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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR GE ZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6554 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via degli Aceri n. 42, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Marco Lupi, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria
Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 la ricorrente è rivolta al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 30 gennaio 2023, avendo il CTU nel procedimento di ATPO accertato la sussistenza del solo requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha inistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e parte ricorrente ha documentato l'intervenuto riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di causa, dalla data della domanda amministrativa, a seguito di visita del 4 febbraio 2025, chiedendo dichiararsi cessata la CP_ materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese di lite.
2.1. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857). CP_
4.1. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980 e di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa (eseguito il 4 febbraio 2025) ha determinato il formarsi del contenzioso, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP sono poste a carico dell' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separato decreto, per le medesime ragioni.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate per entrambe le fasi di giudizio in € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separato decreto.
Velletri, 4 novembre 2025
Il giudice
TR GE ZI