Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15385 del 2022, proposto da
Caffetteria V. e S. di BO SI S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Novarina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Municipio Roma Ix, Direzione Tecnica- Ufficio Concessioni Occupazione Suolo Pubblico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- in via preliminare e cautelare: ordinare all'Ufficio Concessioni occupazione suolo pubblico del Municipio IX, in persona del Dirigente p.t., di provvedere all'immediato annullamento della Determinazione Dirigenziale del 29.08.22 Rep. CN/1455/2022 e Prot.CN/97222/2022 a firma del Direttore Dr. Mario Sica e di emettere nuova Determinazione di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico confermano quando già riportato riguardo le attrezzature e ampliando la stessa anche alla pedana;
- in via principale, nel merito: - annullare, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati e tutti gli atti derivati e connessi dichiarandone l'illegittimità; adottare comunque le misure opportune e più idonee a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. MI GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 13.09.22 veniva notificato alla ricorrente il provvedimento di diniego in epigrafe indicato di cui chiede l’annullamento.
A pag. 2 dello stesso si legge: “ .. alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole.
Si esprime invece parere negativo all’utilizzo della pedana”.
Pertanto, mentre vi è accoglimento per l’utilizzo di una sola area di occupazione posta a fila
del fabbricato su marciapiede per gli arredi non vi è parere favorevole per l’utilizzo della
pedana e degli elementi di perimetrazione.
Parte ricorrente riferisce che vista la crisi dell’ultima coda della pandemia e dei rincari dei costi energetici, è stato garantito alle attività commerciali una possibilità in più di lavoro attraverso delle soluzioni tecniche come le pedane parklet diffuse.
Il diniego avanzato dall’Ufficio adito risulta, secondo parte ricorrente, è emesso in violazione a norme di legge e precisamente del DLn.21/22 c.d. Decreto Ucraina bis che ha prorogato fino al 30 settembre 2022 le autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico.
La proroga riguarda tavoli e pedane ed è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale e la stessa verrà autorizzata senza ulteriori passaggi burocratici.
I tavoli all’aperto potranno continuare ad essere posti anche su aree di interesse culturale e
paesaggistico senza autorizzazioni dei Beni Culturali e Turismo.
Lo stesso vale anche per le strutture amovibili come:
tende solari
pergolati
ombrelloni
fioriere di abbellimento
elementi di delimitazione come
paraventi,
balaustre
cordoni
pedane
pavimentazioni
tappeti
dehors
Secondo parte ricorrente alla data di emissione del provvedimento di diniego (29.08.22) dell’uso della pedana risultava già vigente la normativa suesposta e, pertanto, l’uso della stessa doveva essere autorizzato come per i tavolini.
Il D.L.n. 144 del 23.09.2022 gia pubblicato nella G.U. ed entrato in vigore dal 24.09.2022 sancisce, all’art. 40 la proroga fino al 31.12.2022 per l’occupazione del suolo pubblico con dehor, pedane, tavolini e sedie.
Viene confermato, ad avviso di parte ricorrente, che la disciplina semplificata per l’occupazione di suolo pubblico è limitata ai soli pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevanda di cui alla legge 287/91 e contempla esclusivamente l’utilizzo di strutture amovibili quali tavolini, sedie, dehors, ombrelloni e pedane.
Sottolinea come la locuzione finale dell’art. 40 “ salva disdetta dell’interessato” lascia intendere che le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico si devono intendere prorogate opelegis al 31.12.2022.
Ne consegue che la società ricorrente integra perfettamente i presupposti previsti dalle due normative riportate ed alla stessa doveva venire contestualmente all’autorizzazione dell’uso del suolo pubblico per sedie e tavolini anche quello per l’uso delle spazio per la pedana a partire dalla data del 29.08.22.
Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 52/2023 il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, atteso che: “Con riferimento a un diniego di occupazione di suolo pubblico permanente, la ricorrente articola doglianze riferibili alla mancata applicazione di disposizioni relative alla differente fattispecie delle osp Covid”
All’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal decisum cautelare.
La normativa richiamata, evocata a parametro del vizio del provvedimento, dispone testualmente all’art. 10-ter, recante “Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese” la proroga delle “autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”, ossia quelle rilasciate nell’ambito del regime introdotto durante la normazione emergenziale sanitaria osp COVID-19.
La ricorrente richiama altresì l’articolo 40 del D.L. n.144 del 23 settembre 2022, che dispone l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9-ter, comma 5, del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, fino al 31 dicembre 2024, “salvo disdetta da parte dell’interessato” asserendo l’automatica estensione degli effetti del regime semplificato emergenziale previsto dal comma 5 dell’art. 9-ter.
Tuttavia l’art. 9-ter rinvia espressamente alla disciplina semplificata di cui all’art. 181 del
D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), che prevede al comma 3 che “ la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”.
L’ istanza di concessione osp permanente è stata presentata ai sensi della DAC n. 21/2021, non già di osp temporanea ed eccezionale Covid 19.
Il ricorso pertanto deve essere respinto con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI GA, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MI GA |
IL SEGRETARIO