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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19650/2023 promossa da:
(cod. fisc ) difeso dall'avv. LOPRETE ROSALINDA Parte_1 C.F._1
VANESSA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CERNAIA 27 TORINO
ATTRICE contro
(P.IVA Controparte_1
) difesa dall'avv. MUSUMECI TOTI SALVATORE e EN LB P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio in VIA DE SONNAZ ETTORE, 14 10128 TORINO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanza istruttorie accertare e dichiarare l responsabilità di per l'inadempimento degli obblighi ex art. 2051 CP_1
c.c. e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale che si quantifica in € 8.000,00 o in altra somma decisa dal Tribunale
Per parte convenuta:
a) in via preliminare:
1 accertare e dichiarare la nullità della costituzione dell'attore, provvedendo a norma di legge;
(accertare e dichiarare la nullità della citazione, provvedendo a norma di legge;
b) nel merito: in via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, in ogni CP_1 caso, respingere le domande di controparte in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo la convenuta da tutte le avversarie pretese. in via di subordine, ridurre l'entità del risarcimento del danno alle effettive risultanze probatorie
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione in notificata in data 30.10.2023 ha riassunto davanti al Parte_1
Tribunale la causa già radicata dinanzi al Giudice di Pace di Torino, rappresentando i seguenti fatti: Per_
• è proprietaria del cane di nome come risulta dal passaporto canino n. Parte_1
[...]
NumeroDi_1
• In data 16 giugno 2018 accompagnava il figlio Parte_1 Persona_2 all'aeroporto Sandro Pertini di Torino affinché si imbarcasse, assieme alla cagnolina, sul volo per Bucarest venduto dalla compagnia Blue Air come si evince dai biglietti di volo;
• La cagnolina arrivava al controllo dei bagagli nel suo trasportino omologato per il trasporto durante le traversate in aeromobili così come da disposizioni in vigore nel caso di imbarco di animali domestici che viaggiano nella stiva;
• Al momento dell'imbarco la cagnolina però fuggiva dal trasportino, mentre si trovava sulla pista, senza che nessuno riuscisse a fermarla nonostante gli addetti all'imbarco dei bagagli l'avessero tentato;
• La comunicazione della fuga dell'animale veniva data al figlio della che si trovava già Pt_1 sull'aereo in attesa del decollo il quale, molto affezionato alla cagnolina sicuramente in pericolo, chiedeva pertanto di scendere dall'aeromobile;
• La avvertita dal figlio dell'accaduto, ritornava a Caselle per tentare di recuperare la Pt_1 cagnolina ed ottenere spiegazioni dal personale incaricato della custodia dell'animale nel corso
2 dell'imbarco e successivo al check in;
• Nonostanet le ricerche da parte della polizia e del personale aeroportuale la cagnolina non veniva ritrovata;
• Trascorsa circa una settimana dall'accaduto la cagnolina veniva avvistata da una persona nei campi limitrofi la recinzione dell' aeroporto e così veniva recuperata sebbene completamente disidratata e affamata.
• Il mancato imbarco del cane e del figlio della Sig.ra ha comportato la perdita della Pt_1 prenotazione del campeggio dove il figlio avrebbe trascorso le vacanze in Romania ed i relativi costi.
• Chiedeva pertanto a responsabile i sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni CP_1 materiali morali nell'importo di € 8.000.
• Si costituiva ed eccepiva l'incompetenza per valore del giudice di Pace. CP_1
• All'udienza del 21 aprile 2023 la parte ricorrente aderiva all'eccezione preliminare di controparte ed il Giudice di Pace dichiarava con ordinanza fuori udienza in data 26 giugno 2023 la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torino concedendo alle parti i termini di legge per la riassunzione del giudizio.
Nel presente giudizio in riassunzione, parte ha attrice ha reiterato la domanda di risarcimento del danno nell'importo di € 8.000,00
Si è costituita che ha svolto le seguenti difese. CP_1
• La riassunzione del giudizio è tardiva. L'ordinanza del Giudice di Pace è stata depositata in cancelleria e nel fascicolo telematico il 26 giugno 2023; tenendo conto della sospensione feriale dei termini, controparte avrebbe dovuto riassumere la causa dinanzi a codesto ill.mo Tribunale entro e non oltre la data del 26 ottobre 2023. Invece, la notifica dell'atto di citazione in riassunzione è avvenuta in data 30 ottobre 2023.
• In ogni caso il Tribunale non è competente a conoscere della odierna controversia ai sensi del
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale, all'art. 3, comma primo, lett. a), ha sancito la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro (art. 7 c.p.c.) instaurate posteriormente alla data del 28 febbraio 2023.
• Manca in atti la procura alle liti al difensore di parte attrice.
• L'attrice nell'atto di citazione in riassunzione, ha omesso l'indicazione del codice fiscale dell'attrice, in violazione dell'articolo 163, terzo comma, n. 2). Pertanto, la citazione, come disposto dall'articolo 164 c.p.c., è affetta da nullità.
3 • L'attrice nell'atto di citazione in riassunzione, dopo aver indicato nell'intestazione il Tribunale di Torino, ha citato a comparire “dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino nella sua CP_1 nota sede di Corso Vittorio Emanuele II n. 127” e “nei termini di cui all'art. 319 c.p.c.”, previsti per la costituzione dinanzi al Giudice di Pace. Risulta, pertanto, del tutto incerto il Giudice adito
• Sussiste la carenza di legittimazione passiva di poiché responsabile della fornitura dei CP_1 servizi di handling alle compagnie aeree operanti sullo scalo di Torino Caselle è
[...]
non già che si occupa della gestione e dello sviluppo dell'Aeroporto Controparte_2 CP_1 di Torino.
• Nel merito la fattispecie va inquadrata come responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c.
• In ogni caso parte attrice deve fornire la prova dei fatti in merito alla fuga della cagnolina ed ai danni patiti.
Chiedeva quindi di respingere la domanda attorea.
Senza svolgere attività istruttoria, ma solo un tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
*****
Sulla eccezione preliminare di tardiva riassunzione del giudizio
L'eccezione è infondata.
L'ordinanza del Giudice di Pace ( doc.
2 -3 di parte convenuta) con cui si è dichiarato incompetente per valore ritenendo competente il Tribunale, è stata depositata in cancelleria il 26 giugno
2023. Il giudice di Pace assegnava il termine di legge per la riassunzione e quindi ai sensi dell'art. 50
c.p.c., tre mesi dalla comunicazione del documento.
Il provvedimento è stato depositato/lavorato nel fascicolo telematico e quindi comunicato alle parti in data 27.10.2023.
Tenendo conto della sospensione feriale dei termini, controparte ha correttamente riassunto la causa entro il termine di tre mesi che scadeva il 30 ottobre.
Sul difetto di competenza per valore del Giudice adito
Parte convenuta ha sostenuto che il Tribunale adito non è competente per valore a conoscere della odierna controversia ai sensi del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che, all'art. 3, comma primo, lett.
4 a), ha sancito la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro (art. 7 c.p.c.) instaurate posteriormente alla data del 28 febbraio 2023.
L'eccezione non è fondata.
L'atto di citazione è stato depositato nella cancelleria del Giudice di Pace in data 28.3.2022 e quindi lite è stata instaurata con la notifica alla controparte in data che, benchè non risulti in atti, è necessariamente anteriore al 28.2.2023, momento nel quale per le cause di valore superiore a 5.000 euro era competente il Tribunale.
Sulla mancanza della procura alle liti
Parte convenuta ha eccepito che nel presente giudizio non sia stata prodotta da parte attrice procura alle liti.
L'eccezione è infondata poiché la procura alle liti risulta essere stata rilasciata dall'attrice in calce alla citazione dinanzi al giudice di Pace (Corte di Cassazione n.11430 dell'11.04.19 )
Sulla eccepita nullità dell'atto di citazione per mancanza del codice fiscale dell'attrice e per dubbia individuazione del Giudice .
Non è sorto alcun dubbio sull'identità di parte attrice come comprovato dalla costituzione in giudizio della convenuta che ha potuto svolgere le sue difese compiutamente.
Si tratta quindi di una nullità comunque sanata per cui non è stato necessario disporre la rinnovazione dell'atto, peraltro neanche mai chiesta da parte convenuta.
Parimenti non è sorto alcun dubbio sul Giudice dinanzi al quale è stata chiamata a CP_1 difendersi, sebbene l'attrice nell'atto di citazione in riassunzione, dopo aver indicato nell'intestazione il
Tribunale di Torino, ha citato a comparire “dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino nella CP_1 sua nota sede di Corso Vittorio Emanuele II n. 127” e “nei termini di cui all'art. 319 c.p.c.”, previsti per la costituzione dinanzi al Giudice di Pace.
Anche questa nullità deve ritenersi sanata atteso che ha potuto depositare la sua comparsa presso CP_1 il Tribunale e difendersi dinanzi a questo Giudice, cui infatti non ha avuto necessità di chiedere alla prima udienza la rinnovazione dell'atto di citazione.
Sulla carenza di legittimazione passiva di CP_1
Parte attrice ha narrato che la fuga dell'animale è avvenuta dopo la consegna dello stesso, all'interno del suo trasportino, al personale addetto al controllo bagagli, prima CP_1 dell'imbarco.
5 ha eccepito di non essere il soggetto giuridico che si occupa dei servizi di CP_1 handling nell'aeroporto di Torino. Questi sono invece gestiti da soggetto Controparte_2 giuridico diverso. Legittimata passiva secondo parte convenuta non è quindi nè CP_1 [...] bensì piuttosto il vettore BLUE AIR, soggetto che aveva in custodia il trasportino Controparte_2 in cui era alloggiato il cane.
Parte attrice a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta non ha contestato il fatto che l'attività di handling presso l'aeroporto di Torino sia esercitata da , ma si è limitata dire che questo non poteva essere un fatto noto all'attrice. CP_2
Questa difesa non può essere condivisa e non è dirimente poiché la parte che inizia un giudizio è onerata di individuare correttamente la propria controparte, vieppiù trattandosi di società per azioni, rispetto alle quali sarebbe stato agevole individuare se e chi gestiva il servizio di handling.
In merito alla legittimazione passiva in caso di domanda di risarcimento danni ai bagagli occorsi in occasione di un trasporto aereo è sufficiente richiamare Sezioni Unite 21850/2017:
Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. "handling" aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' "handler" (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l' "handler" riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo;
consegue da ciò che: a) l'operatore di "handling" assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto;
b) nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' "handler", il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l'operatore di "handling" non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell'art.
6 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l' "handler", pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo
e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall'azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall'art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di
Varsavia), salva l'ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell'ausiliario resta illimitata
Si deve concludere quindi, nel caso che ci occupa, che parte attrice avrebbe potuto agire in via contrattuale contro il vettore BLUE AIR;
o in via extracontrattuale contro la società di handling e cioè
Controparte_2
, società che gestisce l'aeroporto di Caselle, ma non i servizi di handling, è dunque CP_1 soggetto giuridico carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., per la fuga ed il temporaneo smarrimento della Per_ cagnolina durante le operazioni di imbarco gestite da . Controparte_2
La domanda attore va quindi respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 26.000,00
- viene applicata la riduzione del 40% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la semplicità della controversia ed atteso altresì che non sono state svolte prove.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 551,40 per la fase di studio
€ 466,20, per la fase introduttiva
€ 1.008,00 per la fase istruttoria
€ 1.020,60 per la fase decisionale
Totale € 3.046,20
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro , Pt_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda di parte attrice dichiara tenuto e condanna rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidandole in € € 3.046,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per
[...] legge;
Torino, 03/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19650/2023 promossa da:
(cod. fisc ) difeso dall'avv. LOPRETE ROSALINDA Parte_1 C.F._1
VANESSA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CERNAIA 27 TORINO
ATTRICE contro
(P.IVA Controparte_1
) difesa dall'avv. MUSUMECI TOTI SALVATORE e EN LB P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio in VIA DE SONNAZ ETTORE, 14 10128 TORINO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanza istruttorie accertare e dichiarare l responsabilità di per l'inadempimento degli obblighi ex art. 2051 CP_1
c.c. e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale che si quantifica in € 8.000,00 o in altra somma decisa dal Tribunale
Per parte convenuta:
a) in via preliminare:
1 accertare e dichiarare la nullità della costituzione dell'attore, provvedendo a norma di legge;
(accertare e dichiarare la nullità della citazione, provvedendo a norma di legge;
b) nel merito: in via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, in ogni CP_1 caso, respingere le domande di controparte in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo la convenuta da tutte le avversarie pretese. in via di subordine, ridurre l'entità del risarcimento del danno alle effettive risultanze probatorie
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione in notificata in data 30.10.2023 ha riassunto davanti al Parte_1
Tribunale la causa già radicata dinanzi al Giudice di Pace di Torino, rappresentando i seguenti fatti: Per_
• è proprietaria del cane di nome come risulta dal passaporto canino n. Parte_1
[...]
NumeroDi_1
• In data 16 giugno 2018 accompagnava il figlio Parte_1 Persona_2 all'aeroporto Sandro Pertini di Torino affinché si imbarcasse, assieme alla cagnolina, sul volo per Bucarest venduto dalla compagnia Blue Air come si evince dai biglietti di volo;
• La cagnolina arrivava al controllo dei bagagli nel suo trasportino omologato per il trasporto durante le traversate in aeromobili così come da disposizioni in vigore nel caso di imbarco di animali domestici che viaggiano nella stiva;
• Al momento dell'imbarco la cagnolina però fuggiva dal trasportino, mentre si trovava sulla pista, senza che nessuno riuscisse a fermarla nonostante gli addetti all'imbarco dei bagagli l'avessero tentato;
• La comunicazione della fuga dell'animale veniva data al figlio della che si trovava già Pt_1 sull'aereo in attesa del decollo il quale, molto affezionato alla cagnolina sicuramente in pericolo, chiedeva pertanto di scendere dall'aeromobile;
• La avvertita dal figlio dell'accaduto, ritornava a Caselle per tentare di recuperare la Pt_1 cagnolina ed ottenere spiegazioni dal personale incaricato della custodia dell'animale nel corso
2 dell'imbarco e successivo al check in;
• Nonostanet le ricerche da parte della polizia e del personale aeroportuale la cagnolina non veniva ritrovata;
• Trascorsa circa una settimana dall'accaduto la cagnolina veniva avvistata da una persona nei campi limitrofi la recinzione dell' aeroporto e così veniva recuperata sebbene completamente disidratata e affamata.
• Il mancato imbarco del cane e del figlio della Sig.ra ha comportato la perdita della Pt_1 prenotazione del campeggio dove il figlio avrebbe trascorso le vacanze in Romania ed i relativi costi.
• Chiedeva pertanto a responsabile i sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni CP_1 materiali morali nell'importo di € 8.000.
• Si costituiva ed eccepiva l'incompetenza per valore del giudice di Pace. CP_1
• All'udienza del 21 aprile 2023 la parte ricorrente aderiva all'eccezione preliminare di controparte ed il Giudice di Pace dichiarava con ordinanza fuori udienza in data 26 giugno 2023 la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torino concedendo alle parti i termini di legge per la riassunzione del giudizio.
Nel presente giudizio in riassunzione, parte ha attrice ha reiterato la domanda di risarcimento del danno nell'importo di € 8.000,00
Si è costituita che ha svolto le seguenti difese. CP_1
• La riassunzione del giudizio è tardiva. L'ordinanza del Giudice di Pace è stata depositata in cancelleria e nel fascicolo telematico il 26 giugno 2023; tenendo conto della sospensione feriale dei termini, controparte avrebbe dovuto riassumere la causa dinanzi a codesto ill.mo Tribunale entro e non oltre la data del 26 ottobre 2023. Invece, la notifica dell'atto di citazione in riassunzione è avvenuta in data 30 ottobre 2023.
• In ogni caso il Tribunale non è competente a conoscere della odierna controversia ai sensi del
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale, all'art. 3, comma primo, lett. a), ha sancito la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro (art. 7 c.p.c.) instaurate posteriormente alla data del 28 febbraio 2023.
• Manca in atti la procura alle liti al difensore di parte attrice.
• L'attrice nell'atto di citazione in riassunzione, ha omesso l'indicazione del codice fiscale dell'attrice, in violazione dell'articolo 163, terzo comma, n. 2). Pertanto, la citazione, come disposto dall'articolo 164 c.p.c., è affetta da nullità.
3 • L'attrice nell'atto di citazione in riassunzione, dopo aver indicato nell'intestazione il Tribunale di Torino, ha citato a comparire “dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino nella sua CP_1 nota sede di Corso Vittorio Emanuele II n. 127” e “nei termini di cui all'art. 319 c.p.c.”, previsti per la costituzione dinanzi al Giudice di Pace. Risulta, pertanto, del tutto incerto il Giudice adito
• Sussiste la carenza di legittimazione passiva di poiché responsabile della fornitura dei CP_1 servizi di handling alle compagnie aeree operanti sullo scalo di Torino Caselle è
[...]
non già che si occupa della gestione e dello sviluppo dell'Aeroporto Controparte_2 CP_1 di Torino.
• Nel merito la fattispecie va inquadrata come responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c.
• In ogni caso parte attrice deve fornire la prova dei fatti in merito alla fuga della cagnolina ed ai danni patiti.
Chiedeva quindi di respingere la domanda attorea.
Senza svolgere attività istruttoria, ma solo un tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
*****
Sulla eccezione preliminare di tardiva riassunzione del giudizio
L'eccezione è infondata.
L'ordinanza del Giudice di Pace ( doc.
2 -3 di parte convenuta) con cui si è dichiarato incompetente per valore ritenendo competente il Tribunale, è stata depositata in cancelleria il 26 giugno
2023. Il giudice di Pace assegnava il termine di legge per la riassunzione e quindi ai sensi dell'art. 50
c.p.c., tre mesi dalla comunicazione del documento.
Il provvedimento è stato depositato/lavorato nel fascicolo telematico e quindi comunicato alle parti in data 27.10.2023.
Tenendo conto della sospensione feriale dei termini, controparte ha correttamente riassunto la causa entro il termine di tre mesi che scadeva il 30 ottobre.
Sul difetto di competenza per valore del Giudice adito
Parte convenuta ha sostenuto che il Tribunale adito non è competente per valore a conoscere della odierna controversia ai sensi del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che, all'art. 3, comma primo, lett.
4 a), ha sancito la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro (art. 7 c.p.c.) instaurate posteriormente alla data del 28 febbraio 2023.
L'eccezione non è fondata.
L'atto di citazione è stato depositato nella cancelleria del Giudice di Pace in data 28.3.2022 e quindi lite è stata instaurata con la notifica alla controparte in data che, benchè non risulti in atti, è necessariamente anteriore al 28.2.2023, momento nel quale per le cause di valore superiore a 5.000 euro era competente il Tribunale.
Sulla mancanza della procura alle liti
Parte convenuta ha eccepito che nel presente giudizio non sia stata prodotta da parte attrice procura alle liti.
L'eccezione è infondata poiché la procura alle liti risulta essere stata rilasciata dall'attrice in calce alla citazione dinanzi al giudice di Pace (Corte di Cassazione n.11430 dell'11.04.19 )
Sulla eccepita nullità dell'atto di citazione per mancanza del codice fiscale dell'attrice e per dubbia individuazione del Giudice .
Non è sorto alcun dubbio sull'identità di parte attrice come comprovato dalla costituzione in giudizio della convenuta che ha potuto svolgere le sue difese compiutamente.
Si tratta quindi di una nullità comunque sanata per cui non è stato necessario disporre la rinnovazione dell'atto, peraltro neanche mai chiesta da parte convenuta.
Parimenti non è sorto alcun dubbio sul Giudice dinanzi al quale è stata chiamata a CP_1 difendersi, sebbene l'attrice nell'atto di citazione in riassunzione, dopo aver indicato nell'intestazione il
Tribunale di Torino, ha citato a comparire “dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino nella CP_1 sua nota sede di Corso Vittorio Emanuele II n. 127” e “nei termini di cui all'art. 319 c.p.c.”, previsti per la costituzione dinanzi al Giudice di Pace.
Anche questa nullità deve ritenersi sanata atteso che ha potuto depositare la sua comparsa presso CP_1 il Tribunale e difendersi dinanzi a questo Giudice, cui infatti non ha avuto necessità di chiedere alla prima udienza la rinnovazione dell'atto di citazione.
Sulla carenza di legittimazione passiva di CP_1
Parte attrice ha narrato che la fuga dell'animale è avvenuta dopo la consegna dello stesso, all'interno del suo trasportino, al personale addetto al controllo bagagli, prima CP_1 dell'imbarco.
5 ha eccepito di non essere il soggetto giuridico che si occupa dei servizi di CP_1 handling nell'aeroporto di Torino. Questi sono invece gestiti da soggetto Controparte_2 giuridico diverso. Legittimata passiva secondo parte convenuta non è quindi nè CP_1 [...] bensì piuttosto il vettore BLUE AIR, soggetto che aveva in custodia il trasportino Controparte_2 in cui era alloggiato il cane.
Parte attrice a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta non ha contestato il fatto che l'attività di handling presso l'aeroporto di Torino sia esercitata da , ma si è limitata dire che questo non poteva essere un fatto noto all'attrice. CP_2
Questa difesa non può essere condivisa e non è dirimente poiché la parte che inizia un giudizio è onerata di individuare correttamente la propria controparte, vieppiù trattandosi di società per azioni, rispetto alle quali sarebbe stato agevole individuare se e chi gestiva il servizio di handling.
In merito alla legittimazione passiva in caso di domanda di risarcimento danni ai bagagli occorsi in occasione di un trasporto aereo è sufficiente richiamare Sezioni Unite 21850/2017:
Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. "handling" aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' "handler" (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l' "handler" riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo;
consegue da ciò che: a) l'operatore di "handling" assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto;
b) nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' "handler", il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l'operatore di "handling" non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell'art.
6 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l' "handler", pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo
e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall'azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall'art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di
Varsavia), salva l'ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell'ausiliario resta illimitata
Si deve concludere quindi, nel caso che ci occupa, che parte attrice avrebbe potuto agire in via contrattuale contro il vettore BLUE AIR;
o in via extracontrattuale contro la società di handling e cioè
Controparte_2
, società che gestisce l'aeroporto di Caselle, ma non i servizi di handling, è dunque CP_1 soggetto giuridico carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., per la fuga ed il temporaneo smarrimento della Per_ cagnolina durante le operazioni di imbarco gestite da . Controparte_2
La domanda attore va quindi respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 26.000,00
- viene applicata la riduzione del 40% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la semplicità della controversia ed atteso altresì che non sono state svolte prove.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 551,40 per la fase di studio
€ 466,20, per la fase introduttiva
€ 1.008,00 per la fase istruttoria
€ 1.020,60 per la fase decisionale
Totale € 3.046,20
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro , Pt_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda di parte attrice dichiara tenuto e condanna rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidandole in € € 3.046,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per
[...] legge;
Torino, 03/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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