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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/09/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3413/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3413/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BISCOTTINI LIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BISCOTTINI LIA;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LERMA CP_1 C.F._2 ROMITA GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA G.REGNOLI 107 47100 FORLÌ presso il difensore avv. DE LERMA ROMITA GIORGIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
9.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la nuora al fine di sentire accolte le CP_1 seguenti conclusioni: ”In via principale Previo accertamento che il contratto intercorso fra la IG ed il signor CP_1 Parte_1 ha natura giuridica di mutuo, con obbligo di restituzione della somma a semplice richiesta del mutuante, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore del signor della somma Parte_1 pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre interessi legali, a far data dalla messa in mora (27.04.2021) sino al soddisfo. In subordine Nel caso di mancato accertamento dell'obbligo, in capo alla convenuta, di restituzione a semplice richiesta di parte attrice della somma mutuata, alla sig.ra dal sig. , e altresì in caso di accertamento CP_1 Pt_1 della mancata fissazione del termine per la restituzione della somma, stabilisca il Giudice ex art. 1817 c.c. il termine per il pagamento dichiarando l'immediata esigibilità della prestazione od indicando quel diverso termine che risulterà all'esito del giudizio con condanna della IG alla restituzione al sig. nel termine CP_1 Parte_1 che sarà stabilito della somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi in cui non sia accertata la stipula del contratto di mutuo fra le parti, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento conseguito dalla IG , e previo accertamento CP_1
e determinazione dell'indennizzo dalla stessa dovuto al signor
[...]
, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, ex art. 2041 c.c., Pt_1 ad indennizzare il signor della diminuzione patrimoniale Parte_1 subita, pari a € 200.000,00 (duecentomila/00) od a quella diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria espletata, oltre alla rivalutazione monetaria dal 19.01.2012 ed agli interessi legali maturati e maturandi a far data dal 27.04.2021 sino al soddisfo”.
Ha esposto, in sintesi, che:
- la convenuta, nuora dell'attore, in data 19.1.2012 acquistava la proprietà dell'immobile sito in Ravenna, Via Cesarea n. 10, destinandola a casa familiare;
- il prezzo della compravendita era previsto in € 650.000,00 oltre IVA, da corrispondersi: € 325.000,00 a titolo di caparra, imputati a pagamento del prezzo;
€ 325.000,00 al rogito;
- di avere convenuto con un prestito dell'importo di € 200.000,00, CP_1 attuato mediate il parziale pagamento del prezzo di vendita, con impegno ed obbligo della convenuta alla restituzione della somma a richiesta;
- di essere quindi intervenuto in forza del suddetto accordo alla stipula
“al solo fine di corrispondere parte del prezzo della vendita ai sensi dell'art. 1180 c.c. mediante consegna alla parte venditrice di assegno circolare” dell'importo di euro 200.000;
- di avere richiesto la restituzione oltre interessi maturati e maturandi della somma con raccomandata a/r del 31.03.2021 ricevuta dalla IG
in data 20.04.2021; CP_1
- che la convenuta, a fronte della formale richiesta, non provvedeva alla restituzione.
2. Si è ritualmente costituito contestando quanto ex adverso CP_1 sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea “perché infondata in fatto ed in diritto”.
In particolare, ha negato di aver ricevuto le somme a titolo di mutuo, e quindi con l'obbligo di restituirle;
più nel dettaglio, ha dedotto che la somma è stata erogata dal suocero per spirito di liberalità o comunque per adempiere ad un proprio obbligo morale nei confronti della famiglia CP_1 che all'epoca si era già consistentemente prodigata con cospicui aiuti economici a favore degli sposi.
3. La causa è stata istruita per il tramite dell'interrogatorio formale di
. CP_1
All'udienza del 9.4.2025 le parti hanno precisato le proprie le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
***
4. La domanda è infondata e va respinta.
Va preliminarmente rammentato che è principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso da parte della Suprema
Corte, quello per cui l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo,
è tenuto a provare, oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali. Consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, poiché negare l'inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 180/2018, Cass. n.
24328/2017, Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005,
Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001, Cass. n.
3205/1999, Cass. n. 4197/1998, Cass. n. 7343/1996, Cass. n. 8394/1995,
Cass. n. 1321/1995, Cass. n. 8434/1990, Cass. n. 1777/1989, Cass. n.
5691/1983, Cass. n. 3056/1982, Cass. n. 2062/1982, Cass. n. 4150/1981,
Cass. n. 267/1977).
Quanto alla prova dell'obbligo restitutorio, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione”(Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8829).
5. Ciò premesso in diritto, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue.
L'attore afferma di avere prestato con obbligo di restituzione la somma di euro 200.000 alla convenuta, sua nuora, per l'acquisto dell'immobile sito in Ravenna, Via Cesarea n. 10.
In sintesi, nella prospettazione attorea, le parti si sarebbero accordate per il prestito della somma, e l'attore, in forza di tale accordo, è intervenuto nell'atto di acquisito. La convenuta non contesta la dazione della somma di denaro ma nega la natura di prestito, sostenendo che si è trattato di una dazione per spirito di liberalità.
Reputa il Tribunale che l'attore non ha provato di aver erogato alla convenuta le somme a titolo di mutuo, e quindi con obbligo di restituzione.
L'intervento nell'atto di acquisito non fa alcuna menzione del sottostante rapporto di mutuo tra l'attore e la convenuta, e non sussiste alcuna altra prova dell'esistenza del titolo.
Invero, sono acquisiti agli atti circostanziati e specifici elementi che consentono di negare la sussistenza del titolo invocato dall'attore:
- il rapporto familiare: la somma è stata erogata dal suocero alla nuora, per l'acquisto della casa familiare, quando il rapporto sentimentale tra il figlio dell'attore e la convenuta non presentava alcuna incrinatura;
- la forma adottata: è del tutto inverosimile ipotizzare che una somma così ingente sia stata erogata a titolo di mutuo, in assenza di pattuizione scritta;
vieppiù che vi è prova in atti che l'attore, ove intenzionato a instaurare un rapporto di mutuo, anche in ambito familiare, faceva ricorso alla prova scritta, come dimostra il doc. all. 20 convenuta nel quale l'attore ha prestato al figlio la somma di euro 100.000 (peraltro è stata adottata la forma scritta pur trattandosi di un cifra di un importo della metà rispetto a quello per cui è causa);
- l'assenza di documentate richieste di restituzione precedenti al naufragio del rapporto sentimentale tra la convenuta ed il figlio dell'attore (l'omologa della separazione è del gennaio del 2020 la richiesta di restituzione è del 31.3.2021);
- la documentata presenza di ragioni di contrasto (all. doc. n. 6 convenuta) sopravvenute tra la convenuta e l'attore concernenti il rapporto tra quest'ultimo ed i nipoti.
Ancora, l'interrogatorio formale di , assunto all'udienza del CP_1
29.11.2023, non ha confermato la tesi attorea.
Quanto alle richieste istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, va confermato quanto già rilevato in corso di causa in merito l'esercizio del potere di deroga al limite di valore di cui all'art. 2721
c.c.. Tale potere è subordinato ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante la prudenza e la cautela che normalmente richiedono i contratti che comportano notevoli esborsi di denaro, le parti non abbiano curato la precostituzione di una prova scritta, o comunque non ne siano in possesso (v. Cass. 25/5/1993 n. 5884). Nel caso in esame, “non si ravvisano circostanze – attinenti alla qualità delle parti, alla natura del contratto, o di altro tipo – che facciano apparire verosimile
l'asserita stipulazione in forma verbale di un contratto di mutuo tra
[...]
e la nuora anzi, depongono in senso contrario, le Pt_1 CP_1 circostanze sopra per escludere l'esistenza di un contratto di mutuo, ossia la rilevante entità della somma erogata dall'attore alla convenuta (€
200.000,00) e la circostanza della stipulazione in forma scritta del contratto con il quale ebbe a prestare nell'anno 2014 la Parte_1 somma di € 100.000,00 al figlio (doc. 20 allegato alla terza memoria CP_2 di parte convenuta).”
La domanda va quindi rigettata.
6. Va altresì rigettata la domanda per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la natura sussidiaria dell'azione e il rigetto della domanda principale (“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico nel caso in cui il rimedio contrattuale esistente e prospettabile sia nel merito rigettato (cfr. Cassazione civile sez. un., 05/12/2023, n.33954). Nel caso di specie, la domanda principale
è infatti stata rigettata per infondatezza stante il difetto di prova e non invece per una ipotesi di carenza ab origine del titolo, come sarebbe ad esempio in ipotesi di nullità (così, in motivazione, il predetto arresto giurisprudenziale al punto 5): “(…)Risulta, quindi, configurabile un discrimen tra le ipotesi di rigetto per infondatezza della domanda per difetto di prova, (ovvero, quando l'altra azione sia stata esercitata, ma la domanda sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua, in astratto, alla previsione di legge, sia poi risultata difettosa di qualche requisito), da quelle in cui la domanda cd. principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale (cfr. Cass. n. 3682/1981, relativa all'ipotesi, molto frequente nella prassi, in cui l'azione di arricchimento venga accolta a seguito dell'accertamento della nullità del contratto - di norma concluso con la PA e per vizi di carattere formale;
Cass. n. 4275/1983; Cass. n.
4269/1995; Cass. n. 7136/1996, per l'ipotesi di nullità del contratto per carenza della necessaria Delibera autorizzativa da parte dell'ente pubblico contraente;
Cass. n. 2350/2017). Ed è proprio in relazione all'ipotesi di proposizione della domanda di arricchimento senza causa nel giudizio in cui sia stata già avanzata domanda di adempimento contrattuale, a fronte della contestazione circa la validità del titolo contrattuale che è sorta la problematica relativa alla sua ammissibilità in rito ed ai termini per la relativa proposizione, questione sulla quale e', infine, intervenuta Cass. S.U. n. 22404/2018, affermando che è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (affermazione che però presuppone a monte che sussista la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., rispetto ad una domanda di adempimento contrattuale, per la quale però il titolo si riveli nullo)” e relative puntualizzazioni al punto 6 sul tema della nullità).
7. Va ulteriormente rigettata la domanda di revoca della donazione ex art. 801 c.c. avanzata ex art. 183.5 c.p.c. all'udienza ex art. 183 c.p.c., giacché formulata in termini affatto generici (“visto la condotta ingrata tenuta dalla convenuta nei confronti dei sig. anche rilevabile Pt_1 dalla stessa difesa avversaria e dalla documentazione prodotta; note dell'attore del 17.6.2022 prima udienza di comparizione), senza l'indicazione specifica di quali comportamenti o atteggiamenti sarebbero sussumibili nella fattispecie indicata, in particolare quali sarebbero le condotte tenute dalla convenuta nei confronti del suocero che suscitino
“la ripugnanza della coscienza sociale” (gli stessi capitoli di prova dedotti con la seconda memoria, appaiono generici, non vertendo su circostanze specifiche). A questo proposito, merita rammentare che, secondo condivisibile giurisprudenza, “Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità. L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante. La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale”.
Ferma la rilevata genericità della domanda, l'attore sembrerebbe porre a fondamento della domanda in esame le difficoltà legate al mantenimento del rapporto tra nonno (attore) e nipoti, figli della odierna convenuta.
A questo proposito va osservato che, dalla documentazione offerta in comunicazione (atti del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna), l'interruzione del predetto rapporto, o comunque le difficoltà legate al mantenimento dello stesso, derivi non già dall'assunzione di comportamenti arbitrari tenuti dalla convenuta in danno dell'attore, sussumibili in astratto nell'ipotesi in esame ove espressivi di ““un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante
e mancare di rispetto alla sua dignità””, bensì da un contesto di alta conflittualità tra i due nuclei familiari, quello della madre e quella del padre e quindi del suocero, che ha determinato un atteggiamento di chiusura da parte dei nipoti nei confronti del nonno paterno. Ne consegue allora che l'interruzione del rapporto, che pure si è verificata, non può essere qualificata quale “ingiuria grave” addebitabile in via esclusiva a comportamenti tenuti dalla convenuta in danno dell'attore.
9. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono poste a carico di . Parte_1
Le stesse sono dunque quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi euro 12.000 oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, in considerazione dello scaglione 52.001 - 260.000 e ritenendo svolte tutte e quattro le fasi liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari in ragione della non particolare complessità della causa e delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Unico dr. Fabrizio
Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa come in motivazione, definitivamente pronunciando nella causa n. 3413/2021, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1 - CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 quantificate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese CP_1 generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, e costi vivi di causa se documentati.
- RIGETTA nel resto
Ravenna, 25.9.2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3413/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BISCOTTINI LIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BISCOTTINI LIA;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LERMA CP_1 C.F._2 ROMITA GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA G.REGNOLI 107 47100 FORLÌ presso il difensore avv. DE LERMA ROMITA GIORGIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
9.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la nuora al fine di sentire accolte le CP_1 seguenti conclusioni: ”In via principale Previo accertamento che il contratto intercorso fra la IG ed il signor CP_1 Parte_1 ha natura giuridica di mutuo, con obbligo di restituzione della somma a semplice richiesta del mutuante, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore del signor della somma Parte_1 pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre interessi legali, a far data dalla messa in mora (27.04.2021) sino al soddisfo. In subordine Nel caso di mancato accertamento dell'obbligo, in capo alla convenuta, di restituzione a semplice richiesta di parte attrice della somma mutuata, alla sig.ra dal sig. , e altresì in caso di accertamento CP_1 Pt_1 della mancata fissazione del termine per la restituzione della somma, stabilisca il Giudice ex art. 1817 c.c. il termine per il pagamento dichiarando l'immediata esigibilità della prestazione od indicando quel diverso termine che risulterà all'esito del giudizio con condanna della IG alla restituzione al sig. nel termine CP_1 Parte_1 che sarà stabilito della somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi in cui non sia accertata la stipula del contratto di mutuo fra le parti, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento conseguito dalla IG , e previo accertamento CP_1
e determinazione dell'indennizzo dalla stessa dovuto al signor
[...]
, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, ex art. 2041 c.c., Pt_1 ad indennizzare il signor della diminuzione patrimoniale Parte_1 subita, pari a € 200.000,00 (duecentomila/00) od a quella diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria espletata, oltre alla rivalutazione monetaria dal 19.01.2012 ed agli interessi legali maturati e maturandi a far data dal 27.04.2021 sino al soddisfo”.
Ha esposto, in sintesi, che:
- la convenuta, nuora dell'attore, in data 19.1.2012 acquistava la proprietà dell'immobile sito in Ravenna, Via Cesarea n. 10, destinandola a casa familiare;
- il prezzo della compravendita era previsto in € 650.000,00 oltre IVA, da corrispondersi: € 325.000,00 a titolo di caparra, imputati a pagamento del prezzo;
€ 325.000,00 al rogito;
- di avere convenuto con un prestito dell'importo di € 200.000,00, CP_1 attuato mediate il parziale pagamento del prezzo di vendita, con impegno ed obbligo della convenuta alla restituzione della somma a richiesta;
- di essere quindi intervenuto in forza del suddetto accordo alla stipula
“al solo fine di corrispondere parte del prezzo della vendita ai sensi dell'art. 1180 c.c. mediante consegna alla parte venditrice di assegno circolare” dell'importo di euro 200.000;
- di avere richiesto la restituzione oltre interessi maturati e maturandi della somma con raccomandata a/r del 31.03.2021 ricevuta dalla IG
in data 20.04.2021; CP_1
- che la convenuta, a fronte della formale richiesta, non provvedeva alla restituzione.
2. Si è ritualmente costituito contestando quanto ex adverso CP_1 sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea “perché infondata in fatto ed in diritto”.
In particolare, ha negato di aver ricevuto le somme a titolo di mutuo, e quindi con l'obbligo di restituirle;
più nel dettaglio, ha dedotto che la somma è stata erogata dal suocero per spirito di liberalità o comunque per adempiere ad un proprio obbligo morale nei confronti della famiglia CP_1 che all'epoca si era già consistentemente prodigata con cospicui aiuti economici a favore degli sposi.
3. La causa è stata istruita per il tramite dell'interrogatorio formale di
. CP_1
All'udienza del 9.4.2025 le parti hanno precisato le proprie le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
***
4. La domanda è infondata e va respinta.
Va preliminarmente rammentato che è principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso da parte della Suprema
Corte, quello per cui l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo,
è tenuto a provare, oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali. Consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, poiché negare l'inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 180/2018, Cass. n.
24328/2017, Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005,
Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001, Cass. n.
3205/1999, Cass. n. 4197/1998, Cass. n. 7343/1996, Cass. n. 8394/1995,
Cass. n. 1321/1995, Cass. n. 8434/1990, Cass. n. 1777/1989, Cass. n.
5691/1983, Cass. n. 3056/1982, Cass. n. 2062/1982, Cass. n. 4150/1981,
Cass. n. 267/1977).
Quanto alla prova dell'obbligo restitutorio, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione”(Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8829).
5. Ciò premesso in diritto, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue.
L'attore afferma di avere prestato con obbligo di restituzione la somma di euro 200.000 alla convenuta, sua nuora, per l'acquisto dell'immobile sito in Ravenna, Via Cesarea n. 10.
In sintesi, nella prospettazione attorea, le parti si sarebbero accordate per il prestito della somma, e l'attore, in forza di tale accordo, è intervenuto nell'atto di acquisito. La convenuta non contesta la dazione della somma di denaro ma nega la natura di prestito, sostenendo che si è trattato di una dazione per spirito di liberalità.
Reputa il Tribunale che l'attore non ha provato di aver erogato alla convenuta le somme a titolo di mutuo, e quindi con obbligo di restituzione.
L'intervento nell'atto di acquisito non fa alcuna menzione del sottostante rapporto di mutuo tra l'attore e la convenuta, e non sussiste alcuna altra prova dell'esistenza del titolo.
Invero, sono acquisiti agli atti circostanziati e specifici elementi che consentono di negare la sussistenza del titolo invocato dall'attore:
- il rapporto familiare: la somma è stata erogata dal suocero alla nuora, per l'acquisto della casa familiare, quando il rapporto sentimentale tra il figlio dell'attore e la convenuta non presentava alcuna incrinatura;
- la forma adottata: è del tutto inverosimile ipotizzare che una somma così ingente sia stata erogata a titolo di mutuo, in assenza di pattuizione scritta;
vieppiù che vi è prova in atti che l'attore, ove intenzionato a instaurare un rapporto di mutuo, anche in ambito familiare, faceva ricorso alla prova scritta, come dimostra il doc. all. 20 convenuta nel quale l'attore ha prestato al figlio la somma di euro 100.000 (peraltro è stata adottata la forma scritta pur trattandosi di un cifra di un importo della metà rispetto a quello per cui è causa);
- l'assenza di documentate richieste di restituzione precedenti al naufragio del rapporto sentimentale tra la convenuta ed il figlio dell'attore (l'omologa della separazione è del gennaio del 2020 la richiesta di restituzione è del 31.3.2021);
- la documentata presenza di ragioni di contrasto (all. doc. n. 6 convenuta) sopravvenute tra la convenuta e l'attore concernenti il rapporto tra quest'ultimo ed i nipoti.
Ancora, l'interrogatorio formale di , assunto all'udienza del CP_1
29.11.2023, non ha confermato la tesi attorea.
Quanto alle richieste istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, va confermato quanto già rilevato in corso di causa in merito l'esercizio del potere di deroga al limite di valore di cui all'art. 2721
c.c.. Tale potere è subordinato ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante la prudenza e la cautela che normalmente richiedono i contratti che comportano notevoli esborsi di denaro, le parti non abbiano curato la precostituzione di una prova scritta, o comunque non ne siano in possesso (v. Cass. 25/5/1993 n. 5884). Nel caso in esame, “non si ravvisano circostanze – attinenti alla qualità delle parti, alla natura del contratto, o di altro tipo – che facciano apparire verosimile
l'asserita stipulazione in forma verbale di un contratto di mutuo tra
[...]
e la nuora anzi, depongono in senso contrario, le Pt_1 CP_1 circostanze sopra per escludere l'esistenza di un contratto di mutuo, ossia la rilevante entità della somma erogata dall'attore alla convenuta (€
200.000,00) e la circostanza della stipulazione in forma scritta del contratto con il quale ebbe a prestare nell'anno 2014 la Parte_1 somma di € 100.000,00 al figlio (doc. 20 allegato alla terza memoria CP_2 di parte convenuta).”
La domanda va quindi rigettata.
6. Va altresì rigettata la domanda per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la natura sussidiaria dell'azione e il rigetto della domanda principale (“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico nel caso in cui il rimedio contrattuale esistente e prospettabile sia nel merito rigettato (cfr. Cassazione civile sez. un., 05/12/2023, n.33954). Nel caso di specie, la domanda principale
è infatti stata rigettata per infondatezza stante il difetto di prova e non invece per una ipotesi di carenza ab origine del titolo, come sarebbe ad esempio in ipotesi di nullità (così, in motivazione, il predetto arresto giurisprudenziale al punto 5): “(…)Risulta, quindi, configurabile un discrimen tra le ipotesi di rigetto per infondatezza della domanda per difetto di prova, (ovvero, quando l'altra azione sia stata esercitata, ma la domanda sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua, in astratto, alla previsione di legge, sia poi risultata difettosa di qualche requisito), da quelle in cui la domanda cd. principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale (cfr. Cass. n. 3682/1981, relativa all'ipotesi, molto frequente nella prassi, in cui l'azione di arricchimento venga accolta a seguito dell'accertamento della nullità del contratto - di norma concluso con la PA e per vizi di carattere formale;
Cass. n. 4275/1983; Cass. n.
4269/1995; Cass. n. 7136/1996, per l'ipotesi di nullità del contratto per carenza della necessaria Delibera autorizzativa da parte dell'ente pubblico contraente;
Cass. n. 2350/2017). Ed è proprio in relazione all'ipotesi di proposizione della domanda di arricchimento senza causa nel giudizio in cui sia stata già avanzata domanda di adempimento contrattuale, a fronte della contestazione circa la validità del titolo contrattuale che è sorta la problematica relativa alla sua ammissibilità in rito ed ai termini per la relativa proposizione, questione sulla quale e', infine, intervenuta Cass. S.U. n. 22404/2018, affermando che è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (affermazione che però presuppone a monte che sussista la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., rispetto ad una domanda di adempimento contrattuale, per la quale però il titolo si riveli nullo)” e relative puntualizzazioni al punto 6 sul tema della nullità).
7. Va ulteriormente rigettata la domanda di revoca della donazione ex art. 801 c.c. avanzata ex art. 183.5 c.p.c. all'udienza ex art. 183 c.p.c., giacché formulata in termini affatto generici (“visto la condotta ingrata tenuta dalla convenuta nei confronti dei sig. anche rilevabile Pt_1 dalla stessa difesa avversaria e dalla documentazione prodotta; note dell'attore del 17.6.2022 prima udienza di comparizione), senza l'indicazione specifica di quali comportamenti o atteggiamenti sarebbero sussumibili nella fattispecie indicata, in particolare quali sarebbero le condotte tenute dalla convenuta nei confronti del suocero che suscitino
“la ripugnanza della coscienza sociale” (gli stessi capitoli di prova dedotti con la seconda memoria, appaiono generici, non vertendo su circostanze specifiche). A questo proposito, merita rammentare che, secondo condivisibile giurisprudenza, “Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità. L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante. La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale”.
Ferma la rilevata genericità della domanda, l'attore sembrerebbe porre a fondamento della domanda in esame le difficoltà legate al mantenimento del rapporto tra nonno (attore) e nipoti, figli della odierna convenuta.
A questo proposito va osservato che, dalla documentazione offerta in comunicazione (atti del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna), l'interruzione del predetto rapporto, o comunque le difficoltà legate al mantenimento dello stesso, derivi non già dall'assunzione di comportamenti arbitrari tenuti dalla convenuta in danno dell'attore, sussumibili in astratto nell'ipotesi in esame ove espressivi di ““un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante
e mancare di rispetto alla sua dignità””, bensì da un contesto di alta conflittualità tra i due nuclei familiari, quello della madre e quella del padre e quindi del suocero, che ha determinato un atteggiamento di chiusura da parte dei nipoti nei confronti del nonno paterno. Ne consegue allora che l'interruzione del rapporto, che pure si è verificata, non può essere qualificata quale “ingiuria grave” addebitabile in via esclusiva a comportamenti tenuti dalla convenuta in danno dell'attore.
9. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono poste a carico di . Parte_1
Le stesse sono dunque quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi euro 12.000 oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, in considerazione dello scaglione 52.001 - 260.000 e ritenendo svolte tutte e quattro le fasi liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari in ragione della non particolare complessità della causa e delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Unico dr. Fabrizio
Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa come in motivazione, definitivamente pronunciando nella causa n. 3413/2021, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1 - CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 quantificate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese CP_1 generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, e costi vivi di causa se documentati.
- RIGETTA nel resto
Ravenna, 25.9.2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni