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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
dott. Silvia Girotti Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 12.12.25 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 175/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. FENDI MONICA con domicilio in VIA MAZZINI 30/32 Parte_1 PIACENZA
APPELLANTE nei confronti di Codi AVV. BRIENZA SARA ( Controparte_1 C.F._1 CP_2 07.05.2025) con il patrocinio dell'avv. BRIENZA SARA con domicilio in CAVOUR 24/C PIACENZA
APPELLATO
con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto dell'appello.
OGGETTO: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna cron. n. 1196/2025
del 19/02/2025
Conclusioni:
per di cui al reclamo depositato in data 27 febbraio 2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna – Sez. Minori Civile, contrariis rejiectis,
- In via preliminare, sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato.
pagina 1 di 11 - Nel merito revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora Parte_1
disporre l'affidamento di al Servizio Sociale territorialmente competente, prevedendo che Persona_1
inizialmente la minore permanga presso il nonno materno o nel luogo che verrà ritenuto più idoneo e/o
Per_ tutelante per all'esito di CTU o valutazione degli operatori dei Servizi, con calendarizzazione ed intensificazione di incontri protetti madre/figlia, volti, in caso di esito positivo, alla collocazione del minore stesso presso l'abitazione materna, prevedendo attività di sostegno e monitoraggio da parte dei servizi sociali circa i rapporti madre/figlia con ogni più opportuna prescrizione si rendesse necessaria.
- In via istruttoria, si rinnova la richiesta di valutazione dei famigliari e si chiede quindi che il procedimento sia rimesso in istruttoria per disporre valutazione psicodiagnostica a mezzo di CTU o di operatori dei servizi territorialmente competenti, che definisca le capacità genitoriali della madre e
Per_ valuti tutte le risorse familiari presenti a tutela di , nonché la possibilità e modalità di recupero
Per_ dei rapporti mamma, nonno e zia nell'interesse di , definendo altresì quale sia il miglior collocamento per la bambina.
Con riserva di ulteriormente produrre ed argomentare anche a seguito delle difese e produzioni avversarie”.
Per il tutore avv. AR RI, nell'interesse di , di cui alla memoria depositata il 10.12.25: Persona_1
“che l'Ecc.ma Corte Voglia:
Per_
- disporre rinvio del procedimento al fine di consentire l'avvio di un progetto in favore di e del nucleo familiare come delineato dalla CTU;
Per_
- disporre il collocamento di presso la zia materna sig.ra , con mandato ai Servizi Per_2
Sociali, già incaricati del caso, di proseguire nei percorsi in essere, secondo le indicazioni della CTU e pertanto, finalizzati al sostegno in favore della sig.ra al mantenimento del percorso Parte_1
Per_ psicologico in favore di , all'implementazione degli incontri tra la minore e la madre, con incarico specifico al Servizio Sociale di monitoraggio e controllo della situazione familiare pagina 2 di 11 complessiva;
- incaricare sin da ora la dr.ssa ad effettuare il follow up della situazione familiare a Persona_3
seguito del cambio di collocamento e della prosecuzione/avvio dei percorsi intra-presi.
Nella denegata ipotesi di mancata concessione del rinvio, chiede
Per_
- disporsi il collocamento di presso la zia materna, sig.ra , con mandato ai Servizi Per_2
Sociali, già incaricati del caso, di proseguire nei percorsi in essere, secondo le indicazioni della CTU e pertanto, finalizzati al sostegno in favore della sig.ra al mantenimento del percorso Parte_1
Per_ psicologico in favore di , all'implementazione degli incontri tra la minore e la madre;
- incaricare il Servizio Sociale del monitoraggio e controllo della situazione familiare complessiva,
secondo le indicazioni del CTU e onere di deposito di relazione semestrale al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Piacenza, avanti al quale esiste tutela della minore.
Con vittoria nelle spese di giudizio”.
Per di cui alla comparsa di costituzione del 29.07.2025: CP_3
“Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesta Ill.ma Corte d'Appello di:
• rigettare il reclamo proposto confermando integralmente il decreto del Tribunale per i Minorenni di
Bologna cron. n. 1196/2025 del 19/02/2025 con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio, se del caso. Si riserva ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta istruttoria”.
Per di cui alla comparsa di costituzione del 07.08.2025: Per_2
“Tutto ciò premesso, la sig.ra , in qualità di familiare convivente, figura affettiva e punto di Per_2
riferimento stabile per la minore, chiede che la Corte d'Appello voglia:
• Rigettare integralmente il reclamo proposto da , confermando in ogni sua parte il Parte_1
decreto del Tribunale per i Minorenni;
pagina 3 di 11 • Riconoscere la perdurante inadeguatezza della madre, in quanto non vi è prova alcuna di un recupero sostanziale delle capacità genitoriali;
• Disporre, eventualmente, l'ascolto della minore in modalità protetta, in conformità agli artt. 336-bis c.c., art. 12 Convenzione ONU 1989 e alla giurisprudenza consolidata;
• Confermare la collocazione della minore presso il nonno materno, con il supporto affettivo e materiale della zia;
Per_2
Con ogni altra disposizione che la Corte ritenga opportuna e conforme al superiore interesse della minore”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna -V.G.
421/2017 si instaurava su iniziativa del padre della minore, (in seguito deceduto nel Persona_4
2021), e la nonna materna della minore, (in seguito deceduta nel 2020), i quali avevano Persona_5
sporto segnalazione nei confronti di madre della minore e odierna reclamante. In Parte_1
particolare, la segnalazione atteneva al temporaneo allontanamento di dall'abitazione Parte_1
familiare per cercare i propri genitori biologici -l'odierna reclamante, infatti, è figlia adottiva di CP_3
e
[...] Persona_5
La causa veniva istruita anche grazie all'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali la minore era stata affidata, i quali depositavano diverse relazioni di aggiornamento nelle quali davano atto delle difficoltà relative al contesto familiare della minore, delle attività compiute in favore del nucleo (tra le quali anche il percorso psicologico intrapreso dalla minore il 09.10.2024), degli incontri madre – figlia, dei rapporti di con i familiari, in particolare con il padre e con Parte_1 CP_3
la sorella (anch'ella figlia adottiva di e . Gli operatori, già nella Per_2 CP_3 Persona_5
relazione del 02.02.2017, evidenziavano l'opportunità “…di sottoporre i genitori ad una valutazione delle capacità genitoriali, approfondire la conoscenza della famiglia dei nonni materni per meglio valutare che tipo di risorse possano mettere a disposizione per la nipote e per i suoi genitori, nonché
pagina 4 di 11 impartire prescrizione ai genitori ed attuare tutti gli interventi ritenuti utili alla tutela della minore”.
Nelle more, con decreto del 13.11.2024, il Giudice Tutelare, preso atto del decesso del padre della minore e rilevato che la madre era già stata sospesa dalla responsabilità genitoriale, nominava l'Avv.
AR RI tutore della minore.
All'esito del giudizio il Tribunale per i Minorenni, con decreto n. 1196/2025, del 28.01.2025,
pubblicato il 19.02.2025, implicitamente confermando l'affidamento della minore ai servizi sociali e la sua collocazione presso l'abitazione del nonno materno, disposte con decreto del 06.03.2017,
dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia ponendo a fondamento Parte_1
della decisione la circostanza che “la donna nel tempo non è riuscita a formulare per sé e per la figlia un progetto accettabile per avviare una vita insieme e non e' in grado di esercitare la responsabilità
genitoriale; ad oggi convive con un compagno che non intende presentare al servizio;
la relazione con la figlia, che vede in ambito protetto, è disfunzionale e non ha visto progressi nel tempo”.
Avverso il predetto decreto proponeva reclamo assumendo, in primo luogo, che il Parte_1
Tribunale per i Minorenni non avesse considerato l'evoluzione positiva del percorso personale intrapreso dalla madre e nei rapporti con la figlia, evoluzione che sarebbe documentata nella relazione dei servizi sociali, nonostante il mancato supporto da parte degli altri familiari. In secondo luogo, la reclamante eccepiva l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità
genitoriale e, dunque, il difetto di motivazione rispetto alla decisione attinente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta nei suoi confronti;
i servizi sociali, infatti, non avrebbero evidenziato la sussistenza di un pregiudizio grave tale da richiedere un provvedimento così grave. Infine, Pt_1
lamentava la mancata valutazione psicodiagnostica, anche tramite CTU, di tutti i familiari
[...]
coinvolti in rapporti con (in particolare, e e la mancata Per_1 Persona_6 Persona_7
audizione di . CP_3
In data 30.04.2025 il Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Nel giudizio di impugnazione si costituiva l'Avv. RI, tutrice della minore, adducendo che il pagina 5 di 11 decreto impugnato avrebbe riportato una situazione non corrispondente a quella delineata dai Servizi
Sociali, in particolare laddove ometteva alcun riferimento al percorso intrapreso e seguito con costanza da nonché al sostegno, anche psicologico, in favore della minore;
il provvedimento, Parte_1
inoltre, non sembrerebbe considerare neppure la continuità degli incontri madre-figlia e l'effetto degli stessi sulla minore. La tutrice riteneva che non abbia posto in essere dei comportamenti Parte_1
così gravi da tradursi in un pregiudizio per la figlia , tali da giustificare il provvedimento di Per_1
decadenza dalla responsabilità genitoriale;
anzi, dalle relazioni dei servizi sociali emergerebbe l'instaurazione di un rapporto affettivo tra la minore e la mamma grazie anche al percorso di sostegno da quest'ultima avviato. La mamma, peraltro, sarebbe l'unico adulto sottoposto alla valutazione rispetto alle proprie capacità e al rapporto con la minore;
sarebbe, invece, necessario che anche il nonno e la zia materna venissero presi in carico dal servizio sociale nell'ambito di interventi a sostegno dell'intero nucleo familiare e nei compiti di cura della minore.
Si costituiva nel procedimento con comparsa di costituzione e risposta del 29.07.2025 il CP_3
quale, pur condividendo la necessità di un approfondimento in ordine ai rapporti ed alle capacità dei soggetti coinvolti, concludeva chiedendo la conferma del provvedimento in considerazione dell'inadeguatezza di nel ruolo genitoriale. Parte_1
Da ultimo si costituiva in giudizio anche con comparsa di costituzione e risposta del Per_2
07.08.2025, per chiedere il rigetto integrale del reclamo, con conferma del decreto del Tribunale per i
Minorenni e riconoscimento della perdurante inadeguatezza genitoriale della madre in assenza di prova di un recupero sostanziale delle capacità genitoriali.
I Servizi Sociali territorialmente competenti depositavano relazione del 09.05.2025, nella quale fornivano aggiornamenti in merito all'evoluzione della situazione familiare e del rapporto madre –
figlia. In particolare: “nonostante la disponibilità manifestata dalle parti è emerso con evidenza, anche in questa seconda occasione, che il conflitto esistente tra gli adulti impedisce la possibilità di qualunque accordo che non passi attraverso regole chiare espresse da un'autorità riconosciuta. La
pagina 6 di 11 madre, per le proprie caratteristiche di fragilità non sembra in grado di capacità di astrazione, utilizza il pensiero operatorio concreto e tende ad attribuire all'esterno le proprie responsabilità mentre il nonno e la zia pur disponibili nell'intenzione dichiarata e collaborativi nei riguardi della Per_2
nipotina, non riescono, fino in fondo a favorire il rapporto della bambina con la madre agevolandone la genitorialità. Permane una situazione di sfiducia ricondotta alle criticità di gestione della bambina da parte della madre e anche ad accadimenti del passato, quando la madre della minore era una giovane donna. La zia ed il nonno ritengono che la madre menta continuamente e non faccia il Per_2
primo passo per dimostrare di essere cambiata”. Rispetto al percorso personale della madre veniva evidenziato che “è stata presa in carico dalla Psichiatria di collegamento del Distretto di Levante ed ha seguito indicazioni e suggerimenti forniti dagli operatori;
dai primi di maggio ha iniziato un tirocinio retribuito presso la Cooperativa Nereide di Villanova sull'Arda. Rimane in attesa di una presa in carico psicologica a carico del SSN”. Gli incontri protetti madre – figlia “proseguono con cadenza settimanale ed hanno una durata di due ore ciascuno. […] La madre dimostra attenzione e riguardo rispetto alla preparazione dell'incontro, in quanto vi si presenta con il necessario per intrattenere la bambina e per rendere maggiormente familiare il luogo dell'incontro. (…) La madre partecipa al gioco pienamente coinvolta, attenta al divertimento della bambina. Necessita invece di maggiore sostegno nell'individuare il momento opportuno per intervenire nella gestione di alcuni atteggiamenti eccessivamente vivaci e potenzialmente pericolosi/inadeguati della bambina”. “ha Per_1
descritto il nonno e la zia materna i principali riferimenti affettivi e di cura. (…) Rispetto CP_3 Per_2
alla relazione con la madre ha inizialmente espresso alcune rimostranze con una modalità e un linguaggio poco spontaneo mostrando poco coinvolgimento (“gli incontri li considero anche una perdita di tempo”). Nel corso dei colloqui la posizione ella bambina rispetto alla relazione con la
Per_ madre è cambiata, è riuscita ad esprimere l'importanza e la necessità di mantenere il legame,
che tuttavia appare prevalentemente improntato al gioco”; la minore, inoltre, ha evidenziato difficoltà
in corrispondenza dei momenti di incontro iniziale e di distacco dalla madre “all'inizio mi annoio pagina 7 di 11 sempre ma poi quando sta per finire mi sto divertendo e mi dispiace andare via”.
Con provvedimento del 26.05.2025 questa Corte d'Appello, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva del decreto impugnato, disponeva CTU, nominando consulente la dott.ssa Persona_3
affinché rispondesse ai seguenti quesiti: “1- Esaminati gli atti di causa, somministrati i test ritenuti necessari ed effettuati i colloqui utili, valuti le competenze genitoriali di e descriva anche Parte_1
il suo recente percorso personale e relazionale;
2- Valuti le capacità personali e psicologiche del nonno materno e la zia materna , nonchè delle eventuali altre figure di CP_3 Per_2
riferimento della minore;
3- Si avvalga dell'attività già prestata dai Servizi Sociali e dei percorsi in essere anche per riferire delle attuali condizioni lavorative, abitative e relazionali sia della madre che del nucleo familiare esteso, al fine di verificare l'eventuale possibilità di recupero della capacità
genitoriale (già sospesa a decorrere dal 2017)”. Successivamente, la Corte d'Appello autorizzava altresì il CTU nominato a integrare il suddetto quesito con coinvolgimento diretto anche di . Per_1
Il CTU depositava l'elaborato peritale in data 15.11.2025.
All'udienza del 12.12.2025 la Corte di appello tratteneva la causa in decisione.
Ritiene la Corte che il reclamo debba essere rigettato.
Le conclusioni a cui è giunta la CTU -la cui relazione è apparsa completa e approfondita in particolare con riferimento a tutti gli aspetti delle relazioni familiari- portano a confermare la grave fragilità della reclamante.
Rispondendo al quesito relativo alla valutazione delle competenze genitoriali di (con Parte_1
particolare riferimento al recente percorso personale e relazionale messo in rilievo dai Servizi Sociali),
la dott.ssa ha così risposto: “ è una giovane donna di 33 anni che presenta un Per_3 Pt_1
funzionamento fragile e discontinuo, con tratti di marcata impulsività, emotività elevata e scarsa integrazione affettiva. Dai colloqui emergono elementi di insicurezza identitaria, difficoltà nella regolazione degli impulsi e nella gestione delle relazioni significative. La marcata oscillazione tra desiderio di affiliazione e tendenza all'evitamento sembra contraddistinguerne la modalità
pagina 8 di 11 comportamentale tutt'ora abituale, elemento questo che denota un assetto psichico immaturo e sostanzialmente disorganizzato. (…) Nelle relazioni sentimentali sembrerebbe instaurare dei rapporti di assoluta dipendenza entro cui da un lato dirige e governa svalutando e aggredendo il partner;
dall'altro finisce per farsi a sua volta sfruttare senza riuscire a prendere le distanze, come pare stia avvenendo con l'uomo da cui dice di essersi lasciata ma che continuerebbe a vivere a casa sua, il che
Per_ rende la situazione domiciliare di fatto inidonea a un'eventuale frequentazione da parte di .
In generale, la storia di è disseminata di oscillazioni dicotomiche tramite le quali si avvicina Pt_1
all'altro e se ne allontana, scappa e torna, se ne va ma resta, in una sorta di riproposizione stanca, che non riesce a divergere da se stessa, di uno stile di attaccamento disorganizzato e insicuro in cui l'adulto di riferimento non è certo, il suo amore non è garantito e la sensazione di essere degna di questo amore messa in perenne discussione. In apparente contraddizione aperta con tutta la sua prossemica impacciata e ritirata, appare capace di esternazioni sprezzanti e aggressive molto Pt_1
forti e rigide nei confronti dell'altro, esternazioni potenzialmente in grado di ferire molto un eventuale interlocutore. (…) Dalla narrazione di IA sembra, tuttavia, non evincersi alcun tipo di elaborazione del proprio vissuto. La bambina del racconto, alle prese con le sorelle estranee e con il buio di una camera che sembra molto più grande di come probabilmente è; la bambina che fa i dispetti alla nonna e ai compagni di classe e che puntualmente viene sgridata in quanto irrimediabilmente non conforme alle aspettative, non corrispondente alle attese fantasmatiche dei genitori, sembra essere la stessa donna che oggi siede abbracciando se stessa e parlando a voce bassissima non riuscendo ad
Per_ affrontare alcuna tematica che non riguardi lei stessa. Rispetto ad , non ve ne è quasi traccia nella narrazione. Nonostante provi un affetto sincero nei confronti della figlia, al momento, non Pt_1
appare in grado di concentrarsi su di lei avendo coscienza dell'unicità che la contraddistingue, in quanto ancora completamente asservita al senso di disperazione che pervade la sua esistenza.
In altre parole: , che è ancora una bambina, che è ancora completamente figlia, alla estenuante Pt_1
ricerca di adulti che le diano una risposta affermativa circa la sua idoneità a stare nel mondo, non è
pagina 9 di 11 Per_ nella condizione di essere per una madre. Non nella misura in cui ci si attende che una madre fornisca cura, protezione, capacità di sintonizzazione affettiva, regole, guida e apertura al mondo e alla vita”.
Dunque, si conferma la grave fragilità della reclamante e la sua attuale incapacità di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale.
Per quanto riguarda le altre figure adulte che potrebbero essere di riferimento per la minore, dalla
Per_ relazione è emersa l'inadeguatezza del nonno materno (“Rispetto ad , non esistono dubbi sul fatto che il Signor provi un sincero affetto per la nipote, tuttavia non appare, ad oggi, in grado Pt_1
di far fronte in modo adeguato alle sue esigenze evolutive”) e, dunque, l'opportunità di prevedere il collocamento di presso la zia materna. Lei, infatti, appare essere la migliore risorsa nell'ambito Per_1
Per_ del contesto familiare, posto che è emerso dalla relazione che “rispetto ad , appare con evidenza
Per_ come si sia pienamente verificata una genitorialità simbolica nei suoi confronti. è nella mente
Per_ della zia, trova un suo spazio, un suo posto riservato e, se nell'immaginario di appare per Per_2
la nipote che è, nella quotidianità il suo tenerla in considerazione non è difforme dalla disposizione con cui si appresta a considerare, nel gioco così come nella ramanzina, ”. Per_8
Inoltre, posto che la collocazione di non dovrà prescindere da un progetto di riavvicinamento con Per_1
la madre, la famiglia della zia appare particolarmente idonea in quanto può contare sul ruolo di
[...]
-compagno di padre di e zio di “in merito a questo, chi scrive ritiene che Per_9 Per_2 Per_8 Per_1
il sig. possa e debba essere considerato la principale risorsa di questo nucleo, da coinvolgere Per_9
soprattutto qualora si individui la possibilità di predisporre progetti ad hoc volti all'implemento dei
Per_ tempi di frequentazione tra e ” (p. 40 rel. CTU). Pt_1
Dunque, all'esito dell'istruttoria, questa Corte ritiene di dover rigettare il reclamo, confermare l'affido di ai Servizi Sociali, collocarla presso la zia e disporre che i servizi predispongano Per_1 Per_2
un progetto di incontri con la madre inviando ogni anno relazione aggiornata al Tribunale per i
Minorenni.
pagina 10 di 11 Al rigetto consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del tutore di avv. AR RI e, per essa, in favore dello Stato, che si liquidano in € 6.500 (scaglione Persona_1
indeterminabile, complessità tra minima e media, per quattro fasi), oltre spese generali, Iva e Cpa.
Deve, inoltre, porsi a carico dello Stato il pagamento della CTU -per come liquidata con separato decreto-, svolta nell'interesse della minore.
Devono, invece, compensarsi di spese di lite con gli intervenuti e CP_3 Per_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il reclamo;
- conferma l'affido di ai Servizi Sociali;
Per_10
- dispone la sua collocazione presso la zia Per_2
- dispone, inoltre, che i servizi sociali predispongano un progetto di incontri tra la minore e la madre, inviando ogni anno relazione aggiornata al Tribunale per i Minorenni;
- condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del tutore di avv. Persona_1
AR RI e, per essa, in favore dello Stato, liquidate in € 6.500, oltre spese generali, Iva e Cpa;
- pone a carico dello Stato le spese di CTU;
- compensa le spese di lite tra la reclamante e gli intervenuti e CP_3 Per_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12.12.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
dott. Silvia Girotti Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 12.12.25 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 175/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. FENDI MONICA con domicilio in VIA MAZZINI 30/32 Parte_1 PIACENZA
APPELLANTE nei confronti di Codi AVV. BRIENZA SARA ( Controparte_1 C.F._1 CP_2 07.05.2025) con il patrocinio dell'avv. BRIENZA SARA con domicilio in CAVOUR 24/C PIACENZA
APPELLATO
con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto dell'appello.
OGGETTO: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna cron. n. 1196/2025
del 19/02/2025
Conclusioni:
per di cui al reclamo depositato in data 27 febbraio 2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna – Sez. Minori Civile, contrariis rejiectis,
- In via preliminare, sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato.
pagina 1 di 11 - Nel merito revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora Parte_1
disporre l'affidamento di al Servizio Sociale territorialmente competente, prevedendo che Persona_1
inizialmente la minore permanga presso il nonno materno o nel luogo che verrà ritenuto più idoneo e/o
Per_ tutelante per all'esito di CTU o valutazione degli operatori dei Servizi, con calendarizzazione ed intensificazione di incontri protetti madre/figlia, volti, in caso di esito positivo, alla collocazione del minore stesso presso l'abitazione materna, prevedendo attività di sostegno e monitoraggio da parte dei servizi sociali circa i rapporti madre/figlia con ogni più opportuna prescrizione si rendesse necessaria.
- In via istruttoria, si rinnova la richiesta di valutazione dei famigliari e si chiede quindi che il procedimento sia rimesso in istruttoria per disporre valutazione psicodiagnostica a mezzo di CTU o di operatori dei servizi territorialmente competenti, che definisca le capacità genitoriali della madre e
Per_ valuti tutte le risorse familiari presenti a tutela di , nonché la possibilità e modalità di recupero
Per_ dei rapporti mamma, nonno e zia nell'interesse di , definendo altresì quale sia il miglior collocamento per la bambina.
Con riserva di ulteriormente produrre ed argomentare anche a seguito delle difese e produzioni avversarie”.
Per il tutore avv. AR RI, nell'interesse di , di cui alla memoria depositata il 10.12.25: Persona_1
“che l'Ecc.ma Corte Voglia:
Per_
- disporre rinvio del procedimento al fine di consentire l'avvio di un progetto in favore di e del nucleo familiare come delineato dalla CTU;
Per_
- disporre il collocamento di presso la zia materna sig.ra , con mandato ai Servizi Per_2
Sociali, già incaricati del caso, di proseguire nei percorsi in essere, secondo le indicazioni della CTU e pertanto, finalizzati al sostegno in favore della sig.ra al mantenimento del percorso Parte_1
Per_ psicologico in favore di , all'implementazione degli incontri tra la minore e la madre, con incarico specifico al Servizio Sociale di monitoraggio e controllo della situazione familiare pagina 2 di 11 complessiva;
- incaricare sin da ora la dr.ssa ad effettuare il follow up della situazione familiare a Persona_3
seguito del cambio di collocamento e della prosecuzione/avvio dei percorsi intra-presi.
Nella denegata ipotesi di mancata concessione del rinvio, chiede
Per_
- disporsi il collocamento di presso la zia materna, sig.ra , con mandato ai Servizi Per_2
Sociali, già incaricati del caso, di proseguire nei percorsi in essere, secondo le indicazioni della CTU e pertanto, finalizzati al sostegno in favore della sig.ra al mantenimento del percorso Parte_1
Per_ psicologico in favore di , all'implementazione degli incontri tra la minore e la madre;
- incaricare il Servizio Sociale del monitoraggio e controllo della situazione familiare complessiva,
secondo le indicazioni del CTU e onere di deposito di relazione semestrale al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Piacenza, avanti al quale esiste tutela della minore.
Con vittoria nelle spese di giudizio”.
Per di cui alla comparsa di costituzione del 29.07.2025: CP_3
“Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesta Ill.ma Corte d'Appello di:
• rigettare il reclamo proposto confermando integralmente il decreto del Tribunale per i Minorenni di
Bologna cron. n. 1196/2025 del 19/02/2025 con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio, se del caso. Si riserva ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta istruttoria”.
Per di cui alla comparsa di costituzione del 07.08.2025: Per_2
“Tutto ciò premesso, la sig.ra , in qualità di familiare convivente, figura affettiva e punto di Per_2
riferimento stabile per la minore, chiede che la Corte d'Appello voglia:
• Rigettare integralmente il reclamo proposto da , confermando in ogni sua parte il Parte_1
decreto del Tribunale per i Minorenni;
pagina 3 di 11 • Riconoscere la perdurante inadeguatezza della madre, in quanto non vi è prova alcuna di un recupero sostanziale delle capacità genitoriali;
• Disporre, eventualmente, l'ascolto della minore in modalità protetta, in conformità agli artt. 336-bis c.c., art. 12 Convenzione ONU 1989 e alla giurisprudenza consolidata;
• Confermare la collocazione della minore presso il nonno materno, con il supporto affettivo e materiale della zia;
Per_2
Con ogni altra disposizione che la Corte ritenga opportuna e conforme al superiore interesse della minore”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna -V.G.
421/2017 si instaurava su iniziativa del padre della minore, (in seguito deceduto nel Persona_4
2021), e la nonna materna della minore, (in seguito deceduta nel 2020), i quali avevano Persona_5
sporto segnalazione nei confronti di madre della minore e odierna reclamante. In Parte_1
particolare, la segnalazione atteneva al temporaneo allontanamento di dall'abitazione Parte_1
familiare per cercare i propri genitori biologici -l'odierna reclamante, infatti, è figlia adottiva di CP_3
e
[...] Persona_5
La causa veniva istruita anche grazie all'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali la minore era stata affidata, i quali depositavano diverse relazioni di aggiornamento nelle quali davano atto delle difficoltà relative al contesto familiare della minore, delle attività compiute in favore del nucleo (tra le quali anche il percorso psicologico intrapreso dalla minore il 09.10.2024), degli incontri madre – figlia, dei rapporti di con i familiari, in particolare con il padre e con Parte_1 CP_3
la sorella (anch'ella figlia adottiva di e . Gli operatori, già nella Per_2 CP_3 Persona_5
relazione del 02.02.2017, evidenziavano l'opportunità “…di sottoporre i genitori ad una valutazione delle capacità genitoriali, approfondire la conoscenza della famiglia dei nonni materni per meglio valutare che tipo di risorse possano mettere a disposizione per la nipote e per i suoi genitori, nonché
pagina 4 di 11 impartire prescrizione ai genitori ed attuare tutti gli interventi ritenuti utili alla tutela della minore”.
Nelle more, con decreto del 13.11.2024, il Giudice Tutelare, preso atto del decesso del padre della minore e rilevato che la madre era già stata sospesa dalla responsabilità genitoriale, nominava l'Avv.
AR RI tutore della minore.
All'esito del giudizio il Tribunale per i Minorenni, con decreto n. 1196/2025, del 28.01.2025,
pubblicato il 19.02.2025, implicitamente confermando l'affidamento della minore ai servizi sociali e la sua collocazione presso l'abitazione del nonno materno, disposte con decreto del 06.03.2017,
dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia ponendo a fondamento Parte_1
della decisione la circostanza che “la donna nel tempo non è riuscita a formulare per sé e per la figlia un progetto accettabile per avviare una vita insieme e non e' in grado di esercitare la responsabilità
genitoriale; ad oggi convive con un compagno che non intende presentare al servizio;
la relazione con la figlia, che vede in ambito protetto, è disfunzionale e non ha visto progressi nel tempo”.
Avverso il predetto decreto proponeva reclamo assumendo, in primo luogo, che il Parte_1
Tribunale per i Minorenni non avesse considerato l'evoluzione positiva del percorso personale intrapreso dalla madre e nei rapporti con la figlia, evoluzione che sarebbe documentata nella relazione dei servizi sociali, nonostante il mancato supporto da parte degli altri familiari. In secondo luogo, la reclamante eccepiva l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità
genitoriale e, dunque, il difetto di motivazione rispetto alla decisione attinente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta nei suoi confronti;
i servizi sociali, infatti, non avrebbero evidenziato la sussistenza di un pregiudizio grave tale da richiedere un provvedimento così grave. Infine, Pt_1
lamentava la mancata valutazione psicodiagnostica, anche tramite CTU, di tutti i familiari
[...]
coinvolti in rapporti con (in particolare, e e la mancata Per_1 Persona_6 Persona_7
audizione di . CP_3
In data 30.04.2025 il Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Nel giudizio di impugnazione si costituiva l'Avv. RI, tutrice della minore, adducendo che il pagina 5 di 11 decreto impugnato avrebbe riportato una situazione non corrispondente a quella delineata dai Servizi
Sociali, in particolare laddove ometteva alcun riferimento al percorso intrapreso e seguito con costanza da nonché al sostegno, anche psicologico, in favore della minore;
il provvedimento, Parte_1
inoltre, non sembrerebbe considerare neppure la continuità degli incontri madre-figlia e l'effetto degli stessi sulla minore. La tutrice riteneva che non abbia posto in essere dei comportamenti Parte_1
così gravi da tradursi in un pregiudizio per la figlia , tali da giustificare il provvedimento di Per_1
decadenza dalla responsabilità genitoriale;
anzi, dalle relazioni dei servizi sociali emergerebbe l'instaurazione di un rapporto affettivo tra la minore e la mamma grazie anche al percorso di sostegno da quest'ultima avviato. La mamma, peraltro, sarebbe l'unico adulto sottoposto alla valutazione rispetto alle proprie capacità e al rapporto con la minore;
sarebbe, invece, necessario che anche il nonno e la zia materna venissero presi in carico dal servizio sociale nell'ambito di interventi a sostegno dell'intero nucleo familiare e nei compiti di cura della minore.
Si costituiva nel procedimento con comparsa di costituzione e risposta del 29.07.2025 il CP_3
quale, pur condividendo la necessità di un approfondimento in ordine ai rapporti ed alle capacità dei soggetti coinvolti, concludeva chiedendo la conferma del provvedimento in considerazione dell'inadeguatezza di nel ruolo genitoriale. Parte_1
Da ultimo si costituiva in giudizio anche con comparsa di costituzione e risposta del Per_2
07.08.2025, per chiedere il rigetto integrale del reclamo, con conferma del decreto del Tribunale per i
Minorenni e riconoscimento della perdurante inadeguatezza genitoriale della madre in assenza di prova di un recupero sostanziale delle capacità genitoriali.
I Servizi Sociali territorialmente competenti depositavano relazione del 09.05.2025, nella quale fornivano aggiornamenti in merito all'evoluzione della situazione familiare e del rapporto madre –
figlia. In particolare: “nonostante la disponibilità manifestata dalle parti è emerso con evidenza, anche in questa seconda occasione, che il conflitto esistente tra gli adulti impedisce la possibilità di qualunque accordo che non passi attraverso regole chiare espresse da un'autorità riconosciuta. La
pagina 6 di 11 madre, per le proprie caratteristiche di fragilità non sembra in grado di capacità di astrazione, utilizza il pensiero operatorio concreto e tende ad attribuire all'esterno le proprie responsabilità mentre il nonno e la zia pur disponibili nell'intenzione dichiarata e collaborativi nei riguardi della Per_2
nipotina, non riescono, fino in fondo a favorire il rapporto della bambina con la madre agevolandone la genitorialità. Permane una situazione di sfiducia ricondotta alle criticità di gestione della bambina da parte della madre e anche ad accadimenti del passato, quando la madre della minore era una giovane donna. La zia ed il nonno ritengono che la madre menta continuamente e non faccia il Per_2
primo passo per dimostrare di essere cambiata”. Rispetto al percorso personale della madre veniva evidenziato che “è stata presa in carico dalla Psichiatria di collegamento del Distretto di Levante ed ha seguito indicazioni e suggerimenti forniti dagli operatori;
dai primi di maggio ha iniziato un tirocinio retribuito presso la Cooperativa Nereide di Villanova sull'Arda. Rimane in attesa di una presa in carico psicologica a carico del SSN”. Gli incontri protetti madre – figlia “proseguono con cadenza settimanale ed hanno una durata di due ore ciascuno. […] La madre dimostra attenzione e riguardo rispetto alla preparazione dell'incontro, in quanto vi si presenta con il necessario per intrattenere la bambina e per rendere maggiormente familiare il luogo dell'incontro. (…) La madre partecipa al gioco pienamente coinvolta, attenta al divertimento della bambina. Necessita invece di maggiore sostegno nell'individuare il momento opportuno per intervenire nella gestione di alcuni atteggiamenti eccessivamente vivaci e potenzialmente pericolosi/inadeguati della bambina”. “ha Per_1
descritto il nonno e la zia materna i principali riferimenti affettivi e di cura. (…) Rispetto CP_3 Per_2
alla relazione con la madre ha inizialmente espresso alcune rimostranze con una modalità e un linguaggio poco spontaneo mostrando poco coinvolgimento (“gli incontri li considero anche una perdita di tempo”). Nel corso dei colloqui la posizione ella bambina rispetto alla relazione con la
Per_ madre è cambiata, è riuscita ad esprimere l'importanza e la necessità di mantenere il legame,
che tuttavia appare prevalentemente improntato al gioco”; la minore, inoltre, ha evidenziato difficoltà
in corrispondenza dei momenti di incontro iniziale e di distacco dalla madre “all'inizio mi annoio pagina 7 di 11 sempre ma poi quando sta per finire mi sto divertendo e mi dispiace andare via”.
Con provvedimento del 26.05.2025 questa Corte d'Appello, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva del decreto impugnato, disponeva CTU, nominando consulente la dott.ssa Persona_3
affinché rispondesse ai seguenti quesiti: “1- Esaminati gli atti di causa, somministrati i test ritenuti necessari ed effettuati i colloqui utili, valuti le competenze genitoriali di e descriva anche Parte_1
il suo recente percorso personale e relazionale;
2- Valuti le capacità personali e psicologiche del nonno materno e la zia materna , nonchè delle eventuali altre figure di CP_3 Per_2
riferimento della minore;
3- Si avvalga dell'attività già prestata dai Servizi Sociali e dei percorsi in essere anche per riferire delle attuali condizioni lavorative, abitative e relazionali sia della madre che del nucleo familiare esteso, al fine di verificare l'eventuale possibilità di recupero della capacità
genitoriale (già sospesa a decorrere dal 2017)”. Successivamente, la Corte d'Appello autorizzava altresì il CTU nominato a integrare il suddetto quesito con coinvolgimento diretto anche di . Per_1
Il CTU depositava l'elaborato peritale in data 15.11.2025.
All'udienza del 12.12.2025 la Corte di appello tratteneva la causa in decisione.
Ritiene la Corte che il reclamo debba essere rigettato.
Le conclusioni a cui è giunta la CTU -la cui relazione è apparsa completa e approfondita in particolare con riferimento a tutti gli aspetti delle relazioni familiari- portano a confermare la grave fragilità della reclamante.
Rispondendo al quesito relativo alla valutazione delle competenze genitoriali di (con Parte_1
particolare riferimento al recente percorso personale e relazionale messo in rilievo dai Servizi Sociali),
la dott.ssa ha così risposto: “ è una giovane donna di 33 anni che presenta un Per_3 Pt_1
funzionamento fragile e discontinuo, con tratti di marcata impulsività, emotività elevata e scarsa integrazione affettiva. Dai colloqui emergono elementi di insicurezza identitaria, difficoltà nella regolazione degli impulsi e nella gestione delle relazioni significative. La marcata oscillazione tra desiderio di affiliazione e tendenza all'evitamento sembra contraddistinguerne la modalità
pagina 8 di 11 comportamentale tutt'ora abituale, elemento questo che denota un assetto psichico immaturo e sostanzialmente disorganizzato. (…) Nelle relazioni sentimentali sembrerebbe instaurare dei rapporti di assoluta dipendenza entro cui da un lato dirige e governa svalutando e aggredendo il partner;
dall'altro finisce per farsi a sua volta sfruttare senza riuscire a prendere le distanze, come pare stia avvenendo con l'uomo da cui dice di essersi lasciata ma che continuerebbe a vivere a casa sua, il che
Per_ rende la situazione domiciliare di fatto inidonea a un'eventuale frequentazione da parte di .
In generale, la storia di è disseminata di oscillazioni dicotomiche tramite le quali si avvicina Pt_1
all'altro e se ne allontana, scappa e torna, se ne va ma resta, in una sorta di riproposizione stanca, che non riesce a divergere da se stessa, di uno stile di attaccamento disorganizzato e insicuro in cui l'adulto di riferimento non è certo, il suo amore non è garantito e la sensazione di essere degna di questo amore messa in perenne discussione. In apparente contraddizione aperta con tutta la sua prossemica impacciata e ritirata, appare capace di esternazioni sprezzanti e aggressive molto Pt_1
forti e rigide nei confronti dell'altro, esternazioni potenzialmente in grado di ferire molto un eventuale interlocutore. (…) Dalla narrazione di IA sembra, tuttavia, non evincersi alcun tipo di elaborazione del proprio vissuto. La bambina del racconto, alle prese con le sorelle estranee e con il buio di una camera che sembra molto più grande di come probabilmente è; la bambina che fa i dispetti alla nonna e ai compagni di classe e che puntualmente viene sgridata in quanto irrimediabilmente non conforme alle aspettative, non corrispondente alle attese fantasmatiche dei genitori, sembra essere la stessa donna che oggi siede abbracciando se stessa e parlando a voce bassissima non riuscendo ad
Per_ affrontare alcuna tematica che non riguardi lei stessa. Rispetto ad , non ve ne è quasi traccia nella narrazione. Nonostante provi un affetto sincero nei confronti della figlia, al momento, non Pt_1
appare in grado di concentrarsi su di lei avendo coscienza dell'unicità che la contraddistingue, in quanto ancora completamente asservita al senso di disperazione che pervade la sua esistenza.
In altre parole: , che è ancora una bambina, che è ancora completamente figlia, alla estenuante Pt_1
ricerca di adulti che le diano una risposta affermativa circa la sua idoneità a stare nel mondo, non è
pagina 9 di 11 Per_ nella condizione di essere per una madre. Non nella misura in cui ci si attende che una madre fornisca cura, protezione, capacità di sintonizzazione affettiva, regole, guida e apertura al mondo e alla vita”.
Dunque, si conferma la grave fragilità della reclamante e la sua attuale incapacità di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale.
Per quanto riguarda le altre figure adulte che potrebbero essere di riferimento per la minore, dalla
Per_ relazione è emersa l'inadeguatezza del nonno materno (“Rispetto ad , non esistono dubbi sul fatto che il Signor provi un sincero affetto per la nipote, tuttavia non appare, ad oggi, in grado Pt_1
di far fronte in modo adeguato alle sue esigenze evolutive”) e, dunque, l'opportunità di prevedere il collocamento di presso la zia materna. Lei, infatti, appare essere la migliore risorsa nell'ambito Per_1
Per_ del contesto familiare, posto che è emerso dalla relazione che “rispetto ad , appare con evidenza
Per_ come si sia pienamente verificata una genitorialità simbolica nei suoi confronti. è nella mente
Per_ della zia, trova un suo spazio, un suo posto riservato e, se nell'immaginario di appare per Per_2
la nipote che è, nella quotidianità il suo tenerla in considerazione non è difforme dalla disposizione con cui si appresta a considerare, nel gioco così come nella ramanzina, ”. Per_8
Inoltre, posto che la collocazione di non dovrà prescindere da un progetto di riavvicinamento con Per_1
la madre, la famiglia della zia appare particolarmente idonea in quanto può contare sul ruolo di
[...]
-compagno di padre di e zio di “in merito a questo, chi scrive ritiene che Per_9 Per_2 Per_8 Per_1
il sig. possa e debba essere considerato la principale risorsa di questo nucleo, da coinvolgere Per_9
soprattutto qualora si individui la possibilità di predisporre progetti ad hoc volti all'implemento dei
Per_ tempi di frequentazione tra e ” (p. 40 rel. CTU). Pt_1
Dunque, all'esito dell'istruttoria, questa Corte ritiene di dover rigettare il reclamo, confermare l'affido di ai Servizi Sociali, collocarla presso la zia e disporre che i servizi predispongano Per_1 Per_2
un progetto di incontri con la madre inviando ogni anno relazione aggiornata al Tribunale per i
Minorenni.
pagina 10 di 11 Al rigetto consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del tutore di avv. AR RI e, per essa, in favore dello Stato, che si liquidano in € 6.500 (scaglione Persona_1
indeterminabile, complessità tra minima e media, per quattro fasi), oltre spese generali, Iva e Cpa.
Deve, inoltre, porsi a carico dello Stato il pagamento della CTU -per come liquidata con separato decreto-, svolta nell'interesse della minore.
Devono, invece, compensarsi di spese di lite con gli intervenuti e CP_3 Per_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il reclamo;
- conferma l'affido di ai Servizi Sociali;
Per_10
- dispone la sua collocazione presso la zia Per_2
- dispone, inoltre, che i servizi sociali predispongano un progetto di incontri tra la minore e la madre, inviando ogni anno relazione aggiornata al Tribunale per i Minorenni;
- condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del tutore di avv. Persona_1
AR RI e, per essa, in favore dello Stato, liquidate in € 6.500, oltre spese generali, Iva e Cpa;
- pone a carico dello Stato le spese di CTU;
- compensa le spese di lite tra la reclamante e gli intervenuti e CP_3 Per_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12.12.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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