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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2013/2023 R.G.
Promossa dal
con sede in LI (Partita Parte_1
I.V.A. n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in LI presso lo studio dell'avvocato Davide Valeriano Bonifacio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
Ricorrente opponente
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. CP_1 [...]
), elettivamente domiciliata in LI presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Roberto Matta, che la rappresenta e difende in virtù
di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Convenuta opposta
E in contraddittorio con
il in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_2
difeso, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Andrea Casu, ed elettivamente domiciliato in LI presso gli uffici dell'Avvocatura comunale
pagina 1 Terzo chiamato
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.6.2023 il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2023 del
4.5.2023, notificato via PEC in data 8.5.2023, mediante il quale, su ricorso della signora gli era stato ingiunto il pagamento della CP_1
somma di euro 8.925,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo, ed oltre le spese legali del procedimento monitorio.
Detto credito concerne il trattamento di fine rapporto maturato dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, cessato in data 30.9.2022, come indicato nel ricorso per ingiunzione.
A fondamento dell'opposizione il opponente ha sostenuto Parte_1
che l'avverso credito non era fondato su prova scritta, essendo fondato esclusivamente sul calcolo derivante dalla busta paga relativa alla mensilità di settembre 2022.
Tale busta paga, tuttavia, poteva considerarsi quale prova scritta,
peraltro non qualificata, esclusivamente in relazione all'importo dichiarato come dovuto (sia ai fini del calcolo di contributi e imposte, sia quello netto), ed ai relativi titoli di imputazione, pacificamente ben diversi dal T.F.R. (retribuzione, ferie godute e non godute, ratei di mensilità supplementari, permessi e festività non godute, una tantum ex
D.L. n. 50/2002).
Ogni altra indicazione contenuta nella busta paga doveva essere considerata non costituente prova scritta, tanto meno idonea a fondare la concessione di un decreto ingiuntivo.
La predetta busta paga valeva, al più, a comprovare gli elementi della retribuzione erogata e le trattenute applicate avuto riguardo al disposto dell'art. 1 della legge n. 4/1953.
pagina 2 Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto come dovuta la somma ingiunta, ovvero la diversa somma accertata, il opponente ha Parte_1
invocato la responsabilità del in via di sussidiarietà. Controparte_2
Sul punto, ha allegato che il rapporto per cui è causa prevedeva l'espressa solidarietà del in relazione alle retribuzioni non CP_2
dovute, poiché la lavoratrice aveva prestato attività lavorativa subordinata in favore del opponente nell'ambito dell'appalto Parte_1
di servizi relativo all'affidamento della gestione del centro comunale d'arte e cultura MEM, ed essendo pacifico che, al momento della cessazione del rapporto, le retribuzioni fossero erogate dal CP_2
LI, quale stazione appaltante, in regime di intervento sostitutivo.
Il ha altresì richiesto che il venisse condannato Parte_1 CP_2
solidalmente ex art. 1676 c.c., in ragione dell'utilizzo esclusivo del magazzino dell'EXMA, dei consumi energetici addebitati al Parte_1
per la climatizzazione della sala, del mancato utilizzo della stessa e del conseguente debito dell'Amministrazione a sostanziale titolo di canone di concessione, nonché la condanna all'indennizzo per il mancato utilizzo degli impianti a causa della mancata manutenzione straordinaria da parte dell'Ente.
2. La lavoratrice opposta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha contestato le avverse argomentazioni difensive.
In particolare, ha sostenuto che l'importo del T.F.R. era stato richiesto sulla scorta della busta paga di settembre 2022, unico documento a sua disposizione.
Ha quindi osservato come il opponente non avesse Parte_1
contestato l'autenticità del predetto documento, né avesse mosso alcuna contestazione in merito alla spettanza o all'ammontare del credito.
3. Il costituitosi in giudizio, ha richiesto il rigetto Controparte_2
della domanda proposta nei suoi confronti.
pagina 3 Per quanto concerneva il c.d. intervento sostitutivo, dopo aver riepilogato le vicende relative all'appalto in essere con il Parte_1
opponente, ha rilevato che, su richiesta dei dipendenti di quest'ultimo,
compresa la lavoratrice odierna opposta, e sulla base delle buste paga offerte, l'Amministrazione aveva effettuato l'intervento sostitutivo (con atto di liquidazione n. 823 del 16.2.2023).
L'opposta aveva quindi percepito la somma di euro 3.000,34, per le retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2022.
Nessuna richiesta di intervento sostitutivo era stata invece presentata in ordine al contestato e, e, in ogni caso, il Comune non avrebbe Pt_2
avuto a disposizione le risorse residue per soddisfare il pagamento in favore dei lavoratori di tale ulteriore competenza, ai sensi dell'art. 30 D.
Lgs. n. 50/2016.
Per quanto concerneva gli asseriti crediti che il aveva inteso Parte_1
far valere ai fini dell'applicazione dell'art. 1676 c.c., il Comune ha rilevato che l'invocata disposizione di legge prevede l'azione diretta del lavoratore nei limiti del debito esistente al momento della domanda.
Di conseguenza, l'art. 1676 c.c. poteva essere astrattamente richiamato, come era avvenuto, per il pagamento delle buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2022, allorquando l'intervento sostitutivo non era stato ancora richiesto.
Ad ogni modo, secondo il gli asseriti crediti del CP_2 Parte_1
nei suoi confronti erano privi di qualunque prova o allegazione.
4. Con ordinanza del 9.11.2023 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
5. L'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
La lavoratrice opposta ha prodotto, fin dalla fase monitoria, la busta paga del mese di settembre 2022, emessa dal opponente, dalla Parte_1
quale risulta che l'importo del t.f.r. maturato è pari alla somma ingiunta.
pagina 4 È pacifico che il rapporto di lavoro subordinato in essere tra le parti sia cessato nel settembre 2022.
In conseguenza di tale cessazione, la lavoratrice è rimasta creditrice del .. Pt_2
Non avendo il datore di lavoro messo a sua disposizione alcun altro documento, la lavoratrice ha richiesto il pagamento del T.F.R. basandosi sull'importo indicato nella predetta busta.
A fronte di ciò, il datore di lavoro opponente nulla ha inteso eccepire,
né con riguardo alla provenienza ed alla correttezza del dato contabile annotato in tale documento, né in merito al calcolo relativo allo sviluppo del credito.
Per tali ragioni l'opposizione viene rigettata e viene dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
6. è parimenti infondata la domanda proposta dall'opponente nei confronti del Controparte_2
Si osserva che l'opposta era addetta al centro MEM (Mediateca del
Mediterraneo), la cui gestione da parte del era cessata a far Parte_1
data dal 1.10.2022, e dunque molti mesi prima della proposizione del ricorso per ingiunzione.
Con riferimento ad alcune mensilità stipendiali non pagate dal
, per le quali il quale stazione appaltante, Parte_1 Controparte_2
aveva ritenuto di non operare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 del
D. Lgs. n. 50/2016, la maggior parte dei dipendenti addetti agli appalti comunali, e tra questi anche l'odierna opposta, ha richiesto in separato giudizio il pagamento al invocando l'applicazione dell'art. CP_2
1676 c.c..
Nel presente giudizio, invece, avente ad oggetto soltanto il T.F.R., la scelta operata dalla lavoratrice è stata differente.
Ella, infatti, non ha agito nei confronti del Comune ai sensi dell'art. 1676 c.c., ma ha ritenuto di agire unicamente nei confronti del suo datore di lavoro.
pagina 5 Ne consegue che il , debitore in forza del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato, non può invocare a suo favore le predette disposizioni,
ovverosia l'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 1676 c.c.,
poste a tutela del lavoratore, unico soggetto beneficiario.
Ed infatti, il committente soddisfa non un debito proprio, bensì un debito altrui, in virtù di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore (v. Cass. civ., Sezione Lavoro,
sentenza n. 11753 del 20.11.1998).
Ne consegue che, mentre il lavoratore resta libero di agire nei confronti del datore di lavoro suo debitore, alcuna azione di garanzia o di regresso è prevista dall'ordinamento nei confronti di quest'ultimo.
7. In virtù della soccombenza, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali tanto nei confronti dell'opposto quanto nei confronti del terzo chiamato.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia trattata e del valore della causa (cause di lavoro di valore compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00), esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2023, che,
per l'effetto, dichiara esecutivo;
2) condanna il alla rifusione Parte_1
delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuna delle controparti, in euro 2.600,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
LI, 7.5.2025.
Il giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 6