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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1822/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. to MAZZEI ARTURO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Procuratore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv. to MAIELLA ANTONIO, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 la società ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 21.02.2024, da parte di , la notifica di una Controparte_2
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contraddistinta dal n.
10076202400000813000 per una debitoria relativa al mancato pagamento degli importi relativi a contributi previdenziali ed assistenziali anno di imposta 2015/2022 pari ad €
45.318,63. Rappresentava che molte delle cartelle di pagamento indicate nella comunicazione preventiva erano già state impugnate presso il Tribunale di Salerno in giudizio ancora pendente. Eccepiva la nullità della comunicazione per inesistenza della notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione, per omessa indicazione degli estremi del titolo, della pretesa impositiva e delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni, e per la mancata indicazione dell'immobile sul quale sarebbe stata disposta.
Sottolineava altresì l'intervenuta estinzione del diritto del recupero delle somme presuntivamente dovute in ordine alla prescrizione quinquennale e decadenza maturate.
Per i suesposti motivi, insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato sussistendone i requisiti, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” In via cautelare e preliminare: Disporre la , ex 624 cpc, Controparte_3
in forza dei pagamenti già eseguiti dalla ricorrente e sussistendo sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l'insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali ed ulteriori azioni esecutive con eventuale grave pregiudizio per la ricorrente, pronunciare provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata cartella esattoriale e pertanto della comunicazione preventiva di iscrizione dell'ipoteca numero 10491\2024 n. 10076202400000813000 Inibire in ogni caso ad l l'adozione di misure esecutive Controparte_4
e/o cautelari in relazione alla stessa, con eventuale condanna ex art. 96 cpc nell'ipotesi contraria. Nel merito: 1) Accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e
l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato;
2)
Accertare e dichiarare l'inefficacia e l'insussistenza dei ruoli e delle cartelle esattoriali poste
a fondamento dell'azione esecutiva, prive di qualsivoglia vis esecutiva, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, oltre che l'intrasmissibilità agli eredi delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 7 della legge 24.11.1981, n. 689; 3) Accertare e dichiarare illegittimo, nullo e privo di efficacia l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione dell'ipoteca legale numero 10491\2024 n. 10076202400000813000 4) Voglia, infine condannare, la resistente al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del giudizio in favore del sottoscritto avvocato oltre Iva e Cnpa”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_4
deducendo la sua estraneità al giudizio trattandosi di accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo. Deduceva quanto all'eccezione di prescrizione che alcun termine risultava maturato avendo l'Agente della Riscossione provveduto a notificare nel corso degli anni più atti interruttivi prima della comunicazione opposta e che l'istante aveva presentato istanza di rateizzazione di quanto dovuto riconoscendo formalmente i debiti. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il giudice, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e sostitutive dell'udienza del 06.06.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che la Suprema Corte ha affermato che l'impugnazione del preavviso di fermo - principio applicabile anche al preavviso di ipoteca - , sia se volta a contestare il diritto di procedere l'iscrizione, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr Cass.
SS.UU.10261/2018, Cass. 7756/2020).
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositivo" Cass.
Sez. SS.UU., 07/05/2010, n. 11087).
Tale atto contiene, oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica, la comunicazione ultima che, decorso inutilmente il termine per pagare, si provvederà alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione. Identica finalità è sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria, che contiene l'invito rivolto dall'Amministrazione al contribuente di versare quanto dovuto, specificandosi che in mancanza di pagamento, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, si procederà ad iscrivere ipoteca.
Ciò premesso, quanto ai vizi formali che vedono l come legittimato passivo, va in CP_5
primo luogo disattesa l'eccezione mossa dal ricorrente di nullità della comunicazione impugnata per inesistenza della notifica dal momento che l'impugnazione dell'atto implica una conoscenza dello stesso con conseguente sanatoria di eventuali vizi (nemmeno dedotti) alla luce del principio del raggiungimento dello scopo.
Quanto alla indicazione degli immobili oggetto della preannunciata iscrizione e all'eccepito difetto di motivazione, secondo la giurisprudenza di legittimità "In tema di riscossione coattiva delle imposte, il concessionario che proceda ad iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è tenuto, in assenza di una positiva disposizione in tal senso, a fare menzione, nella comunicazione di iscrizione di ipoteca, della rendita catastale relativa agli immobili aggrediti, senza che assuma rilievo il divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad euro ottomila, ai sensi dell'art. 76 del medesimo
d.P.R., che concerne l'inammissibilità dell'iscrizione quale atto prodromico all'espropriazione
e non ha ricadute sul contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione" (cfr. Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24258 del 13/11/2014).
Tale principio è stato ribadito in epoca più recente con Ordinanza n. 7233 del 2021 della
Sez. 6 - 5 della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stato ritenuto che "Dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 D.P.R. n. 602 del 1973) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 76 e 77 del
D.P.R. n. 602 del 1973 è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede.
L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass.
2528/2014) e, del resto, il principio generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art.
2740 c.c. comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre ad esecuzione forzata". Secondo la Suprema Corte, quindi, non si rinviene nel nostro ordinamento alcuna norma che disciplini il contenuto della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria: invero, il disposto dell'art. 79, comma 1 D.P.R. n. 602 del 1973 ("il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'art. 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre") e dell'art. 77, comma 2 D.P.R. n. 602 del 1973 ("se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre all'espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario proceda all'espropriazione") hanno riguardo alla successiva fase della vendita all'incanto e non già alla fase dell'iscrizione e ancor meno a quella della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Le disposizioni richiamate non prevedono, dunque, (nè tale previsione si rinviene in altre disposizioni di legge), che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca si debba fare menzione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria.
L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione, ma implica semplicemente che l'iscrizione ipotecaria non è ammessa per un credito il cui importo non consenta di procedere all'espropriazione immobiliare. L'esigenza per la cui soddisfazione il ricorrente ritiene necessario che nella preventiva comunicazione di iscrizione di ipotecaria il concessionario per la riscossione indichi gli estremi degli immobili che saranno oggetto di ipoteca, ossia quella di permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta ipoteca, non trova dunque riscontro nel tessuto normativo che disciplina la fattispecie, giacché, per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede.
E ciò è ben presente nella fattispecie che ci occupa, contenendo l'opposta l'opposto preavviso l'espressa indicazione delle causali, del periodo di riferimento.
Vi è altresì l'indicazione degli interessi dovuti in relazione a ciascuna cartella avente l'INAIL quale Ente impositore e agli avvisi di addebito ivi richiamati, e anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora , secondo il modello ministeriale.
Gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'art. 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000. Il tasso di interesse applicato
è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/73, mediante «decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». La data di decorrenza degli interessi
è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, ad avviso della Corte regolatrice, mediante rinvio all'art. 30 del DPR n.
602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario dell'atto, anche quanto all'aliquota applicabile (cfr
Cass. 4376/2017).
Pertanto, anche l'eccezione di mancata esplicitazione di interessi e sanzioni è destituita di fondamento.
Parte attrice ha lamentato poi vizi relativi al procedimento notificatorio, ossia l'omessa regolare notifica delle cartelle di pagamento aventi l'INAIL quale ente impositore e dei 10 avvisi di addebito presupposti all'opposta comunicazione preventiva di ipoteca.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della notifica delle cartelle di CP_6 pagamento - unico atto per cui ha legittimazione passiva – avvenuta via pec in data
6.10.2022 quanto alla cartella n. 10020210030709085000 e in data 18.09.2023 quanto alla cartella di pagamento n. 10020230021346981000.
In relazione alla documentazione depositata dall' , alla prima udienza Controparte_7
utile parte attrice si è limitata ad impugnare quanto prodotto dal detto Ente.
Solo per completezza motivazionale, rileva evidenziare che l'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 al pari dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevedono che la notifica della cartella /avviso può essere eseguita mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC).
Tanto la giurisprudenza di merito, quanto quella di legittimità, hanno pacificamente stabilito che, per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, non è necessaria una relazione di notificazione e neanche la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC. È però necessaria l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC) (cfr Cass. 12/01/2023, n.801).
La Suprema Corte ha chiarito che 'la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario' (cfr Cass. civ. 15035/16; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26705 del 21/10/2019).
Al proposito, è opportuno ricordare che la notifica PEC:
- "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68" (art.
3-bis L. n. 53 del 1994);
- il gestore PEC del mittente fornisce a quest'ultimo la ricevuta di accettazione, che contiene
"i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata" (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 68 del 2005);
- il gestore PEC del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 68 del 2005), che dà prova che il "messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione" (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 68 del 2005).
Ebbene, la Cassazione - muovendo da queste norme - ha spiegato che la notifica PEC "non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna".
Ed invero, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (cfr. Sez. 3 - , Sentenza
n. 25819 del 31/10/2017; Cass. 4624/2020; Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021)
La Suprema Corte, valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed 1-ter), del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ha anche ripetutamente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (così, ex plurimis, Cassazione civile sez. trib., 26/02/2025, (ud. 04/02/2025, dep. 26/02/2025), n.5000 che cita Cass. n. 30948/2019, n. 30948; Cass. n. 21328/2020; Cass. n. 14402/2020; conformi, ex multis, Cass. n. 39513/2021, Cass. n. 35541/2023; sulla irrilevanza dell'assenza di attestazione della conformità della copia della cartella notificata, in assenza di un espresso disconoscimento, cfr. altresì, ex plurimis, Cass. n. 981/2023 e Cass. n.
21328/2020).
Si è affermato che, in tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1,
D.Lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (Cass. 19/12/2023, n. 35541); il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4,6 e 9 del D.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute e la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
Nella situazione in esame, l' ha depositato il file concernente la consegna Controparte_7
della pec al destinatario, rilasciato dal gestore di posta elettronica utilizzato dal destinatario.
Questo dà certezza circa il documento oggetto della notifica, ossia la cartella di pagamento, allegato al messaggio all'interno della “busta” telematica, visualizzabile come file in formato
PDF.
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della PEC all'indirizzo PEC del ricorrente (lo stesso presso cui è stata notificata l'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), risultante dalla ricevuta consegna prodotta, fa presumere la conoscenza dell'atto che l'Ente ha allegato alla PEC da parte del ricorrente, il quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcun avviso o un atto diverso da quello indicato, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né sono stati dedotti errori di sistema o altri elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna , quali dubbi in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
Quanto all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito al pari di quella di prescrizione va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_7
In ordine al primo aspetto, si rammenta che il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto un nuovo sistema di recupero dei crediti , prevedendo l'abbandono della cartella esattoriale e introducendo l'avviso Pt_2
d'addebito con valore di titolo esecutivo.
Il nuovo sistema di riscossione si applica solo all' e non agli altri Enti pubblici Pt_2 previdenziali ed esclusivamente per il recupero dei crediti accertati dall' a partire dal CP_8
1° gennaio 2011, anche se di competenza di periodi antecedenti al 20112.
In sostanza, l'introduzione di un nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito appare finalizzato ad una «semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi per contrastare più efficacemente il fenomeno dell'omissione/evasione contributiva».
A ben vedere, ai sensi del comma 14 dell'art 30 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/210, “tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito…”. Pt_2
Il contribuente che riceve la notifica di un avviso d'addebito per contributi , e voglia Pt_2 contestare la pretesa dell'Ente, pertanto, ha a disposizione i medesimi “rimedi giudiziali” di cui disponeva per contestare il ruolo e la cartella esattoriale, atteso che il d.l. 78/2010 non
è intervenuto sul punto.
Trattasi dunque di un atto formato e notificato direttamente dall'Ente impositore, non evocato in giudizio.
Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre richiamare la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione (n. 7514/2022 del 08.03.2022) che, al fine di individuare i legittimi contraddittori, si è soffermata, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione, richiamando Cass. 19 giugno 2019 n. 16425 la quale ha motivatamente affermato (citando
Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito, e, a tal proposito, ha precisato la Corte, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala
Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
Pertanto, dopo aver dato atto di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'individuazione dei legittimi contradditori e dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore nelle controversie in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo contestando il merito della pretesa contributiva, ha affermato che nell'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per maturarsi del termine prescrizionale (come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, in cui l'interesse del ricorrente era solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107
o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
Si legge nella sentenza che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega
28 settembre 1998 n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore.
Nel sistema di disciplina della riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruolo esattoriale, l'art. 24, su richiamato prevede l'onere della parte di notificare il ricorso (in opposizione) al solo ente impositore, una legittimazione del concessionario residuando solo in caso di opposizione agli atti esecutivi, ipotesi che - secondo Cass. n. 16425/19, cit. - non ricorre allorchè eventuali vizi di notifica della cartella vengano fatti valere solo in funzione recuperatoria dell'opposizione all'esecuzione, come nel caso che ci occupa.
Ne consegue, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, che nel caso in cui, in sostanza, con un unico atto si introducono - come nella fattispecie che ci occupa - due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973). Stando così le cose, è evidente che non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019).
E' indubbio che la parte che introduce il giudizio, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie in relazione alle contestazioni relative al merito della pretesa contributiva e, in particolare, la prescrizione del credito stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Né si potrebbe disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore dal momento che, come chiarito, non si è realizzata nel caso che ci occupa alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione.
Il ricorso va dunque disatteso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale complessità delle diverse questioni affrontate.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell in Controparte_4
relazione ai vizi di omessa notifica degli avvisi di addebito e di prescrizione;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 06.06.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino