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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
254/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONIO SAVIO in sostituzione dell'avv.
ALESSANDRO PRUITI CIARELLO, il quale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SALVATORE FIORE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 254/2020 R.G.
TRA
, nata a [...] il 1°novembre 1975 (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Pruiti
[...]
Ciarello, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Fiore,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente per OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 22 gennaio 2020 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale e, premesso di essere stata vittima del reato di usura CP_1 accertato a carico di quest'ultimo con sentenza passata in giudicato, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Costituitosi con comparsa del 20 luglio 2021, il convenuto resisteva, evidenziando tra l'altro che il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 19 gennaio 2023.
Formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (su cui l'attrice non si pronunciava e che il convenuto rifiutava espressamente), il giudizio viene oggi deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – È ius receptum che “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (...), derivanti dal fatto” (Cass., n. 11467/2020).
Non coglie dunque nel segno la difesa di nella parte in cui sostiene che la CP_1 dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione definitivamente emessa dal
Supremo Collegio con sentenza n. 51283/2014 privi di efficacia nel giudizio civile l'accertamento dell'an debeatur effettuato in sede penale.
Inammissibile per intempestività è poi l'eccezione di prescrizione del credito cursoriamente sollevata dal convenuto in comparsa di risposta (“[n]essuna somma è dovuta, neppure per interessi e/o rivalutazione, anche, per intervenuta prescrizione”) depositata due giorni prima dell'udienza a più riprese differita dal precedente giudice istruttore ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. (Cass., n. 2299/2017).
3. – Ciò premesso, la sentenza penale irrevocabile di condanna generica al risarcimento del danno non contiene un accertamento della relativa sussistenza, ma solo della astratta potenzialità del reato a cagionarlo (v. Cass. pen., n. 32899/2021 alla cui stregua: “[a]i fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente”; nonché Cass. civ., n. 8477/2020 che ha affermato:
“[n]el caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati”).
La risarcibilità del danno non patrimoniale ex delicto in sede civile trova fondamento nell'art 2059 c.c. che riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nei soli casi espressamente previsti dalla legge e nell'art. 185, comma 2, c.p., alla cui stregua “[o]gni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale regolata dall'art 2043
c.c., essa postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, quali la condotta, il nesso di causalità tra condotta e danno-evento, connotato dall'ingiustizia, e il danno-conseguenza, inteso come concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso per effetto della lesione ingiustificata di interessi meritevoli di tutela.
In altre parole, anche qualora sia domandato il risarcimento del danno non patrimoniale da reato, può trovare ristoro il solo danno-conseguenza, che non è uno sviluppo automatico e imprescindibile dell'avvenuta lesione di un bene giuridico tutelato, ma “deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa” (Cass., n. 20897/2007).
Pertanto, la parte che assuma di avere subito un danno, di cui pretende il risarcimento ha in primo luogo l'onere di allegare “i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass., n. 25164/2020).
Poiché il danno non patrimoniale è un pregiudizio che investe la sfera soggettiva, derivando dalla lesione dei diritti della persona che non hanno una rilevanza in termini economici, le difficoltà di esteriorizzazione e di prova delle sofferenze psico-fisiche di cui si chiede il ristoro – acuite quando il danno non patrimoniale si atteggia a danno morale – permettono di ricorrere al ragionamento presuntivo.
In via generale viene allora in rilievo un'attenuazione dell'onere probatorio mirante ad “evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (Cass., n. 25164/2020).
Nel caso specifico, tuttavia, il pregiudizio allegato è rimasto sguarnito di prova al punto che neanche il ragionamento presuntivo può venire in soccorso.
È vero che ha allegato di aver subito un forte stato di stress e Parte_1 preoccupazione che “le ha determinato financo uno stato di depressione che non le ha consentito di svolgere attività lavorativa per diversi anni”.
Nondimeno l'attrice non ha indicato testi che consentissero di ritenere dimostrate le condizioni di disagio indicate in atti e il pregiudizio descritto in termini di danno biologico.
Invero la parte ha chiesto di escutere il dott. l fine di confermare Controparte_2 la relazione a sua firma versata al fascicolo e da cui emergeva “un serio deterioramento del funzionamento sociale e lavorativo che l'ha costretta ad abusare di ansiolitici. Dall'esame obiettivo della perizianda il consulente evidenzia una attenuazione della reattività generale che ha causato problemi nei rapporti interpersonali e soprattutto familiari”.
Nondimeno, la consulenza tecnica di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass., n. 16552/2015; Cass., S.U., n.
13902/2013) pur se confermata dal suo autore in udienza. In altre parole, anche laddove fosse stato escusso, il dott. avrebbe CP_2 comunque espresso valutazioni e non già fatti ovvero avrebbe riferito circostanze apprese dalla paziente (v. pag. 5 della seconda memoria istruttoria: “[i]n via istruttoria si chiede ammettere la prova testimoniale con i sigg.ri Giuseppe dott. Per_2 CP_2 dott. ffinché confermino le rispettive consulenze sopra richiamate”). CP_2
Sotto questo profilo, infatti, a pagina 2 della relazione di parte si legge: “la perizianda riferisce, infatti, di avere iniziato ad accusare ansia, tachicardia, ipertensione arteriosa, dismnesia, sintomi persistenti di aumentato arousal (difficoltà a mantenere il sonno, irritabilità, difficoltà a concentrarsi, ipervigilanza, esagerate risposte di allarme), ridotta affettività, sentimenti di diminuzione delle prospettive future e sintomi direttamente legati al trauma, quali sforzi per evitare di pensare a quanto successo, di parlare dell'accaduto” (enfasi aggiunta).
Ed è pacifico che i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (v., per tutte, Cass., n. 569/2015).
D'altra parte, le circostanze riferite dall'attrice allo specialista avrebbero ben potuto emergere grazie alle dichiarazioni di soggetti terzi chiamati a deporre, e.g., sul cambiamento delle sue abitudini quotidiane, nonché sul suo stato di agitazione;
elementi che avrebbero integrato quei fatti noti indispensabili “per risalire a un fatto ignorato” come richiesto dall'art. 2727 c.c.
Ciò era tanto più necessario se si considera che il reato contestato alla controparte integrava gli estremi dell'usura oggettiva ex art. 644, comma 1, c.p., connessa cioè al mero superamento del tasso-soglia trimestralmente rilevato.
Infine, in difetto dei verbali di escussione dei testi nel dibattimento, non è neppure possibile trarre dal processo penale elementi utili – alla stregua di prova atipica – a dimostrare presuntivamente il pregiudizio allegato.
Alla luce delle superiori considerazioni una consulenza tecnica disposta d'ufficio per accertare il danno biologico avrebbe avuto natura esplorativa. 4. – Neppure il danno patrimoniale – allegato come “mesi di lavoro persi per recarsi dalle forze dell'ordine e denunciare (...) per seguire il processo nei tre gradi, non potendosi, invece, dedicare normalmente all'attività commerciale (...) mancato guadagno relativo all'attività commerciale cessata”
– può essere riconosciuto.
In primo luogo, non sono stati indicati testi al fine di riferire circostanze utili alla prova del danno emergente, non essendovi quindi dimostrazione né dei mesi di lavoro persi per supportare l'attività di indagine né della partecipazione assidua al processo penale
[mancano i verbali delle udienze penali e, in ogni caso, la sentenza di primo grado dà espressamente atto che la persona offesa ha partecipato a tre udienze (una di mero rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze) per essere escussa], né del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il distacco della luce, lo sfratto ovvero le procedure esecutive documentate.
Ciò era tanto più necessario se si considera che a) dalla sentenza penale di primo grado si evince come versasse già in condizioni di difficoltà economica ed Parte_1 avesse necessità di ricorrere a finanziatori esterni “a causa della mancata disponibilità mostrata nei suoi confronti – per carenza di idonee forme di garanzie da offrire – dagli istituti di credito della zona” (pag. 11 della decisione) e che b) qualora il prestito sia usurario ex art. 1815 c.c. il capitale va comunque restituito, mentre non sono dovuti gli interessi (il mutuo diventa, in buona sostanza, gratuito).
Infine, non è stata richiesta la restituzione delle somme indebitamente pagate
(sempreché tale pagamento sia effettivamente avvenuto).
In secondo luogo, ha domandato l'escussione del dott. Parte_1 Tes_1
per confermare la relazione contabile sua firma da cui sarebbe emerso un
[...] mancato guadagno pari a € 90.264,00.
Ferme le considerazioni già espresse al § 3 sulla natura della consulenza di parte e sui limiti all'escussione del perito nella veste di teste, l'attrice non ha prodotto quella stessa documentazione che il consulente ha dichiarato di esaminare (modelli unici di imposta, fatture di acquisto, registro di corrispettivi e dichiarazioni di inizio attività) e che era indispensabile per ritenere effettivamente dimostrato il lucro cessante;
documentazione che il Tribunale deve essere messo nella condizione di valutare autonomamente al fine di affidare – purché il nesso di causalità sia stato previamente dimostrato – un incarico peritale d'ufficio.
La domanda di risarcimento del danno (non patrimoniale e patrimoniale) va dunque respinta.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (“condannare il sig. (...) al pagamento di euro CP_1
200.000 o in quella maggiore o minore somma meglio vista”), tenuto conto della non particolare difficoltà – in fatto e in diritto – delle questioni trattate nonché dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 254/2020 R.G. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e la condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 marzo 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
254/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONIO SAVIO in sostituzione dell'avv.
ALESSANDRO PRUITI CIARELLO, il quale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SALVATORE FIORE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 254/2020 R.G.
TRA
, nata a [...] il 1°novembre 1975 (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Pruiti
[...]
Ciarello, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Fiore,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente per OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 22 gennaio 2020 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale e, premesso di essere stata vittima del reato di usura CP_1 accertato a carico di quest'ultimo con sentenza passata in giudicato, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Costituitosi con comparsa del 20 luglio 2021, il convenuto resisteva, evidenziando tra l'altro che il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 19 gennaio 2023.
Formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (su cui l'attrice non si pronunciava e che il convenuto rifiutava espressamente), il giudizio viene oggi deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – È ius receptum che “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (...), derivanti dal fatto” (Cass., n. 11467/2020).
Non coglie dunque nel segno la difesa di nella parte in cui sostiene che la CP_1 dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione definitivamente emessa dal
Supremo Collegio con sentenza n. 51283/2014 privi di efficacia nel giudizio civile l'accertamento dell'an debeatur effettuato in sede penale.
Inammissibile per intempestività è poi l'eccezione di prescrizione del credito cursoriamente sollevata dal convenuto in comparsa di risposta (“[n]essuna somma è dovuta, neppure per interessi e/o rivalutazione, anche, per intervenuta prescrizione”) depositata due giorni prima dell'udienza a più riprese differita dal precedente giudice istruttore ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. (Cass., n. 2299/2017).
3. – Ciò premesso, la sentenza penale irrevocabile di condanna generica al risarcimento del danno non contiene un accertamento della relativa sussistenza, ma solo della astratta potenzialità del reato a cagionarlo (v. Cass. pen., n. 32899/2021 alla cui stregua: “[a]i fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente”; nonché Cass. civ., n. 8477/2020 che ha affermato:
“[n]el caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati”).
La risarcibilità del danno non patrimoniale ex delicto in sede civile trova fondamento nell'art 2059 c.c. che riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nei soli casi espressamente previsti dalla legge e nell'art. 185, comma 2, c.p., alla cui stregua “[o]gni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale regolata dall'art 2043
c.c., essa postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, quali la condotta, il nesso di causalità tra condotta e danno-evento, connotato dall'ingiustizia, e il danno-conseguenza, inteso come concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso per effetto della lesione ingiustificata di interessi meritevoli di tutela.
In altre parole, anche qualora sia domandato il risarcimento del danno non patrimoniale da reato, può trovare ristoro il solo danno-conseguenza, che non è uno sviluppo automatico e imprescindibile dell'avvenuta lesione di un bene giuridico tutelato, ma “deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa” (Cass., n. 20897/2007).
Pertanto, la parte che assuma di avere subito un danno, di cui pretende il risarcimento ha in primo luogo l'onere di allegare “i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass., n. 25164/2020).
Poiché il danno non patrimoniale è un pregiudizio che investe la sfera soggettiva, derivando dalla lesione dei diritti della persona che non hanno una rilevanza in termini economici, le difficoltà di esteriorizzazione e di prova delle sofferenze psico-fisiche di cui si chiede il ristoro – acuite quando il danno non patrimoniale si atteggia a danno morale – permettono di ricorrere al ragionamento presuntivo.
In via generale viene allora in rilievo un'attenuazione dell'onere probatorio mirante ad “evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (Cass., n. 25164/2020).
Nel caso specifico, tuttavia, il pregiudizio allegato è rimasto sguarnito di prova al punto che neanche il ragionamento presuntivo può venire in soccorso.
È vero che ha allegato di aver subito un forte stato di stress e Parte_1 preoccupazione che “le ha determinato financo uno stato di depressione che non le ha consentito di svolgere attività lavorativa per diversi anni”.
Nondimeno l'attrice non ha indicato testi che consentissero di ritenere dimostrate le condizioni di disagio indicate in atti e il pregiudizio descritto in termini di danno biologico.
Invero la parte ha chiesto di escutere il dott. l fine di confermare Controparte_2 la relazione a sua firma versata al fascicolo e da cui emergeva “un serio deterioramento del funzionamento sociale e lavorativo che l'ha costretta ad abusare di ansiolitici. Dall'esame obiettivo della perizianda il consulente evidenzia una attenuazione della reattività generale che ha causato problemi nei rapporti interpersonali e soprattutto familiari”.
Nondimeno, la consulenza tecnica di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass., n. 16552/2015; Cass., S.U., n.
13902/2013) pur se confermata dal suo autore in udienza. In altre parole, anche laddove fosse stato escusso, il dott. avrebbe CP_2 comunque espresso valutazioni e non già fatti ovvero avrebbe riferito circostanze apprese dalla paziente (v. pag. 5 della seconda memoria istruttoria: “[i]n via istruttoria si chiede ammettere la prova testimoniale con i sigg.ri Giuseppe dott. Per_2 CP_2 dott. ffinché confermino le rispettive consulenze sopra richiamate”). CP_2
Sotto questo profilo, infatti, a pagina 2 della relazione di parte si legge: “la perizianda riferisce, infatti, di avere iniziato ad accusare ansia, tachicardia, ipertensione arteriosa, dismnesia, sintomi persistenti di aumentato arousal (difficoltà a mantenere il sonno, irritabilità, difficoltà a concentrarsi, ipervigilanza, esagerate risposte di allarme), ridotta affettività, sentimenti di diminuzione delle prospettive future e sintomi direttamente legati al trauma, quali sforzi per evitare di pensare a quanto successo, di parlare dell'accaduto” (enfasi aggiunta).
Ed è pacifico che i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (v., per tutte, Cass., n. 569/2015).
D'altra parte, le circostanze riferite dall'attrice allo specialista avrebbero ben potuto emergere grazie alle dichiarazioni di soggetti terzi chiamati a deporre, e.g., sul cambiamento delle sue abitudini quotidiane, nonché sul suo stato di agitazione;
elementi che avrebbero integrato quei fatti noti indispensabili “per risalire a un fatto ignorato” come richiesto dall'art. 2727 c.c.
Ciò era tanto più necessario se si considera che il reato contestato alla controparte integrava gli estremi dell'usura oggettiva ex art. 644, comma 1, c.p., connessa cioè al mero superamento del tasso-soglia trimestralmente rilevato.
Infine, in difetto dei verbali di escussione dei testi nel dibattimento, non è neppure possibile trarre dal processo penale elementi utili – alla stregua di prova atipica – a dimostrare presuntivamente il pregiudizio allegato.
Alla luce delle superiori considerazioni una consulenza tecnica disposta d'ufficio per accertare il danno biologico avrebbe avuto natura esplorativa. 4. – Neppure il danno patrimoniale – allegato come “mesi di lavoro persi per recarsi dalle forze dell'ordine e denunciare (...) per seguire il processo nei tre gradi, non potendosi, invece, dedicare normalmente all'attività commerciale (...) mancato guadagno relativo all'attività commerciale cessata”
– può essere riconosciuto.
In primo luogo, non sono stati indicati testi al fine di riferire circostanze utili alla prova del danno emergente, non essendovi quindi dimostrazione né dei mesi di lavoro persi per supportare l'attività di indagine né della partecipazione assidua al processo penale
[mancano i verbali delle udienze penali e, in ogni caso, la sentenza di primo grado dà espressamente atto che la persona offesa ha partecipato a tre udienze (una di mero rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze) per essere escussa], né del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il distacco della luce, lo sfratto ovvero le procedure esecutive documentate.
Ciò era tanto più necessario se si considera che a) dalla sentenza penale di primo grado si evince come versasse già in condizioni di difficoltà economica ed Parte_1 avesse necessità di ricorrere a finanziatori esterni “a causa della mancata disponibilità mostrata nei suoi confronti – per carenza di idonee forme di garanzie da offrire – dagli istituti di credito della zona” (pag. 11 della decisione) e che b) qualora il prestito sia usurario ex art. 1815 c.c. il capitale va comunque restituito, mentre non sono dovuti gli interessi (il mutuo diventa, in buona sostanza, gratuito).
Infine, non è stata richiesta la restituzione delle somme indebitamente pagate
(sempreché tale pagamento sia effettivamente avvenuto).
In secondo luogo, ha domandato l'escussione del dott. Parte_1 Tes_1
per confermare la relazione contabile sua firma da cui sarebbe emerso un
[...] mancato guadagno pari a € 90.264,00.
Ferme le considerazioni già espresse al § 3 sulla natura della consulenza di parte e sui limiti all'escussione del perito nella veste di teste, l'attrice non ha prodotto quella stessa documentazione che il consulente ha dichiarato di esaminare (modelli unici di imposta, fatture di acquisto, registro di corrispettivi e dichiarazioni di inizio attività) e che era indispensabile per ritenere effettivamente dimostrato il lucro cessante;
documentazione che il Tribunale deve essere messo nella condizione di valutare autonomamente al fine di affidare – purché il nesso di causalità sia stato previamente dimostrato – un incarico peritale d'ufficio.
La domanda di risarcimento del danno (non patrimoniale e patrimoniale) va dunque respinta.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (“condannare il sig. (...) al pagamento di euro CP_1
200.000 o in quella maggiore o minore somma meglio vista”), tenuto conto della non particolare difficoltà – in fatto e in diritto – delle questioni trattate nonché dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 254/2020 R.G. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e la condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 marzo 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi