Ordinanza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1521/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
nel procedimento indicato in epigrafe, tra avv. SOLINA NICOLÒ) - RICORRENTE Parte_1
E
(avv. PELLEGRINO GIANCARLO) - RESISTENTE Controparte_1
IL GIUDICE
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
rilevato che la ricorrente, dopo aver premesso di possedere un fondo nel comune di
Castellammare del Golfo (part. 191) confinante con un immobile di proprietà del resistente
(part. 228), in cui ha scoperto essere stata installata una cisterna interrata per l'acqua a
“brevissima distanza” dal confine, ha dedotto i) che tale manufatto viola il disposto dell'art. 889 c.c. (ai sensi del quale “Chi vuole aprire… cisterne… deve osservare la distanza di almeno due
metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette”), ii) che il resistente non aveva alcun diritto di realizzare e di mantenere la cisterna a distanza illegale dal confine e iii) che tale illecita realizzazione ha provocato danni al proprio fondo “nella
zona vicina al confine, anche a causa della dispersione di acqua nel sottosuolo”;
rilevato che pertanto la società ricorrente, dichiarandosi intenzionata a promuovere un giudizio diretto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti al proprio fondo a fronte dell'illecita realizzazione della cisterna a distanza inferiore a quella legale, ha chiesto procedersi a consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite al fine di
“accertare l'esistenza della cisterna interrata nel fondo la sua distanza dal confine con il CP_1
fondo e i danni alla parte più vicina del fondo nonché accertare le cause e Parte_1 Parte_1
l'entità dei danni subiti, compreso quelli da riduzione del valore del fondo”;
esplorativo nella misura in cui la ricorrente, non solo, non prova, né documenta in alcun modo, l'esistenza di (non meglio precisati) danni al proprio fondo derivanti da dispersione di acqua nel sottosuolo, ma, ancor prima, non prova, né documenta in alcun modo,
l'esistenza di infiltrazioni nel sottosuolo del proprio fondo promananti dalla cisterna del resistente (ossia la causa dei danni);
considerato, che i danni genericamente lamentati dalla ricorrente appaiono, peraltro, di difficile configurabilità, posto che – come attestato dalle ritrazioni fotografiche allegate agli atti - le (indimostrate) propagazioni di acqua attingerebbero niente di più che il sottosuolo
(ad una profondità indeterminata) di una porzione di un fondo agricolo (sostanzialmente un'area di campagna);
considerato che, in ragione del carattere meramente ipotetico del danno lamentato e della causa addotta, l'accertamento richiesto sembrerebbe risolversi, in realtà, in una verifica della distanza della cisterna contestata dal confine (epperò sulla base del dato letterale dell'art. 696 bis c.p.c., come inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 222/2023, va escluso che possa essere chiesta la CTU preventiva per controversie relative a diritti reali);
considerato, in ogni caso che, anche in considerazione dei rapporti litigiosi tra le parti (cui entrambe hanno fatto riferimento nei propri atti di causa), il fine conciliativo che connota l'azione incoata non appare ragionevolmente perseguibile;
ritenuto che le considerazioni di cui sopra integrano, tutte, cause di inammissibilità del proposto ricorso;
considerato che, seppure in linea generale le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia stato acquisito, come spese giudiziali (v. Cass. 12759/93; 1690/00; 15672/05), è tuttavia da escludersi che le spese di lite sostenute dal resistente restino a suo carico ove l'accertamento non si svolga per l'ipotesi nella quale il giudice dichiari inammissibile il ricorso (cfr. sul punto Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018); ritenuto, pertanto, che le spese di lite devono essere regolate in questa sede secondo il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
(procedimento di istruzione preventiva, scaglione indeterminabile complessità bassa, fasi di studio ed introduttiva, valori minimi).
P.Q.M.
dichiara inammissibile la domanda di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
condanna la ricorrente a pagare al resistente Parte_2 CP_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 890,00 per compensi professionali, oltre
[...]
accessori, se dovuto, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
dei compensi.
Si comunichi.
Trapani, 31/05/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo