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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1689/2024 con OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - società di persone promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale socio accoman- Parte_1 C.F._1 datario della (P. IVA , con il patrocinio TR P.IVA_1 dell'avv. PAZZAGLIA GIANCLAUDIO
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 C.F._2
SOLARINO ALFREDO e IZZI GIOVANNI
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATO
1 (C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. ) C.F._4 Controparte_5 C.F._5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE – CONTUMACI
GIUDIZIO DI RINVIO a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione 11 giugno
2024 n. 16122, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze 7 gennaio 2020 n. 14
CONCLUSIONI
In data primo aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 TR
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in applicazione di quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, Prima
Sez. Civile, con l'ordinanza n. 16122/2024:
I) accogliere la domanda formulata dal Sig. e per l'effetto, condannare il Sig. Pt_1
al pagamento della somma di €. 23.883,38, per le causali esposte in narrativa, CP_2 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora, del 29/06/2006, al saldo;
II) in punto di spese, compensare, integralmente, le spese di lite, tra la società “
[...]
ed il Sig. in virtù della soccombenza reciproca degli stessi, così TR CP_2 come illustrato in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio.”.
Per CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare la domanda proposta da
[...]
in proprio e quale socio accomandatario della società “ Parte_2 TR
, confermando per l'effetto la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Con vit-
[...] toria di spese e onorari del giudizio.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con atto di citazione notificato nel settembre 2013 in proprio e Parte_1 quale socio accomandatario della società “ ”, conveniva in giudizio TR
2 dinanzi al Tribunale di Livorno ed CP_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendone la condanna al pagamento di € 572.745,34 o della mag- Controparte_5 giore o minor somma, da accertare in corso di causa, pagata per l'estinzione di debiti so- ciali, gravanti sulle società “ e “ Controparte_6 [...]
. Controparte_7
ed rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Si costituiva in giudizio che contestava le domande e proponeva CP_2 domanda riconvenzionale di risarcimento danni in relazione ad alcuni asseriti atti di ma- la gestio da parte di quale amministratore della G.D.A. Gestione Deposi- Parte_1 ti ed Agenzie di EG GR & C. s.n.c.
Il Tribunale di Livorno con sentenza 729/2016:
- rigettava le domande proposte dalla , condannando la società TR
a rimborsare al convenuto costituito le spese di lite;
CP_2
- accoglieva le domande di nei confronti dei convenuti contumaci, Parte_1 nei limiti di quanto emerso a seguito di CTU e proporzionalmente alle rispettive parteci- pazioni societarie, con condanna di al pagamento € 9.951,40, di Controparte_3 [...]
al pagamento € 9.951,40, di di € 3.980,56; compensava Controparte_8 Controparte_5 le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti contumaci;
- rigettava le domande riconvenzionali proposte da CP_2
- accoglieva la domanda di nei confronti del convenuto costituito Parte_1
e, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, lo condan- CP_2 nava al pagamento di € 4.530,42;
- compensava nella misura della metà le spese tra ed il convenuto Parte_1 costituito condannando quest'ultimo a rimborsare all'attore la residua CP_2 metà delle spese.
2. Proponevano appello GR EG e EG;
l'appello era riget- CP_1 tato dalla Corte di Firenze con sentenza n. 14/2020 pubbl. il 07/01/2020, che confer- mava la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti a rimborsare le spese del grado all'appellato costituito CP_2
3. GR EG e EG proponevano ricorso per Cassazione. CP_1
3 La Corte di Cassazione con ordinanza in data 11 giugno 2024 n. 16.122 riteneva fondati il sesto motivo (relativo al termine di prescrizione), con assorbimento del settimo
(relativo all'interruzione della prescrizione) e dell'ottavo (relativo alla regolamentazione delle spese) e rinviava a questa Corte in diversa composizione.
Per quanto ancora rileva osservava la Corte di Cassazione:
“Sesto motivo «VI. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2949 del C.C. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare l'azione promossa dal EG come derivante dal rappor- to sociale inerente alle sue partecipazioni nelle due s.n.c. Il motivo è fondato: la senten- za impugnata ha qualificato l'azione promossa dal come di restituzione di un fi- Pt_1 nanziamento soci, da costui effettuato in favore delle due s.n.c.
La Corte territoriale afferma che tale qualificazione sarebbe idonea a far ritenere applicabile alla fattispecie la prescrizione breve di cui all'art. 2949 cod. civ […]
In effetti, essendo pacifico che il non ha mai dedotto l'esistenza di decisioni Pt_1 societarie, né di previ accordi con i suoi consoci nelle due s.n.c., finalizzati a ottenere il finanziamento, ne deriva che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (oltre alla sentenza più volte citata, si vedano anche Sez. 2, Sentenza n. 6107 del 01/06/1993;
Sez. 1, Sentenza n. 21903 del 25/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 13084 del 24/06/2015) non poteva trovare applicazione al credito per cui è causa la prescrizione breve di cui all'art. 2949 cod. civ.
g. L'accoglimento del sesto motivo determina l'assorbimento del settimo motivo, avente a oggetto la rilevanza interruttiva della prescrizione attribuita a un atto di mes- sa in mora stragiudiziale, e l'ottavo motivo, inerente alla questione della regolazione delle spese di lite.
2. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e le parti rinvia- te innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presen- te fase di legittimità”.
4. Il giudizio era tempestivamente riassunto da in proprio e quale Parte_1 socio accomandatario della società . TR
4 ed rimanevano contumaci;
si Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 costituiva in giudizio CP_2
La causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data primo aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. In adesione al principio di diritto formulato dalla Cassazione non può applicarsi, come ritenuto dai precedenti giudici di merito, il termine breve di prescrizione quin- quennale ma quello decennale.
La CTU, con motivazione congrua e condivisibile, ha accertato, sulla base della do- cumentazione acquisita, i pagamenti eseguiti direttamente da (distin- Parte_1 guendoli da quelli eseguiti dalla ), ammontati a complessivi € Pt_1 CP_1
79.611,25 (vedi prospetto a pagina 4 della relazione integrativa, alla quale ha fatto rife- rimento il Tribunale di Livorno: “in sostanza, dell'importo complessivo di € 79.611,25 di cui al prospetto riportato a pag. 4 dell'integrazione della C.T.U. depositata il 15.7.2015, afferenti a debiti facenti capo alla società la parte Controparte_7 non prescritta è pari a complessivi € 15.101,40”); tali pagamenti risultano effettuati dal primo aprile 2004 in poi, quindi tutti nel decennio anteriore alla notifica della citazione
(settembre 2013).
A prescindere dall'efficacia interruttiva della raccomandata a/r inviata il
14.12.2011, nessuna prescrizione è conseguentemente maturata.
La condanna di proporzionalmente alla quota di partecipazione so- CP_2 cietaria (30%), deve quindi essere rideterminata nel maggior importo di € 23.883,38
(79.611,25X30%).
Non può accogliersi la richiesta di decorrenza degli interessi dalla lettera racco- mandata del 14.12.2011, formulata solo in questa sede: a prescindere dalla idoneità della missiva alla costituzione in mora la domanda in atto di citazione era riferita esclusiva- mente agli importi capitali, senza richiesta di decorrenza degli interessi dalla lettera rac- comandata, che era richiamata solo quale “tentativo stragiudiziale” (vedi atto di citazio-
5 ne e relative conclusioni), nessun specifico motivo di appello avverso la sentenza di pri- mo grado era stato poi formulato con riferimento alla decorrenza degli interessi.
6. Neppure può accogliersi la richiesta di modifica della sentenza di primo grado con riferimento alla ripartizione delle spese di lite tra la e TR CP_2
[...]
La Corte di Cassazione, nel rigettare il primo motivo del ricorso, ha confermato che la EG era effettivamente parte del giudizio, anche se priva di legittima- CP_1 zione attiva in relazione alle domande formulate (vedi ordinanza della Cassazione: “La dichiarazione di carenza di legittimazione attiva della pronun- TR ciata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello, è corretta […] se lo stesso Re- goli assume di aver effettuato i pagamenti senza alcuna spendita del nome della s.a.s. che amministrava, risulta evidente che in alcun modo la può pretendere di Parte_3 ricevere la restituzione di somme versate in favore di soggetti giuridici (il quale Pt_1 socio delle due s.n.c., e i convenuti quali soci delle due s.n.c.) del tutto estranei alla s.a.s. medesima. Ciò al netto della legittimità dell'utilizzo da parte del EG di somme di de- naro provenienti dalla s.a.s. per il pagamento di debiti estranei alla società che ammi- nistrava”).
Risulta poi corretto quanto già evidenziato dalla Corte di Appello circa il fatto che le domande riconvenzionali proposte in primo grado da erano relative co- CP_2 munque ad atti di mala gestio che si assumevano posti in essere personalmente da
[...]
quale amministratore della Persona_1 Controparte_7
anche perché in conflitto di interessi quale socio della EG Gra-
[...] ziano SAS, ma, in ogni caso, la domanda risarcitoria riconvenzionale era nei confronti dell'amministratore , in ipotesi anche per l'arricchimento indiretto con- Parte_1 seguente alla sua partecipazione alla . TR
Come già osservato dalla Corte di Appello: “correttamente il primo giudice ascrive alla la soccombenza totale, atteso il ri- Parte_4 getto per carenza di legittimazione attiva di tutte le domande. Inoltre è evidente che le riconvenzionali di per mala gestio sono riferite e riferibili solo a CP_2
quale socio e amministratore della di Parte_1 CP_7 Controparte_9
[...
[...] [...]
e della il che esclude il ricorrere del requisito
[...] Controparte_7 assunto dall'appellante della soccombenza reciproca”.
7. “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (vedi Cass. 07/03/2024, n.6151).
Tra e il Tribunale aveva compensato parzialmente Parte_1 CP_2 le spese in relazione all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
esclusa la prescri- zione le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo “alla somma attri- buita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” ex art. 5 DM 55/2014, per il primo grado in € 5.077,00 (fase di studio € 919,00; fase introduttiva € 777,00; fase istruttoria € 1.680,00; fase decisionale € 1.701,00), per il giudizio di appello in €
3.000,00 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale €
1.500,00), per il giudizio di Cassazione in € 2.400,00 (fase di studio della controversia €
1.000,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 600,00) e per il presente giudi- zio di rinvio in € 3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Tra e la , come esposto, deve confermarsi la ri- CP_10 TR partizione delle spese effettuata dal Tribunale, secondo soccombenza;
considerata la quantificazione in complessivi € 11.980 (“€ 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 3.500,00 per la fase decisionale”) effettuata dal Tribunale con riferimento al disputatum, stante il rigetto (vedi Cassazione civile sez. III, 17/05/2025, n.13145) ed il rilievo sostanzialmente marginale della posizione della nelle successive fasi di impugnazio- TR ne (e con riferimento alle sole spese di lite), può disporsi la compensazione integrale per i successivi giudizi di appello, Cassazione e rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione 11 giugno 2024 n. 16122, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Firenze 7 gennaio 2020 n. 14, così provvede:
7 - condanna al pagamento a favore di di € CP_2 Parte_1
23.883,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che li- CP_2 Parte_1 quida per il primo grado in € 5.077,00, per il giudizio di appello in € 3.000,00, per il giudizio di Cassazione in € 2.400,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
- conferma la condanna di a rimborsare a le TR CP_2 spese del giudizio di primo grado, come quantificate dal Tribunale di Livorno;
dichiara interamente compensate tra le stesse parti le spese dei successivi giudizi di appello,
[...]
e rinvio. CP_11
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1689/2024 con OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - società di persone promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale socio accoman- Parte_1 C.F._1 datario della (P. IVA , con il patrocinio TR P.IVA_1 dell'avv. PAZZAGLIA GIANCLAUDIO
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 C.F._2
SOLARINO ALFREDO e IZZI GIOVANNI
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATO
1 (C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. ) C.F._4 Controparte_5 C.F._5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE – CONTUMACI
GIUDIZIO DI RINVIO a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione 11 giugno
2024 n. 16122, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze 7 gennaio 2020 n. 14
CONCLUSIONI
In data primo aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 TR
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in applicazione di quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, Prima
Sez. Civile, con l'ordinanza n. 16122/2024:
I) accogliere la domanda formulata dal Sig. e per l'effetto, condannare il Sig. Pt_1
al pagamento della somma di €. 23.883,38, per le causali esposte in narrativa, CP_2 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora, del 29/06/2006, al saldo;
II) in punto di spese, compensare, integralmente, le spese di lite, tra la società “
[...]
ed il Sig. in virtù della soccombenza reciproca degli stessi, così TR CP_2 come illustrato in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio.”.
Per CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare la domanda proposta da
[...]
in proprio e quale socio accomandatario della società “ Parte_2 TR
, confermando per l'effetto la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Con vit-
[...] toria di spese e onorari del giudizio.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con atto di citazione notificato nel settembre 2013 in proprio e Parte_1 quale socio accomandatario della società “ ”, conveniva in giudizio TR
2 dinanzi al Tribunale di Livorno ed CP_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendone la condanna al pagamento di € 572.745,34 o della mag- Controparte_5 giore o minor somma, da accertare in corso di causa, pagata per l'estinzione di debiti so- ciali, gravanti sulle società “ e “ Controparte_6 [...]
. Controparte_7
ed rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Si costituiva in giudizio che contestava le domande e proponeva CP_2 domanda riconvenzionale di risarcimento danni in relazione ad alcuni asseriti atti di ma- la gestio da parte di quale amministratore della G.D.A. Gestione Deposi- Parte_1 ti ed Agenzie di EG GR & C. s.n.c.
Il Tribunale di Livorno con sentenza 729/2016:
- rigettava le domande proposte dalla , condannando la società TR
a rimborsare al convenuto costituito le spese di lite;
CP_2
- accoglieva le domande di nei confronti dei convenuti contumaci, Parte_1 nei limiti di quanto emerso a seguito di CTU e proporzionalmente alle rispettive parteci- pazioni societarie, con condanna di al pagamento € 9.951,40, di Controparte_3 [...]
al pagamento € 9.951,40, di di € 3.980,56; compensava Controparte_8 Controparte_5 le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti contumaci;
- rigettava le domande riconvenzionali proposte da CP_2
- accoglieva la domanda di nei confronti del convenuto costituito Parte_1
e, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, lo condan- CP_2 nava al pagamento di € 4.530,42;
- compensava nella misura della metà le spese tra ed il convenuto Parte_1 costituito condannando quest'ultimo a rimborsare all'attore la residua CP_2 metà delle spese.
2. Proponevano appello GR EG e EG;
l'appello era riget- CP_1 tato dalla Corte di Firenze con sentenza n. 14/2020 pubbl. il 07/01/2020, che confer- mava la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti a rimborsare le spese del grado all'appellato costituito CP_2
3. GR EG e EG proponevano ricorso per Cassazione. CP_1
3 La Corte di Cassazione con ordinanza in data 11 giugno 2024 n. 16.122 riteneva fondati il sesto motivo (relativo al termine di prescrizione), con assorbimento del settimo
(relativo all'interruzione della prescrizione) e dell'ottavo (relativo alla regolamentazione delle spese) e rinviava a questa Corte in diversa composizione.
Per quanto ancora rileva osservava la Corte di Cassazione:
“Sesto motivo «VI. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2949 del C.C. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare l'azione promossa dal EG come derivante dal rappor- to sociale inerente alle sue partecipazioni nelle due s.n.c. Il motivo è fondato: la senten- za impugnata ha qualificato l'azione promossa dal come di restituzione di un fi- Pt_1 nanziamento soci, da costui effettuato in favore delle due s.n.c.
La Corte territoriale afferma che tale qualificazione sarebbe idonea a far ritenere applicabile alla fattispecie la prescrizione breve di cui all'art. 2949 cod. civ […]
In effetti, essendo pacifico che il non ha mai dedotto l'esistenza di decisioni Pt_1 societarie, né di previ accordi con i suoi consoci nelle due s.n.c., finalizzati a ottenere il finanziamento, ne deriva che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (oltre alla sentenza più volte citata, si vedano anche Sez. 2, Sentenza n. 6107 del 01/06/1993;
Sez. 1, Sentenza n. 21903 del 25/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 13084 del 24/06/2015) non poteva trovare applicazione al credito per cui è causa la prescrizione breve di cui all'art. 2949 cod. civ.
g. L'accoglimento del sesto motivo determina l'assorbimento del settimo motivo, avente a oggetto la rilevanza interruttiva della prescrizione attribuita a un atto di mes- sa in mora stragiudiziale, e l'ottavo motivo, inerente alla questione della regolazione delle spese di lite.
2. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e le parti rinvia- te innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presen- te fase di legittimità”.
4. Il giudizio era tempestivamente riassunto da in proprio e quale Parte_1 socio accomandatario della società . TR
4 ed rimanevano contumaci;
si Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 costituiva in giudizio CP_2
La causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data primo aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. In adesione al principio di diritto formulato dalla Cassazione non può applicarsi, come ritenuto dai precedenti giudici di merito, il termine breve di prescrizione quin- quennale ma quello decennale.
La CTU, con motivazione congrua e condivisibile, ha accertato, sulla base della do- cumentazione acquisita, i pagamenti eseguiti direttamente da (distin- Parte_1 guendoli da quelli eseguiti dalla ), ammontati a complessivi € Pt_1 CP_1
79.611,25 (vedi prospetto a pagina 4 della relazione integrativa, alla quale ha fatto rife- rimento il Tribunale di Livorno: “in sostanza, dell'importo complessivo di € 79.611,25 di cui al prospetto riportato a pag. 4 dell'integrazione della C.T.U. depositata il 15.7.2015, afferenti a debiti facenti capo alla società la parte Controparte_7 non prescritta è pari a complessivi € 15.101,40”); tali pagamenti risultano effettuati dal primo aprile 2004 in poi, quindi tutti nel decennio anteriore alla notifica della citazione
(settembre 2013).
A prescindere dall'efficacia interruttiva della raccomandata a/r inviata il
14.12.2011, nessuna prescrizione è conseguentemente maturata.
La condanna di proporzionalmente alla quota di partecipazione so- CP_2 cietaria (30%), deve quindi essere rideterminata nel maggior importo di € 23.883,38
(79.611,25X30%).
Non può accogliersi la richiesta di decorrenza degli interessi dalla lettera racco- mandata del 14.12.2011, formulata solo in questa sede: a prescindere dalla idoneità della missiva alla costituzione in mora la domanda in atto di citazione era riferita esclusiva- mente agli importi capitali, senza richiesta di decorrenza degli interessi dalla lettera rac- comandata, che era richiamata solo quale “tentativo stragiudiziale” (vedi atto di citazio-
5 ne e relative conclusioni), nessun specifico motivo di appello avverso la sentenza di pri- mo grado era stato poi formulato con riferimento alla decorrenza degli interessi.
6. Neppure può accogliersi la richiesta di modifica della sentenza di primo grado con riferimento alla ripartizione delle spese di lite tra la e TR CP_2
[...]
La Corte di Cassazione, nel rigettare il primo motivo del ricorso, ha confermato che la EG era effettivamente parte del giudizio, anche se priva di legittima- CP_1 zione attiva in relazione alle domande formulate (vedi ordinanza della Cassazione: “La dichiarazione di carenza di legittimazione attiva della pronun- TR ciata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello, è corretta […] se lo stesso Re- goli assume di aver effettuato i pagamenti senza alcuna spendita del nome della s.a.s. che amministrava, risulta evidente che in alcun modo la può pretendere di Parte_3 ricevere la restituzione di somme versate in favore di soggetti giuridici (il quale Pt_1 socio delle due s.n.c., e i convenuti quali soci delle due s.n.c.) del tutto estranei alla s.a.s. medesima. Ciò al netto della legittimità dell'utilizzo da parte del EG di somme di de- naro provenienti dalla s.a.s. per il pagamento di debiti estranei alla società che ammi- nistrava”).
Risulta poi corretto quanto già evidenziato dalla Corte di Appello circa il fatto che le domande riconvenzionali proposte in primo grado da erano relative co- CP_2 munque ad atti di mala gestio che si assumevano posti in essere personalmente da
[...]
quale amministratore della Persona_1 Controparte_7
anche perché in conflitto di interessi quale socio della EG Gra-
[...] ziano SAS, ma, in ogni caso, la domanda risarcitoria riconvenzionale era nei confronti dell'amministratore , in ipotesi anche per l'arricchimento indiretto con- Parte_1 seguente alla sua partecipazione alla . TR
Come già osservato dalla Corte di Appello: “correttamente il primo giudice ascrive alla la soccombenza totale, atteso il ri- Parte_4 getto per carenza di legittimazione attiva di tutte le domande. Inoltre è evidente che le riconvenzionali di per mala gestio sono riferite e riferibili solo a CP_2
quale socio e amministratore della di Parte_1 CP_7 Controparte_9
[...
[...] [...]
e della il che esclude il ricorrere del requisito
[...] Controparte_7 assunto dall'appellante della soccombenza reciproca”.
7. “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (vedi Cass. 07/03/2024, n.6151).
Tra e il Tribunale aveva compensato parzialmente Parte_1 CP_2 le spese in relazione all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
esclusa la prescri- zione le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo “alla somma attri- buita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” ex art. 5 DM 55/2014, per il primo grado in € 5.077,00 (fase di studio € 919,00; fase introduttiva € 777,00; fase istruttoria € 1.680,00; fase decisionale € 1.701,00), per il giudizio di appello in €
3.000,00 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale €
1.500,00), per il giudizio di Cassazione in € 2.400,00 (fase di studio della controversia €
1.000,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 600,00) e per il presente giudi- zio di rinvio in € 3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Tra e la , come esposto, deve confermarsi la ri- CP_10 TR partizione delle spese effettuata dal Tribunale, secondo soccombenza;
considerata la quantificazione in complessivi € 11.980 (“€ 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 3.500,00 per la fase decisionale”) effettuata dal Tribunale con riferimento al disputatum, stante il rigetto (vedi Cassazione civile sez. III, 17/05/2025, n.13145) ed il rilievo sostanzialmente marginale della posizione della nelle successive fasi di impugnazio- TR ne (e con riferimento alle sole spese di lite), può disporsi la compensazione integrale per i successivi giudizi di appello, Cassazione e rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione 11 giugno 2024 n. 16122, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Firenze 7 gennaio 2020 n. 14, così provvede:
7 - condanna al pagamento a favore di di € CP_2 Parte_1
23.883,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che li- CP_2 Parte_1 quida per il primo grado in € 5.077,00, per il giudizio di appello in € 3.000,00, per il giudizio di Cassazione in € 2.400,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
- conferma la condanna di a rimborsare a le TR CP_2 spese del giudizio di primo grado, come quantificate dal Tribunale di Livorno;
dichiara interamente compensate tra le stesse parti le spese dei successivi giudizi di appello,
[...]
e rinvio. CP_11
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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