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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1709/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Foggia
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200013937827000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200013937827000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.17092/22 Ricorrente_1 Difensore_1 Difensore_2 Il sig. , a mezzo degli avv.ti e , impugnava cartella di pagamento n. 043 2020 00139378 27 000, notificato il 23/04/2022 da Agenzia Entrate-Riscossione, relativa a imposte del Comune di Foggia per la Tares anno d'imposta 2013 e Tari anno d'imposta 2015 Motivi ricorso
Premesso di on aver mai ricevute le notifiche degli atti prodromici, in particolare deduce,
• Nullità/illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 3 e 7 cc.1 Legge n.212/2000; omessa allegazione degli attesi sottesi alla pretesa vantata;
• Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento. La cartella di pagamento ivi impugnata è affetta da nullità, perché non vi è alcuna prova dell'effettiva notifica degli atti ivi richiamati (atto n. 110384 e atto n. 161231) che legittimerebbero la formazione della stessa cartella di pagamento e della relativa pretesa esattiva, solo ove gli stessi fossero stati ritualmente notificati;
in relazione all'annualità 2015, evidenzia di non aver avuto disponibilità dell'appartamento per causa di sfratto;
• Intervenuta estinzione del diritto per la prescrizione maturata;
;
• Violazione art. 25 DPR 602/1973 e Legge n.296/2006 c.163.
Chiede pertanto, per i motivi in ricorso l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da distrarsi a favore dei difensori costituiti. Difensore_3 Il Comune, costituito in giudizio, a mezzo del dott. , Funzionario Responsabile del Tributo, contesta l'assunto di parte ricorrente, procedendo, anche, alla disamina e differenza degli istituti della decadenza e della prescrizione;
rappresenta che in data 17/10/2013, a mezzo della allora Concessionaria è stato notificato avviso di accertamento Tarsu n.17211 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per l'abitazione di residenza anagrafica (Indirizzo_1 ); la mancata impugnazione e il mancato versamento, ha legittimato il Comune ad emettere l'ingiunzione di pagamento n.30574 notificata in data 26/09/2014 e perfezionata per compiuta giacenza;
di poi si sono susseguiti, l'intimazione ad adempiere notificata in data 07/01/2016 (per compiuta giacenza); a conforto richiama Cassazione n.16183/2021 e Corte Costituzionale, che hanno ritenuto legittima tale modalità di notifica a mezzo raccomandata in forma semplificata, quindi senza dell'obbligo della raccomandata informativa della notifica ex art.1 c.161 Legge n.296/2006; ne sovviene alcuna decadenza è intervenuta da parte dell'Amministrazione.
Parimenti, per la successiva pretesa, è stato notificato avviso di accertamento n.25424 in data 29/12/2015, per l'abitazione di residenza anagrafica (Indirizzo_1 ); la mancata impugnazione e il mancato versamento, ha legittimato il Comune ad emettere l'ingiunzione di pagamento n.146064 notificata in data 05/12/2016 e perfezionata per compiuta giacenza;
di poi si sono susseguiti, l'intimazione ad adempiere notificata in data 24/07/2018 (per compiuta giacenza). In fine, in data 27.4.2022, entro il termine di prescrizione quinquennale, così come prorogato dall'art.68 c.
4-bis, del D.L. n.18/2020 che, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dal 8/3/2020 al 31/8/2021) e fino al 31/12/2021, ha introdotto una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione, Agenzia delle entrate-Riscossione, nella qualità di agente per la riscossione del Comune di Foggia, ha quindi notificato al Sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, afferente alla TARSU ed alla TARES dal contribuente a tutt'oggi ancora dovuta per gli anni dal 2008 al 2013.
Chiede pertanto, per quanto esposto e nel rispetto della intervenuta rettifica, il rigetto del ricorso con condanna alle spese. Agenzia Entrate-Riscossione, costituita in giudizio a mezzo della Nominativo_1 , dipendente dell'Ente, contrasta le deduzioni in ricorso e rileva che le censure riguardano l'Ente impositore, così essere carente di legittimazione passiva.
In ordine all'attività di riscossione, richiama le disposizioni di sospensione e proroga delle attività esattoriali, per l periodo emergenziale Covid-19 ex art.68 D.L. n.18/2020 e successive modifiche e integrazioni.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le argomentazioni dedotte in ricorso sono condivisibili per quanto di ragione e quindi vanno accolte parzialmente.
La Corte per il principio della ragione più liquida, ritiene infondata la censura di decadenza del potere impositivo del Comune.
La Corte osserva in termine di legislazione, prassi e giurisprudenza di legittimità, ritiene di condividere l'applicazione della normativa procedurale di notifica a mezzo posta raccomandata semplice A.R., come ormai prassi consolidata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte resistente, così da rispondere alle norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La Corte, ai fini della dedotta intervenuta prescrizione, in relazione alle circostanze e tempi di notifica degli atti presupposti alla cartella in trattazione, tiene ad evidenziare che i termini di prescrizione, nel caso di tributi locali, quinquennali, sono a valere anche per gli atti successivi all'accertamento, (c.d. atti interruttivi) e a ragion veduta, secondo la stessa pedissequa datazione esposta da parte resistente, per l'accertamento Tarsu n.17211 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, l'ultimo atto presupposto è stato notificato in data 07/01/2016 (intimazione ad adempiere) data di notifica che, in relazione alla notifica della presente cartella, notificata in data 23/04/2022, risulta avvenuta oltre i termini prescrizionali quinquennali.
La Corte invece ritiene che i termini procedurali delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione, dopo la notifica dell'accertamento n.25424, l'intimazione ad adempiere notificata in data 24/07/2018 (per compiuta giacenza), rispetto alla presente cartella, notificata in data 23/04/2022, permette il riscontro del mancato superamento dei termini di prescrizione quinquennale.
La Corte, pertanto, in parziale accoglimento, ritiene prescritta la pretesa relativa al ruolo 2020/002949, e, determina dovuta la sola pretesa per il ruolo n.2020/002974 portata in cartella;
la reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 20 novembre 2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1709/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Foggia
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200013937827000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200013937827000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.17092/22 Ricorrente_1 Difensore_1 Difensore_2 Il sig. , a mezzo degli avv.ti e , impugnava cartella di pagamento n. 043 2020 00139378 27 000, notificato il 23/04/2022 da Agenzia Entrate-Riscossione, relativa a imposte del Comune di Foggia per la Tares anno d'imposta 2013 e Tari anno d'imposta 2015 Motivi ricorso
Premesso di on aver mai ricevute le notifiche degli atti prodromici, in particolare deduce,
• Nullità/illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 3 e 7 cc.1 Legge n.212/2000; omessa allegazione degli attesi sottesi alla pretesa vantata;
• Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento. La cartella di pagamento ivi impugnata è affetta da nullità, perché non vi è alcuna prova dell'effettiva notifica degli atti ivi richiamati (atto n. 110384 e atto n. 161231) che legittimerebbero la formazione della stessa cartella di pagamento e della relativa pretesa esattiva, solo ove gli stessi fossero stati ritualmente notificati;
in relazione all'annualità 2015, evidenzia di non aver avuto disponibilità dell'appartamento per causa di sfratto;
• Intervenuta estinzione del diritto per la prescrizione maturata;
;
• Violazione art. 25 DPR 602/1973 e Legge n.296/2006 c.163.
Chiede pertanto, per i motivi in ricorso l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da distrarsi a favore dei difensori costituiti. Difensore_3 Il Comune, costituito in giudizio, a mezzo del dott. , Funzionario Responsabile del Tributo, contesta l'assunto di parte ricorrente, procedendo, anche, alla disamina e differenza degli istituti della decadenza e della prescrizione;
rappresenta che in data 17/10/2013, a mezzo della allora Concessionaria è stato notificato avviso di accertamento Tarsu n.17211 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per l'abitazione di residenza anagrafica (Indirizzo_1 ); la mancata impugnazione e il mancato versamento, ha legittimato il Comune ad emettere l'ingiunzione di pagamento n.30574 notificata in data 26/09/2014 e perfezionata per compiuta giacenza;
di poi si sono susseguiti, l'intimazione ad adempiere notificata in data 07/01/2016 (per compiuta giacenza); a conforto richiama Cassazione n.16183/2021 e Corte Costituzionale, che hanno ritenuto legittima tale modalità di notifica a mezzo raccomandata in forma semplificata, quindi senza dell'obbligo della raccomandata informativa della notifica ex art.1 c.161 Legge n.296/2006; ne sovviene alcuna decadenza è intervenuta da parte dell'Amministrazione.
Parimenti, per la successiva pretesa, è stato notificato avviso di accertamento n.25424 in data 29/12/2015, per l'abitazione di residenza anagrafica (Indirizzo_1 ); la mancata impugnazione e il mancato versamento, ha legittimato il Comune ad emettere l'ingiunzione di pagamento n.146064 notificata in data 05/12/2016 e perfezionata per compiuta giacenza;
di poi si sono susseguiti, l'intimazione ad adempiere notificata in data 24/07/2018 (per compiuta giacenza). In fine, in data 27.4.2022, entro il termine di prescrizione quinquennale, così come prorogato dall'art.68 c.
4-bis, del D.L. n.18/2020 che, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dal 8/3/2020 al 31/8/2021) e fino al 31/12/2021, ha introdotto una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione, Agenzia delle entrate-Riscossione, nella qualità di agente per la riscossione del Comune di Foggia, ha quindi notificato al Sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, afferente alla TARSU ed alla TARES dal contribuente a tutt'oggi ancora dovuta per gli anni dal 2008 al 2013.
Chiede pertanto, per quanto esposto e nel rispetto della intervenuta rettifica, il rigetto del ricorso con condanna alle spese. Agenzia Entrate-Riscossione, costituita in giudizio a mezzo della Nominativo_1 , dipendente dell'Ente, contrasta le deduzioni in ricorso e rileva che le censure riguardano l'Ente impositore, così essere carente di legittimazione passiva.
In ordine all'attività di riscossione, richiama le disposizioni di sospensione e proroga delle attività esattoriali, per l periodo emergenziale Covid-19 ex art.68 D.L. n.18/2020 e successive modifiche e integrazioni.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le argomentazioni dedotte in ricorso sono condivisibili per quanto di ragione e quindi vanno accolte parzialmente.
La Corte per il principio della ragione più liquida, ritiene infondata la censura di decadenza del potere impositivo del Comune.
La Corte osserva in termine di legislazione, prassi e giurisprudenza di legittimità, ritiene di condividere l'applicazione della normativa procedurale di notifica a mezzo posta raccomandata semplice A.R., come ormai prassi consolidata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte resistente, così da rispondere alle norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La Corte, ai fini della dedotta intervenuta prescrizione, in relazione alle circostanze e tempi di notifica degli atti presupposti alla cartella in trattazione, tiene ad evidenziare che i termini di prescrizione, nel caso di tributi locali, quinquennali, sono a valere anche per gli atti successivi all'accertamento, (c.d. atti interruttivi) e a ragion veduta, secondo la stessa pedissequa datazione esposta da parte resistente, per l'accertamento Tarsu n.17211 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, l'ultimo atto presupposto è stato notificato in data 07/01/2016 (intimazione ad adempiere) data di notifica che, in relazione alla notifica della presente cartella, notificata in data 23/04/2022, risulta avvenuta oltre i termini prescrizionali quinquennali.
La Corte invece ritiene che i termini procedurali delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione, dopo la notifica dell'accertamento n.25424, l'intimazione ad adempiere notificata in data 24/07/2018 (per compiuta giacenza), rispetto alla presente cartella, notificata in data 23/04/2022, permette il riscontro del mancato superamento dei termini di prescrizione quinquennale.
La Corte, pertanto, in parziale accoglimento, ritiene prescritta la pretesa relativa al ruolo 2020/002949, e, determina dovuta la sola pretesa per il ruolo n.2020/002974 portata in cartella;
la reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 20 novembre 2025