TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16084/2022 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura prodotta in atti dall'Avv. Lucia Roberta Spampinato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
_______________________________________________________________
Oggetto: IV. Tribunale di Catania - Pima sezione civile 2
_______________________________________________________________ Con l'intervento del P.M., che nulla ha opposto.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 09.06.2025, sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente,
previa assegnazione del termine ridotto a giorni 20 (venti) per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/12/2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Belpasso, il 09.06.1990 con , dalla unione con il quale sono Controparte_1
nati i figli (28/08/1993), maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1
(16/12/2004), minorenne al momento della proposizione del ricorso ed Persona_2
oggi maggiorenne.
Premesso l'accordo di negoziazione assistita presentato dai coniugi per la separazione personale, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Sez.
Affari Civili, con nullaosta del 27/01/2022, senza che da allora gli stessi si fossero mai riconciliati, la ricorrente ha chiesto di porre a carico del un assegno divorzile di € CP_1
100,00 in considerazione del contributo morale e materiale apportato in costanza di matrimonio, confermando le statuizioni autorizzate in sede di negoziazione assistita relativamente al figlio (quanto affidamento, collocamento, assegnazione casa coniugale,
regolamentazione diritto di vista e contributo al mantenimento per l'importo mensile di
300,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie).
Nonostante l'avvenuta notifica, , pur comparendo personalmente Controparte_1
all'udienza presidenziale del 14.03.23 per il tentativo di conciliazione - che ha avuto esito Tribunale di Catania - Pima sezione civile 3
_______________________________________________________________ negativo - non ha inteso costituirsi, neanche nella successiva fase prettamente contenziosa.
Emessa sentenza parziale n. 1199/24, pubblicata in data 05.03.2024, con cui il Tribunale
ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, e rimessa sul ruolo con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio relativamente alle ulteriori domande, ammessi e non espletati l'interrogatorio formale del convenuto e le prove per testi chieste dalla ricorrente (attesa la mancata comparizione del all'udienza all'uopo CP_1
fissata per rendere il disposto interrogatorio formale e la declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale per mancata intimazione degli stessi, cfr l'ordinanza resa all'udienza dell'11.02.2025), la causa, sulla base della documentazioni acquisita, è stata posta in decisione.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno divorzile in proprio favore.
Com'è noto, con sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di
divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque
dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di
cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto
per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in Tribunale di Catania - Pima sezione civile 4
_______________________________________________________________ considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e
alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione
alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel celebre intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio,
sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge
898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali.
In buona sostanza, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia.
L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite Tribunale di Catania - Pima sezione civile 5
_______________________________________________________________ parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Ciò detto in linea generale, nella fattispecie deve escludersi la sussistenza dei presupposti necessari per porre a carico dell'ex coniuge il chiesto assegno divorzile - anche solo limitatamente alla componente assistenziale - non ravvisandosi alcuna sperequazione reddituale tra i coniugi,
tenuto conto dei modesti redditi del resistente (bracciante agricolo, cfr la produzione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2019 -2020 e le attestazioni Isee degli anni 2020-2021-2022 del resistente) del fatto che la ricorrente è proprietaria esclusiva della casa coniugale (sita in Belpasso)
e che la stessa, avendo da poco compiuto 55 anni, in difetto di oggettive ragioni in contrario,
possiede certamente capacità lavorativa, per come del resto dimostrato dalla sua assunzione, nel
2022 - pur con contratto di lavoro a tempo determinato - quale segretaria di uno studio privato (cfr il contratto allegato al ricorso introduttivo).
In ogni caso non sembra superfluo evidenziare che, anche a voler ritenere ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 cod. proc. civ., tali circostanze non forniscono alcuna prova in merito all'asserito sacrificio, in costanza di matrimonio, delle aspettative professionali che la ricorrente ha dovuto operare per dedicarsi alla famiglia e, soprattutto, che tale scelta sia stata assunta in base ad un comune progetto familiare (anziché per propria personale e libera determinazione).
Va invece accolta la domanda volta ad ottenere un contributo per il mantenimento del figlio
, che, oggi ventenne, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, avendo Per_2
conseguito il diploma all'istituto Agrario ed essendo ancora alla ricerca di una occupazione.
Ed invero, il breve lasso di tempo trascorso ad oggi dal raggiungimento della maggiore età depone nel senso dell'incolpevolezza della mancata autosufficienza economica da parte Tribunale di Catania - Pima sezione civile 6
_______________________________________________________________ del giovane, ancora convivente con la madre.
Va pertanto posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
del figlio versando alla , con decorrenza dalla data della domanda, un assegno Per_2 Pt_1
mensile che appare congruo stabilire - tenuto conto delle condizioni economiche della parti -
nell'importo di € 300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di Controparte_1
Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , Parte_2 Per_2
convivente con la madre, versando a , con decorrenza dalla data della Parte_1
domanda, un assegno mensile dell'importo di € 300,00, da corrispondere entro il girono 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel./est Il Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco