Art. 4.
L'ultimo comma dell' articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e' sostituito dai seguenti:
"Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
L'ultimo comma dell' articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e' sostituito dai seguenti:
"Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".