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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1081/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1732/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 294 2020 00023973 16 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella di pagamento n. 294 2020 00023973 16 000, notificata in data 06 ottobre 2022, avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2017 Regione Sicilia in riferimento al motoveicolo targato Targa_1 ed all'autovettura targata Targa_2, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e costo di notifica, di importo complessivo pari ad €. 549,09.
Eccepiva:
1) Inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successiva comunicazione con raccomandata spedita da operatore postale privato (Consorzio_1) "a cui non è consentito effettuare le notifiche di invii raccomandati attinenti atti tributari sostanziali e processuali”.
2)Omessa notifica del presupposto atto di accertamento, con conseguente vizio procedurale.
3) Intervenuta prescrizione dell'azione di riscossione, in quanto posta in essere oltre il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982.
ADER non si costituiva.
All'udienza del 04 febbraio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella di pagamento impugnata risulta debitamente notificata il 06 ottobre 2022.
Al riguardo va rilevato che, come risulta dalla documentazione in atti, il messo notificatore, stante l'assenza del destinatario, ha provveduto alla notifica mediante deposito dell'atto presso il Comune, informando il destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consorzio_1, nella fattispecie, si è limitato alla “postalizzazione”, affidando l'atto al Servizio di Gestore_1 che materialmente ha provveduto alla consegna.
In ogni caso, va ulteriormente evidenziato che la legge n. 124/2017 ha liberalizzato il settore delle poste. La normativa prevede che, a partire dall'anno 2017, le poste private, con particolari requisiti di licenza speciale e iscrizione ad Albo tenuto dal MEF, possono effettuare notifiche di atti tributari. Il Consorzio_1 rientra tra i soggetti legittimati all'effettuazione di notifiche.
Per di più, nel caso in esame trova applicazione l'istituto processuale della sanatoria per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), per giurisprudenza consolidata, valido anche rispetto al settore tributario.
Con riferimento alla doglianza inerente la mancata ricezione da parte del ricorrente di atti prodromici in relazione alla pretesa tributaria richiesta con la cartella in causa, si rileva che la legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti consente al soggetto impositore Regione Sicilia di procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
Invero l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015 sancendo che ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro
Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori."
La procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa " ... senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori)."
Pertanto, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto è prevista una automatica iscrizione a ruolo, eliminando così la fase di accertamento, che viene assorbita nell'emissione e nella notifica della cartella di pagamento.
Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza n.152/2018 ha sancito la legittimità della legge regionale affermando che "l'autonomia legislativa, riconosciuta in forza dello statuto speciale della Regione resistente in materia di imposizione fiscale appare, infatti più ampia rispetto a quella garantita alle regioni ordinarie
(sentenza n. 102 del 2008, relativa ad una analoga previsione statutaria della regione autonoma Sardegna;
ordinanza n. 250 del 2007 relativa allo statuto siciliano); e ciò trova conferma, per quel che qui immediatamente interessa, nella facoltà attribuita alle autonomie speciali, di istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall'imposizione erariale, ipotesi invece preclusa alle regioni ordinarie in forza di quanto esplicitato dall'art.7,comma 1, lettera b),n.3 della L.n. 42 del 2009".
Detto motivo è dunque infondato.
Ugualmente si ritiene non sussistere la lamentata prescrizione della cartella di pagamento impugnata atteso che, come noto, la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento, e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni.
Tuttavia nel caso di specie si ricorda che a seguito della emergenza epidemiologica COVID 19 sono state apportate sostanziali modifiche a detta disciplina con l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015, "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...". In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla si dispone per le spese stante la mancata costituzione di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione III - rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in data 04 febbraio 2026
Il Presidente rel. - est.
NZ Lo NT
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1732/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 294 2020 00023973 16 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella di pagamento n. 294 2020 00023973 16 000, notificata in data 06 ottobre 2022, avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2017 Regione Sicilia in riferimento al motoveicolo targato Targa_1 ed all'autovettura targata Targa_2, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e costo di notifica, di importo complessivo pari ad €. 549,09.
Eccepiva:
1) Inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successiva comunicazione con raccomandata spedita da operatore postale privato (Consorzio_1) "a cui non è consentito effettuare le notifiche di invii raccomandati attinenti atti tributari sostanziali e processuali”.
2)Omessa notifica del presupposto atto di accertamento, con conseguente vizio procedurale.
3) Intervenuta prescrizione dell'azione di riscossione, in quanto posta in essere oltre il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982.
ADER non si costituiva.
All'udienza del 04 febbraio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella di pagamento impugnata risulta debitamente notificata il 06 ottobre 2022.
Al riguardo va rilevato che, come risulta dalla documentazione in atti, il messo notificatore, stante l'assenza del destinatario, ha provveduto alla notifica mediante deposito dell'atto presso il Comune, informando il destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consorzio_1, nella fattispecie, si è limitato alla “postalizzazione”, affidando l'atto al Servizio di Gestore_1 che materialmente ha provveduto alla consegna.
In ogni caso, va ulteriormente evidenziato che la legge n. 124/2017 ha liberalizzato il settore delle poste. La normativa prevede che, a partire dall'anno 2017, le poste private, con particolari requisiti di licenza speciale e iscrizione ad Albo tenuto dal MEF, possono effettuare notifiche di atti tributari. Il Consorzio_1 rientra tra i soggetti legittimati all'effettuazione di notifiche.
Per di più, nel caso in esame trova applicazione l'istituto processuale della sanatoria per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), per giurisprudenza consolidata, valido anche rispetto al settore tributario.
Con riferimento alla doglianza inerente la mancata ricezione da parte del ricorrente di atti prodromici in relazione alla pretesa tributaria richiesta con la cartella in causa, si rileva che la legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti consente al soggetto impositore Regione Sicilia di procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
Invero l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015 sancendo che ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro
Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori."
La procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa " ... senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori)."
Pertanto, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto è prevista una automatica iscrizione a ruolo, eliminando così la fase di accertamento, che viene assorbita nell'emissione e nella notifica della cartella di pagamento.
Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza n.152/2018 ha sancito la legittimità della legge regionale affermando che "l'autonomia legislativa, riconosciuta in forza dello statuto speciale della Regione resistente in materia di imposizione fiscale appare, infatti più ampia rispetto a quella garantita alle regioni ordinarie
(sentenza n. 102 del 2008, relativa ad una analoga previsione statutaria della regione autonoma Sardegna;
ordinanza n. 250 del 2007 relativa allo statuto siciliano); e ciò trova conferma, per quel che qui immediatamente interessa, nella facoltà attribuita alle autonomie speciali, di istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall'imposizione erariale, ipotesi invece preclusa alle regioni ordinarie in forza di quanto esplicitato dall'art.7,comma 1, lettera b),n.3 della L.n. 42 del 2009".
Detto motivo è dunque infondato.
Ugualmente si ritiene non sussistere la lamentata prescrizione della cartella di pagamento impugnata atteso che, come noto, la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento, e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni.
Tuttavia nel caso di specie si ricorda che a seguito della emergenza epidemiologica COVID 19 sono state apportate sostanziali modifiche a detta disciplina con l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015, "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...". In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla si dispone per le spese stante la mancata costituzione di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione III - rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in data 04 febbraio 2026
Il Presidente rel. - est.
NZ Lo NT