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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3605/2025 R.G.
TRA
con Avv. Livia di Cola e Peppino Russo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa , Dott. Gaetano Controparte_2
IO e Dott.ssa Roberta Travia resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.8.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio in qualità di docente di religione nella scuola secondaria dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2024/2025 in forza di contratti a termine svolgendo supplenze sino al 31/8 su posti vacanti e disponibili, lamentava la abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato e la violazione della L. n. 186/2003 sul reclutamento dei docenti di religione e, dopo aver richiamato a sostegno la pronuncia di Corte di Giustizia del 13.1.2022 nonché plurime pronunce di legittimità, affermava di aver diritto, in ragione dell'abusivo ricorso da parte della Amministrazione alla contrattazione a termine, al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
1 Concludeva chiedendo “[..] 1) Accertare e dichiarare che il
[...]
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, ha illegittimamente stipulato con il Prof.
[...]
, Insegnante di Religione Cattolica, più contratti di lavoro a tempo Pt_1 determinato in successione tra loro, oltre 36 mesi, per esigenze chiaramente non transitorie della Pubblica Amministrazione, che si appalesano illegittimi ai sensi del disposto di cui agli artt. 1 e 5 del D. L.gs. 368/2001, della L. n.
186/2003 e per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare la nullità della clausola di apposizione del termine ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c. per violazione dell'art. 1 D. Lvo 368/01 per mancanza dell'indicazione della ragione giustificatrice del termine;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno c.d.
“euro unitario” per tutte le motivazioni di cui in premessa;
4) condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata e reiterazione dei contratti di lavoro, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) e nella misura di una mensilità per ogni anno di lavoro svolto (oltre il trentaseiesimo mese) pari a 11 (undici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e/o nella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge [..]”.
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 4.11.2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che è documentata (cfr. fasc. ricorrente) la reiterazione dei contratti a termine inter partes per il periodo dall'anno 2011/2012 all'anno scolastico
2 2024/2025, si osserva che - come correttamente rileva parte ricorrente - la questione oggetto di giudizio è stata affrontata dalla Corte di Giustizia che, con sentenza n. 282-2019 del 13.1.2022, ha affermato “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui taletitolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Occupatasi, nello specifico, di siffatta questione la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
19044/2022; Cass n. 23914/2022; Cass. n. 24144/2022; Cass. n.
24146/2022; Cass. n. 24260/2022; Cass. n. 24393/2022 e, più recentemente,
Cass. 4124/2023) ha, in sintesi, affermato i seguenti principi: “Stante
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli» «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce
3 abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».”
Facendo applicazione di detti principi – ribadita la documentata reiterazione dei contratti a termine per un periodo pari ad anni 14 – si osserva che è la stessa
Amministrazione convenuta ad aver allegato (cfr. pag. 6 della memoria) che l'ultimo concorso indetto per il reclutamento dei docenti risale al 2004 sicchè, avuto riguardo alla continuità dei rapporti a termine dal 2011/2012 al
2024/2025, certamente ricorre la condizione del protrarsi di detti rapporti per un periodo superiore a tre annualità scolastiche e, conseguentemente, risulta integrato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà.
4 Come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18698/2022)
[..] L'ordinamento interno [..] già prevede una misura idonea a sopperire alla
[..] condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n.
186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari [..] sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. [..]. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso [..]. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore [..]”.
A fronte della protrazione del rapporto di lavoro per cui è causa per un periodo superiore al triennio l'Amministrazione convenuta ha dedotto che graduatoria dell'ultimo concorso indetto (nel 2004) non era ancora esaurita e che si stava provvedendo all'immissione in ruolo dei docenti in essi inseriti;
ha quindi sostenuto la legittimità della proroga degli incarichi a termine per cui è causa
“sia perché motivati dalla particolare ripartizione delle modalità di reclutamento
(come disposto dalla normativa in materia sopra esposta 70% e 30%) sia in quanto attribuiti in attesa dello scorrimento della graduatoria medesima” (così
a pag. 7 della memoria).
Sennonchè la particolare modalità di reclutamento dei docenti di religione non può, all'evidenza, costituire motivo sufficiente per legittimare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine mentre allegazione secondo cui gli incarichi
5 in questione sarebbero stati attribuiti in attesa dello scorrimento della graduatoria non coglie nel segno.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che restano al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee come nel caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo, rimarcando che in tali ipotesi l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del
(cfr. Cass. n. 18698/2022 citata). CP_1
Nella specie, tuttavia, è appena sufficiente rilevare che non si è in presenza di contratti di durata infrannuale, essendo stati gli incarichi conferiti con durata annuale con scadenza al 31.8 di ciascun anno.
Spetta alla parte ricorrente, per quanto precede, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario che, in applicazione dei parametri dell'art. 32, comma
5, L. 183/2010 (ora art. 28, comma 2, d. lgs. 81/2015), si stima equo fissare, avuto riguardo alla durata di precariato (quattordici anni), in una indennità onnicomprensiva pari alla misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla debenza al saldo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere CP_1 disattesa tenuto conto della natura permanente dell'illecito (il rapporto precario
è, nella specie, ancora in essere, per come dedotto dal convenuto a CP_1 pag. 2 della memoria e documentato con il prodotto stato matricolare, risultando la ricorrente in servizio come supplente fino alla data del 31.8.2025)
e della protrazione dello stesso per tutto il tempo in cui si verifica l'abusiva precarizzazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente di una indennità
[...] risarcitoria pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre interessi
6 dalla debenza al saldo;
condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in complessive € 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3605/2025 R.G.
TRA
con Avv. Livia di Cola e Peppino Russo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa , Dott. Gaetano Controparte_2
IO e Dott.ssa Roberta Travia resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.8.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio in qualità di docente di religione nella scuola secondaria dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2024/2025 in forza di contratti a termine svolgendo supplenze sino al 31/8 su posti vacanti e disponibili, lamentava la abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato e la violazione della L. n. 186/2003 sul reclutamento dei docenti di religione e, dopo aver richiamato a sostegno la pronuncia di Corte di Giustizia del 13.1.2022 nonché plurime pronunce di legittimità, affermava di aver diritto, in ragione dell'abusivo ricorso da parte della Amministrazione alla contrattazione a termine, al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
1 Concludeva chiedendo “[..] 1) Accertare e dichiarare che il
[...]
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, ha illegittimamente stipulato con il Prof.
[...]
, Insegnante di Religione Cattolica, più contratti di lavoro a tempo Pt_1 determinato in successione tra loro, oltre 36 mesi, per esigenze chiaramente non transitorie della Pubblica Amministrazione, che si appalesano illegittimi ai sensi del disposto di cui agli artt. 1 e 5 del D. L.gs. 368/2001, della L. n.
186/2003 e per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare la nullità della clausola di apposizione del termine ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c. per violazione dell'art. 1 D. Lvo 368/01 per mancanza dell'indicazione della ragione giustificatrice del termine;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno c.d.
“euro unitario” per tutte le motivazioni di cui in premessa;
4) condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata e reiterazione dei contratti di lavoro, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) e nella misura di una mensilità per ogni anno di lavoro svolto (oltre il trentaseiesimo mese) pari a 11 (undici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e/o nella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge [..]”.
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 4.11.2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che è documentata (cfr. fasc. ricorrente) la reiterazione dei contratti a termine inter partes per il periodo dall'anno 2011/2012 all'anno scolastico
2 2024/2025, si osserva che - come correttamente rileva parte ricorrente - la questione oggetto di giudizio è stata affrontata dalla Corte di Giustizia che, con sentenza n. 282-2019 del 13.1.2022, ha affermato “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui taletitolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Occupatasi, nello specifico, di siffatta questione la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
19044/2022; Cass n. 23914/2022; Cass. n. 24144/2022; Cass. n.
24146/2022; Cass. n. 24260/2022; Cass. n. 24393/2022 e, più recentemente,
Cass. 4124/2023) ha, in sintesi, affermato i seguenti principi: “Stante
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli» «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce
3 abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».”
Facendo applicazione di detti principi – ribadita la documentata reiterazione dei contratti a termine per un periodo pari ad anni 14 – si osserva che è la stessa
Amministrazione convenuta ad aver allegato (cfr. pag. 6 della memoria) che l'ultimo concorso indetto per il reclutamento dei docenti risale al 2004 sicchè, avuto riguardo alla continuità dei rapporti a termine dal 2011/2012 al
2024/2025, certamente ricorre la condizione del protrarsi di detti rapporti per un periodo superiore a tre annualità scolastiche e, conseguentemente, risulta integrato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà.
4 Come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18698/2022)
[..] L'ordinamento interno [..] già prevede una misura idonea a sopperire alla
[..] condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n.
186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari [..] sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. [..]. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso [..]. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore [..]”.
A fronte della protrazione del rapporto di lavoro per cui è causa per un periodo superiore al triennio l'Amministrazione convenuta ha dedotto che graduatoria dell'ultimo concorso indetto (nel 2004) non era ancora esaurita e che si stava provvedendo all'immissione in ruolo dei docenti in essi inseriti;
ha quindi sostenuto la legittimità della proroga degli incarichi a termine per cui è causa
“sia perché motivati dalla particolare ripartizione delle modalità di reclutamento
(come disposto dalla normativa in materia sopra esposta 70% e 30%) sia in quanto attribuiti in attesa dello scorrimento della graduatoria medesima” (così
a pag. 7 della memoria).
Sennonchè la particolare modalità di reclutamento dei docenti di religione non può, all'evidenza, costituire motivo sufficiente per legittimare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine mentre allegazione secondo cui gli incarichi
5 in questione sarebbero stati attribuiti in attesa dello scorrimento della graduatoria non coglie nel segno.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che restano al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee come nel caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo, rimarcando che in tali ipotesi l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del
(cfr. Cass. n. 18698/2022 citata). CP_1
Nella specie, tuttavia, è appena sufficiente rilevare che non si è in presenza di contratti di durata infrannuale, essendo stati gli incarichi conferiti con durata annuale con scadenza al 31.8 di ciascun anno.
Spetta alla parte ricorrente, per quanto precede, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario che, in applicazione dei parametri dell'art. 32, comma
5, L. 183/2010 (ora art. 28, comma 2, d. lgs. 81/2015), si stima equo fissare, avuto riguardo alla durata di precariato (quattordici anni), in una indennità onnicomprensiva pari alla misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla debenza al saldo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere CP_1 disattesa tenuto conto della natura permanente dell'illecito (il rapporto precario
è, nella specie, ancora in essere, per come dedotto dal convenuto a CP_1 pag. 2 della memoria e documentato con il prodotto stato matricolare, risultando la ricorrente in servizio come supplente fino alla data del 31.8.2025)
e della protrazione dello stesso per tutto il tempo in cui si verifica l'abusiva precarizzazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente di una indennità
[...] risarcitoria pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre interessi
6 dalla debenza al saldo;
condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in complessive € 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7