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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US CH
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9459/2022 vertente tra:
Parte_1 opponente
e
Controparte_1 opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9459/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Palmieri Massimiliano, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in Curti, Via G. Rossini n. 26, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Marsico e Giuseppe Rinaldi, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore indicato, in Santa Maria Capua Vetere, Via Vittorio
Emanuele II n. 130 – Coop. Etrusca, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 21.11.2022, la sulla base del Controparte_1
D.I. n. 869/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 7.4.2022, dichiarato esecutivo ex art. 647
2 c.p.c. con decreto del 1.10.2022 e munito della formula esecutiva in data 5.10.2022 (cfr. copia atto di precetto) – intimava a il pagamento della somma complessiva di euro 11.442,63, oltre Parte_1 interessi e spese successive.
Avverso il suddetto atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo a supporto i seguenti motivi: 1. nullità del precetto per tardiva notificazione del D.I.; 2. inesistenza del D.I. n. 2450/2022 richiamato nell'atto di precetto.
Sulla scorta di tali ragioni, instava – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo – per l'accoglimento della opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta che - contestando l'ammissibilità, nonché la fondatezza dell'avverso dedotto - domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della stessa opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 4.4.2023, la scrivente - ritenuti insussistenti prima facie i presupposti per emissione della cautela invocata – disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente – ritenuta preferibile l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. – il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le censure sollevate dall'opponente debbano inquadrarsi nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., ponendo in discussione il diritto della società precettante a procedere in executivis.
Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione di esso.
3 Ad avviso di chi scrive le censure devolute risultano correlate, dal momento che la assunta nullità dell'atto di precetto muove dalla prospettazione della inesistenza del D.I. per intervenuta inefficacia di esso ai sensi dell'art. 644 c.p.c..
Sul punto, va detto che quando il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto,
l'opposizione volta a far valere l'inesistenza della notificazione, mira ad inficiare anche l'idoneità del provvedimento monitorio, dacché l'ingiunto può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., mentre laddove deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, dunque, non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., sussistendo la competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (Cassazione civile sez.
VI, 15/11/2019, n. 29729).
Occorre, poi, osservare che l'art. 644 c.p.c. prevede che “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia”; trattasi di un effetto che non si verifica automaticamente ma che necessita una dichiarazione giudiziale o nelle forme di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. ovvero – qualora, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo venga posto a fondamento del precetto – con il giudizio di opposizione all'esecuzione, sede deputata a contestare la sussistenza di un valido titolo esecutivo.
Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile ai soli casi in cui la notificazione nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c. manchi o sia inesistente;
ed invero, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.
In sostanza - potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. - deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 644 del cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del
4 Cpc, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/11/2024,
n. 29820, nonché in senso conforme Cass. 21.1.2019, n. 1509).
Ed ancora: “In tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp.att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso” (cfr. Cassazione civile sez. I,
28/02/2025, n. 5361).
Tanto chiarito, facendo applicazione dei principi innanzi illustrati alla fattispecie in esame, le doglianze avanzate non sono meritevoli di accoglimento.
Dalla documentazione allegata agli atti dalla opposta si ricava che la creditrice tentava entro i termini la notificazione del D.I. che non andava a buon fine, ragion per cui il giudice del monitorio accoglieva la istanza di rimessione in termini (cfr. decreto del 16.6.2022).
L'operata rimessione in termini postula che l'attività richiesta sia stata posta in essere, dacché neppure sussistono margini per affermare che la notificazione del titolo veniva omessa.
Le considerazioni che precedono rendono, dunque, avvertiti del fatto che le doglianze proposte prima ancora che infondate, risultano inammissibili.
Alla luce di quanto innanzi detto l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9459/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta
5 che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/14 nella misura indicata in parte motiva) in € 1.700,00, di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 16.12.2025
Il giudice
Dott.ssa US CH
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US CH
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9459/2022 vertente tra:
Parte_1 opponente
e
Controparte_1 opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9459/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Palmieri Massimiliano, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in Curti, Via G. Rossini n. 26, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Marsico e Giuseppe Rinaldi, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore indicato, in Santa Maria Capua Vetere, Via Vittorio
Emanuele II n. 130 – Coop. Etrusca, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 21.11.2022, la sulla base del Controparte_1
D.I. n. 869/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 7.4.2022, dichiarato esecutivo ex art. 647
2 c.p.c. con decreto del 1.10.2022 e munito della formula esecutiva in data 5.10.2022 (cfr. copia atto di precetto) – intimava a il pagamento della somma complessiva di euro 11.442,63, oltre Parte_1 interessi e spese successive.
Avverso il suddetto atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo a supporto i seguenti motivi: 1. nullità del precetto per tardiva notificazione del D.I.; 2. inesistenza del D.I. n. 2450/2022 richiamato nell'atto di precetto.
Sulla scorta di tali ragioni, instava – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo – per l'accoglimento della opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta che - contestando l'ammissibilità, nonché la fondatezza dell'avverso dedotto - domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della stessa opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 4.4.2023, la scrivente - ritenuti insussistenti prima facie i presupposti per emissione della cautela invocata – disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente – ritenuta preferibile l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. – il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le censure sollevate dall'opponente debbano inquadrarsi nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., ponendo in discussione il diritto della società precettante a procedere in executivis.
Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione di esso.
3 Ad avviso di chi scrive le censure devolute risultano correlate, dal momento che la assunta nullità dell'atto di precetto muove dalla prospettazione della inesistenza del D.I. per intervenuta inefficacia di esso ai sensi dell'art. 644 c.p.c..
Sul punto, va detto che quando il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto,
l'opposizione volta a far valere l'inesistenza della notificazione, mira ad inficiare anche l'idoneità del provvedimento monitorio, dacché l'ingiunto può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., mentre laddove deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, dunque, non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., sussistendo la competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (Cassazione civile sez.
VI, 15/11/2019, n. 29729).
Occorre, poi, osservare che l'art. 644 c.p.c. prevede che “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia”; trattasi di un effetto che non si verifica automaticamente ma che necessita una dichiarazione giudiziale o nelle forme di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. ovvero – qualora, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo venga posto a fondamento del precetto – con il giudizio di opposizione all'esecuzione, sede deputata a contestare la sussistenza di un valido titolo esecutivo.
Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile ai soli casi in cui la notificazione nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c. manchi o sia inesistente;
ed invero, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.
In sostanza - potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. - deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 644 del cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del
4 Cpc, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/11/2024,
n. 29820, nonché in senso conforme Cass. 21.1.2019, n. 1509).
Ed ancora: “In tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp.att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso” (cfr. Cassazione civile sez. I,
28/02/2025, n. 5361).
Tanto chiarito, facendo applicazione dei principi innanzi illustrati alla fattispecie in esame, le doglianze avanzate non sono meritevoli di accoglimento.
Dalla documentazione allegata agli atti dalla opposta si ricava che la creditrice tentava entro i termini la notificazione del D.I. che non andava a buon fine, ragion per cui il giudice del monitorio accoglieva la istanza di rimessione in termini (cfr. decreto del 16.6.2022).
L'operata rimessione in termini postula che l'attività richiesta sia stata posta in essere, dacché neppure sussistono margini per affermare che la notificazione del titolo veniva omessa.
Le considerazioni che precedono rendono, dunque, avvertiti del fatto che le doglianze proposte prima ancora che infondate, risultano inammissibili.
Alla luce di quanto innanzi detto l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9459/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta
5 che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/14 nella misura indicata in parte motiva) in € 1.700,00, di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 16.12.2025
Il giudice
Dott.ssa US CH
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