Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 103
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Altro
    Nullità/illegittimità della cartella di pagamento per violazione art. 3 e 7 cc.1 Legge n.212/2000; omessa allegazione degli atti sottesi alla pretesa vantata

    La Corte ritiene che le argomentazioni dedotte in ricorso siano condivisibili per quanto di ragione e quindi vanno accolte parzialmente.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento

    La Corte osserva in termine di legislazione, prassi e giurisprudenza di legittimità, ritiene di condividere l'applicazione della normativa procedurale di notifica a mezzo posta raccomandata semplice A.R., come ormai prassi consolidata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte resistente, così da rispondere alle norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).

  • Altro
    Intervenuta estinzione del diritto per la prescrizione maturata

    La Corte, ai fini della dedotta intervenuta prescrizione, in relazione alle circostanze e tempi di notifica degli atti presupposti alla cartella in trattazione, tiene ad evidenziare che i termini di prescrizione, nel caso di tributi locali, quinquennali, sono a valere anche per gli atti successivi all'accertamento, (c.d. atti interruttivi) e a ragion veduta, secondo la stessa pedissequa datazione esposta da parte resistente, per l'accertamento Tarsu n.17211 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, l'ultimo atto presupposto è stato notificato in data 07/01/2016 (intimazione ad adempiere) data di notifica che, in relazione alla notifica della presente cartella, notificata in data 23/04/2022, risulta avvenuta oltre i termini prescrizionali quinquennali. La Corte invece ritiene che i termini procedurali delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione, dopo la notifica dell'accertamento n.25424, l'intimazione ad adempiere notificata in data 24/07/2018 (per compiuta giacenza), rispetto alla presente cartella, notificata in data 23/04/2022, permette il riscontro del mancato superamento dei termini di prescrizione quinquennale.

  • Altro
    Violazione art. 25 DPR 602/1973 e Legge n.296/2006 c.163

    La Corte ritiene che le argomentazioni dedotte in ricorso siano condivisibili per quanto di ragione e quindi vanno accolte parzialmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 103
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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