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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7716 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, IV sezione civile,
in persona dei seguenti magistrati dr.ssa US Terni, Presidente Rel Estensore dott. Angelo Claudio Ricciardi, Giudice dott. Federico Salmeri, Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23891 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Romeo Volpicelli, residenti in [...], C.F._2
Bollate e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec dell'avvocato:
Email_1
ATTORI
e
C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 7 All'udienza del 03/09/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., la parte costituita, riportandosi ai propri atti, ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Nel merito
Previa declaratoria di apertura della successione testamentaria di nata a Mazzarino in [...] 13 agosto Persona_1
1928 e deceduta in data 29 dicembre 2019, dichiarare, ex artt. 536 e 537 cod. civ., il diritto degli attori - quali eredi legittimari
e con diritto degli stessi di eventualmente porre in essere ogni atto al fine di poter beneficiare dell'istituto dell'eredità con beneficio di inventario - alla titolarità e proprietà della quota ciascuno di 2/18 - pari all'11,11 con conseguente ordine di reintegra nella quota di legittima spettante a ciascuno degli attori pretermessi e proporzionale riduzione delle disposizione testamentarie – sia del patrimonio mobiliare della de cuius come verrà accertato in corso di giudizio, sia di quello immobiliare Persona_1 indicato in narrativa costituito dai seguenti beni immobili:
Via Silvio Pellico n. 28 a Bollate contraddistinti alla partita 1193 del Catasto Fabbricarti del Comune di Bollate:
Appartamento: foglio 44 - Mappale 109 – Subalterno 30 – Piano 2 ZC – Categoria A/3 – Classe 2 – vani 5,5 - Rendita
Catastale 770,00
Cantina: foglio 44 - Mappale 109 – Subalterno 31 – Piano S1– Categoria C/23 – Mq.
5 - Rendita Catastale 9,00
Coerenze dell'appartamento: a nord Via Silvio Pellico e appartamento di proprietà e coniuge – ad est appartamento Per_2
e coniuge e pianerottolo – a sud appartamento proprietà , cortile comune ad ovest strada privata Per_2 Per_3
Coerenze della cantina a nord Via Silvia Pellico, ad est cantina proprietà a sud corridoio comune ad ovest cantina Per_4 di proprietà di terzi
Comune di Butera:
Appezzamento di terreno alla della superficie di Ha 0.26.90 risultante in partita catastale con la superficie di CP_2 are 24 e centiare 16, il tutto contraddistinto alla partita n. 28914, foglio 2 del Catasto Terreni del Comune di Butera come segue: Particella 379 di ettari 0.13.80 chiusa CL 2 – RAL 13.800 RAL 6.900 - Particella 387 - HA 0.13.10 RDL
9.825 – RAL 6550 risultante in partita catastale con le superfici e redditi ettari 0.10.35 uliveto CL 2 – RDL 7.770 RAL
5.180 con diritto di rudero e corte n. 389 del foglio 2.
Coerenze in un solo corpo in contorno in senso orario da nord verso est: particelle 378, 371, 380, 382, 388, 391, strada vicinale della fonte, particelle 390, 386, 385, 430, 340.
pagina 2 di 7 Condannarsi eventuali possessori di tali beni al rilascio degli stessi e al rendiconto delle rendite a favore degli attori aventi diritto nonché emettere ogni altro provvedimento ivi compreso quello di trascrizione dell'emananda sentenza cura del Conservatore dei
Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano- Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare
Milano 2 nonchè del Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Caltanissetta –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Condannare convenuto Sig. al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre 15% spese Controparte_1 generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 avanti questo Tribunale hiedendo accertarsi, previa declaratoria di apertura della Controparte_1 successione testamentaria di accertare il diritto degli attori alla titolarità e proprietà della Persona_1 quota (2/18 ciascuno) del patrimonio immobiliare e mobiliare della de cuius.
Gli attori allegavano e deducevano che:
• erano figli legittimi di unitamente agli altri fratelli e sorelle germani Persona_1 Persona_5
in data 29 dicembre 2019 decedeva Parte_3 Parte_4 Controparte_1 la madre, che nel testamento aveva nominato quale unico erede il fratello;
Controparte_1
• successivamente ricevevano dal fratello una raccomandata, già corredata delle Controparte_1 firme di acquiescenza di tutti gli altri fratelli, con cui veniva richiesto loro di sottoscrivere una rinuncia a far valere ogni diritto per ottenere la quota di legittima;
comunicavano al fratello CP_1
di non voler dar corso alle disposizioni testamentarie della madre e lo invitavano cedere
[...] spontaneamente la quota loro spettante, in qualità di legittimari pretermessi, ma il convenuto non forniva risposta.
Il convenuto rimaneva contumace-.
In sede di memorie ex art. 183 c.p.c., gli attori chiedevano di riconoscere il loro diritto alla titolarità e proprietà della quota ciascuno di 2/18 - pari all'11,11 con conseguente ordine di reintegra nella quota di legittima spettante a ciascuno degli attori pretermessi e proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie.
Quindi la causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione all'udienza del 3.9.25, senza concessione dei termini per depositare le memorie ex art190 cpc, avendovi gli attori rinunciato .
*** *** ***
pagina 3 di 7 Tanto premesso, la domanda di accertamento della qualità di legittimari è fondata, pertanto, merita di essere accolta., non potendosi invece accogliere, in quanto tardivamente spiegata e dunque nuova ,quella di reintegrazione nella quota di legittima.
Occorre, infatti, mettere in luce che la domanda di reintegra nella quota di legittima, proposta dagli attori, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., è volta a far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni che hanno leso tale quota e a ottenere la restituzione dei beni.
Diversamente, la domanda di accertamento della legittima, svolta nell'atto di citazione dagli attori, mira a far dichiarare dal giudice la sussistenza del diritto alla quota di legittima del richiedente.
Dunque, la prima è una domanda una domanda volta a ottenere l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni e la restituzione dei beni pari al valore della quota di legittima lesa, che può includere l'azione di restituzione o reintegra, mentre la seconda è una domanda di mero accertamento.
Infatti, l'azione di riduzione ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio, le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione. Si tratta, pertanto, di un'azione di accertamento costitutivo, in quanto diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, conseguendo automaticamente da tale accertamento la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
Dunque, le domande svolte dagli attori in sede di memorie sono duplici e la domanda di reintegra nella quota di legittima è diversa dalla domanda di mero accertamento della qualità di legittimario pretermesso.
Né l'accenno svolto da parte attrice in parte motiva dell'atto di citazione ( pag.4) alla domanda di riduzione può ritenersi idoneo a integrare gli estremi della domanda di riduzione, in assenza di riferimento esplicito alla domanda di riduzione della disposizione testamentaria nel petitum
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione il principio secondo il quale una nuova domanda (mutatio libelli) può essere fatta nel termine di cui all'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., ricorrendo determinate condizioni: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art.
pagina 4 di 7 183 c.p.c. è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con
l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di “petitum” mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (Cass. civ.
7.09.2020 n. 18546; conformi, ex multis: Cass. civ., SS.UU., 13.09.2018, n. 22404; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 32952 del 17.12.2024; Cass. civ., sez. 3, n. 4105 del 14.02.2024; Cass. civ., sez. 2,
n. 22502 del 26.07.2023; Cass. civ. sez. 3 n. 14779 del 26.05.2023; Cass. civ., sez. 2, n. 22539 del 18.07.2022).
In ogni caso è evidente che tali princìpi sono declinazione di regole generali del processo, in quanto basati sul fondamentale principio della domanda, della ragionevole durata e dell'equo contemperamento tra principio del contraddittorio e dello ius variandi delle parti, onde hanno una portata assolutamente generale che trascende le modifiche normative e le differenze tra processo di cognizione ordinario e semplificato, in quanto questioni generali comuni alle due forme del processo di cognizione.
Orbene, ritiene il Collegio che alla luce dei princìpi di diritto sopra esposti in punto di mutatio libelli e sulla scorta degli atti ed eventi processuali sopra illustrati, la mutatio libelli della domanda operata dagli attori, i quali hanno chiesto la reintegra nella quota di legittima loro spettante in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n.
1 c.p.c., è inammissibile: tale modifica, difatti, è stata tardivamente svolta.
Infatti, che tale mutatio libelli poteva al più tardi essere operata dagli attori alla prima udienza del 14.12.2022, ma non già nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., dedicata alla precisazione o modificazione
(emendatio libelli) delle domande già proposte.
Diversamente ragionando, infatti, si determinerebbe un evidente vulnus al diritto del contraddittorio delle controparti, che non potrebbero più difendersi e svolgere prove rispetto a tale mutatio.
In conclusione, la mutatio libelli operata dagli attori è inammissibile in quanto proposta tardivamente, in violazione della disciplina processuale di cui al già citato art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., in quanto gli attori avrebbero dovuto precisare, all'udienza del 14.12.2022, la domanda, qualificandola come domanda di riduzione e non come mero accertamento della qualità di legittimari. Occorre ribadire, infatti, che tale integrazione è stata effettuata solo nella memoria depositata il 16.02.2023.
Tuttavia, l'inammissibilità per tardività della domanda tesa all'integrazione della quota riservata gli attori per vizio della sua introduzione, non comporta alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito e, pertanto, non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio.
pagina 5 di 7 Diversamente, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di accertamento della qualità di legittimari degli attori, in quanto la de cuius con sintetico testamento pubblico del 13 Persona_1 luglio 2017, ha nominato unico erede il figlio il figlio Sig. (doc. 7). Controparte_1
Infatti, ai sensi dell'art. 537 c.c. in presenza di più figli e in assenza del coniuge, il de cuius è tenuto a riservare ai figli la quota dei 2/3 del proprio patrimonio, da dividere in parti uguali tra tali legittimari, e può liberamente disporre della quota di 1/3.
Nel caso di specie, invece, vi è una successione testamentaria, in cui la de cuius ha devoluto interamente il proprio patrimonio ad uno solo dei propri figli, vale dire a (doc. 7), laddove Controparte_1 avrebbe unicamente potuto disporre liberamente a favore di quest'ultimo solo della quota di 1/3 del proprio patrimonio, mentre la restante quota dei 2/3 riservata ai figli doveva poi essere suddivisa in parti uguali fra i sei figli.
I fratelli e hanno rinunciato alla loro quota, facendo acquiescenza alle Per_5 Pt_3 Parte_4 disposizioni testamentarie (doc. 2), mentre ciò non è avvenuto per gli attori, e i Pt_1 Parte_2 quali hanno invece manifestato la loro volontà di ottenere il riconoscimento del diritto alla quota loro spettante di 1/6 ciascuno dei 2/3 del patrimonio della madre (doc. 4).
Alla luce di tali premesse, dunque, si deve riconoscere agli attori la qualità di legittimari totalmente pretermessi nella successione testamentaria, in quanto figli della de cuius, in ragione di 1/9 ciascuno secondo quanto previsto dall'art. 537 c.c.
Le spese processuali vanno poste a carico del soccombente e sono liquidate in dispositivo, con i criteri di cui ai DM 55/14 e 147/22, al valore medio per tutte le fasi, tenendo anche in considerazione l'attività espletata nelle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale nella contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione IV civile in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunziando,
1)dichiara inammissibile la domanda svolta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
diretta ad ottenere la reintegra nella quota di legittima spettante a ciascuno degli attori;
[...]
2) accerta e dichiara che gli attori sono eredi legittimari di per la quota di 1/9 ciascuno;
Persona_1
pagina 6 di 7 3)condanna il convenuto a pagare agli attori le spese processuali, liquidate in 247,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA.
Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio della IV sezione civile in data 30.9.2025
Il Presidente
dr.ssa US Terni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, IV sezione civile,
in persona dei seguenti magistrati dr.ssa US Terni, Presidente Rel Estensore dott. Angelo Claudio Ricciardi, Giudice dott. Federico Salmeri, Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23891 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Romeo Volpicelli, residenti in [...], C.F._2
Bollate e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec dell'avvocato:
Email_1
ATTORI
e
C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 7 All'udienza del 03/09/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., la parte costituita, riportandosi ai propri atti, ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Nel merito
Previa declaratoria di apertura della successione testamentaria di nata a Mazzarino in [...] 13 agosto Persona_1
1928 e deceduta in data 29 dicembre 2019, dichiarare, ex artt. 536 e 537 cod. civ., il diritto degli attori - quali eredi legittimari
e con diritto degli stessi di eventualmente porre in essere ogni atto al fine di poter beneficiare dell'istituto dell'eredità con beneficio di inventario - alla titolarità e proprietà della quota ciascuno di 2/18 - pari all'11,11 con conseguente ordine di reintegra nella quota di legittima spettante a ciascuno degli attori pretermessi e proporzionale riduzione delle disposizione testamentarie – sia del patrimonio mobiliare della de cuius come verrà accertato in corso di giudizio, sia di quello immobiliare Persona_1 indicato in narrativa costituito dai seguenti beni immobili:
Via Silvio Pellico n. 28 a Bollate contraddistinti alla partita 1193 del Catasto Fabbricarti del Comune di Bollate:
Appartamento: foglio 44 - Mappale 109 – Subalterno 30 – Piano 2 ZC – Categoria A/3 – Classe 2 – vani 5,5 - Rendita
Catastale 770,00
Cantina: foglio 44 - Mappale 109 – Subalterno 31 – Piano S1– Categoria C/23 – Mq.
5 - Rendita Catastale 9,00
Coerenze dell'appartamento: a nord Via Silvio Pellico e appartamento di proprietà e coniuge – ad est appartamento Per_2
e coniuge e pianerottolo – a sud appartamento proprietà , cortile comune ad ovest strada privata Per_2 Per_3
Coerenze della cantina a nord Via Silvia Pellico, ad est cantina proprietà a sud corridoio comune ad ovest cantina Per_4 di proprietà di terzi
Comune di Butera:
Appezzamento di terreno alla della superficie di Ha 0.26.90 risultante in partita catastale con la superficie di CP_2 are 24 e centiare 16, il tutto contraddistinto alla partita n. 28914, foglio 2 del Catasto Terreni del Comune di Butera come segue: Particella 379 di ettari 0.13.80 chiusa CL 2 – RAL 13.800 RAL 6.900 - Particella 387 - HA 0.13.10 RDL
9.825 – RAL 6550 risultante in partita catastale con le superfici e redditi ettari 0.10.35 uliveto CL 2 – RDL 7.770 RAL
5.180 con diritto di rudero e corte n. 389 del foglio 2.
Coerenze in un solo corpo in contorno in senso orario da nord verso est: particelle 378, 371, 380, 382, 388, 391, strada vicinale della fonte, particelle 390, 386, 385, 430, 340.
pagina 2 di 7 Condannarsi eventuali possessori di tali beni al rilascio degli stessi e al rendiconto delle rendite a favore degli attori aventi diritto nonché emettere ogni altro provvedimento ivi compreso quello di trascrizione dell'emananda sentenza cura del Conservatore dei
Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano- Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare
Milano 2 nonchè del Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Caltanissetta –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Condannare convenuto Sig. al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre 15% spese Controparte_1 generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 avanti questo Tribunale hiedendo accertarsi, previa declaratoria di apertura della Controparte_1 successione testamentaria di accertare il diritto degli attori alla titolarità e proprietà della Persona_1 quota (2/18 ciascuno) del patrimonio immobiliare e mobiliare della de cuius.
Gli attori allegavano e deducevano che:
• erano figli legittimi di unitamente agli altri fratelli e sorelle germani Persona_1 Persona_5
in data 29 dicembre 2019 decedeva Parte_3 Parte_4 Controparte_1 la madre, che nel testamento aveva nominato quale unico erede il fratello;
Controparte_1
• successivamente ricevevano dal fratello una raccomandata, già corredata delle Controparte_1 firme di acquiescenza di tutti gli altri fratelli, con cui veniva richiesto loro di sottoscrivere una rinuncia a far valere ogni diritto per ottenere la quota di legittima;
comunicavano al fratello CP_1
di non voler dar corso alle disposizioni testamentarie della madre e lo invitavano cedere
[...] spontaneamente la quota loro spettante, in qualità di legittimari pretermessi, ma il convenuto non forniva risposta.
Il convenuto rimaneva contumace-.
In sede di memorie ex art. 183 c.p.c., gli attori chiedevano di riconoscere il loro diritto alla titolarità e proprietà della quota ciascuno di 2/18 - pari all'11,11 con conseguente ordine di reintegra nella quota di legittima spettante a ciascuno degli attori pretermessi e proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie.
Quindi la causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione all'udienza del 3.9.25, senza concessione dei termini per depositare le memorie ex art190 cpc, avendovi gli attori rinunciato .
*** *** ***
pagina 3 di 7 Tanto premesso, la domanda di accertamento della qualità di legittimari è fondata, pertanto, merita di essere accolta., non potendosi invece accogliere, in quanto tardivamente spiegata e dunque nuova ,quella di reintegrazione nella quota di legittima.
Occorre, infatti, mettere in luce che la domanda di reintegra nella quota di legittima, proposta dagli attori, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., è volta a far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni che hanno leso tale quota e a ottenere la restituzione dei beni.
Diversamente, la domanda di accertamento della legittima, svolta nell'atto di citazione dagli attori, mira a far dichiarare dal giudice la sussistenza del diritto alla quota di legittima del richiedente.
Dunque, la prima è una domanda una domanda volta a ottenere l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni e la restituzione dei beni pari al valore della quota di legittima lesa, che può includere l'azione di restituzione o reintegra, mentre la seconda è una domanda di mero accertamento.
Infatti, l'azione di riduzione ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio, le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione. Si tratta, pertanto, di un'azione di accertamento costitutivo, in quanto diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, conseguendo automaticamente da tale accertamento la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
Dunque, le domande svolte dagli attori in sede di memorie sono duplici e la domanda di reintegra nella quota di legittima è diversa dalla domanda di mero accertamento della qualità di legittimario pretermesso.
Né l'accenno svolto da parte attrice in parte motiva dell'atto di citazione ( pag.4) alla domanda di riduzione può ritenersi idoneo a integrare gli estremi della domanda di riduzione, in assenza di riferimento esplicito alla domanda di riduzione della disposizione testamentaria nel petitum
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione il principio secondo il quale una nuova domanda (mutatio libelli) può essere fatta nel termine di cui all'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., ricorrendo determinate condizioni: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art.
pagina 4 di 7 183 c.p.c. è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con
l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di “petitum” mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (Cass. civ.
7.09.2020 n. 18546; conformi, ex multis: Cass. civ., SS.UU., 13.09.2018, n. 22404; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 32952 del 17.12.2024; Cass. civ., sez. 3, n. 4105 del 14.02.2024; Cass. civ., sez. 2,
n. 22502 del 26.07.2023; Cass. civ. sez. 3 n. 14779 del 26.05.2023; Cass. civ., sez. 2, n. 22539 del 18.07.2022).
In ogni caso è evidente che tali princìpi sono declinazione di regole generali del processo, in quanto basati sul fondamentale principio della domanda, della ragionevole durata e dell'equo contemperamento tra principio del contraddittorio e dello ius variandi delle parti, onde hanno una portata assolutamente generale che trascende le modifiche normative e le differenze tra processo di cognizione ordinario e semplificato, in quanto questioni generali comuni alle due forme del processo di cognizione.
Orbene, ritiene il Collegio che alla luce dei princìpi di diritto sopra esposti in punto di mutatio libelli e sulla scorta degli atti ed eventi processuali sopra illustrati, la mutatio libelli della domanda operata dagli attori, i quali hanno chiesto la reintegra nella quota di legittima loro spettante in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n.
1 c.p.c., è inammissibile: tale modifica, difatti, è stata tardivamente svolta.
Infatti, che tale mutatio libelli poteva al più tardi essere operata dagli attori alla prima udienza del 14.12.2022, ma non già nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., dedicata alla precisazione o modificazione
(emendatio libelli) delle domande già proposte.
Diversamente ragionando, infatti, si determinerebbe un evidente vulnus al diritto del contraddittorio delle controparti, che non potrebbero più difendersi e svolgere prove rispetto a tale mutatio.
In conclusione, la mutatio libelli operata dagli attori è inammissibile in quanto proposta tardivamente, in violazione della disciplina processuale di cui al già citato art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., in quanto gli attori avrebbero dovuto precisare, all'udienza del 14.12.2022, la domanda, qualificandola come domanda di riduzione e non come mero accertamento della qualità di legittimari. Occorre ribadire, infatti, che tale integrazione è stata effettuata solo nella memoria depositata il 16.02.2023.
Tuttavia, l'inammissibilità per tardività della domanda tesa all'integrazione della quota riservata gli attori per vizio della sua introduzione, non comporta alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito e, pertanto, non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio.
pagina 5 di 7 Diversamente, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di accertamento della qualità di legittimari degli attori, in quanto la de cuius con sintetico testamento pubblico del 13 Persona_1 luglio 2017, ha nominato unico erede il figlio il figlio Sig. (doc. 7). Controparte_1
Infatti, ai sensi dell'art. 537 c.c. in presenza di più figli e in assenza del coniuge, il de cuius è tenuto a riservare ai figli la quota dei 2/3 del proprio patrimonio, da dividere in parti uguali tra tali legittimari, e può liberamente disporre della quota di 1/3.
Nel caso di specie, invece, vi è una successione testamentaria, in cui la de cuius ha devoluto interamente il proprio patrimonio ad uno solo dei propri figli, vale dire a (doc. 7), laddove Controparte_1 avrebbe unicamente potuto disporre liberamente a favore di quest'ultimo solo della quota di 1/3 del proprio patrimonio, mentre la restante quota dei 2/3 riservata ai figli doveva poi essere suddivisa in parti uguali fra i sei figli.
I fratelli e hanno rinunciato alla loro quota, facendo acquiescenza alle Per_5 Pt_3 Parte_4 disposizioni testamentarie (doc. 2), mentre ciò non è avvenuto per gli attori, e i Pt_1 Parte_2 quali hanno invece manifestato la loro volontà di ottenere il riconoscimento del diritto alla quota loro spettante di 1/6 ciascuno dei 2/3 del patrimonio della madre (doc. 4).
Alla luce di tali premesse, dunque, si deve riconoscere agli attori la qualità di legittimari totalmente pretermessi nella successione testamentaria, in quanto figli della de cuius, in ragione di 1/9 ciascuno secondo quanto previsto dall'art. 537 c.c.
Le spese processuali vanno poste a carico del soccombente e sono liquidate in dispositivo, con i criteri di cui ai DM 55/14 e 147/22, al valore medio per tutte le fasi, tenendo anche in considerazione l'attività espletata nelle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale nella contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione IV civile in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunziando,
1)dichiara inammissibile la domanda svolta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
diretta ad ottenere la reintegra nella quota di legittima spettante a ciascuno degli attori;
[...]
2) accerta e dichiara che gli attori sono eredi legittimari di per la quota di 1/9 ciascuno;
Persona_1
pagina 6 di 7 3)condanna il convenuto a pagare agli attori le spese processuali, liquidate in 247,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA.
Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio della IV sezione civile in data 30.9.2025
Il Presidente
dr.ssa US Terni
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