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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2557/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2557/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 15.458,82 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Monica Puozzo presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: privo di occupazione reddito: euro 24.831,27 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Roberta Colombo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a TO RS (VA) il 25-5-2019 (anno 2019, Numero 40, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 10-4-2020. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credano, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia Persona_2 ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro 15 giorni e dovrà in ogni caso garantire la bigenitorialità;
2. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il padre rimarrà nella casa adibita a casa coniugale, la quale non verrà assegnata alla moglie, atteso che la stessa ha già espresso l'intenzione di rilasciare la casa coniugale e trasferirsi vicino, prendendo in locazione un immobile dove vi si trasferirà con il figlio maggiore e la piccola , la cui residenza sarà presso l'abitazione della madre;
Per_1
3. la signora si impegna a rilasciare l'immobile, asportando i suoi effetti Pt_1 personali, entro sei mesi dalla sentenza di separazione;
4. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
5. per quanto attiene la gestione della figlia , il padre potrà vedere e tenere Per_1 con sé la figlia nei tempi e nelle modalità di seguito indicati: durante la settimana, in cui il padre non gode del week end con la figlia minore, indicativamente nella giornata del mercoledì e del giovedì. La figlia starà, altresì, con il padre a settimane alterne, dal giovedì pomeriggio fino al lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni della minore.
6. Durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con ciascun Per_1 genitore, alternativamente di anno in anno, la settimana dal 24.12 al 30.12 e la settimana dal 31.12. al 06.01.; alternativamente Pasqua e Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordato entro e non oltre il 31.05 di ogni anno. trascorrerà la sera Per_1 della Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale.
7. A far data dall'uscita dalla casa coniugale da parte della signora con la Pt_1 figlia, il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 150,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fino a quando il Sig. sarà privo Pt_2 di occupazione. Successivamente, non appena Egli troverà un nuovo lavoro verserà la somma di Euro 200,00=al mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
8. oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della stessa. Le spese straordinarie verranno versate entro 15 giorni dalla richiesta, come di seguito indicate:
2 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi.
9. I coniugi, qualora dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, si impegnano a non coinvolgere la minore sino a quando la relazione non avrà il carattere della stabilità; ciò fermo restando che l'approccio con il nuovo compagno/a dovrà essere graduale ed avvenire nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze della minore.
10. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento dando atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
11. Per tutto quanto non previsto si rimanda al protocollo del Cnf.
12. L'assegno unico erogato dall' verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
. Parte_1
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_1 minore d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2557/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a TO Parte_2
RS (VA) il 25-5-2019, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO RS (VA), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di RA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2557/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 15.458,82 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Monica Puozzo presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: privo di occupazione reddito: euro 24.831,27 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Roberta Colombo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a TO RS (VA) il 25-5-2019 (anno 2019, Numero 40, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 10-4-2020. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credano, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia Persona_2 ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro 15 giorni e dovrà in ogni caso garantire la bigenitorialità;
2. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il padre rimarrà nella casa adibita a casa coniugale, la quale non verrà assegnata alla moglie, atteso che la stessa ha già espresso l'intenzione di rilasciare la casa coniugale e trasferirsi vicino, prendendo in locazione un immobile dove vi si trasferirà con il figlio maggiore e la piccola , la cui residenza sarà presso l'abitazione della madre;
Per_1
3. la signora si impegna a rilasciare l'immobile, asportando i suoi effetti Pt_1 personali, entro sei mesi dalla sentenza di separazione;
4. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
5. per quanto attiene la gestione della figlia , il padre potrà vedere e tenere Per_1 con sé la figlia nei tempi e nelle modalità di seguito indicati: durante la settimana, in cui il padre non gode del week end con la figlia minore, indicativamente nella giornata del mercoledì e del giovedì. La figlia starà, altresì, con il padre a settimane alterne, dal giovedì pomeriggio fino al lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni della minore.
6. Durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con ciascun Per_1 genitore, alternativamente di anno in anno, la settimana dal 24.12 al 30.12 e la settimana dal 31.12. al 06.01.; alternativamente Pasqua e Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordato entro e non oltre il 31.05 di ogni anno. trascorrerà la sera Per_1 della Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale.
7. A far data dall'uscita dalla casa coniugale da parte della signora con la Pt_1 figlia, il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 150,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fino a quando il Sig. sarà privo Pt_2 di occupazione. Successivamente, non appena Egli troverà un nuovo lavoro verserà la somma di Euro 200,00=al mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
8. oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della stessa. Le spese straordinarie verranno versate entro 15 giorni dalla richiesta, come di seguito indicate:
2 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi.
9. I coniugi, qualora dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, si impegnano a non coinvolgere la minore sino a quando la relazione non avrà il carattere della stabilità; ciò fermo restando che l'approccio con il nuovo compagno/a dovrà essere graduale ed avvenire nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze della minore.
10. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento dando atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
11. Per tutto quanto non previsto si rimanda al protocollo del Cnf.
12. L'assegno unico erogato dall' verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
. Parte_1
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_1 minore d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2557/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a TO Parte_2
RS (VA) il 25-5-2019, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO RS (VA), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di RA
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