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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel./est. dott. Sebastiano Cassaniti Giudice riunito in camera di consiglio, all'esito dl concesso termine per memorie e repliche con scadenza al 16/7/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 158/2025 R.G.P.U., promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , , nato a [...]_2 C.F._2 Parte_3 il 14/01/1985, C.F. , , nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._4 Parte_5 e nata a [...] il [...], c.f. C.F._5 Parte_6
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Mania;
C.F._6 RICORRENTI nei confronti di con sede in SAN PIETRO CLARENZA Controparte_1 (CT) VIA SALVATORE QUASIMODO 13 (C.F. ), in persona dei soci illimitatamente P.IVA_1 responsabili, e di questi ultimi, , Nato a CENTURIPE (EN) il 11/06/1945 Codice Controparte_1 fiscale: , e , Nata a RADDUSA (CT) il 29/06/1945 Codice C.F._7 CP_2 fiscale: ; C.F._8 RESISTENTI visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII, mezzo pec del 23/4/2025 per l'udienza del 27/5/2025 nei confronti della società e a mani del figlio convivente in data 10/6/2025 per l'udienza dell'1/7/2025 nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società si è difesa personalmente a mezzo del socio e legale rappresentante CP
(non essendo comparsa l'altra socia) e che, con memoria depositata in data 11/7/2'25, ha dedotto
[...] quanto segue:
“La società costituendosi nel presente procedimento di Controparte_1 liquidazione giudiziale promosso ai sensi dell' art. 40 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, espone quanto segue e chiede il rigetto dell'istanza per le ragioni di fatto e di diritto che si illustrano. PREMESSA SULLA NATURA E L'ATTIVITÀ AZIENDALE La CP
1 rappresentava una realtà imprenditoriale di primario rilievo nel settore della produzione di pasta alimentare fresca in Sicilia, distinguendosi per la qualità dei propri prodotti e per la presenza consolidata nei circuiti distributivi regionali. L'azienda operava attraverso uno stabilimento produttivo sito in via Mongibello 154/n, Zona Industriale Piano Tavola (CT), e gestiva altresì un laboratorio di pasta ripiena aperto al pubblico in via VI Aprile 63/69 a Catania, nei pressi della stazione ferroviaria. La società aveva sviluppato un formato particolare di confezione da 3x200g, creato e distribuito esclusivamente dalla propria organizzazione, ed era presente presso distributori di calibro del gruppo
, e la quasi totalità dei distributori della regione siciliana. Tale posizione di mercato CP_3 CP_4 testimonia la solidità dell'impianto aziendale e la validità del modello di business sviluppato nel corso degli anni di attività. LE VICENDE CHE HANNO DETERMINATO LE ATTUALI DIFFICOLTÀ 1. Le origini delle difficoltà finanziarie Le difficoltà economiche della società traggono origine da una congiuntura particolarmente sfavorevole caratterizzata dal significativo incremento dei costi energetici e dai mancati pagamenti di diversi clienti. Tali circostanze hanno determinato l'impossibilità di onorare regolarmente un mutuo contratto con innescando una spirale di difficoltà che ha coinvolto CP_5 sia la che la società distributrice BU s.r.l., società dei figli dell'amministratore, con cui CP condivideva gli uffici. Per fronteggiare la situazione debitoria e procedere al recupero dei crediti, le società si erano affidate all'Avvocato , che agiva di intesa con l'avvocato Parte_5 Daniela Enza EO, in quanto Abogado del collegio di Santa Cruz in Spagna. Tuttavia, l'attività di recupero crediti si è rivelata sostanzialmente infruttuosa, non consentendo di reperire le risorse necessarie per il superamento della crisi.
2. La procedura esecutiva immobiliare e l'acquisizione dello stabilimento Durante il tentativo di recupero dei crediti, l'azienda subiva procedura esecutiva RGEI 1092/2017 sul proprio stabilimento di produzione. In tale procedura, la società BU era patrocinata dall'avvocato per la permanenza in precario oneroso. Il cespite immobiliare veniva Pt_5 successivamente acquistato nella medesima procedura dall'avvocato e dalla Parte_5 madre , aveva assunto l'impegno di aiutare i propri clienti a superare il Parte_6 Pt_5 momento di difficoltà, installando anche un impianto fotovoltaico (All.01) Tuttavia, contrariamente agli impegni assunti, poco prima del decreto di trasferimento, i nuovi proprietari richiedevano alla società somme che questa non poteva permettersi e domandavano al custode la liberazione dell'immobile (All.03).. Successivamente, mentre si accingevano al primo accesso, (Assieme alla collega Pt_5 Daniela Enza EO con cui ha operato di intesa in quanto era abbandonava ogni Pt_5 Per_1 incarico rimettendo tutti i mandati e bloccando di fatto ogni attività di recupero che sarebbe dovuta ricominciare con nuovi legali (All 55-58) 3. L'allontanamento forzoso e le conseguenze sull'attività produttiva Il 30 marzo 2023, l'avvocato procedeva all'allontanamento della Parte_5 CP con l'ausilio della forza pubblica (All 10), nonostante l'azienda fosse ancora in piena produzione
[...] e disponesse di numerose commesse. Tale azione veniva posta in essere dopo diversi tentativi di liberazione dell'immobile, impossibili da effettuare perché l'azienda si è trovata all'improvviso a dovere andare via ed in piena campagna vendite invernale (periodo di maggior richiesa della pasta fresca), con cui doveva accumulare risorse economiche per il trasloco del gigantesco impianto. Contestualmente a tali eventi, la presentava alla GDF querela nei confronti del , che veniva CP Parte_5 successivamente imputato coattamente e rinviato a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti (All. 04). Durante l'audizione a SIT presso la Polizia Giudiziaria, figlio Testimone_1 dell'amministratore della , riferiva di aver appreso da fonti informali che l'avvocato non CP era nuovo passato aveva fatto una macchinazione giuridica contro un suo cliente e si era di fatto impossessato dei suoi averi (All. 05, pagina 1) IL PATRIMONIO AZIENDALE E LE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO 1. La consistenza del patrimonio strumentale Al momento dell'allontanamento del 30 marzo 2023, nello stabilimento di Piano Tavola era presente un impianto produttivo composto da decine di macchinari (All 10), così come al momento dell'immissione in possesso (All 15). In questi beni era compreso il contenuto di un magazzino macchinari e di ulteriore parte dell'impianto che rappresenta la coda di produzione e lo completa, poi trattenuto dal e dalla ed oggetto di Parte_5 Parte_6 cause civili RG 8313-2023 ed RG 8258-2024 (all 31, all 34). Il valore degli impianti che CP
è riuscita a rimuovere è stato accertato da ufficiali giudiziari del Tribunale di Catania e da consulenti
2 tecnici d'ufficio in centinaia di migliaia di euro (All 07, All 08, All 09), mentre quelli trattenuti dai nuovi proprietari l'immobile è stato stimato dall'azienda in più di 100.000 euro nel ricorso cautelare di urgenza (All.31), salvo valore differente dato da periti nominati. Con tale patrimonio strumentale e l'ausilio di investitori interessati, la avrebbe potuto ripartire altrove e ripagare i propri CP creditori, potendo altresì vendere parte del magazzino macchinari per realizzare cifre sufficienti a saldare sia i creditori procedenti nella liquidazione sia i restanti. Oltre ai beni strumentali, la famiglia disponeva di due ulteriori cespiti immobiliari, oggetto della procedura 599/2019 avviata da CP per un residuo irrisorio, che si sarebbe potuta chiudere con accordi a stralcio utilizzando CP_5 quanto realizzato dalle vendite.
2. Le trattative con potenziali investitori Durante la permanenza in precario oneroso, l'azienda aveva intrattenuto contatti con diversi potenziali investitori per la prosecuzione dell'attività, di cui uno seriamente interessato. In particolare, risulta documentato l'interesse di uno estero, come testimoniato dal legale Pierpaolo Parisi che aveva seguito la CP da novembre 2022 a gennaio 2023. (All 06). Si tratta della Nature Line – CCINI – Mr.
[...] Tes_2
di Quormi - Malta Qualora l'attività fosse tornata in possesso dei propri beni, tale soggetto
[...] avrebbe potuto acquisire l'impianto realizzando molto più di quanto si sta ottenendo attraverso le attuali procedure esecutive frammentate. LE CONDOTTE ILLECITE E I RAGGIRI POSTI IN ESSERE CP aveva manifestato più volte l'interesse nella restituzione nei propri beni per potere ripartire con
[...] nuovi finanziatori, come è possibile rilevare nel verbale di rilascio del 30-03-2023 (All. 10) e dal verbale di immissione in possesso e conclusivo della custodia 15-05-2023 (All.15), dove ha fatto correggere di volta in volta le dichiarazioni del custode. Al Giudice, in particolare la aveva fatto istanza CP
(All.11) chiedendo di esprimersi sui tempi e modi dello smontaggio all'udienza programmata del 10 Maggio 2023, vista la complessità dei beni da asportare e alla luce della possibilità che la vendita all'asta potesse essere annullata. Questo poteva avvenire per due motivi: una difformità nella perizia di vendita fatta rilevare dall'azienda, ed anche perché l'azienda aveva fatto pervenire copia della querela al GE (All. 64), da cui si evinceva la condotta che ha portato al rinvio a giudizio dell'avvocato
[...]
per turbata libertà degli incanti e quindi si sarebbe potuta prudenzialmente bloccare la Parte_5 procedura ravvisando gli estremi di reato. In contemporanea, sia il e (All. Parte_5 Parte_6 12), che il custode (All.13), facevano istanza al GE. Il primo si offriva di smaltire tutti i beni della CP a proprio carico, il secondo, chiedeva lumi al GE su come comportarsi “…vista la quantità e la
[...] qualità degli enormi e complessi macchinari industriali…” 1. La mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Maria Angela Chisari, con ordinanza del 10 maggio 2023 della procedura RGEI 1092/2017 (ALL 14), rigettava tutte le istanze presentate e statuiva che acquirenti e proprietari dovessero mettersi d'accordo al di fuori della procedura per la restituzione dei beni. Contrariamente a quanto sostenuto nelle successive comparse processuali, il Giudice non aveva mai disposto lo smaltimento dei beni a carico degli aggiudicatari. Nonostante tale chiaro pronunciamento, prima il custode dichiara abbandonati i beni (All. 15) e accorgendosene CP fa correggere con manifestazione di interesse;
poi e negavano la riconsegna Pt_5 Parte_6 all'azienda (All. 16, All. 17, Negazione All.18) e, il 17 maggio 2023, i nuovi proprietari presentavano ulteriore istanza al Giudice dell'Esecuzione per essere liberati dall'obbligo di restituire i macchinari (All. 19). Il 19 maggio 2023, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza e ribadiva l'ordinanza del 10 maggio 2023 (All. 20).
2. I ricatti e gli artifizi per l'appropriazione dei beni Anziché eseguire il provvedimento del Giudice, il 22 maggio 2023 e Parte_5 Parte_6 inviavano comunicazione PEC alla dichiarando falsamente che il Giudice dell'Esecuzione CP avrebbe statuito la consegna e smaltimento dei beni a loro carico, tentando di trarre in inganno i proprietari dei beni (all. 21 e all.22), Nella medesima comunicazione, subordinavano la restituzione alla firma di un accordo contenente condizioni vessatorie: appena due giorni per reperire le squadre e prepararsi, solo tre giorni per smontare un'intera industria, rinuncia ad ogni bene rimasto oltre i tre giorni senza possibilità di richiederlo indietro, accettazione della distruzione di tutto il giorno successivo. In assenza dell'accettazione di ogni clausola, e minacciavano lo Pt_5 Parte_6 smaltimento e quindi la distruzione di ogni cosa. Successivamente ribadivano la minaccia in maniera strisciante con PEC di giorno 24-05-2023 con un ultimatum: se l'amministratore della Parte_7
[...] non avessero sottoscritto entro le 20, avrebbero provveduto a smaltire e quindi distruggere (All. 62) Davanti al pericolo della distruzione totale del patrimonio aziendale, i erano costretti ad CP accettare tali condizioni capestro.
3. Lo smontaggio parziale e le rinunce estorte Durante i giorni imposti del 25, 26 e 27 maggio 2023 (All 23), l'azienda tentava di recuperare il patrimonio di macchinari, ma ovviamente non riusciva nell'intento dato il tempo irrisorio concesso. La rimozione veniva concessa solo per alcuni pezzi già smontati e ubicati nel piazzale dell'azienda (All. 24). Si scopriva successivamente che aveva fatto firmare al soggetto fragile perché Pt_5 Controparte_1 anziano e all'epoca 78enne, ogni giorno un verbale di rinuncia ai propri beni, probabilmente perché senza tale firma non avrebbero concesso l'asporto degli stessi (All. 23 e All. 24) Si tratta di un insieme di ricatti, artifizi e raggiri, che sfrutta minacce e l'imposizione di condizioni impossibili da mantenere, al fine di entrare in possesso dei beni della che il giudice non aveva concesso al CP Pt_5
e . LE DIFFORMITA' NEGLI ATTI E LE OPERAZIONI GIURIDICHE DISTORTE
[...] Parte_6 L'azienda ha immediatamente tentato il recupero di tutto il patrimonio di beni rimasti per completare l'impianto di produzione e ripartire, o venderlo per soddisfare i propri creditori. Il 29/05/2023. CP inviava quindi PEC chiedendo di accedere per proseguire lo smontaggio della rimanente parte
[...] dell'industria, ma gli veniva negato più volte, prima direttamente dall'avvocato in nome di se Pt_5 stesso e della madre e poi attraverso l'avvocato Mania (All.25 sino All.30). Parte_6
quindi doveva ricorrere giudizialmente.
1. Le dichiarazioni mendaci nelle comparse CP processuali procede prima con ricorso cautelare d'urgenza RG 8313/2023 (All.31) e poi CP per via ordinaria RG 8258/2024 (All. 34) Insospettita dalle anomale sconfitte dei giudizi, CP contatta il ministero della Giustizia e chiede di avere visibilità ai fascicoli di parte. Vi accederà fra aprile e maggio 2025, ricontrollando tutti i procedimenti e realizzando che gli avvocati Gaetano D'Urso, Andrea Mania ed Orazio NA hanno scritto ai magistrati negli atti dei procedimenti cose non veritiere. Nelle comparsa (All.32) del ricorso cautelare d'urgenza RG 8313/2023 (All.31), e nella comparsa (all. 35) procedimento RG 8258/2024 (all. 34), gli avvocati Andrea Mania e Orazio NA scrivevano che il Giudice Chisari, nell'ordinanza del 10 maggio 2023 (All. 14) della RGEI 1092/2017, aveva stabilito lo smaltimento dei beni a carico degli aggiudicatari. Tale affermazione risulta palesemente difforme agli atti allegati, come dimostrato dal contenuto dell'ordinanza che disponeva invece che le parti si mettessero d'accordo al di fuori della procedura. Entrambi i legali erano a conoscenza del contenuto dell'ordinanza perché in loro possesso ed inserita nel fascicolo. Analogamente, l'avvocato Gaetano D'Urso nelle comparse degli RG 11457/2023, RG 7615/2023, RG 7616/2023 (All. 37, All 38, All 39) narrava ai magistrati che il Giudice dell'Esecuzione aveva statuito lo smaltimento a carico dei nuovi proprietari, quando invece il magistrato aveva disposto tutt'altro. Tali affermazioni inveritiere sono state determinanti per l'esito negativo dei giudizi, causando perdita istantanea (all 33, All 36) delle cause da parte della e nuovi esborsi per potersi difendere. CP
Attualmente ha appellato la sentenza della causa RG 8258-2024 2. Il doppio gioco CP dell'avvocato mentre l'avvocato Mania teneva bloccati i macchinari Controparte_6 rimasti in stabilimento avvantaggiandosi delle dichiarazioni contestate, impedendo all'azienda di trasferirsi e tornare a guadagnare, patrocinava tutti gli ex dipendenti del pastificio agli RG7429/23, RG7059/23, RG 7773/23, RG7431/23 (all 40) e delle aziende collegate che non riuscivano ad essere pagati dall'azienda ferma e impossibilitata a lavorare. Si configura un doppio gioco dove da una parte l'avvocato guadagna con le cause di tutti i dipendenti, ma in realtà sta provocando il dissesto che svantaggia gli stessi creditori dell'azienda tranne e , tenendo fermi i macchinari di Pt_5 Parte_6 produzione nelle mani dell'avvocato che se ne è di fatto appropriato, togliendoli alla Pt_5 CP che invece li destinerebbe al pagamento di tutti i creditori, compresi i dipendenti da lui patrocinati.
3. Le operazioni di frammentazione e moltiplicazione delle spese Mentre tengono bloccati i macchinari e ferma l'azienda, , tramite altri legali collegati hanno avviato una serie di operazioni Pt_5 Parte_6 giuridiche che stanno erodendo il patrimonio soddisfattorio del ceto creditorio: hanno fatto causa per somme già pagate, frammentano le richieste moltiplicando le spese di giustizia di cui gli avvocati hanno diritto di prelazione, rifiutano negoziazioni anche al 50% delle somme richieste. Rifiuto negoziazione: Gli avvocati e Daniela Enza EO, chiamano la a Parte_5 CP
4 negoziazione per una cifra indicativa di circa 1500 euro. L'azienda ne offre 750,00 (all. 41) ma il Pt_5 e EO rifiutano ed avviano immediatamente la causa la 4258-2023, facendo lievitare la somma dovuta ad oltre 3000 euro (All. 59), facendo sostenere all'azienda ulteriori spese processuali ed ottenendo titoli per cifre maggiori, nonostante le difficoltà e l'onesta offerta del 50% l'importo richiesto. Anche l'azienda dei figli, la BU s.r.l viene subito aggredita in procedimenti dove l'azienda è contumace per le difficoltà del momento lavorative, strutturali e personali: Sentenza 306-2024 (All 42), Decreto di accoglimento 2242-2024 (all 43). La BU distribuiva parte della produzione , CP il e la EO erano legali anche di entrambe e sapevano benissimo che cessato il flusso di Pt_5 forniture provenienti dalla , la BU non avrebbe potuto pagarli. Frammentazione CP richieste e cause per somme già corrisposte In particolare, per rimanere nello stabilimento, il custode della procedura 1092/2017 aveva ottenuto dal Giudice dell'Esecuzione pigioni da 800 euro al mese (All 44), Rimanevano in arretrato quelle da gennaio ad aprile 2023. Invece di un decreto ingiuntivo cumulativo, ha frammentato le richieste facendone quattro separate attraverso l'avvocato Pt_5 Gaetano D'Urso, e più precisamente RG 7615-23, RG 7616-23, RG 11457-23, RG 11467-23. I decreti sono stati tutti opposti, due in particolare perché relativi a pigioni già pagate: per le ragioni spiegate nelle precisazioni conclusive di parte dell''RG 7616/23, (All.46 ), e come spiegato nelle note di trattazione udienza dell'RG11467 (ALL.47). con somme richieste ben 6 mesi dopo il pagamento già avvenuto. Altri avvocati arrivano prima ad asta con documenti della cause del . Come se non Pt_5 bastasse, nel 2023 giunge decreto ingiuntivo dell'avvocato RO IN NA DI: 2281-23 per conto della (preciso: fornitore di farina, non l'avvocato ) con richiesta di provvisoria Parte_8 Pt_5 esecutività, opposto con RG 7617/23. All'interno della comparsa in costiruzione (ALL 63) si trovano ellegati documenti delle cause curate dai legali dell'avv. , in special modo il DI 6865-2023 di Pt_5
contro la (All 50) ma anche le Opposizioni della ai Parte_3 CP CP [...]
, con cui richiedevano il pagamento delle pigioni coi DI 2171-23 e DI 2326-23 CP_7 Parte_6 (ALL 51 e 52) . Documenti di cui la RO IN NA non dovrebbe essere in possesso e con cui si coadiuva nell'ottenimento dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo del suo cliente, con cui poi pignorerà positivamente i macchinari dei dipendenti la (All.07) prima di tutti. Altro fatto che CP costringerà a difendersi strenuamente, visto tutte le cause legate al , che stavano CP Pt_5 piovendo sull'azienda e viste le voci riportate in SIT (All. 05). Ulteriori considerazioni: Si fa notare infine come L'avv. Mania pignora i macchinari della ma non iscrive il pignoramento a CP ruolo. Il valore di questi beni stimato dall'Ufficiale Giudiziario è di circa 42.000 euro (All 08), già da solo avrebbe coperto quasi tutto il debito, di circa 34.000 euro, degli ex dipendenti patrocinati dall'avvocato Mania. LA SVALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE 1. Le sottovalutazioni e le vendite frazionate Tutti i beni della e della famiglia per effetto delle CP CP operazioni giudiziarie descritte, hanno subito immense svalorizzazioni o non sono state valutate correttamente. Il pignoramento ottenuto dall'avvocato RO IN NA (all.27) è stato valutato soli 39.000 euro dall'ufficiale giudiziario, mentre il CTU lo ha rivalutato a 92.860 euro. (all.30). Analogamente, è probabile una rivalutazione superiore del CTU anche del pignoramento non convertito per i dipendenti, che però non è avvenuta in quanto il pignoramento non è stato iscritto a ruolo dall'avvocato Mania. La famiglia possiede anche due beni immobili, entrambi in procedura CP esecutiva RGEI 599/2019, di cui uno venduto per circa 170.000 euro e l'altro attualmente in vendita. Erano stati stimati in origine circa 220.000 euro e circa 270.000 euro.
2. La perdita di valore per la divisione dell'impianto Nella procedura 1343/2024 avviata dalla RO IN NA per conto della Pt_8
, il 1° luglio 2025 sono stati aggiudicati diversi lotti di macchinari ad un prezzo di realizzo (terza
[...] asta) che non ha nemmeno soddisfatto il creditore stesso. Tale vendita disgiunta, ed ottenuta prematuramente grazie anche ai documenti dei procedimenti degli avvocati del , ha fatto perdere Pt_5 valore alla parte restante dell'impianto ed anche alla possibilità di avviare la linea di pasta non ripiena fuori frigo che aveva appena creato e che costituiva parte dell'accordo col finanziatore CP estero interessato. RAGIONI DI DIRITTO 1. L'insussistenza dello stato di insolvenza Ai sensi dell'art.2 lett. b) del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, per insolvenza si intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più
5 in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Nel caso di specie, la situazione debitoria della società non deriva da una strutturale incapacità di far fronte alle obbligazioni, bensì dall'impossibilità materiale di proseguire l'attività produttiva a causa dell'indebita sottrazione dei beni strumentali essenziali. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza deve configurarsi attraverso l'impossibilità oggettiva del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestandosi attraverso l'incapacità di garantire il corretto svolgimento della propria attività imprenditoriale. La , disponendo di un patrimonio strumentale di valore CP considerevole e di concrete prospettive di rilancio attraverso investitori qualificati, non versa in uno stato di insolvenza irreversibile, ma in una situazione di temporanea impossibilità determinata dalle condotte illecite poste in essere dai soggetti che si sono appropriati dei beni aziendali.
2. La sufficienza del patrimonio per il soddisfacimento dei creditori istanti la richiesta di liquidazione giudiziale La somma del patrimonio della società e della famiglia è il seguente: - Macchinari pignorati senza CP iscrizione a ruolo, di cui all'08 pari a 42.000 euro, con probabile valore errato in difetto e suscettibile di maggiore valutazione - I macchinari trattenuti da e , pari a quasi 110.000 euro, - Pt_5 Parte_6 I macchinari della procedura 1343/2023, pari a circa 92.000 euro (Di cui una piccola parte sembra sia stata appena venduta) - il cespite rimasto nella procedura 599/2019, periziato a circa 250.000 euro A tutto questo andrebbe aggiunto un coefficiente di rivalutazione per completezza ed integrità dell'impianto quando ancora indiviso. Il patrimonio complessivo della società e della famiglia CP correttamente valutato, risulta ampiamente sufficiente per il soddisfacimento integrale di questi creditori, anche alla luce di una rivalutazione positiva, come avvenuta per il pignoramento (All.07) rivalutato dal CTU (All. 09) inoltre ha pure credito di imposta derivante dall'acquisto di CP macchinari per la produzione con un prestito CRIAS ed ampio credito IVA (oltre i 100.000 euro), perché comprava le materie prime in Italia e vendeva parte della produzione all'esterno in regime VIES. Esistono altri creditori che stanno procedendo al recupero delle loro somme, fra cui citiamo la CRIAS e l'agenzia delle entrate di Enna, oltre che un parente che ha privilegio ipotecario su di un immobile ed iscritti in procedura 599/2019. Questi pero' non hanno fatto istanza di fallimento della società e stanno soddisfacendo i loro crediti in tal modo. Esiste infine l'erario, con un debito che attendevamo di risanare con le rinnovate misure di protezione di impresa ed un accordo pluriennale ma che tutt'ora non puo' essere avviato perché l'azienda è ostaggio del e della SI.ra . Di un bilancio Parte_5 Parte_6 patrimoniale ed economico completo, ci riserviamo di dare consistenza nel più breve tempo possibile, una volta ultimato il lavoro di ricostruzione contabile causato dalla distruzione di alcuni elementi della stessa, come dimostrato in udienza con il verbale dei vigili di Belpasso da noi consegnato. I soci dell'azienda hanno appena perso l'abitazione e sono dovuto andare via da essa;
hanno anche affrontato problemi di salute che hanno richiesto operazioni chirurgiche e si trovano con il materiale contabile da disimballare, essendo centinaia i cartoni tolti dalla sede di San Pietro Clarenza dove società BU e Raviol D'Oro, ed anche la dimora di tutta la famiglia coesisteva. Credito da terzi, fiducia e trasparenza Di quanto sta capitando alla , ne sono sono tenuti al corrente gli altri fornitori e creditori, CP con cui l'azienda ha mantenuto sempre la trasparenza. L'azienda ha richiesto pure supervisione agli ispettori del ministero della giustizia con una serie di esposti (all 53, solo risposte del ministero), questi sono stati informati di quanto sta facendo in codesto tribunale e le problematiche collegate. Per Pt_5 la sua politica di correttezza, diversi fornitori sono pronti a darci credito (All 60, all, 61, all.02). Uno dei quali, IN Gallo, è fra le più grandi realtà della Sicilia di produzione di sfarinati. Esistono quindi i presupposti, per il prosieguo, una volta che l'autorità giudiziaria avrà inquadrato i procedimenti sotto quanto da noi esposto. Si rende noto che l'azienda attualmente è bloccata da 2 anni e non ha fatto alcuna operazione di compravendita del proprio patrimonio, non si sta indebitando, non ha distratto beni e crediti. L'unico pericolo al soddisfacimento dei creditori, sono le azioni che il , Parte_5
e degli avvocati collegati e la futura obsolescenza ed il disfacimento di un impianto di Parte_6 produzione immobile, oltre alla frammentazione dello stesso venduto in plurime aste. In conclusione Tutto cio' costituisce una massa attiva largamente superiore al passivo complessivo di circa 53.833,99 euro indicato nell'istanza. Tali circostanze escludono la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, configurandosi piuttosto l'opportunità di procedure alternative volte al
6 risanamento dell'impresa e al soddisfacimento dei creditori attraverso la continuazione dell'attività, una volta recuperato il patrimonio di macchinari.
3. Le condotte illecite dei creditori procedenti Le condotte poste in essere dai creditori procedenti e dai loro legali configurano una serie di illeciti che hanno determinato artificiosamente lo stato di difficoltà della società. In particolare: • L'appropriazione indebita dei beni aziendali attraverso raggiri e minacce;
• Le inveritiere dichiarazioni rese nei procedimenti giudiziari;
• La frammentazione artificiosa dei crediti per moltiplicare le spese processuali;
• Il rifiuto di ogni forma di negoziazione anche a condizioni favorevoli;
• L'Avvio immediato di tutti i recuperi mentre il e tenevano bloccati i beni aziendali, Parte_5 Parte_6 contro le disposizioni del giudice • Il condizionamento economico causato dalla privazione del patrimonio di macchinari, che indebolisce ed annulla la possibilità di difesa ed il soddisfacimento dei creditori, quasi tutti legali al . Tali condotte, oltre a configurare possibili profili di rilevanza Pt_5 penale ed abuso degli strumenti di giudizio, sia singolarmente ma in special modo viste nell'insieme, determinano l'illegittimità dell'istanza di liquidazione giudiziale in quanto fondata su presupposti artificiosamente creati.
4. La violazione del principio di buona fede processuale L'istanza di liquidazione giudiziale si pone in contrasto con il principio di buona fede processuale, configurandosi come strumento per consolidare l'appropriazione indebita dei beni aziendali già posta in essere. I creditori procedenti e , anziché favorire il recupero del proprio credito attraverso la Pt_5 Parte_6 ripresa dell'attività produttiva, hanno deliberatamente impedito tale possibilità per conseguire vantaggi indebiti. CONCLUSIONI E ISTANZE Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che:
1. La società
non versa in uno stato di insolvenza irreversibile, ma in una situazione di temporanea CP difficoltà determinata dalle condotte illecite di terzi;
2. Il patrimonio aziendale, correttamente valutato, risulta ampiamente sufficiente per il soddisfacimento dei creditori istanti;
3. Esistono concrete prospettive di risanamento attraverso la restituzione dei beni illecitamente sottratti e il coinvolgimento di investitori qualificati;
4. Le condotte dei creditori procedenti configurano una serie di illeciti volti all'appropriazione indebita del patrimonio aziendale;
5. L'istanza di liquidazione giudiziale si pone in contrasto con i principi di buona fede processuale e con l'interesse generale al mantenimento dell'attività produttiva. Riportiamo infine estratto di quanto dichiarato dal al proprio ODA. (All Pt_5 54), dove scrive “…Nessun intento di -esproprio dello stabilimento- è stato posto in essere dallo scrivente…”. Se non si fosse difesa, iniziando dal correggere le dichiarazioni di CP abbandono del delegato alla vendita, passando per l'opposizione a tutte le cause intentate contro l'azienda anche per somme già pagate, e finendo con il contrastare l'appropriazione del patrimonio di macchinari, oggi il e la SI.ra avrebbero maturato diritto oltre che allo Parte_5 Parte_6 stabilimento, all'intero impianto di produzione, e tutto quanto ivi presente, nulla più rimanendo per se stessa ed i creditori della .
PER QUESTI MOTIVI
La società CP Controparte_1
come sopra rappresentata, chiede all'Onorevole Tribunale di voler: RIGETTARE
[...] l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dai sigg. , Pt_5 Parte_5 [...]
ed altri per insussistenza dei presupposti di legge;
IN VIA Parte_9 SUBORDINATA, disporre ogni opportuno accertamento istruttorio volto a verificare la consistenza del patrimonio aziendale e le concrete possibilità di risanamento dell'impresa; IN OGNI CASO, condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ogni altro onere accessorio. Con osservanza. San Pietro Clarenza, 11 luglio 2025 Per la società Controparte_1 [...] ; CP ritenuto che occorre tener conto della tipologia del presente procedimento e dei presupposti per la chiesta pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, quanto all'accertamento incidentale della legittimazione attiva dei ricorrenti, che è sufficiente osservare che i crediti dei ricorrenti risultano tutti recati da titoli giudiziali e che, con particolare riguardo a , , e , i Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 crediti dedotti risultano assistiti da decreti ingiuntivi definitivi ex art. 647 c.p.c., non risultando che alla pronuncia di tali provvedimenti sia seguita un qualche impugnazione (pur tardiva) della società; ritenuto, con riferimento all'insolvenza, che: 1) il valore del patrimonio rispetto all'esposizione debitoria e all'indisponibilità (totale o parziale) dello
7 stesso anche per condotte asseritamente illegittime di terzi sono circostanze narrate dalla resistente, ma che non appaiono conducenti, non risultando che la società sia in liquidazione;
2) le ragioni dell'insolvenza e l'evolversi delle procedure esecutive indicate in questa sede non assumono rilevanza, non essendo stato attivato un qualche istituto alternativo per la risoluzione della crisi o dell'insolvenza (se del caso idoneo alla cristallizzazione del patrimonio);
3) parte resistente, che pur si è difesa nel merito, non si è confrontata con l'esposizione debitoria, oltre a quella recata dall'odierno ricorso introduttivo, qui attestata per euro 540.495,00 dall'Agenzia delle Entrate e per euro 216.887,15 dall' ; CP_8
4) non ha dedotto come intenda concretamente fare fronte alla propria esposizione debitoria, indicandola nel complesso, al di là di generiche affermazioni quanto alla ripresa dell'attività caratteristica, che, per stessa ammissione di parte resistente, è cessata;
ritenuto che
l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII e che le emergenze in atti attestano il superamento di quella sub art. 2, lett. d), n. 3), CCI;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede in SAN PIETRO CLARENZA (CT) VIA SALVATORE Controparte_1
QUASIMODO 13 (C.F. ), e dei soci illimitatamente responsabili, , P.IVA_1 Controparte_1 Nato a CENTURIPE (EN) il 11/06/1945 Codice fiscale: , e , C.F._7 CP_2 Nata a RADDUSA (CT) il 29/06/1945 Codice fiscale: ; C.F._8 NOMINA il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. FABIO COSTALUNGA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
8 STABILISCE il giorno 02/12/2025, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/07/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Fabio Letterio Ciraolo Mariano Sciacca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel./est. dott. Sebastiano Cassaniti Giudice riunito in camera di consiglio, all'esito dl concesso termine per memorie e repliche con scadenza al 16/7/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 158/2025 R.G.P.U., promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , , nato a [...]_2 C.F._2 Parte_3 il 14/01/1985, C.F. , , nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._4 Parte_5 e nata a [...] il [...], c.f. C.F._5 Parte_6
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Mania;
C.F._6 RICORRENTI nei confronti di con sede in SAN PIETRO CLARENZA Controparte_1 (CT) VIA SALVATORE QUASIMODO 13 (C.F. ), in persona dei soci illimitatamente P.IVA_1 responsabili, e di questi ultimi, , Nato a CENTURIPE (EN) il 11/06/1945 Codice Controparte_1 fiscale: , e , Nata a RADDUSA (CT) il 29/06/1945 Codice C.F._7 CP_2 fiscale: ; C.F._8 RESISTENTI visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII, mezzo pec del 23/4/2025 per l'udienza del 27/5/2025 nei confronti della società e a mani del figlio convivente in data 10/6/2025 per l'udienza dell'1/7/2025 nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società si è difesa personalmente a mezzo del socio e legale rappresentante CP
(non essendo comparsa l'altra socia) e che, con memoria depositata in data 11/7/2'25, ha dedotto
[...] quanto segue:
“La società costituendosi nel presente procedimento di Controparte_1 liquidazione giudiziale promosso ai sensi dell' art. 40 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, espone quanto segue e chiede il rigetto dell'istanza per le ragioni di fatto e di diritto che si illustrano. PREMESSA SULLA NATURA E L'ATTIVITÀ AZIENDALE La CP
1 rappresentava una realtà imprenditoriale di primario rilievo nel settore della produzione di pasta alimentare fresca in Sicilia, distinguendosi per la qualità dei propri prodotti e per la presenza consolidata nei circuiti distributivi regionali. L'azienda operava attraverso uno stabilimento produttivo sito in via Mongibello 154/n, Zona Industriale Piano Tavola (CT), e gestiva altresì un laboratorio di pasta ripiena aperto al pubblico in via VI Aprile 63/69 a Catania, nei pressi della stazione ferroviaria. La società aveva sviluppato un formato particolare di confezione da 3x200g, creato e distribuito esclusivamente dalla propria organizzazione, ed era presente presso distributori di calibro del gruppo
, e la quasi totalità dei distributori della regione siciliana. Tale posizione di mercato CP_3 CP_4 testimonia la solidità dell'impianto aziendale e la validità del modello di business sviluppato nel corso degli anni di attività. LE VICENDE CHE HANNO DETERMINATO LE ATTUALI DIFFICOLTÀ 1. Le origini delle difficoltà finanziarie Le difficoltà economiche della società traggono origine da una congiuntura particolarmente sfavorevole caratterizzata dal significativo incremento dei costi energetici e dai mancati pagamenti di diversi clienti. Tali circostanze hanno determinato l'impossibilità di onorare regolarmente un mutuo contratto con innescando una spirale di difficoltà che ha coinvolto CP_5 sia la che la società distributrice BU s.r.l., società dei figli dell'amministratore, con cui CP condivideva gli uffici. Per fronteggiare la situazione debitoria e procedere al recupero dei crediti, le società si erano affidate all'Avvocato , che agiva di intesa con l'avvocato Parte_5 Daniela Enza EO, in quanto Abogado del collegio di Santa Cruz in Spagna. Tuttavia, l'attività di recupero crediti si è rivelata sostanzialmente infruttuosa, non consentendo di reperire le risorse necessarie per il superamento della crisi.
2. La procedura esecutiva immobiliare e l'acquisizione dello stabilimento Durante il tentativo di recupero dei crediti, l'azienda subiva procedura esecutiva RGEI 1092/2017 sul proprio stabilimento di produzione. In tale procedura, la società BU era patrocinata dall'avvocato per la permanenza in precario oneroso. Il cespite immobiliare veniva Pt_5 successivamente acquistato nella medesima procedura dall'avvocato e dalla Parte_5 madre , aveva assunto l'impegno di aiutare i propri clienti a superare il Parte_6 Pt_5 momento di difficoltà, installando anche un impianto fotovoltaico (All.01) Tuttavia, contrariamente agli impegni assunti, poco prima del decreto di trasferimento, i nuovi proprietari richiedevano alla società somme che questa non poteva permettersi e domandavano al custode la liberazione dell'immobile (All.03).. Successivamente, mentre si accingevano al primo accesso, (Assieme alla collega Pt_5 Daniela Enza EO con cui ha operato di intesa in quanto era abbandonava ogni Pt_5 Per_1 incarico rimettendo tutti i mandati e bloccando di fatto ogni attività di recupero che sarebbe dovuta ricominciare con nuovi legali (All 55-58) 3. L'allontanamento forzoso e le conseguenze sull'attività produttiva Il 30 marzo 2023, l'avvocato procedeva all'allontanamento della Parte_5 CP con l'ausilio della forza pubblica (All 10), nonostante l'azienda fosse ancora in piena produzione
[...] e disponesse di numerose commesse. Tale azione veniva posta in essere dopo diversi tentativi di liberazione dell'immobile, impossibili da effettuare perché l'azienda si è trovata all'improvviso a dovere andare via ed in piena campagna vendite invernale (periodo di maggior richiesa della pasta fresca), con cui doveva accumulare risorse economiche per il trasloco del gigantesco impianto. Contestualmente a tali eventi, la presentava alla GDF querela nei confronti del , che veniva CP Parte_5 successivamente imputato coattamente e rinviato a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti (All. 04). Durante l'audizione a SIT presso la Polizia Giudiziaria, figlio Testimone_1 dell'amministratore della , riferiva di aver appreso da fonti informali che l'avvocato non CP era nuovo passato aveva fatto una macchinazione giuridica contro un suo cliente e si era di fatto impossessato dei suoi averi (All. 05, pagina 1) IL PATRIMONIO AZIENDALE E LE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO 1. La consistenza del patrimonio strumentale Al momento dell'allontanamento del 30 marzo 2023, nello stabilimento di Piano Tavola era presente un impianto produttivo composto da decine di macchinari (All 10), così come al momento dell'immissione in possesso (All 15). In questi beni era compreso il contenuto di un magazzino macchinari e di ulteriore parte dell'impianto che rappresenta la coda di produzione e lo completa, poi trattenuto dal e dalla ed oggetto di Parte_5 Parte_6 cause civili RG 8313-2023 ed RG 8258-2024 (all 31, all 34). Il valore degli impianti che CP
è riuscita a rimuovere è stato accertato da ufficiali giudiziari del Tribunale di Catania e da consulenti
2 tecnici d'ufficio in centinaia di migliaia di euro (All 07, All 08, All 09), mentre quelli trattenuti dai nuovi proprietari l'immobile è stato stimato dall'azienda in più di 100.000 euro nel ricorso cautelare di urgenza (All.31), salvo valore differente dato da periti nominati. Con tale patrimonio strumentale e l'ausilio di investitori interessati, la avrebbe potuto ripartire altrove e ripagare i propri CP creditori, potendo altresì vendere parte del magazzino macchinari per realizzare cifre sufficienti a saldare sia i creditori procedenti nella liquidazione sia i restanti. Oltre ai beni strumentali, la famiglia disponeva di due ulteriori cespiti immobiliari, oggetto della procedura 599/2019 avviata da CP per un residuo irrisorio, che si sarebbe potuta chiudere con accordi a stralcio utilizzando CP_5 quanto realizzato dalle vendite.
2. Le trattative con potenziali investitori Durante la permanenza in precario oneroso, l'azienda aveva intrattenuto contatti con diversi potenziali investitori per la prosecuzione dell'attività, di cui uno seriamente interessato. In particolare, risulta documentato l'interesse di uno estero, come testimoniato dal legale Pierpaolo Parisi che aveva seguito la CP da novembre 2022 a gennaio 2023. (All 06). Si tratta della Nature Line – CCINI – Mr.
[...] Tes_2
di Quormi - Malta Qualora l'attività fosse tornata in possesso dei propri beni, tale soggetto
[...] avrebbe potuto acquisire l'impianto realizzando molto più di quanto si sta ottenendo attraverso le attuali procedure esecutive frammentate. LE CONDOTTE ILLECITE E I RAGGIRI POSTI IN ESSERE CP aveva manifestato più volte l'interesse nella restituzione nei propri beni per potere ripartire con
[...] nuovi finanziatori, come è possibile rilevare nel verbale di rilascio del 30-03-2023 (All. 10) e dal verbale di immissione in possesso e conclusivo della custodia 15-05-2023 (All.15), dove ha fatto correggere di volta in volta le dichiarazioni del custode. Al Giudice, in particolare la aveva fatto istanza CP
(All.11) chiedendo di esprimersi sui tempi e modi dello smontaggio all'udienza programmata del 10 Maggio 2023, vista la complessità dei beni da asportare e alla luce della possibilità che la vendita all'asta potesse essere annullata. Questo poteva avvenire per due motivi: una difformità nella perizia di vendita fatta rilevare dall'azienda, ed anche perché l'azienda aveva fatto pervenire copia della querela al GE (All. 64), da cui si evinceva la condotta che ha portato al rinvio a giudizio dell'avvocato
[...]
per turbata libertà degli incanti e quindi si sarebbe potuta prudenzialmente bloccare la Parte_5 procedura ravvisando gli estremi di reato. In contemporanea, sia il e (All. Parte_5 Parte_6 12), che il custode (All.13), facevano istanza al GE. Il primo si offriva di smaltire tutti i beni della CP a proprio carico, il secondo, chiedeva lumi al GE su come comportarsi “…vista la quantità e la
[...] qualità degli enormi e complessi macchinari industriali…” 1. La mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Maria Angela Chisari, con ordinanza del 10 maggio 2023 della procedura RGEI 1092/2017 (ALL 14), rigettava tutte le istanze presentate e statuiva che acquirenti e proprietari dovessero mettersi d'accordo al di fuori della procedura per la restituzione dei beni. Contrariamente a quanto sostenuto nelle successive comparse processuali, il Giudice non aveva mai disposto lo smaltimento dei beni a carico degli aggiudicatari. Nonostante tale chiaro pronunciamento, prima il custode dichiara abbandonati i beni (All. 15) e accorgendosene CP fa correggere con manifestazione di interesse;
poi e negavano la riconsegna Pt_5 Parte_6 all'azienda (All. 16, All. 17, Negazione All.18) e, il 17 maggio 2023, i nuovi proprietari presentavano ulteriore istanza al Giudice dell'Esecuzione per essere liberati dall'obbligo di restituire i macchinari (All. 19). Il 19 maggio 2023, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza e ribadiva l'ordinanza del 10 maggio 2023 (All. 20).
2. I ricatti e gli artifizi per l'appropriazione dei beni Anziché eseguire il provvedimento del Giudice, il 22 maggio 2023 e Parte_5 Parte_6 inviavano comunicazione PEC alla dichiarando falsamente che il Giudice dell'Esecuzione CP avrebbe statuito la consegna e smaltimento dei beni a loro carico, tentando di trarre in inganno i proprietari dei beni (all. 21 e all.22), Nella medesima comunicazione, subordinavano la restituzione alla firma di un accordo contenente condizioni vessatorie: appena due giorni per reperire le squadre e prepararsi, solo tre giorni per smontare un'intera industria, rinuncia ad ogni bene rimasto oltre i tre giorni senza possibilità di richiederlo indietro, accettazione della distruzione di tutto il giorno successivo. In assenza dell'accettazione di ogni clausola, e minacciavano lo Pt_5 Parte_6 smaltimento e quindi la distruzione di ogni cosa. Successivamente ribadivano la minaccia in maniera strisciante con PEC di giorno 24-05-2023 con un ultimatum: se l'amministratore della Parte_7
[...] non avessero sottoscritto entro le 20, avrebbero provveduto a smaltire e quindi distruggere (All. 62) Davanti al pericolo della distruzione totale del patrimonio aziendale, i erano costretti ad CP accettare tali condizioni capestro.
3. Lo smontaggio parziale e le rinunce estorte Durante i giorni imposti del 25, 26 e 27 maggio 2023 (All 23), l'azienda tentava di recuperare il patrimonio di macchinari, ma ovviamente non riusciva nell'intento dato il tempo irrisorio concesso. La rimozione veniva concessa solo per alcuni pezzi già smontati e ubicati nel piazzale dell'azienda (All. 24). Si scopriva successivamente che aveva fatto firmare al soggetto fragile perché Pt_5 Controparte_1 anziano e all'epoca 78enne, ogni giorno un verbale di rinuncia ai propri beni, probabilmente perché senza tale firma non avrebbero concesso l'asporto degli stessi (All. 23 e All. 24) Si tratta di un insieme di ricatti, artifizi e raggiri, che sfrutta minacce e l'imposizione di condizioni impossibili da mantenere, al fine di entrare in possesso dei beni della che il giudice non aveva concesso al CP Pt_5
e . LE DIFFORMITA' NEGLI ATTI E LE OPERAZIONI GIURIDICHE DISTORTE
[...] Parte_6 L'azienda ha immediatamente tentato il recupero di tutto il patrimonio di beni rimasti per completare l'impianto di produzione e ripartire, o venderlo per soddisfare i propri creditori. Il 29/05/2023. CP inviava quindi PEC chiedendo di accedere per proseguire lo smontaggio della rimanente parte
[...] dell'industria, ma gli veniva negato più volte, prima direttamente dall'avvocato in nome di se Pt_5 stesso e della madre e poi attraverso l'avvocato Mania (All.25 sino All.30). Parte_6
quindi doveva ricorrere giudizialmente.
1. Le dichiarazioni mendaci nelle comparse CP processuali procede prima con ricorso cautelare d'urgenza RG 8313/2023 (All.31) e poi CP per via ordinaria RG 8258/2024 (All. 34) Insospettita dalle anomale sconfitte dei giudizi, CP contatta il ministero della Giustizia e chiede di avere visibilità ai fascicoli di parte. Vi accederà fra aprile e maggio 2025, ricontrollando tutti i procedimenti e realizzando che gli avvocati Gaetano D'Urso, Andrea Mania ed Orazio NA hanno scritto ai magistrati negli atti dei procedimenti cose non veritiere. Nelle comparsa (All.32) del ricorso cautelare d'urgenza RG 8313/2023 (All.31), e nella comparsa (all. 35) procedimento RG 8258/2024 (all. 34), gli avvocati Andrea Mania e Orazio NA scrivevano che il Giudice Chisari, nell'ordinanza del 10 maggio 2023 (All. 14) della RGEI 1092/2017, aveva stabilito lo smaltimento dei beni a carico degli aggiudicatari. Tale affermazione risulta palesemente difforme agli atti allegati, come dimostrato dal contenuto dell'ordinanza che disponeva invece che le parti si mettessero d'accordo al di fuori della procedura. Entrambi i legali erano a conoscenza del contenuto dell'ordinanza perché in loro possesso ed inserita nel fascicolo. Analogamente, l'avvocato Gaetano D'Urso nelle comparse degli RG 11457/2023, RG 7615/2023, RG 7616/2023 (All. 37, All 38, All 39) narrava ai magistrati che il Giudice dell'Esecuzione aveva statuito lo smaltimento a carico dei nuovi proprietari, quando invece il magistrato aveva disposto tutt'altro. Tali affermazioni inveritiere sono state determinanti per l'esito negativo dei giudizi, causando perdita istantanea (all 33, All 36) delle cause da parte della e nuovi esborsi per potersi difendere. CP
Attualmente ha appellato la sentenza della causa RG 8258-2024 2. Il doppio gioco CP dell'avvocato mentre l'avvocato Mania teneva bloccati i macchinari Controparte_6 rimasti in stabilimento avvantaggiandosi delle dichiarazioni contestate, impedendo all'azienda di trasferirsi e tornare a guadagnare, patrocinava tutti gli ex dipendenti del pastificio agli RG7429/23, RG7059/23, RG 7773/23, RG7431/23 (all 40) e delle aziende collegate che non riuscivano ad essere pagati dall'azienda ferma e impossibilitata a lavorare. Si configura un doppio gioco dove da una parte l'avvocato guadagna con le cause di tutti i dipendenti, ma in realtà sta provocando il dissesto che svantaggia gli stessi creditori dell'azienda tranne e , tenendo fermi i macchinari di Pt_5 Parte_6 produzione nelle mani dell'avvocato che se ne è di fatto appropriato, togliendoli alla Pt_5 CP che invece li destinerebbe al pagamento di tutti i creditori, compresi i dipendenti da lui patrocinati.
3. Le operazioni di frammentazione e moltiplicazione delle spese Mentre tengono bloccati i macchinari e ferma l'azienda, , tramite altri legali collegati hanno avviato una serie di operazioni Pt_5 Parte_6 giuridiche che stanno erodendo il patrimonio soddisfattorio del ceto creditorio: hanno fatto causa per somme già pagate, frammentano le richieste moltiplicando le spese di giustizia di cui gli avvocati hanno diritto di prelazione, rifiutano negoziazioni anche al 50% delle somme richieste. Rifiuto negoziazione: Gli avvocati e Daniela Enza EO, chiamano la a Parte_5 CP
4 negoziazione per una cifra indicativa di circa 1500 euro. L'azienda ne offre 750,00 (all. 41) ma il Pt_5 e EO rifiutano ed avviano immediatamente la causa la 4258-2023, facendo lievitare la somma dovuta ad oltre 3000 euro (All. 59), facendo sostenere all'azienda ulteriori spese processuali ed ottenendo titoli per cifre maggiori, nonostante le difficoltà e l'onesta offerta del 50% l'importo richiesto. Anche l'azienda dei figli, la BU s.r.l viene subito aggredita in procedimenti dove l'azienda è contumace per le difficoltà del momento lavorative, strutturali e personali: Sentenza 306-2024 (All 42), Decreto di accoglimento 2242-2024 (all 43). La BU distribuiva parte della produzione , CP il e la EO erano legali anche di entrambe e sapevano benissimo che cessato il flusso di Pt_5 forniture provenienti dalla , la BU non avrebbe potuto pagarli. Frammentazione CP richieste e cause per somme già corrisposte In particolare, per rimanere nello stabilimento, il custode della procedura 1092/2017 aveva ottenuto dal Giudice dell'Esecuzione pigioni da 800 euro al mese (All 44), Rimanevano in arretrato quelle da gennaio ad aprile 2023. Invece di un decreto ingiuntivo cumulativo, ha frammentato le richieste facendone quattro separate attraverso l'avvocato Pt_5 Gaetano D'Urso, e più precisamente RG 7615-23, RG 7616-23, RG 11457-23, RG 11467-23. I decreti sono stati tutti opposti, due in particolare perché relativi a pigioni già pagate: per le ragioni spiegate nelle precisazioni conclusive di parte dell''RG 7616/23, (All.46 ), e come spiegato nelle note di trattazione udienza dell'RG11467 (ALL.47). con somme richieste ben 6 mesi dopo il pagamento già avvenuto. Altri avvocati arrivano prima ad asta con documenti della cause del . Come se non Pt_5 bastasse, nel 2023 giunge decreto ingiuntivo dell'avvocato RO IN NA DI: 2281-23 per conto della (preciso: fornitore di farina, non l'avvocato ) con richiesta di provvisoria Parte_8 Pt_5 esecutività, opposto con RG 7617/23. All'interno della comparsa in costiruzione (ALL 63) si trovano ellegati documenti delle cause curate dai legali dell'avv. , in special modo il DI 6865-2023 di Pt_5
contro la (All 50) ma anche le Opposizioni della ai Parte_3 CP CP [...]
, con cui richiedevano il pagamento delle pigioni coi DI 2171-23 e DI 2326-23 CP_7 Parte_6 (ALL 51 e 52) . Documenti di cui la RO IN NA non dovrebbe essere in possesso e con cui si coadiuva nell'ottenimento dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo del suo cliente, con cui poi pignorerà positivamente i macchinari dei dipendenti la (All.07) prima di tutti. Altro fatto che CP costringerà a difendersi strenuamente, visto tutte le cause legate al , che stavano CP Pt_5 piovendo sull'azienda e viste le voci riportate in SIT (All. 05). Ulteriori considerazioni: Si fa notare infine come L'avv. Mania pignora i macchinari della ma non iscrive il pignoramento a CP ruolo. Il valore di questi beni stimato dall'Ufficiale Giudiziario è di circa 42.000 euro (All 08), già da solo avrebbe coperto quasi tutto il debito, di circa 34.000 euro, degli ex dipendenti patrocinati dall'avvocato Mania. LA SVALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE 1. Le sottovalutazioni e le vendite frazionate Tutti i beni della e della famiglia per effetto delle CP CP operazioni giudiziarie descritte, hanno subito immense svalorizzazioni o non sono state valutate correttamente. Il pignoramento ottenuto dall'avvocato RO IN NA (all.27) è stato valutato soli 39.000 euro dall'ufficiale giudiziario, mentre il CTU lo ha rivalutato a 92.860 euro. (all.30). Analogamente, è probabile una rivalutazione superiore del CTU anche del pignoramento non convertito per i dipendenti, che però non è avvenuta in quanto il pignoramento non è stato iscritto a ruolo dall'avvocato Mania. La famiglia possiede anche due beni immobili, entrambi in procedura CP esecutiva RGEI 599/2019, di cui uno venduto per circa 170.000 euro e l'altro attualmente in vendita. Erano stati stimati in origine circa 220.000 euro e circa 270.000 euro.
2. La perdita di valore per la divisione dell'impianto Nella procedura 1343/2024 avviata dalla RO IN NA per conto della Pt_8
, il 1° luglio 2025 sono stati aggiudicati diversi lotti di macchinari ad un prezzo di realizzo (terza
[...] asta) che non ha nemmeno soddisfatto il creditore stesso. Tale vendita disgiunta, ed ottenuta prematuramente grazie anche ai documenti dei procedimenti degli avvocati del , ha fatto perdere Pt_5 valore alla parte restante dell'impianto ed anche alla possibilità di avviare la linea di pasta non ripiena fuori frigo che aveva appena creato e che costituiva parte dell'accordo col finanziatore CP estero interessato. RAGIONI DI DIRITTO 1. L'insussistenza dello stato di insolvenza Ai sensi dell'art.2 lett. b) del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, per insolvenza si intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più
5 in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Nel caso di specie, la situazione debitoria della società non deriva da una strutturale incapacità di far fronte alle obbligazioni, bensì dall'impossibilità materiale di proseguire l'attività produttiva a causa dell'indebita sottrazione dei beni strumentali essenziali. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza deve configurarsi attraverso l'impossibilità oggettiva del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestandosi attraverso l'incapacità di garantire il corretto svolgimento della propria attività imprenditoriale. La , disponendo di un patrimonio strumentale di valore CP considerevole e di concrete prospettive di rilancio attraverso investitori qualificati, non versa in uno stato di insolvenza irreversibile, ma in una situazione di temporanea impossibilità determinata dalle condotte illecite poste in essere dai soggetti che si sono appropriati dei beni aziendali.
2. La sufficienza del patrimonio per il soddisfacimento dei creditori istanti la richiesta di liquidazione giudiziale La somma del patrimonio della società e della famiglia è il seguente: - Macchinari pignorati senza CP iscrizione a ruolo, di cui all'08 pari a 42.000 euro, con probabile valore errato in difetto e suscettibile di maggiore valutazione - I macchinari trattenuti da e , pari a quasi 110.000 euro, - Pt_5 Parte_6 I macchinari della procedura 1343/2023, pari a circa 92.000 euro (Di cui una piccola parte sembra sia stata appena venduta) - il cespite rimasto nella procedura 599/2019, periziato a circa 250.000 euro A tutto questo andrebbe aggiunto un coefficiente di rivalutazione per completezza ed integrità dell'impianto quando ancora indiviso. Il patrimonio complessivo della società e della famiglia CP correttamente valutato, risulta ampiamente sufficiente per il soddisfacimento integrale di questi creditori, anche alla luce di una rivalutazione positiva, come avvenuta per il pignoramento (All.07) rivalutato dal CTU (All. 09) inoltre ha pure credito di imposta derivante dall'acquisto di CP macchinari per la produzione con un prestito CRIAS ed ampio credito IVA (oltre i 100.000 euro), perché comprava le materie prime in Italia e vendeva parte della produzione all'esterno in regime VIES. Esistono altri creditori che stanno procedendo al recupero delle loro somme, fra cui citiamo la CRIAS e l'agenzia delle entrate di Enna, oltre che un parente che ha privilegio ipotecario su di un immobile ed iscritti in procedura 599/2019. Questi pero' non hanno fatto istanza di fallimento della società e stanno soddisfacendo i loro crediti in tal modo. Esiste infine l'erario, con un debito che attendevamo di risanare con le rinnovate misure di protezione di impresa ed un accordo pluriennale ma che tutt'ora non puo' essere avviato perché l'azienda è ostaggio del e della SI.ra . Di un bilancio Parte_5 Parte_6 patrimoniale ed economico completo, ci riserviamo di dare consistenza nel più breve tempo possibile, una volta ultimato il lavoro di ricostruzione contabile causato dalla distruzione di alcuni elementi della stessa, come dimostrato in udienza con il verbale dei vigili di Belpasso da noi consegnato. I soci dell'azienda hanno appena perso l'abitazione e sono dovuto andare via da essa;
hanno anche affrontato problemi di salute che hanno richiesto operazioni chirurgiche e si trovano con il materiale contabile da disimballare, essendo centinaia i cartoni tolti dalla sede di San Pietro Clarenza dove società BU e Raviol D'Oro, ed anche la dimora di tutta la famiglia coesisteva. Credito da terzi, fiducia e trasparenza Di quanto sta capitando alla , ne sono sono tenuti al corrente gli altri fornitori e creditori, CP con cui l'azienda ha mantenuto sempre la trasparenza. L'azienda ha richiesto pure supervisione agli ispettori del ministero della giustizia con una serie di esposti (all 53, solo risposte del ministero), questi sono stati informati di quanto sta facendo in codesto tribunale e le problematiche collegate. Per Pt_5 la sua politica di correttezza, diversi fornitori sono pronti a darci credito (All 60, all, 61, all.02). Uno dei quali, IN Gallo, è fra le più grandi realtà della Sicilia di produzione di sfarinati. Esistono quindi i presupposti, per il prosieguo, una volta che l'autorità giudiziaria avrà inquadrato i procedimenti sotto quanto da noi esposto. Si rende noto che l'azienda attualmente è bloccata da 2 anni e non ha fatto alcuna operazione di compravendita del proprio patrimonio, non si sta indebitando, non ha distratto beni e crediti. L'unico pericolo al soddisfacimento dei creditori, sono le azioni che il , Parte_5
e degli avvocati collegati e la futura obsolescenza ed il disfacimento di un impianto di Parte_6 produzione immobile, oltre alla frammentazione dello stesso venduto in plurime aste. In conclusione Tutto cio' costituisce una massa attiva largamente superiore al passivo complessivo di circa 53.833,99 euro indicato nell'istanza. Tali circostanze escludono la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, configurandosi piuttosto l'opportunità di procedure alternative volte al
6 risanamento dell'impresa e al soddisfacimento dei creditori attraverso la continuazione dell'attività, una volta recuperato il patrimonio di macchinari.
3. Le condotte illecite dei creditori procedenti Le condotte poste in essere dai creditori procedenti e dai loro legali configurano una serie di illeciti che hanno determinato artificiosamente lo stato di difficoltà della società. In particolare: • L'appropriazione indebita dei beni aziendali attraverso raggiri e minacce;
• Le inveritiere dichiarazioni rese nei procedimenti giudiziari;
• La frammentazione artificiosa dei crediti per moltiplicare le spese processuali;
• Il rifiuto di ogni forma di negoziazione anche a condizioni favorevoli;
• L'Avvio immediato di tutti i recuperi mentre il e tenevano bloccati i beni aziendali, Parte_5 Parte_6 contro le disposizioni del giudice • Il condizionamento economico causato dalla privazione del patrimonio di macchinari, che indebolisce ed annulla la possibilità di difesa ed il soddisfacimento dei creditori, quasi tutti legali al . Tali condotte, oltre a configurare possibili profili di rilevanza Pt_5 penale ed abuso degli strumenti di giudizio, sia singolarmente ma in special modo viste nell'insieme, determinano l'illegittimità dell'istanza di liquidazione giudiziale in quanto fondata su presupposti artificiosamente creati.
4. La violazione del principio di buona fede processuale L'istanza di liquidazione giudiziale si pone in contrasto con il principio di buona fede processuale, configurandosi come strumento per consolidare l'appropriazione indebita dei beni aziendali già posta in essere. I creditori procedenti e , anziché favorire il recupero del proprio credito attraverso la Pt_5 Parte_6 ripresa dell'attività produttiva, hanno deliberatamente impedito tale possibilità per conseguire vantaggi indebiti. CONCLUSIONI E ISTANZE Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che:
1. La società
non versa in uno stato di insolvenza irreversibile, ma in una situazione di temporanea CP difficoltà determinata dalle condotte illecite di terzi;
2. Il patrimonio aziendale, correttamente valutato, risulta ampiamente sufficiente per il soddisfacimento dei creditori istanti;
3. Esistono concrete prospettive di risanamento attraverso la restituzione dei beni illecitamente sottratti e il coinvolgimento di investitori qualificati;
4. Le condotte dei creditori procedenti configurano una serie di illeciti volti all'appropriazione indebita del patrimonio aziendale;
5. L'istanza di liquidazione giudiziale si pone in contrasto con i principi di buona fede processuale e con l'interesse generale al mantenimento dell'attività produttiva. Riportiamo infine estratto di quanto dichiarato dal al proprio ODA. (All Pt_5 54), dove scrive “…Nessun intento di -esproprio dello stabilimento- è stato posto in essere dallo scrivente…”. Se non si fosse difesa, iniziando dal correggere le dichiarazioni di CP abbandono del delegato alla vendita, passando per l'opposizione a tutte le cause intentate contro l'azienda anche per somme già pagate, e finendo con il contrastare l'appropriazione del patrimonio di macchinari, oggi il e la SI.ra avrebbero maturato diritto oltre che allo Parte_5 Parte_6 stabilimento, all'intero impianto di produzione, e tutto quanto ivi presente, nulla più rimanendo per se stessa ed i creditori della .
PER QUESTI MOTIVI
La società CP Controparte_1
come sopra rappresentata, chiede all'Onorevole Tribunale di voler: RIGETTARE
[...] l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dai sigg. , Pt_5 Parte_5 [...]
ed altri per insussistenza dei presupposti di legge;
IN VIA Parte_9 SUBORDINATA, disporre ogni opportuno accertamento istruttorio volto a verificare la consistenza del patrimonio aziendale e le concrete possibilità di risanamento dell'impresa; IN OGNI CASO, condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ogni altro onere accessorio. Con osservanza. San Pietro Clarenza, 11 luglio 2025 Per la società Controparte_1 [...] ; CP ritenuto che occorre tener conto della tipologia del presente procedimento e dei presupposti per la chiesta pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, quanto all'accertamento incidentale della legittimazione attiva dei ricorrenti, che è sufficiente osservare che i crediti dei ricorrenti risultano tutti recati da titoli giudiziali e che, con particolare riguardo a , , e , i Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 crediti dedotti risultano assistiti da decreti ingiuntivi definitivi ex art. 647 c.p.c., non risultando che alla pronuncia di tali provvedimenti sia seguita un qualche impugnazione (pur tardiva) della società; ritenuto, con riferimento all'insolvenza, che: 1) il valore del patrimonio rispetto all'esposizione debitoria e all'indisponibilità (totale o parziale) dello
7 stesso anche per condotte asseritamente illegittime di terzi sono circostanze narrate dalla resistente, ma che non appaiono conducenti, non risultando che la società sia in liquidazione;
2) le ragioni dell'insolvenza e l'evolversi delle procedure esecutive indicate in questa sede non assumono rilevanza, non essendo stato attivato un qualche istituto alternativo per la risoluzione della crisi o dell'insolvenza (se del caso idoneo alla cristallizzazione del patrimonio);
3) parte resistente, che pur si è difesa nel merito, non si è confrontata con l'esposizione debitoria, oltre a quella recata dall'odierno ricorso introduttivo, qui attestata per euro 540.495,00 dall'Agenzia delle Entrate e per euro 216.887,15 dall' ; CP_8
4) non ha dedotto come intenda concretamente fare fronte alla propria esposizione debitoria, indicandola nel complesso, al di là di generiche affermazioni quanto alla ripresa dell'attività caratteristica, che, per stessa ammissione di parte resistente, è cessata;
ritenuto che
l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII e che le emergenze in atti attestano il superamento di quella sub art. 2, lett. d), n. 3), CCI;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede in SAN PIETRO CLARENZA (CT) VIA SALVATORE Controparte_1
QUASIMODO 13 (C.F. ), e dei soci illimitatamente responsabili, , P.IVA_1 Controparte_1 Nato a CENTURIPE (EN) il 11/06/1945 Codice fiscale: , e , C.F._7 CP_2 Nata a RADDUSA (CT) il 29/06/1945 Codice fiscale: ; C.F._8 NOMINA il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. FABIO COSTALUNGA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
8 STABILISCE il giorno 02/12/2025, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/07/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Fabio Letterio Ciraolo Mariano Sciacca
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