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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4553/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250066091131000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8/10/2025, il sig. Ricorrente_1 (CF: CF_Ricorrente_1) ha impugnato la cartella di pagamento n. 26820250066091131 emessa a seguito del controllo formale ex art. 36 ter D.P.
R. n. 600/1973 sul Modello PF2022, anno d'imposta 2021, e avente ad oggetto il recupero di somme portate in detrazione con riferimento al c.d. “Bonus Mobili”, per un importo complessivo di Euro 1.098,00.
In data 23/07/2024, veniva notificata la comunicazione di irregolarità (Codice atto 02005392283), con la quale l'Ufficio Territoriale di Legnano aveva disconosciuto le detrazioni fruite dal ricorrente nella dichiarazione
Redditi PF 2022. Nello specifico non veniva riconosciuta la spesa di Euro 15.500,00, indicata al rigoRP57,
“Spesa arredo immobili ristrutturati”. Ciò determinava la ripresa della corrispondente detrazione pari a 775,00 euro.
Con il ricorso, il ricorrente in sostanza, sottolinea in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti per poter detrarre in dichiarazione la spesa sostenuta, specificando che l'intervento di recupero del patrimonio edilizio, cui sono direttamente connesse le spese del c.d. “Bonus Mobili”, è avvenuto previa sottoscrizione di un contratto di appalto che vede il sig. Ricorrente_1 essere cointestatario del contratto ed avendo provveduto a pagare in data 27.12.2022 gli oneri di urbanizzazione a lui intestati.
Il ricorrente si lamenta anche di una palese contraddizione tra le motivazioni poste a base dell'avviso di rettifica (in cui viene evidenziato che le spese siano state sostenute solo dall'altro coniuge) e le motivazioni poste a base del provvedimento di diniego all'autotutela (ossia, il non aver indicato in dichiarazione spese di ristrutturazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti ed ascoltate le parti, si ritiene di dover accogliere il ricorso.
L'Ufficio sostiene che il ricorrente non avrebbe sostenuto spese di ristrutturazione: come peraltro riconosciuto dalla stessa Agenzia (pag.2 controdeduzioni) il Sig. Ricorrente_1 in realtà ha sostenuto spese per tale intervento
“avendo provveduto a pagare in data 27/12/2022 gli oneri di urbanizzazione a lui intestati”, nonché ben due fatture del progettista e direttore dei lavori de quibus.
Le fatture ed i relativi bonifici tracciabili sono agli atti. Si osserva altresì che nella Guida “Bonus Mobili ed
Elettrodomestici” pubblicata dalla stessa Agenzia delle Entrate e da questa caricata sul proprio sito Internet, ancor oggi si afferma che “può usufruire dell'agevolazione (Bonus Mobili) anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edili realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista”.
Appare pertanto evidente che lo spirito della Legge sia stato rispettato ed il bonus mobili fosse legittimamnete posto in detrazione.
La natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio,
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso . Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4553/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250066091131000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8/10/2025, il sig. Ricorrente_1 (CF: CF_Ricorrente_1) ha impugnato la cartella di pagamento n. 26820250066091131 emessa a seguito del controllo formale ex art. 36 ter D.P.
R. n. 600/1973 sul Modello PF2022, anno d'imposta 2021, e avente ad oggetto il recupero di somme portate in detrazione con riferimento al c.d. “Bonus Mobili”, per un importo complessivo di Euro 1.098,00.
In data 23/07/2024, veniva notificata la comunicazione di irregolarità (Codice atto 02005392283), con la quale l'Ufficio Territoriale di Legnano aveva disconosciuto le detrazioni fruite dal ricorrente nella dichiarazione
Redditi PF 2022. Nello specifico non veniva riconosciuta la spesa di Euro 15.500,00, indicata al rigoRP57,
“Spesa arredo immobili ristrutturati”. Ciò determinava la ripresa della corrispondente detrazione pari a 775,00 euro.
Con il ricorso, il ricorrente in sostanza, sottolinea in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti per poter detrarre in dichiarazione la spesa sostenuta, specificando che l'intervento di recupero del patrimonio edilizio, cui sono direttamente connesse le spese del c.d. “Bonus Mobili”, è avvenuto previa sottoscrizione di un contratto di appalto che vede il sig. Ricorrente_1 essere cointestatario del contratto ed avendo provveduto a pagare in data 27.12.2022 gli oneri di urbanizzazione a lui intestati.
Il ricorrente si lamenta anche di una palese contraddizione tra le motivazioni poste a base dell'avviso di rettifica (in cui viene evidenziato che le spese siano state sostenute solo dall'altro coniuge) e le motivazioni poste a base del provvedimento di diniego all'autotutela (ossia, il non aver indicato in dichiarazione spese di ristrutturazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti ed ascoltate le parti, si ritiene di dover accogliere il ricorso.
L'Ufficio sostiene che il ricorrente non avrebbe sostenuto spese di ristrutturazione: come peraltro riconosciuto dalla stessa Agenzia (pag.2 controdeduzioni) il Sig. Ricorrente_1 in realtà ha sostenuto spese per tale intervento
“avendo provveduto a pagare in data 27/12/2022 gli oneri di urbanizzazione a lui intestati”, nonché ben due fatture del progettista e direttore dei lavori de quibus.
Le fatture ed i relativi bonifici tracciabili sono agli atti. Si osserva altresì che nella Guida “Bonus Mobili ed
Elettrodomestici” pubblicata dalla stessa Agenzia delle Entrate e da questa caricata sul proprio sito Internet, ancor oggi si afferma che “può usufruire dell'agevolazione (Bonus Mobili) anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edili realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista”.
Appare pertanto evidente che lo spirito della Legge sia stato rispettato ed il bonus mobili fosse legittimamnete posto in detrazione.
La natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio,
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso . Spese compensate.