Art. 14. Distribuzione del personale
Il personale delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia, ausiliaria ed ausiliaria tecnica e' assegnato all'Avvocatura generale dello Stato ed alle avvocature distrettuali nello Stato nel numero che il Comitato permanente ritiene necessario per il funzionamento dei servizi.
Il personale delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia, ausiliaria ed ausiliaria tecnica e' assegnato all'Avvocatura generale dello Stato ed alle avvocature distrettuali nello Stato nel numero che il Comitato permanente ritiene necessario per il funzionamento dei servizi.