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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del 13/3/2025 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 20782/2023 TRA (C.F. ), in persona del l.r.p.t. (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), elett.te. dom.ta in Napoli al C.so Garibaldi n. 246 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Gennaro De Angelis, che la rapp.ta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al ricorso
RICORRENTE E (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. e, per esso, , Responsabile Atti Introduttivi del giudizio Controparte_2
con sede in Roma alla Via Grezar n. 14, elett.te dom.ta in Reggio Calabria CP_3 alla Via Crisafi n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta, che la rapp.ta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al ricorso RESISTENTE (C.F. ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli alla Via de CP_4 P.IVA_3
Gasperi n. 55 presso l'Avv. Maria Sofia Lizzi, che lo rapp.ta e difende in forza di procura generali alle liti per Notar del 23/01/2023, rep. n. 37590, Persona_1 racc. n. 7131 RESISTENTE Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/11/2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239035737284000, ad essa notificata dall' in data 03/10/2023 ed avente quali Controparte_5
1 atti presupposti le cartelle nn. 37120180005558571000 e 37120210011089891000, con la quale era ingiunto il pagamento di complessivi € 8.794,34. La ha, in sintesi, eccepito: 1) la mancata notifica di tutti gli atti prodromici Parte_1 all'intimazione di pagamento opposta;
2) la decadenza dal diritto di riscossione delle somme da parte dell'ente impositore;
3) la prescrizione del diritto alla riscossione, essendo ormai decorso il termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi;
4) l'esistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, cioè del fumus boni iuris e del periculum damni, quest'ultimo consistente nel pregiudizio che potrebbe derivare alla ricorrente da eventuali fermi, iscrizioni ipotecarie o aggressione ai suoi beni indispensabili per il vivere quotidiano e la prosecuzione della sua naturale attività lavorativa. Ha, quindi, concluso chiedendo: “In via preliminare 1) Tenuto conto dell'urgenza rappresentata circa la gravità degli effetti che un eventuale procedura esecutiva (fermo o ipoteca) potrebbe determinare sull'utilizzabilità di mezzi di proprietà del ricorrente ovvero sui beni immobili, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati inaudita altera parte ovvero anche previa fissazione anticipata di udienza con notifica a carico della ricorrente, per i provvedimenti idonei e necessari. Sempre in via preliminare 2) Farsi ordine al deposito in originale della documentazione di pertinenza e relativa agli atti della procedura di riscossione. Nel merito 3) Dichiarare la mancata notifica delle cartelle/avvisi di cui all'intimazione impugnata. 4) Dichiarare la prescrizione del diritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale con inesigibilità del credito e, che nulla quindi è dovuto dalla ricorrente. 5) Dichiararsi la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme in applicazione del D. Legisl. 46/99. 6) Condanna in solido dei resistenti alle spese ed onorario di giudizio con attribuzione secondo i paramatri dei decreti Ministeriali.” In data 05/02/2024 si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva,
l' , che, nel resistere alla domanda, ha dedotto, in Controparte_1 via preliminare, la tardività e inammissibilità della stessa, poiché l'opposizione doveva essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Nel merito ha eccepito: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) la regolare notifica degli avvisi di addebito nn.
37120180005558571000 e 37120210011089891000, avvenuta, rispettivamente, in data 07/07/2018 e 15/12/2021; 3) l'assenza di prescrizione del credito azionato, dato che bisogna considerare i periodi di sospensione del decorso della prescrizione collegati alla normativa emergenziale per fronteggiare il Covid-19; 4) l'inesistenza di qualsiasi decadenza, poiché tutti i termini di legge sono stati rispettati dal concessionario, che ha provveduto alla notifica delle cartelle tempestivamente rispetto alla trasmissione del ruolo;
5) l'inesistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti.
2 L'Agente della Riscossione ha, quindi, chiesto: “a) in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione degli atti oggetto di opposizione non sussistendo i presupposti di legge del periculum in mora e del fumus boni iuris;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso il relativo estratto ruolo, per i motivi di cui al punto 2) - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per i motivi di cui in parte motiva;
b) nel merito, rigettare la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia dei titoli opposti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. In data 05/02/2024 si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva, altresì, l' che, nel resistere alla domanda, ha dedotto, in via preliminare, CP_4
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento per carenza di interesse ad agire, essendo stati regolarmente notificati e non contestati i prodromici avvisi di debito, nonché la tardività e inammissibilità della domanda, poiché l'opposizione doveva essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata. Nel merito ha eccepito: 1) la regolare notifica degli avvisi di addebito nn. 37120180005558571000 e 37120210011089891000, avvenuta, rispettivamente, in data 07/07/2018 e 15/12/2021; 2) l'assenza di prescrizione del credito azionato;
3) l'inesistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti. L' ha, dunque, chiesto: “si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si CP_4 rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Vittoria di spese”. All'udienza del 03/10/2024, il Giudice, rilevato che l' aveva prodotto visura CP_4 camerale della società ricorrente dalla quale si evince l'avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in data 21/09/2023, ha fissato l'udienza del 25/02/2025 onde consentire a parte ricorrente di replicare in ordine alla detta documentazione. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione acquisita, dopo ampia discussione tenutasi all' udienza del 25/02/2025, ha rinviato per la decisione con termine per note di trattazione ex art 127 ter c.p.c. all' udienza del 13/3/2025 nella quale veniva riservata e poi decisa con la presente sentenza. In via preliminare, occorre evidenziare che, dall'esame della visura camerale della società opponente, emerge che la stessa, peraltro precedentemente in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 21/09/2023, con conseguente estinzione della predetta persona giuridica. A questo punto, preme rilevare che il ricorso è stato depositato in data 10/11/2023, corredato da procura rilasciata in pari data dal presunto legale rappresentante della società , e, quindi, successivamente all'estinzione dell'ente; in altri Parte_2 termini, l'odierna impugnazione è stata avanzata, in nome della in un Parte_1
3 momento nel quale tale società già non esisteva più nell'ordinamento giuridico. Il caso è, dunque, ben diverso da quello contemplato dagli artt. 299 e 300 c.p.c., i quali disciplinano la morte e la perdita della capacità di una parte intervenuti a lite già pendente.
È necessario, dunque, ripercorrere gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese e impatto di tale accadimento sulla legittimazione processuale. La Corte di Cassazione (cfr. in particolare Cass., Sez. Un., 22/02/2010, n. 4060) ha avuto modo di stabilire che in tema di società di capitali, a seguito della riforma delle società del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Successivamente, i Supremi Giudici (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2013, n. 6070 e n. 6071) hanno ribadito il principio che l'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese ha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica;
le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. Nella sostanza, dunque, in caso di estinzione della società, i soci subentrano, con dette limitazioni, nel medesimo debito della società stessa, debito che conserva “intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica”. Da un punto di vista processuale, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che la cancellazione dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, in quanto la stessa è priva, oramai, della capacità di stare in giudizio (Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070; cfr. altresì Cass. 9/10/2018, n. 24853 e Cass. 19/12/2016, n. 26196). Pertanto, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determinano il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante (cfr. anche Cass. 19/04/2019, n. 11046; Cass. 11/3/2015, n. 4853; Cass. 8/10/2014, n. 21188; Cass. 3/11/2011, n. 22863). In aderenza a tali coordinate ermeneutiche, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal momento che, come sopra sottolineato, ha impugnato gli atti per cui è Parte_2 causa nella qualità di amministratore p.t. di un ente in realtà estinto. In effetti, l'impugnazione è successiva alla cancellazione dal registro delle imprese, quindi all'estinzione della società, avvenuta cronologicamente in anticipo rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento e all'instaurazione del giudizio. Ciò determina
4 il difetto della capacità processuale dell'amministratore, travolgendo la sua legittimazione a rappresentare l'ente. Va, infine, precisato che al caso in esame non risulta applicabile il disposto dell'art. 28 co. 4 del d.lgs. n. 175/2014 (a mente del quale “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”), atteso che la citata disposizione opera solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria per obbligazioni tributarie (cfr. ex multis Cass. n. 36982/2022; Cass. n. 4536/2020; Cass. n. 6743/2015) e, dunque, non nei confronti dell' relativamente alle pretese CP_4 contributive da questo fatte valere con l'avviso impugnato.
Quanto al governo delle spese, la natura (in rito) della pronuncia e la circostanza che l' ha provveduto a notificare l'intimazione di Controparte_5 pagamento alla società quando quest'ultima era già estinta, con ciò contribuendo all'errore in cui è incorso l'Avv. De Angelis in ordine alla perdurante esistenza dei poteri rappresentativi in capo all'ex legale rappresentante della stessa, , Parte_2 giustificano, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale), la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi
Napoli, 13/03/2025
il Giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Simone D' Andrea
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