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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2084 RG. 2021 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , _1 P.IVA_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Filippo Buttà. e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario della . CP_2
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino rizzo.
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
599 2021 00000399 58 000, notificatole il 28.9.2021, col quale le è stato intimato il pagamento di € 220.744,88 a seguito dell'accertamento del carattere fittizio dell'appalto con quale la odierna opponente ha reperito n. 52 lavoratori impiegato presso la struttura recettiva Suvaki, da giugno 2018 a febbraio 2019.
Si è costituito in giudizio l' anche quale mandatario della ., il quale ha CP_1 CP_2 chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le necessarie prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
MOTIVAZIONE L'avviso di addebito oggetto di contestazione promana dall'affermazione, da parte dell' del carattere non genuino della somministrazione di manodopera posta in CP_1 essere, nel 2018, dal ON GA (il quale ha conferito, lo stesso giorno della stipula del contratto di somministrazione, mandato alla cooperativa MA GI per la gestione dei rapporti lavorativo del personale procurato alla odierna opponente).
Preliminarmente va accolta l'eccezione dell concernente il difetto di CP_1 legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, venendo in rilievo crediti
1 contributivi successivi al 2005, quindi, che non possono aver fatto oggetto di cessione.
Vanno poi rigettate con vigore le doglianze della società opponente per la violazione dei termini procedimentali stabiliti dalla L. 689/81, posto he tale corpo normativo concerne la responsabilità da illecito amministrativo (e, quindi, la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate all'autore della violazione), ossia, una responsabilità di natura diversa da quella oggetto del contendere (che ha natura civile).
Pure la rilevanza della certificazione del contratto di appalto di manodopera (valorizzata in ricorso) va ridimensionata. In primo luogo, va detto che, con riferimento al rapporto privatistico fra datore di lavoro e dipendente, la dottrina ritiene di dover desumere, dal tenore dell'art. 2113 (invalidità di rinunce e transazioni) e dell'art. 2103 cc (divieto del patto di demansionamento) un generale principio di indisponibilità, per il lavoratore, della validità e della qualificazione giuridica del rapporto. In sostanza, l'Ordinamento preclude alle parti di impedire, mediante uno strumento qualificatorio privato, il sindacato del giudice (espressione di esigenze di natura anche pubblicistica) circa la qualificazione del rapporto e la compatibilità delle clausole con le tutele per il lavoratore predisposte dall'Ordinamento. Da ciò scaturisce il potere-dovere per il giudice di accertarne, in ogni caso, la reale natura del rapporto e la sua validità, tenendo ovviamente conto dell'esistenza del provvedimento certificatorio. Ebbene, se ciò vale nei rapporti (di matrice privatistica) fra datore di lavoro e dipendente, a maggior ragione devono raggiungersi analoghe conclusioni con riferimento agli obblighi contributivi del datore di lavoro, che sono per loro natura indisponibili. A ciò si aggiunga poi che la L. n 183/2010, nel rafforzare la valenza del provvedimento certificatorio, ha comunque precisato che rimane “salvo il caso … di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”. Quindi, è certo che la certificazione del contratto non possa interferire con l'analisi oggi necessaria ai fini del decidere, la quale non investe il contenuto astratto del contratto di somministrazione di lavoro (contenuto che appare in linea con i limiti predisposti dall'Ordinamento), bensì la sua attuazione concreta. Sostiene infatti l' (a pagg. 6 e ss. della propria memoria) che, nonostante le Controparte_3 pattuizioni, dalle indagini espletate sarebbe emerso che “Gli stessi lavoratori impiegati nell' albergo isolano, hanno affermato di non aver mai avuto contatti con la società e di non aver mai conosciuto i rappresentanti legali della Parte_2 stessa, in quanto tali lavoratori seppur forniti dalla sono stati Parte_2 contattati telefonicamente dal rappresentante legale della struttura _1
o si sono recati direttamente in struttura alberghiera per l'assunzione, ed
[...] hanno firmato il contratto
2 di assunzione direttamente alla presenza del rappresentante legale signor … Parte_3
i materiali da lavoro e le attrezzature sono stati acquisiti e forniti dalla società committente … il potere direttivo ed organizzativo rispetto alla forza lavoro sia stato esercitato dall'azienda utilizzatrice nella persona del suo rappresentante legale signor
amministratore unico e legale rappresentante della Parte_3 _1
… la stessa ditta assuntrice tramite il suo rappresentante legale impartiva Parte_3 direttive a tutto il personale per i turni lavorativi e che la società Parte_4 pertanto non ha sostenuto nessun rischio d'impresa non avendo avuto alcuna
[...] autonomia nell' esecuzione dei servizi e nella gestione dell' intera attività lavorativa …
ha posto in essere meri adempimenti formali in quanto si è Parte_5 limitata a gestire adempimenti amministrativi come invio unilav e compilazione LUL per i dipendenti , invio dei flussi uniemens, e pagamento [parziale] dei contributi”. In definitiva, nel presente giudizio, deputato a verificare quale sia stato il ruolo concreto della cooperativa MA GI nella gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti con i n. 52 dipendenti impiegati presso l'Hotel Suvaki di da _1 giugno 2018 a febbraio 2019, la certificazione del contratto di appalto invocata da parte opponente non è dirimente, né preclude l'analisi dei fatti da parte del giudice.
Venendo al merito, va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben
3 ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
Nel il caso di specie occorre operare un'ulteriore premessa metodologica: l' ha CP_1 fondato il proprio convincimento, relativamente alla posizione di n. 52 lavoratori, sulla scorta delle dichiarazioni rese da un campione (definito “significativo”) di essi, quindi, ha operato un sillogismo tale per cui, le conclusioni raggiunte in ordine ai medesimi, sono state “estese” a tutto il personale somministrato dalla cooperativa e impiegato presso l'hotel Suvaki. Ci si deve quindi chiedere se tale ragionamento sia o meno condivisibile. Ebbene, lo scrivente ritiene che, a differenza dei casi in cui le questioni oggetto del contendere siano riferite alle specificità dei singoli rapporti lavorativi (ad es. nel caso di mancato pagamento dei contributi sul lavoro straordinario dei vari dipendenti), situazione in cui il sillogismo proposte dall' non è percorribile e occorre CP_1 sondare, con riferimento a ciascun prestatore d'opera se l'addebito sia o meno fondato, nel caso di specie, in cui tutte le vicende sono in realtà avvinte da un medesimo contratto di appalto di manodopera, il ragionamento operato dall' CP_1 possa essere condiviso. Infatti, nel caso di specie, il contratto di somministrazione di manodopera è unico e, quindi, laddove lo stesso fosse connotato da un carattere
4 fittizio, come dedotto dall' , l'intera vicenda finirebbe per risentire di tale CP_1 valutazione. Ciò detto, si può finalmente passare all'esame delle dichiarazioni rese dai 13 lavoratori ascoltati dagli ispettori. 1) (portiere di notte presso l'albergo nel 2018 e nel 2019) ha Testimone_1 riferito gli ispettori di essere stato contattato, prima dell'assunzione, dal sig. _3
(legale rappresentante della società odierna opponente e direttore
[...] dell'albergo), di aver firmato il contratto di lavoro “con la sig.ra ”, di Per_1 aver contattato l'orario di lavoro con la moglie del predetto sig. ( _3 [...]
, anche detta “ , che presso l'albergo svolgeva le funzioni di Per_2 Per_3
“direttrice di ricevimento”). Che gli accordi circa l'entità della retribuzione vennero presi con lo stesso;
che le buste paga, nell'anno 2018, gli Parte_3 venivano consegnate dal “contabile dell'albergo Gianpaolo Oddo” (mentre nel 2019 gli venivano trasmesse via email, ma senza precisazione dell'indirizzo si posta elettronica a quo), e che le direttive sul lavoro gli venivano “sempre … impartite dalla sig. ra . Ha poi aggiunto che alla sua formazione ha Per_3 provveduto l'hotel, precisando quanto segue: “non ho mai avuto contatti con strutture esterne all'albergo, con nessuna cooperativa con nessuna altra persona al di fuori del proprietario del e della famiglia . Parte_6 _3
Te 2) (cameriera ai piani presso l'hotel Suvaki per circa 7 Testimone_3 anni nella sola stagione estiva) ha riferito agli ispettori di essere annualmente chiamata dal sig. all'inizio di ogni stagione estiva, e di essere stata Parte_3 assunta, nel periodo oggetto di accertamento, dal medesimo direttore dell'albergo (ossia, mediante contratto stipulato, presso l'albergo, direttamente alla presenza del predetto). Per quanto concerne la retribuzione, ha specificato la , Pt_7 questa è stata concordata, ogni anno, “all'atto dell'assunzione con il sig. ”. Parte_3
Ha poi precisato che, durante i rapporti di lavoro aveva contatti, diretti o indiretti, Per_ solo col sig. in quanto le direttive le venivano impartite da tale sig. ra , _3 Per_ la quale “si rapportava sempre col sig. . In dettaglio, la s.ra le “indicava _3 le camere da preparare”, controllava il suo operato della stessa e, per qualsiasi problema, riferiva al sig. personalmente. _3
Per le richieste di ferie e permessi, invece, la si rivolgeva direttamente al Pt_7 legale rappresentante della _1
Ha poi menzionato, per l'anno 2018, la cooperativa MAe Blu, specificando: “non ho mai avuto rapporti con questa cooperativa perché ribadisco era sempre il sig. a impartire le direttive”. _3
Ha quindi chiarito che pure in ordine ai turni di lavoro si rivolgeva all' il _3 quale ha anche provveduto alla sua formazione “anche quando è stata presente la cooperativa (2018)”, e che, nel caso di problemi circa le buste paga, il referente era la s.ra . Per_1
Ascoltata ex art. 421 cpc nel corso del presente giudizio, la lavoratrice ha confermato tutte le precedenti dichiarazioni.
5 3) (cameriera ai piani presso l'hotel Suvaki nel 2018, da giugno a Testimone_4 settembre) ha dichiarato agli ispettori di essersi recata presso l'albergo, all'inizio della stagione estiva “per parlare con il direttore ” e, dopo il colloquio, di Parte_3 essere stata contattata dal medesimo il quale la invitò a “portare i _3 documenti per firmare il contratto di assunzione”. Il contratto di lavoro venne firmato presso l'albergo alla presenza della s.ra (la quale consegnava Per_1 pure le buste paga alla lavoratrice). L'ammontare della retribuzione venne concordato dalla direttamente col sig. Tes_4 _3 Per_ Al pari della , anche la riceveva direttive dalla s.ra la quale Pt_7 Tes_4
“si rapportava sempre con il sig. , e che per specifiche esigenze (ad es. nel _3 caso di malattia), si rivolgeva personalmente al legale rappresentante della società odierna opponente. Il controllo sulla prestazione di lavoro della dichiarante veniva svolto dal padre del legale rappresentante. Ha precisato la lavoratrice: “ho sempre avuto contatti con il sig. io ho avuto _3 rapporti solo con la famiglia nell'anno 2018 l'hotel ha avuto un rapporto Per_5 con una cooperativa . Io personalmente non ho avuto mai rapporti con Parte_4 questa cooperativa … era sempre il sig. a impartire le direttive e non ho mai _3 visto nessuno della essere presente in albergo”. Parte_4
La lavoratrice ha pur menzionata due occasioni in cui è stata redarguita dalla s.ra Per_
(dipendente della ), “che poi chiamava il direttore sig. _1 _3
. Il problema riguardava le lamentele della per il fatto di dover
[...] Tes_4 svolgere, da sola, le medesime mansioni che le sue colleghe svolgevano in coppia. Il sig. “nell'ultimo periodo”, assecondò le doglianze della lavoratrice, _3 affiancandole una collega per svolgere l'attività di lavoro.
4) (lavapiatti e aiuto cuoco presso l'hotel Suvaki da fine maggio a Persona_6 metà ottobre 2018) ha riferito di essersi spontaneamente rivolta al sig. Parte_3 perché aveva avuto notizia che quest'ultimo cercava personale. Ha poi precisato di essere stata assunta dal predetto sig. (nel senso che fu quest'ultimo a _3 quantificare la retribuzione della lavoratrice e fu in sua presenza che venne firmato il contratto). Il legale rappresentante della società opponente si occupava anche di controllare quotidianamente l'operato della detta lavoratrice e “di tutto il personale”. La lavoratrice ha poi riferito di essere stata informata dal medesimo sig del _3 fatto che quest'ultimo le avrebbe versato i contributi, e che fu sempre il legale rappresentante della a decidere di conferirle un aumento _1 retributivo e a comunicarle il licenziamento al termine della stagione estiva.
5) (cameriere presso il bar dell'albergo da giugno a settembre 2018) Tes_5 ha riferito di aver stipulato il contratto di lavoro “direttamente col sig. ”. Parte_3
Le direttive di lavoro gli venivano impartite dal responsabile del bar (sig. ), Per_7 il quale stabiliva anche i suoi turni di lavoro e si rapportava col sig. . Parte_3
6 Il lavoratore ha escluso di aver mai intrattenuto rapporti con la cooperativa MA GI, specificando di non aver mai conosciuto nessuno di tale società. Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento comunicato al dalla Tes_5
s.ra . Per_1
6) (cameriere presso l'hotel Suvaki dal 19 al 31 maggio 2018 e Testimone_6 poi da giugno a ottobre 2018) ha riferito di essere stato contattato dal sig. _3
e di aver firmato il contratto di lavoro in sua presenza. Le direttive di lavoro
[...] gli venivano impartite dal sig. in persona, oppure, dal maitre (sig. _3 [...]
). Il quale stabiliva anche i turni e accordava i permessi chiesti dallo Parte_8
. Tes_6
Il lavoratore ha precisato di non aver mai conosciuto nessuno delle cooperative che formalmente lo avevano assunto ( a maggio, e MA GI, da Controparte_4 giugno a ottobre). Ascoltato ai sensi dell'art. 421 cpc. il predetto lavoratore ha parzialmente confermato le proprie precedenti dichiarazioni. In particolare, al giudice lo ha dichiarato di non ricordare se venne contattato direttamente dal sig. Tes_6
(come aveva riferito agli ispettori in sede amministrativa), o meno. Fra le _3 due dichiarazioni, in virtù della giurisprudenza sopra richiamata, va data preferenza a quella più prossima agli eventi, ossia, resa “a caldo” (ciò anche in virtù del fatto che, in sede giudiziaria, il lavoratore non ha negato i fatti riferiti precedentemente, ma ha solo dichiarato di non ricordare più uno specifico particolare, cosa plausibile, dato il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi).
7) (economo dell'albergo Suvaki, dal 9 al 31 maggio 2018 e, poi, dal CP_5
1 giugno fino alla metà di ottobre 2018) ha riferito di essere stato contattato dal sig. mediante un amico comune e, poi, di aver firmato il primo contratto di _3 assunzione alla presenza e ai responsabili della cooperativa Nuovo Per_1
Orizzonte. Relativamente a tale periodo (maggio 2018) ha riferito di essere stato formato dal cugino del sig. e di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con la Parte_3 cooperativa Nuovo Orizzonte, specificando di essersi rapportato unicamente con la s.ra (la quale gli concedeva i permessi). Per_1
Per il secondo periodo (giugno-ottobre 2018), l'assunzione è avvenuta mediante la cooperativa MA GI e alla stipula del contratto erano presenti i rappresentanti della stessa e la s.ra . Anche in ordine a tale rapporto, Per_1 nessun contatto vi è stato fra il e la cooperativa datrice di lavoro, e CP_5
l'attività è stata svolta con le medesime modalità sopra descritte. La cessazione del rapporto gli è stata comunicata dalla s.ra . Per_1
8) (responsabile di sala presso l'hotel) ha riferito una Testimone_7 dinamica congruente con quella narrata dai s.ri e vi è stato un primo CP_5 Tes_5 rapporto di lavoro (a maggio 2018) mediante la cooperativa Controparte_4 seguito da un secondo rapporto (da giugno a ottobre 2018) concluso mediante la cooperativa MA GI. In entrambi i rapporti il contratto di lavoro è stato
7 stipulato alla presenza della s.ra e dei rappresentanti delle rispettive Per_1 cooperative;
successivamente, non vi sono stati ulteriori contatti fra il prestatore d'opera e questi ultimi, in quanto l'attività veniva sostanzialmente diretta dl sig.
in persona. Parte_3
9) (giardiniere e “tuttofare” presso l'hotel per molti anni, da ultimo Tes_8 nel 2018) ha riferito di essere stato contattato anche nel 2018 (come ogni anno) dal sig. in persona, di aver pattuito con quest'ultimo l'orario di lavoro e Parte_3 la retribuzione, e di aver sempre avuto direttive di lavoro dal predetto. Ha menzionato la cooperativa MA GI, specificando di non aver mai avuto contatti con la medesima. Anche la cessazione del rapporto di lavoro, nel 2018, è avvenuta a seguito di comunicazione da parte del medesimo sig. . Parte_3
Ascoltato ex art. 421 cpc nel corso dell'udienza del 15.3.2023, il lavoratore ha confermato le precedenti dichiarazioni.
10) (cameriera di sala da maggio a settembre 2018 presso l'hotel Persona_8
Suvaki) ha riferito di essere stata contattata dal sig. , il quale ha Parte_3 proceduto al colloquio pre-assuntivo e poi alla stipula del contratto, dopo aver raggiunto con la un accordo circa l'entità della retribuzione e dell'orario di Per_8 lavoro. Ha spiegato che i suoi turni erano decisi insieme al maitre e al direttore dell'albergo. Ha poi precisato: “il direttore … ci ha dato il cartellino … e il nome di una cooperativa che non conosco … io personalmente non ho avuto mai Parte_4 rapporti con questa cooperativa”. Quando ha avuto necessità di chiedere due giorni di permesso si è rivolta direttamente al sig. il quale era anche colui che le impartiva le direttive _3 lavorative. La cessazione del rapporto è avvenuta previa comunicazione effettuata dallo stesso sig. _3
11) (lavapiatti e cameriera ai piani presso l'albergo Suvaki da luglio a Tes_9 ottobre 2018 e poi a ottobre 2019 per 14 giorni) ha dichiarato di aver contattato spontaneamente il sig. per chiedergli occupazione, di aver svolto con Parte_3 quest'ultimo il colloquio, di aver pattuito gli orari e lo stipendio e di aver firmato il contratto di lavoro. Ha esposto che, successivamente, quando le è stata consegnata una copia del documento contrattuale, si è accorta che “era menzionata una cooperativa” della quale non ha saputo dire il nome agli ispettori, e ha aggiunto: “io non conosco nessuno della cooperativa né ho mai avuto rapporti con responsabili della stessa”. Le direttive di lavoro venivano impartite alla dall s.ra Leila, la quale “si Pt_9 rapportava sempre con il sig. ” e controllava la qualità del lavoro della Parte_3 dichiarante e, in un'occasione, le ha elevato un rimprovero verbale. Anche le variazioni di turno dovevano essere concordate con la s.ra Leila. La formazione veniva effettuata dal personale dell'albergo.
8 12) (cameriere presso l'albergo nel maggio 2018, formalmente Testimone_10 assunto dalla cooperativa e da giugno a ottobre 2018, attraverso Controparte_4 la cooperativa MA GI) ha riferito di aver firmato il primo contratto di lavoro direttamente col sig. e con la s.ra Laura Oddo, e il secondo solo con Parte_3 quest'ultima. Ha riferito di non aver avuto alcun rapporto concreto con gli esponenti delle due cooperative, e che, in entrambi i rapporti di lavoro, ha avuto contatti solo con la s.ra (che gli accordava i permessi) e col sig. Per_1 [...]
(caposala presso l'albergo), che stabiliva i suoi turni di lavoro. Pt_8
Al momento della cessazione del secondo rapporto lavorativo, la comunicazione di licenziamento è stata effettuata dalla s.ra . Per_1
13) (addetta all'accoglienza per molti anni presso l'hotel Suvaki) Testimone_11 ha riferito che, nel 2018, ha svolto l'attività dopo essere stata assunta da n. 2 cooperative (la e la MA GI), delle quali faceva parte una tale Controparte_4
s.ra , la quale ha curato la stipula di entrambi i contratti di lavoro. Ha Per_9 riferito che (al di là di quanto detto relativamente ai momenti delle rispettive assunzioni), non ha mai avuto contatti con i responsabili delle due cooperative. In sede processuale, la medesima prestatrice d'opera è stata ascoltata ex art. 421 cpc., ma ha reso deposizioni non del tutto coerenti con le precedenti. In particolare, al giudice la ha riferito di essere stata in costante contatto _3 con la cooperativa MA GI (a differenza di quanto riferito agli ispettori) e che, in qualità di dipendente di quest'ultima, ha posto in essere talune attività di pertinenza del datore di lavoro, come l'acquisizione della firma dei contratti di lavoro dei singoli dipendenti, la pianificazione delle loro ferie, la rilevazione delle presenze, la partecipazione ai procedimenti disciplinari, la consegna delle buste paga o delle password per accedervi telematicamente. Al giudice la ha pure _3 riferito di essere cugina dei direttore dell'albergo ). Parte_3
In sede ispettiva è stata pure ascoltata la s.ra che non ha mai lavorato Tes_12 presso l'hotel Suvaki, ma che nel 2018 svolgeva attività di lavoro per la MCL, società di Roma che si occupa di tutti gli adempimenti della cooperativa MA GI inerenti al personale della stessa (trasmissione Unilav elaborazione buste paga etc.) La predetta ha riferito che i dati inerenti ai lavoratori (ferie, permessi, assunzioni e assenze) le vengono comunicati direttamente dai referenti delle strutture di
(fra le quali rientra anche l'hotel Suvaki). Non ha riferito ulteriori _1 elementi utili ai fini dl decidere.
Anche nel corso del presente giudizio è stata svolta attività istruttoria;
in particolare, è ascoltato il sig. , che dal 2015 al 2019 ha svolto presso il bar Testimone_13 dell'Hotel. Con riferimento all'anno 2018, l'attività di lavoro è stata espletata previa assunzione da parte della cooperativa MA GI. In tale periodo, il lavoratore ha dichiarato che, per ogni problematica di lavoro, si rivolgeva alla s.ra (ad Per_1 es. ciò è accaduto per ottenere le password necessarie per accedere al portale e scaricare le buste paga, o per avere permessi e le ferie).
9 Anche il sig. (che ha lavorato nelle cucine dell'albergo), ascoltato Testimone_14 nel corso del presente processo, ha riferito di aver lavorato presso l'hotel Suvaki per alcuni anni, prima del 2018 e che, per il 2018, venne assunto per il tramite della cooperativa MA GI. Nel corso di una riunione con i responsabili di tale cooperativa, furono questi ultimi a spiegare al che, per ogni problematica di Tes_14 lavoro, si sarebbe dovuto rivolgere alla s.ra (definita come Per_1
“intermediario” fra il personale e la cooperativa). Conseguentemente, il ha dichiarato che, per ottenere permessi, cambio turni Tes_14 etc., si è rivolto alla _3
A questo punto, non si può non evidenziare che tutte le deposizioni sopra raccolte convergono nel delineare una situazione in cui ogni aspetto inerente alla gestione dei rapporti di lavoro faceva capo, alternativamente, al personale dell'albergo (in particolare, al sig. , ovvero, ad altri dipendenti della odierna opponente, Parte_3 come la s.ra Leila – per gli addetti alle pulizie, dalla moglie del legale rappresentante della società – s.ra , detta “ , etc.), ovvero, alla s.ra , Persona_2 Per_3 Per_1 che faceva parte del personale della cooperativa MA GI ed era anche cugina del legale rappresentante della società (sig. ). _1 Parte_3
Occorre questo punto soffermarsi proprio sul ruolo di quest'ultima, al fine di verificare se la stessa abbia agito realmente in veste di dipendente della cooperativa MA GI (come emergerebbe dai documenti in atto), ovvero, se il rapporto lavorativo intrattenuto dalla medesima con la cooperativa fosse meramente apparente, in quanto la presenza della nella struttura si giustificava, piuttosto, _3 in virtù della parentela col sig. . Parte_3
Ebbene, lo scrivente ritiene che il ruolo di nella gestione dei Testimone_11 rapporti di lavoro dei prestatori d'opera forniti dalla MA GI fosse giustificato dal detto rapporto di parentela, non dalla circostanza che la predetta fosse realmente la referente della cooperativa all'interno dell'hotel Suvaki. Queste conclusioni derivano dai seguenti elementi indiziari: a) Quasi tutti i lavoratori ascoltati (in diparte la s.ra , ovviamente) hanno Per_1 riferito di essere stati contattati personalmente dal sig. , o di essersi Parte_3 rivolti spontaneamente a quest'ultimo per essere assunti. Quindi, è da escludere che sia stata la cooperativa a procurare la manodopera;
quest'ultima, piuttosto, è intervenuta solo un momento cronologicamente successivo al colloquio di lavoro effettuato, il più delle volte, dallo stesso . Parte_3
Peraltro, alcuni prestatori d'opera ( , e , la Tes_6 CP_5 Parte_8 Tes_10 prima assunzione è avvenuta mediante altra cooperativa (la , Controparte_4 quindi, appare veramente poco credibile che, in 4 occasioni, la società _1
, rivolgendosi alla MA GI per ottenere della manodopera, abbia conseguito
[...] la fornitura dei medesimi lavoratori che già erano stati procurati dalla
[...]
CP_6
b) Praticamente tutti i lavoratori ascoltati (salvo un paio di eccezioni) hanno riferito che già in passato avevano prestato servizio presso l'hotel Suvaki. Appare quindi singolare il fatto che la cooperativa MA GI abbia procurato alla società
10 odierna opponente il medesimo personale che in passato (talvolta per molti anni) aveva svolto attività presso il medesimo hotel. c) Quasi tutti i prestatori d'opera ascoltati hanno riferito che gli accordi inerenti agli aspetti essenziali del rapporto di lavoro vennero presi direttamente col sig. _3
In particolare, hanno riferito che la retribuzione era stata pattuita con quest'ultimo. Questa circostanza è decisamente inspiegabile stando alla tesi proposta dalla opponente, secondo la quale il personale sarebbe stato procurato dalla MA GI e retribuito da quest'ultima. In altre parole, stando a questa ricostruzione, il sig. aveva interesse solo ed esclusivamente a pattuire, con _3 la cooperativa, il costo della somministrazione, e non avrebbe dovuto interessarsi in alcun modo della retribuzione dei singoli prestatori d'opera. d) Alcuni dei lavoratori ascoltati dagli ispettori (in specie, quelli impiegati nel servizio di pulizia) hanno riferito che il controllo sulla qualità del lavoro da essi Per_ prestato era svolto dalla s.ra , la quale rispondeva direttamente al sig. _3
Ebbene: se la gestione dei rapporti lavorativi in questione fosse stata
[...] curata dalla cooperativa MA GI, e quindi dalla referente della medesima nella struttura ( ), i detti lavoratori avrebbero dovuto riferire una situazione Per_1 Per_ ben diversa, ossia, che la s.ra , (appurate le negligenze del personale della MA GI, si rivolgesse alla s.ra affinchè la stessa consentisse alla Per_1
MA GI di adottare le necessarie misure (come peraltro previsto dall'art.
1.5 del contratto di appalto prodotto dalla società opponente, doc. 4). Invece, non solo i lavoratori interrogati hanno riferito che era la stessa Leia ad adottare la misura disciplinare, ma pure che il sig. (e non la s.ra ) a Parte_3 Per_1 curare le fasi successive (in particolare, la lavoratrice M. LC ha riferito che, dopo il rimprovero verbale elevato dalla s.ra Leila, il sig. - non la s.ra Parte_3 ha ascoltato le sue lamentele e, dopo un po' di tempo, le ha Persona_1 assecondate, affiancandola ad altra addetta alle pulizie). e) La maggior parte dei lavoratori ascoltati in sede ispettiva ha riferito di non aver avuto una previa conoscenza della cooperativa, e di averla sentita nominare la prima volta quando, dopo aver avuto un contatto diretto col sig. , è stato Parte_3 loro detto che, per quell'anno (a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, in cui l'assunzione era stata effettuata direttamente dalla _1
, il rapporta lavorativo sarebbe stato instaurato con la MA GI. Ebbene:
[...] se l'appalto di manodopera fosse stato genuino, i lavoratori avrebbero certamente conosciuto la cooperativa, in quanto si sarebbero dovuti rivolgere a quest'ultima per essere assunti e impiegati presso i soggetti utilizzatori. f) E' statisticamente poco probabile che la s.ra , cercando di reperire Per_1 un'occasione lavorativa, si sia fatta assumere da una cooperativa, ben sapendo che il proprio cugino era proprietario di una struttura alberghiera che, nel periodo estivo, è in cerca di personale, e che, fra tutti i soggetti utilizzatori presso i quali potrebbe essere impiegata, la predetta sia stata destinata proprio presso l'albergo gestito dal cugino, peraltro, con un ruolo di referente (ossia, un ruolo
11 che le avrebbe consentito di curare i rapporti di lavoro del restante personale procacciato dalla MA GI). Questa anomalia statistica, alla luce di tutti gli altri elementi indiziari sopra elencati, può trovare adeguata spiegazione proprio considerando il rapporto di lavoro fra e la MA GI come una mera copertura deputata a dare Per_1 apparente credibilità all'assunzione, da parte della medesima cooperativa, di tutti gli altri prestatori d'opera.
In altre parole, per tutte le ragioni appena esposte, lo scrivente ritiene che, nonostante l'apparente somministrazione di manodopera da parte del consorzio GA (che si è avvalso della consorziata cooperativa MA GI), nel 2018 il personale menzionato nell'accertamento ispettivo fosse stato, nella sostanza, già assunto dalla come peraltro già accaduto negli anni precedenti _1 con la maggior parte dei prestatori d'opera. Tanto la trattativa per la stipula dei singoli contratti, quanto la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro faceva capo al sig. direttamente o indirettamente. Quest'ultimo, quando non Parte_3
s'interessava di persona dele vicende del personale in questione, si avvaleva della collaborazione di soggetti legati alla (come la s.ra Lelia), ovvero _1 dei propri familiari, come la propria moglie, il proprio padre e, il più delle volte, la propria cugina . Al fine di celare la reale titolarità dei rapporti Testimone_11 lavorativi, e creare l'apparenza di un appalto di manodopera genuino, proprio quest'ultima è stata anch'essa assunta dalla cooperativa MA GI, in Per_1 modo tale da creare una confusione fra i suoi ruoli (quello di come referente della stessa all'interno dell'albergo e quello di familiare del legale rappresentante della società). In realtà, di tali ruoli, solo uno è assai verosimile (quello di longa manus del titolare), mentre l'altro (quello di dipendente della MA GI) appare essere del artificioso.
In ogni caso, anche a voler sorvolare su quest'ultimo aspetto (e a voler ritenere che la s.ra fosse realmente dipendente della cooperativa, chiamata a gestire i Per_1 Par rapporti di lavoro in virtù di tale veste e non quale familiare del sig. ddo), le ingerenze del legale rappresentante della società opponente nelle vicende lavorative del personale menzionato dagli ispettori sono state talmente tante e penetranti da far comunque ritenere che, al di là delle apparenze, i rispettivi rapporti lavorativi facevano capo proprio alla società proprietaria dell'albergo, e non alla cooperativa.
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14 (così come modificato nel 2022), tenuto conto del valore della controversia (compreso fra € 52.000 ed € 260.000), nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Viene fatta applicazione dei valori medi per le cause previdenziali, in quanto la difficoltà delle questioni trattate impedisce di applicare le tariffe minime.
12
PQM
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.200,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 18.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , _1 P.IVA_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Filippo Buttà. e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario della . CP_2
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino rizzo.
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
599 2021 00000399 58 000, notificatole il 28.9.2021, col quale le è stato intimato il pagamento di € 220.744,88 a seguito dell'accertamento del carattere fittizio dell'appalto con quale la odierna opponente ha reperito n. 52 lavoratori impiegato presso la struttura recettiva Suvaki, da giugno 2018 a febbraio 2019.
Si è costituito in giudizio l' anche quale mandatario della ., il quale ha CP_1 CP_2 chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le necessarie prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
MOTIVAZIONE L'avviso di addebito oggetto di contestazione promana dall'affermazione, da parte dell' del carattere non genuino della somministrazione di manodopera posta in CP_1 essere, nel 2018, dal ON GA (il quale ha conferito, lo stesso giorno della stipula del contratto di somministrazione, mandato alla cooperativa MA GI per la gestione dei rapporti lavorativo del personale procurato alla odierna opponente).
Preliminarmente va accolta l'eccezione dell concernente il difetto di CP_1 legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, venendo in rilievo crediti
1 contributivi successivi al 2005, quindi, che non possono aver fatto oggetto di cessione.
Vanno poi rigettate con vigore le doglianze della società opponente per la violazione dei termini procedimentali stabiliti dalla L. 689/81, posto he tale corpo normativo concerne la responsabilità da illecito amministrativo (e, quindi, la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate all'autore della violazione), ossia, una responsabilità di natura diversa da quella oggetto del contendere (che ha natura civile).
Pure la rilevanza della certificazione del contratto di appalto di manodopera (valorizzata in ricorso) va ridimensionata. In primo luogo, va detto che, con riferimento al rapporto privatistico fra datore di lavoro e dipendente, la dottrina ritiene di dover desumere, dal tenore dell'art. 2113 (invalidità di rinunce e transazioni) e dell'art. 2103 cc (divieto del patto di demansionamento) un generale principio di indisponibilità, per il lavoratore, della validità e della qualificazione giuridica del rapporto. In sostanza, l'Ordinamento preclude alle parti di impedire, mediante uno strumento qualificatorio privato, il sindacato del giudice (espressione di esigenze di natura anche pubblicistica) circa la qualificazione del rapporto e la compatibilità delle clausole con le tutele per il lavoratore predisposte dall'Ordinamento. Da ciò scaturisce il potere-dovere per il giudice di accertarne, in ogni caso, la reale natura del rapporto e la sua validità, tenendo ovviamente conto dell'esistenza del provvedimento certificatorio. Ebbene, se ciò vale nei rapporti (di matrice privatistica) fra datore di lavoro e dipendente, a maggior ragione devono raggiungersi analoghe conclusioni con riferimento agli obblighi contributivi del datore di lavoro, che sono per loro natura indisponibili. A ciò si aggiunga poi che la L. n 183/2010, nel rafforzare la valenza del provvedimento certificatorio, ha comunque precisato che rimane “salvo il caso … di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”. Quindi, è certo che la certificazione del contratto non possa interferire con l'analisi oggi necessaria ai fini del decidere, la quale non investe il contenuto astratto del contratto di somministrazione di lavoro (contenuto che appare in linea con i limiti predisposti dall'Ordinamento), bensì la sua attuazione concreta. Sostiene infatti l' (a pagg. 6 e ss. della propria memoria) che, nonostante le Controparte_3 pattuizioni, dalle indagini espletate sarebbe emerso che “Gli stessi lavoratori impiegati nell' albergo isolano, hanno affermato di non aver mai avuto contatti con la società e di non aver mai conosciuto i rappresentanti legali della Parte_2 stessa, in quanto tali lavoratori seppur forniti dalla sono stati Parte_2 contattati telefonicamente dal rappresentante legale della struttura _1
o si sono recati direttamente in struttura alberghiera per l'assunzione, ed
[...] hanno firmato il contratto
2 di assunzione direttamente alla presenza del rappresentante legale signor … Parte_3
i materiali da lavoro e le attrezzature sono stati acquisiti e forniti dalla società committente … il potere direttivo ed organizzativo rispetto alla forza lavoro sia stato esercitato dall'azienda utilizzatrice nella persona del suo rappresentante legale signor
amministratore unico e legale rappresentante della Parte_3 _1
… la stessa ditta assuntrice tramite il suo rappresentante legale impartiva Parte_3 direttive a tutto il personale per i turni lavorativi e che la società Parte_4 pertanto non ha sostenuto nessun rischio d'impresa non avendo avuto alcuna
[...] autonomia nell' esecuzione dei servizi e nella gestione dell' intera attività lavorativa …
ha posto in essere meri adempimenti formali in quanto si è Parte_5 limitata a gestire adempimenti amministrativi come invio unilav e compilazione LUL per i dipendenti , invio dei flussi uniemens, e pagamento [parziale] dei contributi”. In definitiva, nel presente giudizio, deputato a verificare quale sia stato il ruolo concreto della cooperativa MA GI nella gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti con i n. 52 dipendenti impiegati presso l'Hotel Suvaki di da _1 giugno 2018 a febbraio 2019, la certificazione del contratto di appalto invocata da parte opponente non è dirimente, né preclude l'analisi dei fatti da parte del giudice.
Venendo al merito, va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben
3 ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
Nel il caso di specie occorre operare un'ulteriore premessa metodologica: l' ha CP_1 fondato il proprio convincimento, relativamente alla posizione di n. 52 lavoratori, sulla scorta delle dichiarazioni rese da un campione (definito “significativo”) di essi, quindi, ha operato un sillogismo tale per cui, le conclusioni raggiunte in ordine ai medesimi, sono state “estese” a tutto il personale somministrato dalla cooperativa e impiegato presso l'hotel Suvaki. Ci si deve quindi chiedere se tale ragionamento sia o meno condivisibile. Ebbene, lo scrivente ritiene che, a differenza dei casi in cui le questioni oggetto del contendere siano riferite alle specificità dei singoli rapporti lavorativi (ad es. nel caso di mancato pagamento dei contributi sul lavoro straordinario dei vari dipendenti), situazione in cui il sillogismo proposte dall' non è percorribile e occorre CP_1 sondare, con riferimento a ciascun prestatore d'opera se l'addebito sia o meno fondato, nel caso di specie, in cui tutte le vicende sono in realtà avvinte da un medesimo contratto di appalto di manodopera, il ragionamento operato dall' CP_1 possa essere condiviso. Infatti, nel caso di specie, il contratto di somministrazione di manodopera è unico e, quindi, laddove lo stesso fosse connotato da un carattere
4 fittizio, come dedotto dall' , l'intera vicenda finirebbe per risentire di tale CP_1 valutazione. Ciò detto, si può finalmente passare all'esame delle dichiarazioni rese dai 13 lavoratori ascoltati dagli ispettori. 1) (portiere di notte presso l'albergo nel 2018 e nel 2019) ha Testimone_1 riferito gli ispettori di essere stato contattato, prima dell'assunzione, dal sig. _3
(legale rappresentante della società odierna opponente e direttore
[...] dell'albergo), di aver firmato il contratto di lavoro “con la sig.ra ”, di Per_1 aver contattato l'orario di lavoro con la moglie del predetto sig. ( _3 [...]
, anche detta “ , che presso l'albergo svolgeva le funzioni di Per_2 Per_3
“direttrice di ricevimento”). Che gli accordi circa l'entità della retribuzione vennero presi con lo stesso;
che le buste paga, nell'anno 2018, gli Parte_3 venivano consegnate dal “contabile dell'albergo Gianpaolo Oddo” (mentre nel 2019 gli venivano trasmesse via email, ma senza precisazione dell'indirizzo si posta elettronica a quo), e che le direttive sul lavoro gli venivano “sempre … impartite dalla sig. ra . Ha poi aggiunto che alla sua formazione ha Per_3 provveduto l'hotel, precisando quanto segue: “non ho mai avuto contatti con strutture esterne all'albergo, con nessuna cooperativa con nessuna altra persona al di fuori del proprietario del e della famiglia . Parte_6 _3
Te 2) (cameriera ai piani presso l'hotel Suvaki per circa 7 Testimone_3 anni nella sola stagione estiva) ha riferito agli ispettori di essere annualmente chiamata dal sig. all'inizio di ogni stagione estiva, e di essere stata Parte_3 assunta, nel periodo oggetto di accertamento, dal medesimo direttore dell'albergo (ossia, mediante contratto stipulato, presso l'albergo, direttamente alla presenza del predetto). Per quanto concerne la retribuzione, ha specificato la , Pt_7 questa è stata concordata, ogni anno, “all'atto dell'assunzione con il sig. ”. Parte_3
Ha poi precisato che, durante i rapporti di lavoro aveva contatti, diretti o indiretti, Per_ solo col sig. in quanto le direttive le venivano impartite da tale sig. ra , _3 Per_ la quale “si rapportava sempre col sig. . In dettaglio, la s.ra le “indicava _3 le camere da preparare”, controllava il suo operato della stessa e, per qualsiasi problema, riferiva al sig. personalmente. _3
Per le richieste di ferie e permessi, invece, la si rivolgeva direttamente al Pt_7 legale rappresentante della _1
Ha poi menzionato, per l'anno 2018, la cooperativa MAe Blu, specificando: “non ho mai avuto rapporti con questa cooperativa perché ribadisco era sempre il sig. a impartire le direttive”. _3
Ha quindi chiarito che pure in ordine ai turni di lavoro si rivolgeva all' il _3 quale ha anche provveduto alla sua formazione “anche quando è stata presente la cooperativa (2018)”, e che, nel caso di problemi circa le buste paga, il referente era la s.ra . Per_1
Ascoltata ex art. 421 cpc nel corso del presente giudizio, la lavoratrice ha confermato tutte le precedenti dichiarazioni.
5 3) (cameriera ai piani presso l'hotel Suvaki nel 2018, da giugno a Testimone_4 settembre) ha dichiarato agli ispettori di essersi recata presso l'albergo, all'inizio della stagione estiva “per parlare con il direttore ” e, dopo il colloquio, di Parte_3 essere stata contattata dal medesimo il quale la invitò a “portare i _3 documenti per firmare il contratto di assunzione”. Il contratto di lavoro venne firmato presso l'albergo alla presenza della s.ra (la quale consegnava Per_1 pure le buste paga alla lavoratrice). L'ammontare della retribuzione venne concordato dalla direttamente col sig. Tes_4 _3 Per_ Al pari della , anche la riceveva direttive dalla s.ra la quale Pt_7 Tes_4
“si rapportava sempre con il sig. , e che per specifiche esigenze (ad es. nel _3 caso di malattia), si rivolgeva personalmente al legale rappresentante della società odierna opponente. Il controllo sulla prestazione di lavoro della dichiarante veniva svolto dal padre del legale rappresentante. Ha precisato la lavoratrice: “ho sempre avuto contatti con il sig. io ho avuto _3 rapporti solo con la famiglia nell'anno 2018 l'hotel ha avuto un rapporto Per_5 con una cooperativa . Io personalmente non ho avuto mai rapporti con Parte_4 questa cooperativa … era sempre il sig. a impartire le direttive e non ho mai _3 visto nessuno della essere presente in albergo”. Parte_4
La lavoratrice ha pur menzionata due occasioni in cui è stata redarguita dalla s.ra Per_
(dipendente della ), “che poi chiamava il direttore sig. _1 _3
. Il problema riguardava le lamentele della per il fatto di dover
[...] Tes_4 svolgere, da sola, le medesime mansioni che le sue colleghe svolgevano in coppia. Il sig. “nell'ultimo periodo”, assecondò le doglianze della lavoratrice, _3 affiancandole una collega per svolgere l'attività di lavoro.
4) (lavapiatti e aiuto cuoco presso l'hotel Suvaki da fine maggio a Persona_6 metà ottobre 2018) ha riferito di essersi spontaneamente rivolta al sig. Parte_3 perché aveva avuto notizia che quest'ultimo cercava personale. Ha poi precisato di essere stata assunta dal predetto sig. (nel senso che fu quest'ultimo a _3 quantificare la retribuzione della lavoratrice e fu in sua presenza che venne firmato il contratto). Il legale rappresentante della società opponente si occupava anche di controllare quotidianamente l'operato della detta lavoratrice e “di tutto il personale”. La lavoratrice ha poi riferito di essere stata informata dal medesimo sig del _3 fatto che quest'ultimo le avrebbe versato i contributi, e che fu sempre il legale rappresentante della a decidere di conferirle un aumento _1 retributivo e a comunicarle il licenziamento al termine della stagione estiva.
5) (cameriere presso il bar dell'albergo da giugno a settembre 2018) Tes_5 ha riferito di aver stipulato il contratto di lavoro “direttamente col sig. ”. Parte_3
Le direttive di lavoro gli venivano impartite dal responsabile del bar (sig. ), Per_7 il quale stabiliva anche i suoi turni di lavoro e si rapportava col sig. . Parte_3
6 Il lavoratore ha escluso di aver mai intrattenuto rapporti con la cooperativa MA GI, specificando di non aver mai conosciuto nessuno di tale società. Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento comunicato al dalla Tes_5
s.ra . Per_1
6) (cameriere presso l'hotel Suvaki dal 19 al 31 maggio 2018 e Testimone_6 poi da giugno a ottobre 2018) ha riferito di essere stato contattato dal sig. _3
e di aver firmato il contratto di lavoro in sua presenza. Le direttive di lavoro
[...] gli venivano impartite dal sig. in persona, oppure, dal maitre (sig. _3 [...]
). Il quale stabiliva anche i turni e accordava i permessi chiesti dallo Parte_8
. Tes_6
Il lavoratore ha precisato di non aver mai conosciuto nessuno delle cooperative che formalmente lo avevano assunto ( a maggio, e MA GI, da Controparte_4 giugno a ottobre). Ascoltato ai sensi dell'art. 421 cpc. il predetto lavoratore ha parzialmente confermato le proprie precedenti dichiarazioni. In particolare, al giudice lo ha dichiarato di non ricordare se venne contattato direttamente dal sig. Tes_6
(come aveva riferito agli ispettori in sede amministrativa), o meno. Fra le _3 due dichiarazioni, in virtù della giurisprudenza sopra richiamata, va data preferenza a quella più prossima agli eventi, ossia, resa “a caldo” (ciò anche in virtù del fatto che, in sede giudiziaria, il lavoratore non ha negato i fatti riferiti precedentemente, ma ha solo dichiarato di non ricordare più uno specifico particolare, cosa plausibile, dato il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi).
7) (economo dell'albergo Suvaki, dal 9 al 31 maggio 2018 e, poi, dal CP_5
1 giugno fino alla metà di ottobre 2018) ha riferito di essere stato contattato dal sig. mediante un amico comune e, poi, di aver firmato il primo contratto di _3 assunzione alla presenza e ai responsabili della cooperativa Nuovo Per_1
Orizzonte. Relativamente a tale periodo (maggio 2018) ha riferito di essere stato formato dal cugino del sig. e di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con la Parte_3 cooperativa Nuovo Orizzonte, specificando di essersi rapportato unicamente con la s.ra (la quale gli concedeva i permessi). Per_1
Per il secondo periodo (giugno-ottobre 2018), l'assunzione è avvenuta mediante la cooperativa MA GI e alla stipula del contratto erano presenti i rappresentanti della stessa e la s.ra . Anche in ordine a tale rapporto, Per_1 nessun contatto vi è stato fra il e la cooperativa datrice di lavoro, e CP_5
l'attività è stata svolta con le medesime modalità sopra descritte. La cessazione del rapporto gli è stata comunicata dalla s.ra . Per_1
8) (responsabile di sala presso l'hotel) ha riferito una Testimone_7 dinamica congruente con quella narrata dai s.ri e vi è stato un primo CP_5 Tes_5 rapporto di lavoro (a maggio 2018) mediante la cooperativa Controparte_4 seguito da un secondo rapporto (da giugno a ottobre 2018) concluso mediante la cooperativa MA GI. In entrambi i rapporti il contratto di lavoro è stato
7 stipulato alla presenza della s.ra e dei rappresentanti delle rispettive Per_1 cooperative;
successivamente, non vi sono stati ulteriori contatti fra il prestatore d'opera e questi ultimi, in quanto l'attività veniva sostanzialmente diretta dl sig.
in persona. Parte_3
9) (giardiniere e “tuttofare” presso l'hotel per molti anni, da ultimo Tes_8 nel 2018) ha riferito di essere stato contattato anche nel 2018 (come ogni anno) dal sig. in persona, di aver pattuito con quest'ultimo l'orario di lavoro e Parte_3 la retribuzione, e di aver sempre avuto direttive di lavoro dal predetto. Ha menzionato la cooperativa MA GI, specificando di non aver mai avuto contatti con la medesima. Anche la cessazione del rapporto di lavoro, nel 2018, è avvenuta a seguito di comunicazione da parte del medesimo sig. . Parte_3
Ascoltato ex art. 421 cpc nel corso dell'udienza del 15.3.2023, il lavoratore ha confermato le precedenti dichiarazioni.
10) (cameriera di sala da maggio a settembre 2018 presso l'hotel Persona_8
Suvaki) ha riferito di essere stata contattata dal sig. , il quale ha Parte_3 proceduto al colloquio pre-assuntivo e poi alla stipula del contratto, dopo aver raggiunto con la un accordo circa l'entità della retribuzione e dell'orario di Per_8 lavoro. Ha spiegato che i suoi turni erano decisi insieme al maitre e al direttore dell'albergo. Ha poi precisato: “il direttore … ci ha dato il cartellino … e il nome di una cooperativa che non conosco … io personalmente non ho avuto mai Parte_4 rapporti con questa cooperativa”. Quando ha avuto necessità di chiedere due giorni di permesso si è rivolta direttamente al sig. il quale era anche colui che le impartiva le direttive _3 lavorative. La cessazione del rapporto è avvenuta previa comunicazione effettuata dallo stesso sig. _3
11) (lavapiatti e cameriera ai piani presso l'albergo Suvaki da luglio a Tes_9 ottobre 2018 e poi a ottobre 2019 per 14 giorni) ha dichiarato di aver contattato spontaneamente il sig. per chiedergli occupazione, di aver svolto con Parte_3 quest'ultimo il colloquio, di aver pattuito gli orari e lo stipendio e di aver firmato il contratto di lavoro. Ha esposto che, successivamente, quando le è stata consegnata una copia del documento contrattuale, si è accorta che “era menzionata una cooperativa” della quale non ha saputo dire il nome agli ispettori, e ha aggiunto: “io non conosco nessuno della cooperativa né ho mai avuto rapporti con responsabili della stessa”. Le direttive di lavoro venivano impartite alla dall s.ra Leila, la quale “si Pt_9 rapportava sempre con il sig. ” e controllava la qualità del lavoro della Parte_3 dichiarante e, in un'occasione, le ha elevato un rimprovero verbale. Anche le variazioni di turno dovevano essere concordate con la s.ra Leila. La formazione veniva effettuata dal personale dell'albergo.
8 12) (cameriere presso l'albergo nel maggio 2018, formalmente Testimone_10 assunto dalla cooperativa e da giugno a ottobre 2018, attraverso Controparte_4 la cooperativa MA GI) ha riferito di aver firmato il primo contratto di lavoro direttamente col sig. e con la s.ra Laura Oddo, e il secondo solo con Parte_3 quest'ultima. Ha riferito di non aver avuto alcun rapporto concreto con gli esponenti delle due cooperative, e che, in entrambi i rapporti di lavoro, ha avuto contatti solo con la s.ra (che gli accordava i permessi) e col sig. Per_1 [...]
(caposala presso l'albergo), che stabiliva i suoi turni di lavoro. Pt_8
Al momento della cessazione del secondo rapporto lavorativo, la comunicazione di licenziamento è stata effettuata dalla s.ra . Per_1
13) (addetta all'accoglienza per molti anni presso l'hotel Suvaki) Testimone_11 ha riferito che, nel 2018, ha svolto l'attività dopo essere stata assunta da n. 2 cooperative (la e la MA GI), delle quali faceva parte una tale Controparte_4
s.ra , la quale ha curato la stipula di entrambi i contratti di lavoro. Ha Per_9 riferito che (al di là di quanto detto relativamente ai momenti delle rispettive assunzioni), non ha mai avuto contatti con i responsabili delle due cooperative. In sede processuale, la medesima prestatrice d'opera è stata ascoltata ex art. 421 cpc., ma ha reso deposizioni non del tutto coerenti con le precedenti. In particolare, al giudice la ha riferito di essere stata in costante contatto _3 con la cooperativa MA GI (a differenza di quanto riferito agli ispettori) e che, in qualità di dipendente di quest'ultima, ha posto in essere talune attività di pertinenza del datore di lavoro, come l'acquisizione della firma dei contratti di lavoro dei singoli dipendenti, la pianificazione delle loro ferie, la rilevazione delle presenze, la partecipazione ai procedimenti disciplinari, la consegna delle buste paga o delle password per accedervi telematicamente. Al giudice la ha pure _3 riferito di essere cugina dei direttore dell'albergo ). Parte_3
In sede ispettiva è stata pure ascoltata la s.ra che non ha mai lavorato Tes_12 presso l'hotel Suvaki, ma che nel 2018 svolgeva attività di lavoro per la MCL, società di Roma che si occupa di tutti gli adempimenti della cooperativa MA GI inerenti al personale della stessa (trasmissione Unilav elaborazione buste paga etc.) La predetta ha riferito che i dati inerenti ai lavoratori (ferie, permessi, assunzioni e assenze) le vengono comunicati direttamente dai referenti delle strutture di
(fra le quali rientra anche l'hotel Suvaki). Non ha riferito ulteriori _1 elementi utili ai fini dl decidere.
Anche nel corso del presente giudizio è stata svolta attività istruttoria;
in particolare, è ascoltato il sig. , che dal 2015 al 2019 ha svolto presso il bar Testimone_13 dell'Hotel. Con riferimento all'anno 2018, l'attività di lavoro è stata espletata previa assunzione da parte della cooperativa MA GI. In tale periodo, il lavoratore ha dichiarato che, per ogni problematica di lavoro, si rivolgeva alla s.ra (ad Per_1 es. ciò è accaduto per ottenere le password necessarie per accedere al portale e scaricare le buste paga, o per avere permessi e le ferie).
9 Anche il sig. (che ha lavorato nelle cucine dell'albergo), ascoltato Testimone_14 nel corso del presente processo, ha riferito di aver lavorato presso l'hotel Suvaki per alcuni anni, prima del 2018 e che, per il 2018, venne assunto per il tramite della cooperativa MA GI. Nel corso di una riunione con i responsabili di tale cooperativa, furono questi ultimi a spiegare al che, per ogni problematica di Tes_14 lavoro, si sarebbe dovuto rivolgere alla s.ra (definita come Per_1
“intermediario” fra il personale e la cooperativa). Conseguentemente, il ha dichiarato che, per ottenere permessi, cambio turni Tes_14 etc., si è rivolto alla _3
A questo punto, non si può non evidenziare che tutte le deposizioni sopra raccolte convergono nel delineare una situazione in cui ogni aspetto inerente alla gestione dei rapporti di lavoro faceva capo, alternativamente, al personale dell'albergo (in particolare, al sig. , ovvero, ad altri dipendenti della odierna opponente, Parte_3 come la s.ra Leila – per gli addetti alle pulizie, dalla moglie del legale rappresentante della società – s.ra , detta “ , etc.), ovvero, alla s.ra , Persona_2 Per_3 Per_1 che faceva parte del personale della cooperativa MA GI ed era anche cugina del legale rappresentante della società (sig. ). _1 Parte_3
Occorre questo punto soffermarsi proprio sul ruolo di quest'ultima, al fine di verificare se la stessa abbia agito realmente in veste di dipendente della cooperativa MA GI (come emergerebbe dai documenti in atto), ovvero, se il rapporto lavorativo intrattenuto dalla medesima con la cooperativa fosse meramente apparente, in quanto la presenza della nella struttura si giustificava, piuttosto, _3 in virtù della parentela col sig. . Parte_3
Ebbene, lo scrivente ritiene che il ruolo di nella gestione dei Testimone_11 rapporti di lavoro dei prestatori d'opera forniti dalla MA GI fosse giustificato dal detto rapporto di parentela, non dalla circostanza che la predetta fosse realmente la referente della cooperativa all'interno dell'hotel Suvaki. Queste conclusioni derivano dai seguenti elementi indiziari: a) Quasi tutti i lavoratori ascoltati (in diparte la s.ra , ovviamente) hanno Per_1 riferito di essere stati contattati personalmente dal sig. , o di essersi Parte_3 rivolti spontaneamente a quest'ultimo per essere assunti. Quindi, è da escludere che sia stata la cooperativa a procurare la manodopera;
quest'ultima, piuttosto, è intervenuta solo un momento cronologicamente successivo al colloquio di lavoro effettuato, il più delle volte, dallo stesso . Parte_3
Peraltro, alcuni prestatori d'opera ( , e , la Tes_6 CP_5 Parte_8 Tes_10 prima assunzione è avvenuta mediante altra cooperativa (la , Controparte_4 quindi, appare veramente poco credibile che, in 4 occasioni, la società _1
, rivolgendosi alla MA GI per ottenere della manodopera, abbia conseguito
[...] la fornitura dei medesimi lavoratori che già erano stati procurati dalla
[...]
CP_6
b) Praticamente tutti i lavoratori ascoltati (salvo un paio di eccezioni) hanno riferito che già in passato avevano prestato servizio presso l'hotel Suvaki. Appare quindi singolare il fatto che la cooperativa MA GI abbia procurato alla società
10 odierna opponente il medesimo personale che in passato (talvolta per molti anni) aveva svolto attività presso il medesimo hotel. c) Quasi tutti i prestatori d'opera ascoltati hanno riferito che gli accordi inerenti agli aspetti essenziali del rapporto di lavoro vennero presi direttamente col sig. _3
In particolare, hanno riferito che la retribuzione era stata pattuita con quest'ultimo. Questa circostanza è decisamente inspiegabile stando alla tesi proposta dalla opponente, secondo la quale il personale sarebbe stato procurato dalla MA GI e retribuito da quest'ultima. In altre parole, stando a questa ricostruzione, il sig. aveva interesse solo ed esclusivamente a pattuire, con _3 la cooperativa, il costo della somministrazione, e non avrebbe dovuto interessarsi in alcun modo della retribuzione dei singoli prestatori d'opera. d) Alcuni dei lavoratori ascoltati dagli ispettori (in specie, quelli impiegati nel servizio di pulizia) hanno riferito che il controllo sulla qualità del lavoro da essi Per_ prestato era svolto dalla s.ra , la quale rispondeva direttamente al sig. _3
Ebbene: se la gestione dei rapporti lavorativi in questione fosse stata
[...] curata dalla cooperativa MA GI, e quindi dalla referente della medesima nella struttura ( ), i detti lavoratori avrebbero dovuto riferire una situazione Per_1 Per_ ben diversa, ossia, che la s.ra , (appurate le negligenze del personale della MA GI, si rivolgesse alla s.ra affinchè la stessa consentisse alla Per_1
MA GI di adottare le necessarie misure (come peraltro previsto dall'art.
1.5 del contratto di appalto prodotto dalla società opponente, doc. 4). Invece, non solo i lavoratori interrogati hanno riferito che era la stessa Leia ad adottare la misura disciplinare, ma pure che il sig. (e non la s.ra ) a Parte_3 Per_1 curare le fasi successive (in particolare, la lavoratrice M. LC ha riferito che, dopo il rimprovero verbale elevato dalla s.ra Leila, il sig. - non la s.ra Parte_3 ha ascoltato le sue lamentele e, dopo un po' di tempo, le ha Persona_1 assecondate, affiancandola ad altra addetta alle pulizie). e) La maggior parte dei lavoratori ascoltati in sede ispettiva ha riferito di non aver avuto una previa conoscenza della cooperativa, e di averla sentita nominare la prima volta quando, dopo aver avuto un contatto diretto col sig. , è stato Parte_3 loro detto che, per quell'anno (a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, in cui l'assunzione era stata effettuata direttamente dalla _1
, il rapporta lavorativo sarebbe stato instaurato con la MA GI. Ebbene:
[...] se l'appalto di manodopera fosse stato genuino, i lavoratori avrebbero certamente conosciuto la cooperativa, in quanto si sarebbero dovuti rivolgere a quest'ultima per essere assunti e impiegati presso i soggetti utilizzatori. f) E' statisticamente poco probabile che la s.ra , cercando di reperire Per_1 un'occasione lavorativa, si sia fatta assumere da una cooperativa, ben sapendo che il proprio cugino era proprietario di una struttura alberghiera che, nel periodo estivo, è in cerca di personale, e che, fra tutti i soggetti utilizzatori presso i quali potrebbe essere impiegata, la predetta sia stata destinata proprio presso l'albergo gestito dal cugino, peraltro, con un ruolo di referente (ossia, un ruolo
11 che le avrebbe consentito di curare i rapporti di lavoro del restante personale procacciato dalla MA GI). Questa anomalia statistica, alla luce di tutti gli altri elementi indiziari sopra elencati, può trovare adeguata spiegazione proprio considerando il rapporto di lavoro fra e la MA GI come una mera copertura deputata a dare Per_1 apparente credibilità all'assunzione, da parte della medesima cooperativa, di tutti gli altri prestatori d'opera.
In altre parole, per tutte le ragioni appena esposte, lo scrivente ritiene che, nonostante l'apparente somministrazione di manodopera da parte del consorzio GA (che si è avvalso della consorziata cooperativa MA GI), nel 2018 il personale menzionato nell'accertamento ispettivo fosse stato, nella sostanza, già assunto dalla come peraltro già accaduto negli anni precedenti _1 con la maggior parte dei prestatori d'opera. Tanto la trattativa per la stipula dei singoli contratti, quanto la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro faceva capo al sig. direttamente o indirettamente. Quest'ultimo, quando non Parte_3
s'interessava di persona dele vicende del personale in questione, si avvaleva della collaborazione di soggetti legati alla (come la s.ra Lelia), ovvero _1 dei propri familiari, come la propria moglie, il proprio padre e, il più delle volte, la propria cugina . Al fine di celare la reale titolarità dei rapporti Testimone_11 lavorativi, e creare l'apparenza di un appalto di manodopera genuino, proprio quest'ultima è stata anch'essa assunta dalla cooperativa MA GI, in Per_1 modo tale da creare una confusione fra i suoi ruoli (quello di come referente della stessa all'interno dell'albergo e quello di familiare del legale rappresentante della società). In realtà, di tali ruoli, solo uno è assai verosimile (quello di longa manus del titolare), mentre l'altro (quello di dipendente della MA GI) appare essere del artificioso.
In ogni caso, anche a voler sorvolare su quest'ultimo aspetto (e a voler ritenere che la s.ra fosse realmente dipendente della cooperativa, chiamata a gestire i Per_1 Par rapporti di lavoro in virtù di tale veste e non quale familiare del sig. ddo), le ingerenze del legale rappresentante della società opponente nelle vicende lavorative del personale menzionato dagli ispettori sono state talmente tante e penetranti da far comunque ritenere che, al di là delle apparenze, i rispettivi rapporti lavorativi facevano capo proprio alla società proprietaria dell'albergo, e non alla cooperativa.
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14 (così come modificato nel 2022), tenuto conto del valore della controversia (compreso fra € 52.000 ed € 260.000), nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Viene fatta applicazione dei valori medi per le cause previdenziali, in quanto la difficoltà delle questioni trattate impedisce di applicare le tariffe minime.
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PQM
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.200,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 18.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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