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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 64/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. PAOLINELLI MAURO Parte_1
elett. dom.to in VIA N. SAURO, 11/A 60035 JESI
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.MAZZAFERRI SUSANNA elett.te CP_1
dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n. 84/2025 pubbl. il Parte_1
07/02/2025 emessa dal Tribunale di Ancona, notificata via pec il 11/01/2025 con la pagina 1 di 7 quale veniva respinta la sua domanda volta ad ottenere il pagamento da parte dell' CP_1
dell'indennità Naspi, per intero, ovvero in misura ridotta tenendo conto dei limiti di pignorabilità della predetta indennità.
Il infatti, essendo rimasto disoccupato a seguito della cessazione del Parte_1
suo rapporto di lavoro con la in data 28.07.2023, (società dichiarata fallita il CP_2
14.03.2023), presentava al competente ufficio di Jesi (AN) la domanda di CP_1
liquidazione anticipata della “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego” ( NASpI) ex art. 8 del D.lgs n. 22/2015. La domanda veniva inizialmente accolta ma, tuttavia, poco dopo, gli veniva comunicato che l'importo della Naspi sarebbe stato oggetto di compensazione con i crediti che l' vantava nei suoi CP_1
confronti, debiti dai quali non era stato liberato in sede di procedimento di composizione della crisi d'impresa, ossia a causa dei debiti che la ditta individuale a suo tempo amministrata dal ricorrente e successivamente fallita, la EL
Telecomunicazioni di (P.IVA: ), aveva maturato nei Parte_1 P.IVA_1
confronti dell'Ente previdenziale e che erano risultati non soddisfatti al momento della chiusura del fallimento della stessa ditta individuale (fall.to n. 83/2013 dichiarato nel
2013 e chiuso nel 2023).
Il primo giudice respingeva il ricorso del sostenendo non poter Parte_1
operare i limiti alla compensazione di cui all'art. 545 c.p.c. in caso di erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della Naspi, attesa la sua natura di contributo finanziario, anziché previdenziale di sostegno al reddito. Venivano, poi, respinte dal primo giudice le contestazioni presentate dal ricorrente relativamente alla violazione delle norme sulla trasparenza amministrativa ai sensi dalla L. n. 241/1990 e sul potere impositivo dell' . CP_1
Ritiene l'appellante l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, insistendo, da un lato, nella natura assistenziale e previdenziale della Naspi, anche quando la sua liquidazione viene chiesta in un'unica soluzione, non potendo la diversità della sua natura dipendere dalla domanda del lavoratore. Dall'altro, l'appellante sostiene pagina 2 di 7 l'arbitrarietà dell'iniziativa adottata dall' in quanto contraria alle norme di legge e CP_1
regolamentari quali la determinazione presidenziale dell n. 123/2017, disciplina CP_1
che regola le prestazioni pensionistiche ma che si applica, in quanto compatibile, a tutte le “prestazioni a sostegno del reddito” come precisato dal Messaggio 734/2020.
L' avrebbe, poi, omesso le verifiche di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973, CP_3
presupponenti, in ogni caso, l'operatività della compensazione ex art. 545 n. 5 c.p.c..
Si è costituito in questo grado l , resistendo al gravame, del Controparte_4
quale ha chiesto il rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello deve ritenersi infondato.
La questione attiene, come anticipato, alla possibilità di compensazione senza limiti tra l'indennità Naspi richiesta in pagamento ai sensi dell'art. 8 D.lgs n. 22/2015 e un controcredito vantato dallo stesso . CP_1
Il si è, infatti, avvalso della facoltà prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 22 del Parte_1
2015 (Incentivo all'autoimprenditorialità) secondo cui “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
In proposito, ad inquadrare la differenza tra la Naspi mensile e quella in unica soluzione (sebbene ad altri fini rispetto a quelli qui in esame) è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione, la n. 8422 del 2025 che così si esprime: “La normativa introdotta con d.lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) avente
pagina 3 di 7 la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
(art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione. La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie. La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L'una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento NASpI in presenza di perdurante ultrasemestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate. L'altra tende ad incentivare
l'autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall'occupazione subordinata. Questa
Corte ha già considerato, in riferimento ad un caso di rioccupazione di un assicurato fruitore dell'omologo istituto di anticipazione dell'indennità di mobilità, in forza proprio di un contratto di lavoro intermittente (cfr. Cass. n. 24951/2021), che
l'anticipazione di cui all'art. 7 co.5 della L.n.223/1991, “risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la
pagina 4 di 7 sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese inziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio”. Si tratta, dunque, di una sorta di “finanziamento di scopo”, destinato all'investimento in un'attività autonoma o di impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente”.
Dunque, sulla base di tali principi non appare corretto quanto affermato nell'atto di appello secondo cui il fatto “che sia il beneficiario percettore che decide la natura di una indennità erogata dalla pubblica amministrazione, non ha alcuna giustificazione giuridica ed, anzi, contrasta con i principi portati dagli artt. 3 e 38 della Costituzione”.
Non è, infatti, il beneficiario che, chiedendo l'erogazione mensile o una tantum,
a far cambiare la natura giuridica alla prestazione ma si tratta, invece, di due prestazioni che, come affermato dalla Cassazione, nascono già, ontologicamente, diverse sicché il lavoratore che ha perso l'occupazione può scegliere tra l'una o l'altra, ben consapevole della differenza di tipologia, requisiti e condizioni delle stesse.
Non è, peraltro, corretto desumere la natura giuridica della Naspi avendo riguardo al solo art. 1 del D.lgs. 22/2015 (che, infatti, appare riferito alla Naspi mensile), essendo quella in esame oggetto di un apposito articolo, non a caso, intitolato
“Incentivo all'autoimprenditorialità”.
Allo stesso modo, qualsiasi paragone con il finanziamento concesso da soggetti privati è fuor di luogo, trattandosi, nella specie, di finanziamento che non prevede alcun obbligo di restituzione (salvo che, nei fatti, non venga perseguita la finalità prevista come nel caso di rioccupazione con lavoro subordinato).
Né alcun argomento a favore della natura previdenziale della Naspi in unica soluzione si può ricavare dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (v. sent. n.
90/2024) la quale, al contrario, conferma che si tratta “di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di
pagina 5 di 7 occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo”, il che contraddice la natura previdenziale del beneficio in questione.
Deve, pertanto, ritenersi che il trattamento di Naspi laddove erogato in unica soluzione non rientri tra “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni” di cui all'art. 69 L n. 153/1969, rimanendo, pertanto, esente dai limiti di pignorabilità del quinto.
Come affermato dalla Suprema Corte (v. Ordinanza n. 26580 del 11/10/2024)
“In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. CP_1
2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del
2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21- bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall , o Controparte_4
quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo CP_1
carico o da omissioni contributive”.
Venendo, ora, al secondo motivo di appello, l'appellante contesta la mancata osservanza da parte dell' della determinazione presidenziale dell n. CP_3 CP_1
123/2017, che si applicherebbe, in quanto compatibile, a tutte le “prestazioni a sostegno del reddito” come precisato dal Messaggio 734/2020. In realtà, tale ultimo messaggio riguarda unicamente le modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito, circostanza che qui non pagina 6 di 7 viene in rilievo, così come estranea alla presente fattispecie appare la determinazione presidenziale che concerne il recupero di indebiti pensionistici.
Quanto, infine, alle doglianze in merito al procedimento ex art. 48 bis DPR
602/1973, le stesse appaiono irrilevanti, avendo l' agito, in primis, in CP_1
compensazione con il proprio controcredito per omissioni contributive, di importo incontestatamente superiore alla Naspi.
Di conseguenza l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Considerata la natura squisitamente interpretativa della controversia e l'assenza di precedenti di legittimità, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti anche per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 64/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. PAOLINELLI MAURO Parte_1
elett. dom.to in VIA N. SAURO, 11/A 60035 JESI
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.MAZZAFERRI SUSANNA elett.te CP_1
dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n. 84/2025 pubbl. il Parte_1
07/02/2025 emessa dal Tribunale di Ancona, notificata via pec il 11/01/2025 con la pagina 1 di 7 quale veniva respinta la sua domanda volta ad ottenere il pagamento da parte dell' CP_1
dell'indennità Naspi, per intero, ovvero in misura ridotta tenendo conto dei limiti di pignorabilità della predetta indennità.
Il infatti, essendo rimasto disoccupato a seguito della cessazione del Parte_1
suo rapporto di lavoro con la in data 28.07.2023, (società dichiarata fallita il CP_2
14.03.2023), presentava al competente ufficio di Jesi (AN) la domanda di CP_1
liquidazione anticipata della “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego” ( NASpI) ex art. 8 del D.lgs n. 22/2015. La domanda veniva inizialmente accolta ma, tuttavia, poco dopo, gli veniva comunicato che l'importo della Naspi sarebbe stato oggetto di compensazione con i crediti che l' vantava nei suoi CP_1
confronti, debiti dai quali non era stato liberato in sede di procedimento di composizione della crisi d'impresa, ossia a causa dei debiti che la ditta individuale a suo tempo amministrata dal ricorrente e successivamente fallita, la EL
Telecomunicazioni di (P.IVA: ), aveva maturato nei Parte_1 P.IVA_1
confronti dell'Ente previdenziale e che erano risultati non soddisfatti al momento della chiusura del fallimento della stessa ditta individuale (fall.to n. 83/2013 dichiarato nel
2013 e chiuso nel 2023).
Il primo giudice respingeva il ricorso del sostenendo non poter Parte_1
operare i limiti alla compensazione di cui all'art. 545 c.p.c. in caso di erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della Naspi, attesa la sua natura di contributo finanziario, anziché previdenziale di sostegno al reddito. Venivano, poi, respinte dal primo giudice le contestazioni presentate dal ricorrente relativamente alla violazione delle norme sulla trasparenza amministrativa ai sensi dalla L. n. 241/1990 e sul potere impositivo dell' . CP_1
Ritiene l'appellante l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, insistendo, da un lato, nella natura assistenziale e previdenziale della Naspi, anche quando la sua liquidazione viene chiesta in un'unica soluzione, non potendo la diversità della sua natura dipendere dalla domanda del lavoratore. Dall'altro, l'appellante sostiene pagina 2 di 7 l'arbitrarietà dell'iniziativa adottata dall' in quanto contraria alle norme di legge e CP_1
regolamentari quali la determinazione presidenziale dell n. 123/2017, disciplina CP_1
che regola le prestazioni pensionistiche ma che si applica, in quanto compatibile, a tutte le “prestazioni a sostegno del reddito” come precisato dal Messaggio 734/2020.
L' avrebbe, poi, omesso le verifiche di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973, CP_3
presupponenti, in ogni caso, l'operatività della compensazione ex art. 545 n. 5 c.p.c..
Si è costituito in questo grado l , resistendo al gravame, del Controparte_4
quale ha chiesto il rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello deve ritenersi infondato.
La questione attiene, come anticipato, alla possibilità di compensazione senza limiti tra l'indennità Naspi richiesta in pagamento ai sensi dell'art. 8 D.lgs n. 22/2015 e un controcredito vantato dallo stesso . CP_1
Il si è, infatti, avvalso della facoltà prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 22 del Parte_1
2015 (Incentivo all'autoimprenditorialità) secondo cui “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
In proposito, ad inquadrare la differenza tra la Naspi mensile e quella in unica soluzione (sebbene ad altri fini rispetto a quelli qui in esame) è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione, la n. 8422 del 2025 che così si esprime: “La normativa introdotta con d.lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) avente
pagina 3 di 7 la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
(art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione. La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie. La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L'una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento NASpI in presenza di perdurante ultrasemestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate. L'altra tende ad incentivare
l'autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall'occupazione subordinata. Questa
Corte ha già considerato, in riferimento ad un caso di rioccupazione di un assicurato fruitore dell'omologo istituto di anticipazione dell'indennità di mobilità, in forza proprio di un contratto di lavoro intermittente (cfr. Cass. n. 24951/2021), che
l'anticipazione di cui all'art. 7 co.5 della L.n.223/1991, “risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la
pagina 4 di 7 sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese inziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio”. Si tratta, dunque, di una sorta di “finanziamento di scopo”, destinato all'investimento in un'attività autonoma o di impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente”.
Dunque, sulla base di tali principi non appare corretto quanto affermato nell'atto di appello secondo cui il fatto “che sia il beneficiario percettore che decide la natura di una indennità erogata dalla pubblica amministrazione, non ha alcuna giustificazione giuridica ed, anzi, contrasta con i principi portati dagli artt. 3 e 38 della Costituzione”.
Non è, infatti, il beneficiario che, chiedendo l'erogazione mensile o una tantum,
a far cambiare la natura giuridica alla prestazione ma si tratta, invece, di due prestazioni che, come affermato dalla Cassazione, nascono già, ontologicamente, diverse sicché il lavoratore che ha perso l'occupazione può scegliere tra l'una o l'altra, ben consapevole della differenza di tipologia, requisiti e condizioni delle stesse.
Non è, peraltro, corretto desumere la natura giuridica della Naspi avendo riguardo al solo art. 1 del D.lgs. 22/2015 (che, infatti, appare riferito alla Naspi mensile), essendo quella in esame oggetto di un apposito articolo, non a caso, intitolato
“Incentivo all'autoimprenditorialità”.
Allo stesso modo, qualsiasi paragone con il finanziamento concesso da soggetti privati è fuor di luogo, trattandosi, nella specie, di finanziamento che non prevede alcun obbligo di restituzione (salvo che, nei fatti, non venga perseguita la finalità prevista come nel caso di rioccupazione con lavoro subordinato).
Né alcun argomento a favore della natura previdenziale della Naspi in unica soluzione si può ricavare dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (v. sent. n.
90/2024) la quale, al contrario, conferma che si tratta “di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di
pagina 5 di 7 occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo”, il che contraddice la natura previdenziale del beneficio in questione.
Deve, pertanto, ritenersi che il trattamento di Naspi laddove erogato in unica soluzione non rientri tra “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni” di cui all'art. 69 L n. 153/1969, rimanendo, pertanto, esente dai limiti di pignorabilità del quinto.
Come affermato dalla Suprema Corte (v. Ordinanza n. 26580 del 11/10/2024)
“In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. CP_1
2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del
2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21- bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall , o Controparte_4
quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo CP_1
carico o da omissioni contributive”.
Venendo, ora, al secondo motivo di appello, l'appellante contesta la mancata osservanza da parte dell' della determinazione presidenziale dell n. CP_3 CP_1
123/2017, che si applicherebbe, in quanto compatibile, a tutte le “prestazioni a sostegno del reddito” come precisato dal Messaggio 734/2020. In realtà, tale ultimo messaggio riguarda unicamente le modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito, circostanza che qui non pagina 6 di 7 viene in rilievo, così come estranea alla presente fattispecie appare la determinazione presidenziale che concerne il recupero di indebiti pensionistici.
Quanto, infine, alle doglianze in merito al procedimento ex art. 48 bis DPR
602/1973, le stesse appaiono irrilevanti, avendo l' agito, in primis, in CP_1
compensazione con il proprio controcredito per omissioni contributive, di importo incontestatamente superiore alla Naspi.
Di conseguenza l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Considerata la natura squisitamente interpretativa della controversia e l'assenza di precedenti di legittimità, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti anche per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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