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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1824 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1824/2024 promossa da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Ornella Perongini (c.f. in Milano (MI), C.F._2 al viale Cirene n. 16;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giorgio Giacobone (c.f.
ed Alessia Giacobone (c.f. ) in Voghera (PV), alla via C.F._4 C.F._5
Agostino Depretis n. 37;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 21.01.2025, che di seguito si riportano integralmente: “a) affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre con collocazione prevalente presso Persona_1 la stessa. Il regime di affido esclusivo, alla luce della normativa vigente, avrà le seguenti caratteristiche:
1) la titolarità della responsabilità genitoriale è in capo a entrambi i genitori di;
Persona_1
2) l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito in via esclusiva alla sig.ra per quanto Pt_1 riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione. Per tali decisioni si intendono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità di e che pertanto, non incidono su rilevanti aspetti Persona_1 della vita della stessa, costituendo mera esecuzione e attuazione pratica di scelte di indirizzo già predefinite da entrambi i genitori. La sig.ra potrà procedere in autonomia laddove sia Pt_1 necessario firmare documenti utili e per il percorso scolastico e per pratiche burocratiche concernenti la minore . Persona_1
3) la sig.ra nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva deve coinvolgere il sig. Pt_1 nelle decisioni di maggiore interesse per riguardanti l'educazione, l'istruzione e CP_1 Persona_1 la salute.
Le decisioni difatti di maggiore interesse per i figli, a differenza di quelle di ordinaria amministrazione, sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso le quali sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione come persona dei figli, e, pertanto, sono rimesse ad un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, anche in regime di affidamento esclusivo. Pertanto entrambi i genitori prenderanno decisioni in merito a: scelta indirizzo scolastico, scelta tra scuola pubblica o privata, scelta delle attività extrascolastiche, scelta in merito alla confessione religiosa, decisioni inerenti la salute della figlia e decisioni riguardanti l'educazione.
4) in ogni caso la responsabilità genitoriale è esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
5) i genitori si impegnano a mantenere integre le rispettive figure genitoriali collaborando fattivamente nella cura e crescita della minore. Si impegnano altresì a garantire il diritto di : Persona_1
- di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
- di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
- di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
b) approvare il seguente piano genitoriale:
- il padre, fino a che la bambina non avrà compiuto i 4 anni di età, avrà facoltà di vedere e tenere con sé concordando previamente con la madre le visite, un pomeriggio presso la casa della Persona_1 madre, a settimane alterne, preferibilmente il sabato o la domenica e/o comunque da concordare in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti, con onere in capo al padre di curare gli spostamenti in auto per far visita alla figlia;
2 - durante le festività in particolare il Natale e la Pasqua il padre, previo accordo con la madre potrà far visita alla figlia.
- Successivamente, quando avrà compiuto i 4 anni di età, sempre che il sig. abbia Persona_1 CP_1 mantenuto un rapporto costante con la figlia e dimostri di avere una abitazione idonea e soprattutto quest'ultima mostri desiderio di stare con lo stesso le visite seguiranno il seguente programma o piano genitoriale
Persona_2
Lunedì inizio scuola fine scuola Madre
Martedì inizio scuola fine scuola Madre
Mercoledì inizio scuola fine scuola Madre
Giovedì inizio scuola fine scuola Madre
Venerdì e Domenica WEEKEND dal sabato mattina Madre Parte_2 dalle ore 9.00 alla domenica Padre con alla sera alle ore 20.00 pernottamento
- Un pomeriggio nel corso della settimana da concordare in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti il padre potrà far visita alla figlia con onere in capo al padre di curare sempre gli spostamenti in auto per riaccompagnarla a casa;
- Le festività di Natale e Pasqua verranno alternate solo se il padre manterrà costante il suo rapporto con la figlia e quest'ultima avrà il desiderio di stare con lo stesso, così per le vacanze estive che al momento si ritiene di limitare ad una unica settimana da concordare entro il 30 di maggio di ogni anno.
Tutto quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra le parti, che potranno derogare il piano genitoriale di cui sopra ogni volta vi sia una necessità e/o impedimento ed in presenza di un accordo scritto tra le parti (tramite WhattsApp, oppure sms o mail) e/o anche decidere che possa Persona_1 pernottare con il padre prima dei 4 anni di età.
c) disporre che il IG. versi in favore della IG.ra , sul conto dalla stessa indicato, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 150,00= Persona_1
(euro centocinquanta/00), da corrispondersi per dodici mensilità, in via anticipata il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre alle spese straordinarie al 50% tra le parti che seguiranno il Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
3 sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post - universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (mediante WhatsApp, SMS o e -mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore non collocatario dovrà provvedere, entro 15 giorni successivi alla richiesta, al pagamento diretto una volta visionata la documentazione comprovante l'esborso da sostenere;
d) disporre che l'assegno unico per la famiglia venga percepito al 100 % dalla ricorrente in qualità di
4 genitore affidatario esclusivo così come previsto dalla normativa;
e) disporre che il sig. aggiorni ogni anno la sig.ra sulle proprie condizioni CP_1 Pt_1 economiche fornendo alla stessa la propria dichiarazione dei redditi/Cud al fine di valutare congiuntamente tramite i propri legali un aumento dell'assegno di mantenimento qualora il sig. abbia un incremento delle proprie entrate. CP_1
- spese legali interamente compensate tra le parti.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2024 la ricorrente sig.ra ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minore fino al compimento Persona_1 del quinto anno di età, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, concordando preventivamente le visite con la madre, secondo il programma prospettato nel ricorso;
un contributo al mantenimento da parte del resistente di € 350,00 mensili e che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre;
oltre vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- a seguito di una relazione e di una breve convivenza con il resistente, il 23.04.2024 è nata la figlia _1
;
[...]
- a causa di incompatibilità caratteriali, alla fine del primo trimestre della gravidanza il resistente si è allontanato di casa ed ha interrotto ogni contatto con la ricorrente per i successivi due mesi;
- in seguito, il resistente si è interessato saltuariamente della gravidanza ed ha iniziato ad accettare la figlia solo dopo la sua nascita, vedendola sporadicamente ed acquistando saltuariamente beni di prima necessità, ad esempio versando tra gennaio e marzo 2024 complessivi € 300,00 alla ricorrente;
- la ricorrente teme che il padre possa intrattenere una relazione incostante con la minore, incidendo negativamente sulla sua crescita. Egli abita lontano ed anche a causa di ciò la madre teme che a breve
5 possa riscontrare delle difficoltà per l'adempimento di alcune pratiche burocratiche quali, ad esempio, il rilascio del passaporto o l'iscrizione presso un istituto scolastico.
- la minore ha cinque mesi ed è in buona salute, non frequenta alcun istituto scolastico e vive con la madre, la nonna e la zia materna.
- la ricorrente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la COOP Magneto di Milano e lavora dalle ore 06.00 alle ore 15.00, con uno stipendio di € 1.600,00 circa al mese;
è proprietaria di un'automobile ed ha acquistato un immobile nel 2016 con un'amica, la quale attualmente ne è
l'utilizzatrice esclusiva ed è cointestataria del mutuo, mentre la ricorrente abita in un appartamento in locazione, il cui canone è di € 650,00 al mese oltre alle spese di luce, gas e tari e percepisce mensilmente l'assegno unico di € 40,00;
- la ricorrente ha riportato di non avere notizie in merito alla sua occupazione ma di supporre che faccia l'autista, egli vive a Voghera e percepisce € 40,00 al mese a titolo di l'assegno unico.
2. Con comparsa di risposta si è costituito il convenuto sig. il 25.11.2024, Controparte_1 affermando di voler incrementare i rapporti con la figlia, depositando una nota contenente le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia concordate con la controparte, chiedendo il loro accoglimento.
3. All'udienza del 21.05.2025 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Tribunale, previa lettura delle condizioni congiunte da loro concordate e in tale sede confermate. Il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dalle parti e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore (di 10 mesi).
Le spese di lite devono essere compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) affida in via esclusiva la figlia minore alla madre con collocazione prevalente presso la Persona_1 stessa. Il regime di affido esclusivo, alla luce della normativa vigente, avrà le seguenti caratteristiche:
- la titolarità della responsabilità genitoriale è in capo a entrambi i genitori di;
Persona_1
- l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito in via esclusiva alla sig.ra per quanto Pt_1 riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione. Per tali decisioni si intendono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità di e che pertanto, non incidono su rilevanti aspetti Persona_1 della vita della stessa, costituendo mera esecuzione e attuazione pratica di scelte di indirizzo già predefinite da entrambi i genitori. La sig.ra potrà procedere in autonomia laddove sia necessario Pt_1 firmare documenti utili e per il percorso scolastico e per pratiche burocratiche concernenti la minore
. Persona_1
- la sig.ra nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva deve coinvolgere il sig. Pt_1 nelle decisioni di maggiore interesse per riguardanti l'educazione, l'istruzione e CP_1 Persona_1 la salute.
Le decisioni difatti di maggiore interesse per i figli, a differenza di quelle di ordinaria amministrazione, sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso le quali sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione come persona dei figli, e, pertanto, sono rimesse ad un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, anche in regime di affidamento esclusivo. Pertanto, entrambi i genitori prenderanno decisioni in merito a: scelta indirizzo scolastico, scelta tra scuola pubblica o privata, scelta delle attività extrascolastiche, scelta in merito alla confessione religiosa, decisioni inerenti la salute della figlia e decisioni riguardanti l'educazione.
- in ogni caso la responsabilità genitoriale è esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
- i genitori si impegnano a mantenere integre le rispettive figure genitoriali collaborando fattivamente nella cura e crescita della minore. Si impegnano altresì a garantire il diritto di : Persona_1
- di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
- di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
- di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) dispone che il padre, fino a che la bambina non avrà compiuto i 4 anni di età, avrà facoltà di vedere e tenere con sé , concordando previamente con la madre le visite, un pomeriggio presso la casa Persona_1 della madre, a settimane alterne, preferibilmente il sabato o la domenica e/o comunque da concordare in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti, con onere in capo al padre di curare gli spostamenti in auto per far visita alla figlia;
7 - durante le festività in particolare il Natale e la Pasqua il padre, previo accordo con la madre potrà far visita alla figlia.
- Successivamente, quando avrà compiuto i 4 anni di età, sempre che il sig. abbia Persona_1 CP_1 mantenuto un rapporto costante con la figlia e dimostri di avere una abitazione idonea e soprattutto quest'ultima mostri desiderio di stare con lo stesso le visite seguiranno il seguente programma o piano genitoriale
Persona_2
Lunedì inizio scuola fine scuola Madre
Martedì inizio scuola fine scuola Madre
Mercoledì inizio scuola fine scuola Madre
Giovedì inizio scuola fine scuola Madre
Venerdì e Domenica WEEKEND dal sabato mattina Madre Parte_2 dalle ore 9.00 alla domenica Padre con alla sera alle ore 20.00 pernottamento
- Un pomeriggio nel corso della settimana da concordare in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti il padre potrà far visita alla figlia con onere in capo al padre di curare sempre gli spostamenti in auto per riaccompagnarla a casa;
- Le festività di Natale e Pasqua verranno alternate solo se il padre manterrà costante il suo rapporto con la figlia e quest'ultima avrà il desiderio di stare con lo stesso, così per le vacanze estive che al momento si ritiene di limitare ad una unica settimana da concordare entro il 30 di maggio di ogni anno.
Tutto quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra le parti, che potranno derogare il piano genitoriale di cui sopra ogni volta vi sia una necessità e/o impedimento ed in presenza di un accordo scritto tra le parti (tramite WhattsApp, oppure sms o mail) e/o anche decidere che possa pernottare con il Persona_1 padre prima dei 4 anni di età.
3) dispone che il IG. versi in favore della IG.ra , sul conto dalla stessa indicato, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 150,00= Persona_1
(euro centocinquanta/00), da corrispondersi per dodici mensilità, in via anticipata il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre alle spese straordinarie al 50% tra le parti che seguiranno il Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
8 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post - universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (mediante WhatsApp, SMS o e -mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore non collocatario dovrà provvedere, entro 15 giorni successivi alla richiesta, al pagamento diretto una volta visionata la documentazione comprovante l'esborso da sostenere;
4) dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito al 100 % dalla ricorrente in qualità di
9 genitore affidatario esclusivo così come previsto dalla normativa;
5) dispone che il sig. aggiorni ogni anno la sig.ra sulle proprie condizioni CP_1 Pt_1 economiche fornendo alla stessa la propria dichiarazione dei redditi/Cud al fine di valutare congiuntamente tramite i propri legali un aumento dell'assegno di mantenimento qualora il sig. abbia un incremento delle proprie entrate;
CP_1
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 28.01. 2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1824/2024 promossa da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Ornella Perongini (c.f. in Milano (MI), C.F._2 al viale Cirene n. 16;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giorgio Giacobone (c.f.
ed Alessia Giacobone (c.f. ) in Voghera (PV), alla via C.F._4 C.F._5
Agostino Depretis n. 37;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 21.01.2025, che di seguito si riportano integralmente: “a) affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre con collocazione prevalente presso Persona_1 la stessa. Il regime di affido esclusivo, alla luce della normativa vigente, avrà le seguenti caratteristiche:
1) la titolarità della responsabilità genitoriale è in capo a entrambi i genitori di;
Persona_1
2) l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito in via esclusiva alla sig.ra per quanto Pt_1 riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione. Per tali decisioni si intendono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità di e che pertanto, non incidono su rilevanti aspetti Persona_1 della vita della stessa, costituendo mera esecuzione e attuazione pratica di scelte di indirizzo già predefinite da entrambi i genitori. La sig.ra potrà procedere in autonomia laddove sia Pt_1 necessario firmare documenti utili e per il percorso scolastico e per pratiche burocratiche concernenti la minore . Persona_1
3) la sig.ra nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva deve coinvolgere il sig. Pt_1 nelle decisioni di maggiore interesse per riguardanti l'educazione, l'istruzione e CP_1 Persona_1 la salute.
Le decisioni difatti di maggiore interesse per i figli, a differenza di quelle di ordinaria amministrazione, sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso le quali sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione come persona dei figli, e, pertanto, sono rimesse ad un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, anche in regime di affidamento esclusivo. Pertanto entrambi i genitori prenderanno decisioni in merito a: scelta indirizzo scolastico, scelta tra scuola pubblica o privata, scelta delle attività extrascolastiche, scelta in merito alla confessione religiosa, decisioni inerenti la salute della figlia e decisioni riguardanti l'educazione.
4) in ogni caso la responsabilità genitoriale è esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
5) i genitori si impegnano a mantenere integre le rispettive figure genitoriali collaborando fattivamente nella cura e crescita della minore. Si impegnano altresì a garantire il diritto di : Persona_1
- di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
- di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
- di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
b) approvare il seguente piano genitoriale:
- il padre, fino a che la bambina non avrà compiuto i 4 anni di età, avrà facoltà di vedere e tenere con sé concordando previamente con la madre le visite, un pomeriggio presso la casa della Persona_1 madre, a settimane alterne, preferibilmente il sabato o la domenica e/o comunque da concordare in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti, con onere in capo al padre di curare gli spostamenti in auto per far visita alla figlia;
2 - durante le festività in particolare il Natale e la Pasqua il padre, previo accordo con la madre potrà far visita alla figlia.
- Successivamente, quando avrà compiuto i 4 anni di età, sempre che il sig. abbia Persona_1 CP_1 mantenuto un rapporto costante con la figlia e dimostri di avere una abitazione idonea e soprattutto quest'ultima mostri desiderio di stare con lo stesso le visite seguiranno il seguente programma o piano genitoriale
Persona_2
Lunedì inizio scuola fine scuola Madre
Martedì inizio scuola fine scuola Madre
Mercoledì inizio scuola fine scuola Madre
Giovedì inizio scuola fine scuola Madre
Venerdì e Domenica WEEKEND dal sabato mattina Madre Parte_2 dalle ore 9.00 alla domenica Padre con alla sera alle ore 20.00 pernottamento
- Un pomeriggio nel corso della settimana da concordare in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti il padre potrà far visita alla figlia con onere in capo al padre di curare sempre gli spostamenti in auto per riaccompagnarla a casa;
- Le festività di Natale e Pasqua verranno alternate solo se il padre manterrà costante il suo rapporto con la figlia e quest'ultima avrà il desiderio di stare con lo stesso, così per le vacanze estive che al momento si ritiene di limitare ad una unica settimana da concordare entro il 30 di maggio di ogni anno.
Tutto quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra le parti, che potranno derogare il piano genitoriale di cui sopra ogni volta vi sia una necessità e/o impedimento ed in presenza di un accordo scritto tra le parti (tramite WhattsApp, oppure sms o mail) e/o anche decidere che possa Persona_1 pernottare con il padre prima dei 4 anni di età.
c) disporre che il IG. versi in favore della IG.ra , sul conto dalla stessa indicato, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 150,00= Persona_1
(euro centocinquanta/00), da corrispondersi per dodici mensilità, in via anticipata il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre alle spese straordinarie al 50% tra le parti che seguiranno il Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
3 sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post - universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (mediante WhatsApp, SMS o e -mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore non collocatario dovrà provvedere, entro 15 giorni successivi alla richiesta, al pagamento diretto una volta visionata la documentazione comprovante l'esborso da sostenere;
d) disporre che l'assegno unico per la famiglia venga percepito al 100 % dalla ricorrente in qualità di
4 genitore affidatario esclusivo così come previsto dalla normativa;
e) disporre che il sig. aggiorni ogni anno la sig.ra sulle proprie condizioni CP_1 Pt_1 economiche fornendo alla stessa la propria dichiarazione dei redditi/Cud al fine di valutare congiuntamente tramite i propri legali un aumento dell'assegno di mantenimento qualora il sig. abbia un incremento delle proprie entrate. CP_1
- spese legali interamente compensate tra le parti.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2024 la ricorrente sig.ra ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minore fino al compimento Persona_1 del quinto anno di età, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, concordando preventivamente le visite con la madre, secondo il programma prospettato nel ricorso;
un contributo al mantenimento da parte del resistente di € 350,00 mensili e che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre;
oltre vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- a seguito di una relazione e di una breve convivenza con il resistente, il 23.04.2024 è nata la figlia _1
;
[...]
- a causa di incompatibilità caratteriali, alla fine del primo trimestre della gravidanza il resistente si è allontanato di casa ed ha interrotto ogni contatto con la ricorrente per i successivi due mesi;
- in seguito, il resistente si è interessato saltuariamente della gravidanza ed ha iniziato ad accettare la figlia solo dopo la sua nascita, vedendola sporadicamente ed acquistando saltuariamente beni di prima necessità, ad esempio versando tra gennaio e marzo 2024 complessivi € 300,00 alla ricorrente;
- la ricorrente teme che il padre possa intrattenere una relazione incostante con la minore, incidendo negativamente sulla sua crescita. Egli abita lontano ed anche a causa di ciò la madre teme che a breve
5 possa riscontrare delle difficoltà per l'adempimento di alcune pratiche burocratiche quali, ad esempio, il rilascio del passaporto o l'iscrizione presso un istituto scolastico.
- la minore ha cinque mesi ed è in buona salute, non frequenta alcun istituto scolastico e vive con la madre, la nonna e la zia materna.
- la ricorrente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la COOP Magneto di Milano e lavora dalle ore 06.00 alle ore 15.00, con uno stipendio di € 1.600,00 circa al mese;
è proprietaria di un'automobile ed ha acquistato un immobile nel 2016 con un'amica, la quale attualmente ne è
l'utilizzatrice esclusiva ed è cointestataria del mutuo, mentre la ricorrente abita in un appartamento in locazione, il cui canone è di € 650,00 al mese oltre alle spese di luce, gas e tari e percepisce mensilmente l'assegno unico di € 40,00;
- la ricorrente ha riportato di non avere notizie in merito alla sua occupazione ma di supporre che faccia l'autista, egli vive a Voghera e percepisce € 40,00 al mese a titolo di l'assegno unico.
2. Con comparsa di risposta si è costituito il convenuto sig. il 25.11.2024, Controparte_1 affermando di voler incrementare i rapporti con la figlia, depositando una nota contenente le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia concordate con la controparte, chiedendo il loro accoglimento.
3. All'udienza del 21.05.2025 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Tribunale, previa lettura delle condizioni congiunte da loro concordate e in tale sede confermate. Il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dalle parti e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore (di 10 mesi).
Le spese di lite devono essere compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) affida in via esclusiva la figlia minore alla madre con collocazione prevalente presso la Persona_1 stessa. Il regime di affido esclusivo, alla luce della normativa vigente, avrà le seguenti caratteristiche:
- la titolarità della responsabilità genitoriale è in capo a entrambi i genitori di;
Persona_1
- l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito in via esclusiva alla sig.ra per quanto Pt_1 riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione. Per tali decisioni si intendono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità di e che pertanto, non incidono su rilevanti aspetti Persona_1 della vita della stessa, costituendo mera esecuzione e attuazione pratica di scelte di indirizzo già predefinite da entrambi i genitori. La sig.ra potrà procedere in autonomia laddove sia necessario Pt_1 firmare documenti utili e per il percorso scolastico e per pratiche burocratiche concernenti la minore
. Persona_1
- la sig.ra nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva deve coinvolgere il sig. Pt_1 nelle decisioni di maggiore interesse per riguardanti l'educazione, l'istruzione e CP_1 Persona_1 la salute.
Le decisioni difatti di maggiore interesse per i figli, a differenza di quelle di ordinaria amministrazione, sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso le quali sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione come persona dei figli, e, pertanto, sono rimesse ad un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, anche in regime di affidamento esclusivo. Pertanto, entrambi i genitori prenderanno decisioni in merito a: scelta indirizzo scolastico, scelta tra scuola pubblica o privata, scelta delle attività extrascolastiche, scelta in merito alla confessione religiosa, decisioni inerenti la salute della figlia e decisioni riguardanti l'educazione.
- in ogni caso la responsabilità genitoriale è esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
- i genitori si impegnano a mantenere integre le rispettive figure genitoriali collaborando fattivamente nella cura e crescita della minore. Si impegnano altresì a garantire il diritto di : Persona_1
- di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
- di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
- di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) dispone che il padre, fino a che la bambina non avrà compiuto i 4 anni di età, avrà facoltà di vedere e tenere con sé , concordando previamente con la madre le visite, un pomeriggio presso la casa Persona_1 della madre, a settimane alterne, preferibilmente il sabato o la domenica e/o comunque da concordare in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti, con onere in capo al padre di curare gli spostamenti in auto per far visita alla figlia;
7 - durante le festività in particolare il Natale e la Pasqua il padre, previo accordo con la madre potrà far visita alla figlia.
- Successivamente, quando avrà compiuto i 4 anni di età, sempre che il sig. abbia Persona_1 CP_1 mantenuto un rapporto costante con la figlia e dimostri di avere una abitazione idonea e soprattutto quest'ultima mostri desiderio di stare con lo stesso le visite seguiranno il seguente programma o piano genitoriale
Persona_2
Lunedì inizio scuola fine scuola Madre
Martedì inizio scuola fine scuola Madre
Mercoledì inizio scuola fine scuola Madre
Giovedì inizio scuola fine scuola Madre
Venerdì e Domenica WEEKEND dal sabato mattina Madre Parte_2 dalle ore 9.00 alla domenica Padre con alla sera alle ore 20.00 pernottamento
- Un pomeriggio nel corso della settimana da concordare in base agli impegni lavorativi di entrambe le parti il padre potrà far visita alla figlia con onere in capo al padre di curare sempre gli spostamenti in auto per riaccompagnarla a casa;
- Le festività di Natale e Pasqua verranno alternate solo se il padre manterrà costante il suo rapporto con la figlia e quest'ultima avrà il desiderio di stare con lo stesso, così per le vacanze estive che al momento si ritiene di limitare ad una unica settimana da concordare entro il 30 di maggio di ogni anno.
Tutto quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra le parti, che potranno derogare il piano genitoriale di cui sopra ogni volta vi sia una necessità e/o impedimento ed in presenza di un accordo scritto tra le parti (tramite WhattsApp, oppure sms o mail) e/o anche decidere che possa pernottare con il Persona_1 padre prima dei 4 anni di età.
3) dispone che il IG. versi in favore della IG.ra , sul conto dalla stessa indicato, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 150,00= Persona_1
(euro centocinquanta/00), da corrispondersi per dodici mensilità, in via anticipata il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre alle spese straordinarie al 50% tra le parti che seguiranno il Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
8 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post - universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (mediante WhatsApp, SMS o e -mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore non collocatario dovrà provvedere, entro 15 giorni successivi alla richiesta, al pagamento diretto una volta visionata la documentazione comprovante l'esborso da sostenere;
4) dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito al 100 % dalla ricorrente in qualità di
9 genitore affidatario esclusivo così come previsto dalla normativa;
5) dispone che il sig. aggiorni ogni anno la sig.ra sulle proprie condizioni CP_1 Pt_1 economiche fornendo alla stessa la propria dichiarazione dei redditi/Cud al fine di valutare congiuntamente tramite i propri legali un aumento dell'assegno di mantenimento qualora il sig. abbia un incremento delle proprie entrate;
CP_1
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 28.01. 2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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