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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/09/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 791/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Rosa Pietrafesa e Carlo Francesco Glinni che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: la ricorrente come da verbale di udienza del
28.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.03.2024 ha chiesto che, a modifica Parte_1 delle condizioni che regolano il divorzio dall'ex coniuge , CP_1
i figli minori (n. 15.02.2008), (n. 23.02.2009) e Per_1 Per_2
(n. 17.07.2011) siano affidati in via esclusiva ad essa Per_3 ricorrente.
Ha dedotto che da febbraio 2014 il resistente ha abbandonato la famiglia e, da allora, non ha avuto alcun contatto con i figli, se non attraverso sporadici messaggi in occasione delle festività; di averlo invitato più volte, anche con insistenza, a mantenere vivo il rapporto con i figli, ma egli si è completamente disinteressato di loro, non li ha mai più incontrati né ha mai provveduto economicamente alle loro necessità; che anche nel giudizio di divorzio egli è rimasto contumace;
che ella in tutti questi anni ha provveduto da sola, con l'unico aiuto dei propri genitori, alle esigenze dei figli e alla loro crescita ed educazione;
che, sperando sempre in un ravvedimento del coniuge, ella ha evitato di chiedere l'affidamento esclusivo dei figli in sede di separazione e di divorzio.
Ha allegato che, oltre tutto, il completo disinteresse del padre pone notevoli ostacoli nella gestione degli adempimenti relativi alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori.
Ha chiesto di accertare e dichiarare che, fin dal mese di febbraio
2014, il padre si è completamente disinteressato dei figli e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
955/2022, in via principale disporre l'affido esclusivo alla madre dei figli minori o, in via subordinata, emettere i provvedimenti opportuni che le consentano di agire indipendentemente dal consenso dell'ex coniuge.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente, ammessa ed espletata la prova testimoniale dalla stessa richiesta, ammesso e non espletato l'interrogatorio formale deferito dalla ricorrente al resistente, all'udienza del 28.05.2025, la ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, come da ultimo rinnovati.
Sulla modifica delle condizioni del divorzio va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970 - secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di affido esclusivo sul presupposto del totale disinteresse manifestato nei riguardi dei figli, anche a seguito del divorzio, dal padre, che li ha abbandonati restando inadempiente ad ogni obbligo derivante dalla responsabilità genitoriale.
La circostanza deve ritenersi dimostrata sulla base della prova testimoniale espletata.
All'udienza del 28.05.2025 la teste , sorella della Testimone_1 ricorrente, oltre a confermare la sostanziale sparizione del padre dalla vita dei figli, ha specificato: “Mio cognato è stato in cura al per Pt_2 abuso di alcol e di gioco d'azzardo e sia mia sorella che noi familiari ci siamo informati sul percorso offerto dal e siamo riusciti a Pt_2 convincerlo ad effettuare gli incontri, ma lui vi si è recato solo tre volte e poi ha abbandonato il percorso dicendo che non ne aveva bisogno… Per l'alcol e il gioco d'azzardo il si è anche CP_1 appropriato del denaro di mio padre che ha sottratto dalla sua casa
e abbiamo saputo che aveva chiesto soldi ad altre persone adducendo inesistenti gravi malattie dei figli”. Alla stessa udienza il teste , ex vicino di casa dei Testimone_2 coniugi ed attuale compagno di vita della ricorrente, ha Parte_3 riferito: “…già durante il matrimonio sia io che gli altri vicini di casa abbiamo notato che il padre non stava mai con i figli se non in rarissime occasioni, tanto che attualmente il primo figlio , Per_1 che ha 17 anni, mi dice che praticamente non conosce il genitore…
Vivo da quasi nove anni con la ricorrente e ho verificato che mai il
ha fatto pervenire un contributo per il mantenimento dei figli CP_1
e non li ha mai incontrati o cercati. Molte volte la ricorrente ha cercato di contattare l'ex coniuge per le autorizzazioni necessarie per i figli tanto da dover provvedere a giustificare con pretesti l'assenza del marito per ottenere le suddette autorizzazioni ed evitare che i ragazzi restassero bloccati”.
Dalle deposizioni testimoniali emerge il completo disinteresse del resistente per i tre figli, che si manifesta nel sostanziale abbandono degli stessi alle sole cure della madre e nella perdurante violazione dei doveri di cura e mantenimento connessi alla responsabilità genitoriale.
Sulla scorta del quadro probatorio acquisito, l'ascolto dei minori deve ritenersi superfluo, in quanto inutilmente afflittivo per i ragazzi.
La violazione dei doveri genitoriali da parte del resistente è particolarmente grave, in quanto costituisce il frutto del totale disinteresse del padre per la crescita morale e l'educazione dei figli, oltre che per i loro sentimenti, lo sviluppo psicoaffettivo e la sicurezza di sé.
Il , inoltre, nel disinteressarsi della pendenza del presente CP_1 procedimento, non ha fornito, come era suo onere, la prova di aver provveduto alle esigenze economiche della prole.
I descritti comportamenti costituiscono, a giudizio del Tribunale, una concreta ragione ostativa all'affidamento condiviso, poiché evidenziano, in definitiva, l'incapacità genitoriale del padre. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, alla regola dell'affidamento condiviso deve derogarsi, nel superiore interesse del minore, qualora uno dei genitori dimostri una condizione di manifesta carenza, o un'inidoneità educativa ovvero un comportamento tale da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del minore, tenuto cono che l'interesse del minore può essere pregiudicato da un affidamento condiviso nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio o non contribuisca al suo mantenimento (cfr., ex multis, Cass. 16593/2008, Cass
24526/2010).
Per le ragioni esposte la domanda di modifica va accolta e i figli minori vanno affidati in via esclusiva alla madre.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo specificato, sono attribuite ai difensori avvocati Rosa Pietrafesa e
Carlo Francesco Glinni per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
04.03.2024, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 955/2022 pronunciata tra le parti il
01.09.2022, dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
b) ferme le altre condizioni;
c) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori.
Potenza, camera di consiglio del 24.09.2025
La Presidente est.