoltre, la parte attrice ha chiesto la risoluzione del testamento cui era apposto l'onere di assistenza, per originaria impossibilità dell'onere stesso e, infine, in estremo subordine, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti per legge riservati a quale erede necessario della madre, CP_2
totalmente pretermesso.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha dedotto:
- che , disabile sin dalla nascita, unico figlio di CP_2 [...]
, aveva con la stessa sempre convissuto (erano Persona_1
invero cessati gli effetti civili del matrimonio con il padre dell'attore,
) presso l'appartamento di proprietà della , Parte_1 ER
situato in Palermo alla Via Generale Di Maria n. 19;
- che nel mese di gennaio 2020, in ragione dell'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, l'attore era stato trasferito presso una Comunità Alloggio, previa nomina di un amministratore di sostegno;
- che era poi deceduta il 12.2.2020; Persona_1
- che qualche giorno dopo, l'amministratore di sostegno aveva provveduto a contattare (che negli ultimi mesi di Controparte_1 vita della de cuius era stato al suo servizio come badante) al fine di prendere consegna delle chiavi dell'appartamento;
- che aveva rifiutato la consegna facendo Controparte_1
riferimento ad un testamento con cui la lo avrebbe istituito ER
suo erede;
- che, invero, nei giorni seguenti l'amministratore di sostegno di aveva appreso che in data 21.2.2020 il aveva CP_2 CP_1
provveduto a fare pubblicare dinanzi al Notaio i Persona_2
due testamenti olografi a mezzo dei quali Persona_1
pretermettendo integralmente il proprio figlio disabile, avrebbe disposto dell'intero asse ereditario in favore di , Controparte_1
odierno convenuto;
- che in particolare con il primo testamento Persona_1
avrebbe disposto un legato immobiliare in favore dell'odierno convenuto riguardante la piena proprietà dei seguenti immobili: a) appartamento per civile abitazione posto al primo piano, interno 6, del fabbricato sito in Palermo, nella via Francesco Paolo Frontini numero 16, composto da cinque vani catastali, distinto nel Catasto
Fabbricati di Palermo al foglio 38, particella 5791 subalterno 25; b) appartamento per civile abitazione posto al sesto piano del fabbricato sito in Palermo, nella via Generale Eugenio di Maria numero 19, composto da sette vani catastali, distinto nel Catasto Fabbricati di
Palermo al foglio 50, particella 227 subalterno 112;
- che con il secondo atto invece la de cuius avrebbe istituito il suo erede universale, con l'onere di provvedere alla cura ed CP_1
assistenza del figlio;
CP_2
- che le due schede testamentarie risultano contraffatte, riportando al loro interno grafie differenti, come se fossero opera di mani diverse e che anche le sottoscrizioni apposte ai due atti sono diverse l'una dall'altra;
- che le diverse modalità di scrittura e sottoscrizione presenti nei due atti e il conseguente sospetto che gli stessi siano stati dettati alla de cuius o addirittura scritti da terzi, induce a ricondurre le due schede a soggetti diversi dalla presunta testatrice, alla cui volontà pertanto esse non sarebbero riferibili;
- che in ogni caso l'onere di provvedere alla cura e all'assistenza del figlio della de cuius, odierno attore, apposto ad uno dei due testamenti sarebbe stato originariamente impossibile in considerazione dell'apertura dell'amministrazione di sostegno già a far data dal 28.8.2019, con conseguente risoluzione delle disposizioni testamentarie ai sensi dell'art. 648 c.c.;
- che in ogni caso le suddette disposizioni testamentarie, avendo leso i diritti di legittimario di , cui è riservata la metà del CP_2
patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 537 c.c., sono passibili di riduzione.
In seguito al decesso di , avvenuto in data 18.4.2021, si è CP_2
costituito in giudizio in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. , Parte_1
padre ed unico erede dell'originario attore.
Soltanto in data 25.5.2023 si è tardivamente costituito in giudizio il convenuto, , il quale ha contestato la fondatezza di Controparte_1
tutte le domande attoree ad eccezione di quella di riduzione alla quale ha aderito, manifestando la propria disponibilità alla reintegra della quota riservata all'attore.
La causa è stata istruita con l'espletamento della CTU grafologica affidata alla dott.ssa , e con l'espletamento della CTU Persona_3
di stima degli immobili ereditari affidata all'Ing. ed Controparte_3
all'esito della fase istruttoria - dopo diversi rinvii disposti per vani tentativi di conciliazione - sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21 gennaio 2025 (tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda di impugnazione del testamento è infondata sotto tutti i profili dedotti da parte attrice.
Secondo quanto disposto dall'art. 606 c.c. “il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
A mente dell'art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
Dall'esame delle norme emerge che, in materia di forma del testamento, se da un lato, in virtù del favor testamenti, le ipotesi di nullità sono testuali, limitate cioè ai casi tassativamente previsti nella norma citata, dall'altro lato, la falsità e contraffazione del testamento olografo determinano la radicale invalidità delle disposizioni in esso contenute e la conseguente inesistenza di qualsiasi diritto dallo stesso derivante.
Sotto il profilo sostanziale deve infatti osservarsi come in tema di nullità del testamento olografo, la ratio del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c., è proprio quella di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza, non solo della sua riferibilità al testatore, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento;
con la conseguenza che l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore (così Cass. ord. n.
18616/2017; Cass. n. 22420/2013; Cass. n. 13487/2005).
Pertanto se l'autenticità rappresenta un requisito positivo del testamento olografo, necessario e indispensabile perché lo stesso possa ritenersi valido e quindi produttivo di effetti, è evidente che il suo riscontro deve esserci in termini di assoluta certezza.
Tale disciplina sostanziale non contrasta ma deve essere rettamente coordinata con le regole processuali che presiedono la peculiare azione di impugnazione del testamento per vizio di forma.
Infatti, l'azione di accertamento negativo volta a contestare la provenienza della scheda testamentaria comporta che la parte interessata ponga in seno al processo una questio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e quindi a negare gli effetti del testamento olografo falso.
Sulla parte che contesta l'autenticità del testamento olografo, ovverosia, che deduca che la scheda testamentaria non provenga da chi ne appare l'autore, come nel caso di specie, grava dunque l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi.
E pertanto, se l'onere probatorio ha ad oggetto il fatto costitutivo che la scheda testamentaria non sia autentica, ovverosia che non provenga da chi ne appare l'autore, è evidente che sotto il profilo probatorio, il raggiungimento della prova che, con alta probabilità, la firma non appartenga al de cuius e quindi, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., che il testamento olografo non sia autentico, soddisfa pienamente i canoni di accertamento probatorio richiesti nel processo civile, dovendosi invero rammentare che, nell'ambito del giudizio civile, il principio di equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 cpv c.p., è temperato dal principio della causalità adeguata che si fonda sulla regola del più probabile che non (per tutte Cass. civ. SS.UU. n. 576/2008).
Non occorre, in altri termini, che l'accertamento probatorio sia condotto sulla base del canone della certezza, giacché tale impostazione sembra confondere il requisito positivo che il testamento deve avere per essere considerato valido ed efficace, ovverosia la indiscutibile certezza della autenticità, con la diversa tipologia di accertamento negativo della autenticità che si richiede a chi invece ne contesta la provenienza da parte del de cuius.
A ben vedere si tratta di due aspetti della medesima fattispecie che si muovono su piani differenti (sostanziale e processuale), potendosi tuttavia ricongiungere nella seguente osservazione: se è vero che il testamento olografo per essere valido ed efficace deve necessariamente e con assoluta certezza essere riferibile al de cuius nella sua scrittura, firma e data, è altrettanto vero che laddove sia accertato con alta probabilità che il testamento, nei requisiti formali anzidetti, non sia autentico e quindi non proveniente dal de cuius, non si può che concludere per la sua non autenticità e quindi nullità.
Nel caso di specie, alla luce degli illustrati criteri e all'esito dell'accertamento peritale, deve affermarsi la riconducibilità dei testamenti olografi in esame a . Persona_1 La Consulente preliminarmente afferma che il primo testamento
(identificato come testamento X1) “propone una grafia sostanzialmente omologa. Si individuano, infatti, analoghe caratteristiche grafiche generali ravvisabili, quindi, indistintamente nel testo, nella data e nella firma, di seguito analizzate ed illustrate con immagini esplicative e ciò permette di affermare che l'intera scheda testamentaria proviene da un unico esecutore” ed inoltre che risulta “palese coerenza grafica tra testo, data e firma riconoscibile, grazie anche alla corrispondenza tra i caratteri particolari, nei gesti atipici e fuggitivi, nei contrassegni ed idiotismi grafici individuati nell'intera scheda testamentaria che, essendo abituali ed involontari, sono difficilmente emulabili o camuffabili”.
Inoltre, dopo aver precisato che non vi sono in atti documenti attestanti le patologie da cui era affetta la de cuius, ha riferito di avere appreso dal difensore di parte attrice che la stessa, malata terminale, assumeva negli ultimi tempi antidepressivi ed antiepilettici, ulteriormente affermando che “L'analisi del testamento de quo, quindi, ci propone i connotati tipici della grafia senile e compromessa da grave patologia, caratterizzata da una modifica dei movimenti, compreso quello scrittorio che subisce gli effetti di tali circostanze. Giova sottolineare che soprattutto le malattie neurologiche o psichiche modificano il gesto grafico che perde le caratteristiche della elasticità, agilità e coordinazione. La scrittura tende a rimpicciolirsi o a ingrandirsi, ad appesantirsi, a slegarsi, ad esitare nell'incedere ed a rallentare. Il ritmo grafico inizia ad incepparsi e la direzione si fa incerta. Anche nella scrittura in esame, si evidenziano rigidità, angolosità, disomogeneità nell'irrogazione pressoria, indurimenti, scosse, sconnessione e forti tremori compatibili con la predetta tipologia di malattie”. Essa dunque, con riguardo alla coerenza interna del primo testamento, conclude affermando che “le numerose e significative analogie ravvisabili nei caratteri d'insieme e nelle evidenze di dettaglio consentono di riconoscere una grafia che sostanzialmente omografa, così da poter affermare che il testamento in verifica, nella sua interezza, proviene da un'unica mano, verosimilmente, di soggetto anziano o afflitto da patologie debilitanti”.
Quanto alla paternità dello scritto e, quindi, alla riconducibilità della scheda testamentaria alla mano di , la Consulente Persona_1
precisa preliminarmente che “il confronto tra le scritture, tuttavia, non risulta agevole non solo per la mancata omogeneità tra le stesse (il testamento come atto formale per eccellenza è differente da semplici appunti e lettere vergate di getto privi di particolari esigenze di chiarezza) ma soprattutto per la differenza cronologica (ben 16 anni precedenti e forse oltre nelle autografe senza data) che comporta, indiscutibilmente,
“accomodamenti adattativi” imprevedibili della mano scrivente (dovuti ad un differente stato psicofisico legato verosimilmente all'avanzare dell'età
e anche ad un aggravarsi delle condizioni di salute della presunta de cuius). La scrittura autografa disponibile, inoltre, è molto variabile infatti, tra le stesse comparative vi sono delle divergenze notevoli sia nei caratteri generali sia nei particolari”. La Consulente quindi spiega in modo molto esauriente che “I tremori ed
i movimenti a scosse, le lettere deformate le cancellature, i ripassi e ritocchi, sono frutto di una naturale stentatezza e non devono in alcun modo essere confusi con l'attività di un falsario che vuole modificare una lettera venuta male. Siamo in presenza di gravi incertezze grafiche opera della mano anziana, debole e malata della Sig.ra Parte_2
che nel tentativo di vergare il proprio atto di ultima volontà, atto formale e sacrale per eccellenza, esercita uno sforzo di accuratezza e chiarezza che la induce ad utilizzare un modello meno personalizzato rispetto a quello impiegato 16 anni prima, più vicino al modello scolastico elementare, pur con i limiti grafici fisiologici del proprio stato di salute precario” e conclude con riferimento al primo testamento esaminato (individuato come testamento X1) per la sua autografia e per la riferibilità all'esclusiva mano di . Persona_1
Ad analoghe conclusioni - e per ragioni perfettamente sovrapponibili - la
Consulente giunge con riguardo al secondo testamento esaminato
(individuato come testamento X2) di cui essa pertanto afferma la riconducibilità all'esclusiva mano della de cuius.
Alla luce degli accertamenti peritali espletati - le cui conclusioni il
Tribunale condivide in quanto complete, coerenti ed immuni da vizi logici, oltre che pienamente esaustive anche alla luce delle pertinenti risposte fornite dalla Consulente alle osservazioni critiche del legale di parte attrice - deve concludersi, nel caso di specie, per la autenticità dei testamenti olografi datati 22 gennaio 2020 e per la riconducibilità degli stessi alla de cuius . Persona_1
L'impugnazione dei testamenti per difetto di autenticità risulta dunque infondata. Non merita accoglimento neppure la domanda attorea volta alla dichiarazione di invalidità del testamento ai sensi dell'art. 591 c.c. per l'asserita incapacità di intendere e di volere della testatrice.
La citata norma prevede una elencazione tassativa delle cause di incapacità del testore che possano comportare la invalidità del testamento e quella invocata nel caso di specie sarebbe quella di cui al n. 3) della citata norma.
È pacifico che la capacità di disporre per testamento deve essere presente al momento di redazione dell'atto mortis causa e non già al momento della morte del testatore, così come è fuor di dubbio che, pur in assenza della pronunzia di interdizione, può essere provato lo stato di incapacità di intendere e di volere, anche transitorio, del testatore, essendo necessaria, in ogni caso, la dimostrazione dell'incapacità con riguardo al momento di confezione della scheda (Cass. n. 3411/1978;
Trib. Lecce 27.7.2016; Trib. Udine 20.7.2016).
Costituisce inoltre costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che non è sufficiente che fosse normalmente alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, occorrendo, invero, che lo stato psico-fisico del testatore fosse tale, nel momento di confezione del negozio testamentario, da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che andrà provato in modo rigoroso (Cass. n. 9508/2005; Cass. n.
8079/2005; Cass. n. 10571/1998; Cass. n. 2074/1985; Cass. n.
3411/1978).
Quanto all'onere probatorio della incapacità naturale deve osservarsi che se certamente spetta all'attore provare la sussistenza dell'incapacità nel momento della redazione dell'atto, allorché emerga in modo evidente uno stato permanente di infermità mentale del testatore, spetta al convenuto, il quale intenda avvalersi del testamento, provare un eventuale lucido intervallo nel momento di manifestazione dell'ultima volontà (Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 15480/2001; Cass. n.
10571/1998; Cass. n. 652/1991; Cass. n. 6481/1979; App. Bologna
21.1.1978).
La prova dell'incapacità di intendere e di volere del testatore al momento di confezione del negozio può essere fornita con qualsivoglia mezzo
(Cass. n. 6236/1980).
Ciò premesso, nel caso di specie l'onere probatorio incombente su parte attrice non è stato minimamente ottemperato ed addirittura in punto di allegazione la domanda appare fortemente carente e disancorata dalla realtà fattuale emergente dagli atti.
Non può non rilevarsi invero che, a fronte della domanda di invalidità del testamento per incapacità naturale, l'attore non solo non ha prodotto in giudizio neanche un documento sanitario relativo alle condizioni di salute mentali e cognitive della de cuius, ma non ha in effetti neanche allegato che la stessa fosse affetta da qualche patologia che ne facesse scemare la lucidità o anche semplicemente da declino cognitivo in ragione dell'età, tra l'altro neanche molto avanzata.
Egli si è invero limitato a dedurre in modo generico ed apodittico l'incapacità della di comprendere il significato dei propri atti, ER
ancorando tale convincimento al quadro clinico ormai grandemente compromesso in cui la stessa si trovava negli ultimi mesi di vita a causa delle patologie tumorali da cui era affetta, che di per sé non ha alcuna incidenza sulla sfera cognitiva e sulle capacità mentali del paziente.
Alla luce del descritto quadro istruttorio, si è ritenuto di non potere disporre neanche una CTU medico legale - al fine di accertare se il quadro clinico della de cuius avesse avuto una incidenza causale sulla capacità di intendere e di volere al momento del confezionamento della scheda testamentaria, sopprimendola integralmente - in quanto essa, in considerazione della totale mancanza di documentazione medica in atti da cui ricavare riferimenti a possibili compromissioni della sfera mentale e cognitiva della paziente, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Altrettanto infondata è la domanda di annullamento per vizio del consenso, con la quale l'attore in modo oltremodo generico ha eccepito che la volontà della testatrice sarebbe stata viziata, deducendo che la modalità di redazione delle schede testamentarie - che egli presuppone essere avvenuta per mano di altri soggetti - escluderebbe in radice che le stesse costituiscano valida manifestazione di volontà della de cuius.
Occorre rilevare che nessuna circostanza integrante le diverse fattispecie di vizi del consenso viene minimamente allegata e che la tesi attorea crea inoltre un'errata sovrapposizione tra il piano dei vizi del consenso (errore, violenza e dolo), che è rimasto totalmente sfornito di prova e financo di allegazione, e quello relativo alla dedotta apocrifia degli scritti testamentari, definitivamente sconfessata dagli accurati accertamenti tecnici svolti dal CTU grafologo.
Non merita miglior sorte, infine, neanche la domanda di risoluzione delle disposizioni testamentarie istitutive di erede (testamento X2) per impossibilità dell'onere che, secondo la tesi attorea, discenderebbe dall'incompatibilità di tale elemento accidentale con la pregressa nomina dell'amministratore di sostegno in favore di . CP_2
È sufficiente al riguardo osservare come i due istituti - nomina di amministratore di sostegno ed istituzione di erede onerato dell'obbligo di cura e assistenza - si pongano su due piani ben distinti: il primo avente carattere amministrativo di ausilio al compimento di atti di gestione degli interessi del beneficiato, il secondo, relativo all'obbligo imposto all'erede di destinare una parte delle relative risorse al materiale mantenimento del soggetto beneficiario dell'onere in questione.
In altri termini, la circostanza che già a partire dal 2019 fosse stato nominato a - su impulso della madre - un CP_2
amministratore di sostegno non vale in alcun modo ad interferire né sulla validità, né sulla possibilità di adempimento dell'onere con cui la de cuius ha successivamente gravato il - istituito suo erede CP_1
universale - di destinare parte delle risorse ereditate alla cura ed assistenza del medesimo;
del resto che nel testamento in CP_2
parola la ha disposto, in aggiunta all'onere di assistenza a ER
carico dell'erede odierno convenuto, che quest'ultimo venisse altresì nominato quale amministratore di sostegno del figlio in sostituzione di quello già nominato dal Tribunale, a riprova del fatto che i due aspetti riguardano piani totalmente distinti ed autonomi.
Ciò detto e ritenuta dunque la validità dei testamenti del 22.1.2020, merita invece accoglimento la domanda di riduzione delle relative disposizioni per lesione dei diritti di erede legittimario spettanti all'odierno attore.
Incontestabile è la sussistenza della lesione della quota per legge riservata a posto che lo stesso è stato totalmente CP_2
pretermesso dalle disposizioni testamentarie della madre ER
, la quale, con uno dei due testamenti ha legato gli unici due
[...]
cespiti ereditari al e con l'altro testamento di pari data - che per CP_1
il maggiore dettaglio delle disposizioni sembrerebbe successivo e sostitutivo dell'altro - ha istituito il medesimo convenuto suo erede universale, non residuando in nessuno dei due casi alcun altro bene nel patrimonio della de cuius al momento della apertura della successione. Passando al calcolo del valore della quota di legittima, è ben noto che la decisione in ordine all'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia testamentaria, del limite dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari (artt. 457, 536 ss. e 549 c.c.), postuli il compimento di tre operazioni di calcolo: anzitutto, occorre accertare la massa dei beni lasciati dal de cuius al momento della morte;
ad essa, poi, devono essere sottratti i debiti ereditari;
infine, all'importo così ottenuto vanno riuniti i beni di cui l'ereditando ha disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia) [cfr., sul punto, Cass.
n°2919.2012: “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del
"relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”.
Altrettanto nota è la regola in base alla quale il relictum deve comprendere tutti i beni ed i diritti suscettibili di valutazione economica che il defunto lascia alla sua morte, da calcolarsi in base al valore che essi assumono al tempo dell'aperta successione, giusto il rinvio operato dall'art. 556 c.c. alle norme sulla collazione per imputazione.
Ora, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti demandati al
CTU è emerso che nel caso di specie relictum era formato da:
A) Abitazione di tipo civile sita in Palermo in via Francesco Paolo
Frontini n. 16, piano primo, interno 6, catastalmente identificato al foglio n. 38, particella n. 5791, sub. 25, zona 2, categoria A/2, classe 6, consistenza 5 vani, superficie catastale 112 mq, rendita catastale €
322,79;
B) Abitazione di tipo civile sita in Palermo in via Generale Eugenio Di
Maria n. 19, piano sesto, catastalmente identificato al foglio n. 50, particella n. 227, sub. 112, zona 3, categoria A/2, classe 3, consistenza
7 vani, superficie catastale 152 mq, rendita catastale € 524,20.
Non risultando invece esservi né beni di cui la testatrice abbia disposto in vita per donazione, né debiti ereditari, il valore complessivo dell'asse ereditario è dato dal solo relictum, stimato dal Consulente in complessivi
€ 362.000,00 (€ 117.000, pari al valore di stima dell'appartamento di via Frontini n. 16 ed € 245.000,00 pari al valore di stima dell'appartamento di via g. Di Maria n. 19), sicché la quota per legge riservata a , pari alla metà del patrimonio ereditario ai CP_2
sensi dell'art. 537 c.c., ammonta ad € 181.000,00.
Passando al quomodo della riduzione, nel caso di specie, essendo la lesione effetto esclusivamente delle disposizioni testamentarie del
22.1.2020 in favore del convenuto , non occorre fare Controparte_1
riferimento all'ordine della riduzione previsto dalla legge, secondo cui in primo luogo si devono ridurre le disposizioni testamentarie e successivamente, solo ove la riduzione di esse non fosse sufficiente a integrare la quota di riserva, si debba provvedere alla riduzione delle donazioni (cfr artt. 554 e 555 c.c.) - in applicazione del principio di irrevocabilità delle donazioni e del principio secondo cui si presume che l'atto lesivo della quota di riserva dei legittimari sia sempre l'ultimo - né la regola secondo cui le disposizioni testamentarie devono essere ridotte in misura proporzionale ex art 558 c.c. (secondo cui cioè le disposizioni testamentarie vanno ridotte in modo da conservare la loro originaria proporzione sicché in caso di disposizioni testamentarie diverse per valore, la riduzione deve avere luogo individuando la percentuale in cui ciascuna disposizione deve essere ridotta).
Ciò premesso, se da un lato il valore della lesione da reintegrare è pari a quello dell'intera quota di riserva spettante ai sensi dell'art. 537 c.c. all'attore, legittimario totalmente pretermesso e, quindi, pari ad €
181.000,00, dall'altro lato, quanto alla modalità di reintegra, appare condivisibile il progetto divisionale predisposto dal CTU, il quale ha previsto la formazione di due lotti: il lotto A composto dall'immobile di via Frontini n. 16 e dal credito per conguaglio pari ad € 64.000,00 ed il lotto B composto dall'immobile di via G. Di Maria n. 19 e dal debito per conguaglio di € 64.000,00.
A questo punto occorre precisare che nel corso di svolgimento della CTU
è stato accertato dal perito (vd. contratti di locazione allegati alla relazione peritale) che l'immobile di via Frontini n. 16 è stato dal concesso in locazione a terzi con decorrenza dal 1.6.2021 al CP_1
31.05.2025 dietro un canone mensile di € 430,00 per il primo anno e di
€ 450,00 per gli anni successivi, mentre l'appartamento di Via Generale
Eugenio Di Maria n. 19 è stato locato con decorrenza dal 1.11.2020 al
31.10.2023 per un canone di € 600,00 mensili.
Costituisce al riguardo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che “gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione;
ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione” (Cass.
n. 9362/2025).
Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è pertanto obbligato, agli effetti dell'art. 723 cod. civ., a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (nella specie, indipendentemente dalla conoscenza della falsità del testamento), non trovando applicazione in tal caso gli artt. 535 e 1150 c.c. (Cass. n.
2148/2014).
Nel caso di specie pertanto il convenuto deve essere Controparte_1
condannato alla restituzione in favore dell'odierno attore della metà dei frutti civili prodotti dai due cespiti per l'ammontare di € 19.155,00 (€
16.710,00 è il valore dei frutti civili ritratti dalla locazione dell'appartamento di via Frontini n. 16, ed € 21.600,00 quello dei frutti prodotti dalla locazione dell'immobile di via G. Di Maria n. 19).
Né la relativa domanda attorea può considerarsi tardiva, in quanto l'attore non aveva modo di sapere che il avesse messo a reddito CP_1
gli immobili ereditari e la relativa circostanza è emersa soltanto durante lo svolgimento delle operazioni peritali. Ne deriva che la domanda di restituzione dei frutti, formulata dall'attore con il primo atto utile dopo il deposito della relazione di consulenza deve considerarsi tempestiva.
Tornando alla modalità di reintegra della quota lesa, ritiene il Collegio che, sebbene entrambe le parti abbiano manifestato la propria preferenza per l'assegnazione del lotto B, appare tuttavia preferibile, rispetto all'assegnazione mediante estrazione a sorte, l'opzione che prevede l'assegnazione di tale lotto all'odierna parte attrice;
e ciò, non solo e non tanto in quanto il nel corso degli svariati tentativi di CP_1
conciliazione ha esplicitamente dichiarato di avere difficoltà a reperire la necessaria liquidità, ma altresì alla luce dell'obbligo sullo stesso incombente di restituire al la metà dei frutti civili ricavati dai CP_2
cespiti ereditari per l'importo complessivo di € 19.155,00, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli canoni al saldo.
Invero, una volta divenuto esigibile - con il passaggio in giudicato della presente sentenza - il debito dell'attore relativo al pagamento del conguaglio (€ 64.000,00), lo stesso potrebbe in parte essere compensato dal credito (già esigibile) da quest'ultimo vantato a titolo di quota parte dei frutti civili dei beni ereditari (€ 19.155,00).
Alla luce degli esposti criteri, nel caso di specie deve ritenersi preferibile disporre la reintegra della quota di riserva dell'attore mediante assegnazione allo stesso del lotto B.
Considerato l'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree e l'adesione del convenuto all'unica domanda che è stata accolta (quella di riduzione) si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti.
A carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuno devono definitivamente essere poste le spese delle due CTU espletate nel presente giudizio, già liquidate come da separati decreti, con la precisazione che la parte incombente sul convenuto deve essere posta a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte in data 22 gennaio 2020 da , nella parte in cui, eccedendo la Persona_1
quota disponibile, ledono la quota di riserva pari a 1/2 del valore dell'asse ereditario spettante a;
CP_2
dispone la reintegra di detta quota mediante corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di nei limiti Controparte_1
del valore di € 181.000,00 e, per l'effetto, dispone l'attribuzione in favore di (n.q. di unico erede di ) dell'immobile Parte_1 CP_2
individuato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 50, particella 227 subalterno 112, situato in Palermo alla via Generale Eugenio Di Maria
n. 19, dichiarando l'obbligo del medesimo di pagamento Parte_1
in favore di di un conguaglio pari ad € 64.000,00 Controparte_1
(oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo);
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
al pagamento di € 19.155,00, a titolo di restituzione della quota parte di frutti civili prodotti dai cespiti ereditari, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli canoni al soddisfo;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese della CTU grafica (liquidate come da separato decreto) a carico dell'attore in ragione della metà (pari ad €
1.556,73) ed a carico dell'Erario per la restante metà (e dunque per il medesimo importo di € 1.556,73);
pone definitivamente le spese della CTU di stima (liquidate come da separato decreto) a carico dell'attore in ragione della metà (pari ad € 2.337,86) ed a carico dell'Erario per la restante metà (e dunque per il medesimo importo di € 2.337,86).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Sara Monteleone Maria Letizia Barone