TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 881/2023 R.G. promossa da
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice
-opponente-
contro
, E , rappresentate CP_1 CP_2 Controparte_3
e difese dagli avvocati Adolfo Procopi e Alessandro Zimatore
-opposte-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
76/2023 dell'8.3.2023, notificato in data 16.3.2023, con il quale era stata condannata a pagare, nei confronti degli opposti, quali eredi di Persona_1
(dipendente della deceduto il 30.11.2020), la somma di € Parte_1
Pag. 1 a 4 8.350,51, oltre interessi dal dovuto al soddisfo ed oltre alle spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di compensi dovuti per la realizzazione di un progetto obiettivo, proposto ad iniziativa del Parte_2
e affidato ad quale
[...] Controparte_4
soggetto promotore, articolato in due distinte ed autonome fasi, finalizzate alla realizzazione degli adempimenti sia relativi all'attuazione dei voucher/tirocini formativi, sia alla verifica procedurale tecnico – didattica – finanziaria, e connesse agli avvisi pubblici di cui ai decreti dirigenziali nn. 12833, 12834 e 12951 del 21 novembre 2017.
1.1 Ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'opposta.
2. Si è costituita (tardivamente, in data 13.9.2023, per l'udienza prevista per la medesima data) parte opposta, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 76/2023.
3. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
4. È incontestato e documentalmente provato che sia stato Persona_1 individuato dall'odierna opponente tra le unità lavorative impegnate nel richiamato progetto obiettivo e che l'indennità da corrispondere al dipendente impiegato nel progetto fosse pari ad € 8.350,51.
4.1. Ciò che, tuttavia, osta all'accoglimento della domanda è il fatto che manca la prova che il progetto obiettivo di cui è chiesto il pagamento e la relativa copertura finanziaria siano stati previsti dalla contrattazione integrativa della
. Un'apposita previsione in tal senso ad opera della contrattazione Parte_1
integrativa è invece imposta dagli artt. 40, comma 3 bis, e 45, commi 1, 2 e 3, d.lgs.
n. 165 del 2001 e, per quanto concerne nello specifico il comparto Enti Locali, dagli artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 (così Corte d'appello Catanzaro, sezione lavoro,
14/2/2019, n. 1972).
4.2. In altri termini, la pretesa creditoria azionata in via monitoria è insussistente, giusta il disposto dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che il trattamento
Pag. 2 a 4 economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi, mentre non vi è prova che il compenso oggetto di causa sia stato previsto nella contrattazione collettiva decentrata integrativa regionale.
4.3. Il compenso oggetto di giudizio, pertanto, non ha alcuna “copertura” contrattuale, nel senso che non v'è alcuna norma della contrattazione collettiva che, in relazione al suddetto incarico, preveda l'erogazione di un determinato trattamento economico.
4.4. Né può essere condiviso l'assunto di parte opposta, secondo cui il progetto obiettivo di cui è chiesto il pagamento e la relativa copertura finanziaria sono stati previsti dalla contrattazione integrativa della in particolare Parte_1 all'art. 18 del contratto integrativo decentrato aziendale del personale del comparto della Giunta Regionale Triennio 2018-2020 – riparto delle risorse anno 2018.
4.5. Ciò perché il contratto decentrato in esame è relativo ad un arco temporale successivo (2018-2020) rispetto al progetto obiettivo di cui si controverte (2017), ed è stato, inoltre, sottoscritto il 10.12.2019, mentre le attività relative al progetto obiettivo sono state concluse nel luglio 2019 (cfr. nota prot. SIAR n. 277973 del
29.7.2019, a firma del DG del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche
Sociali).
4.6. Normalmente, invece, il progetto obiettivo è approvato prima dell'espletamento delle attività, in modo da poterne valutare anche le spese.
5. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda deve essere accolta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, della tipologia di procedimento (causa di lavoro), del valore della causa (€ 8.350,51) e delle singole fasi del processo, esclusa la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
Pag. 3 a 4
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 76/2023 dell'8.3.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 2.227,50, di € 118,50 per spese ed € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 881/2023 R.G. promossa da
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice
-opponente-
contro
, E , rappresentate CP_1 CP_2 Controparte_3
e difese dagli avvocati Adolfo Procopi e Alessandro Zimatore
-opposte-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
76/2023 dell'8.3.2023, notificato in data 16.3.2023, con il quale era stata condannata a pagare, nei confronti degli opposti, quali eredi di Persona_1
(dipendente della deceduto il 30.11.2020), la somma di € Parte_1
Pag. 1 a 4 8.350,51, oltre interessi dal dovuto al soddisfo ed oltre alle spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di compensi dovuti per la realizzazione di un progetto obiettivo, proposto ad iniziativa del Parte_2
e affidato ad quale
[...] Controparte_4
soggetto promotore, articolato in due distinte ed autonome fasi, finalizzate alla realizzazione degli adempimenti sia relativi all'attuazione dei voucher/tirocini formativi, sia alla verifica procedurale tecnico – didattica – finanziaria, e connesse agli avvisi pubblici di cui ai decreti dirigenziali nn. 12833, 12834 e 12951 del 21 novembre 2017.
1.1 Ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'opposta.
2. Si è costituita (tardivamente, in data 13.9.2023, per l'udienza prevista per la medesima data) parte opposta, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 76/2023.
3. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
4. È incontestato e documentalmente provato che sia stato Persona_1 individuato dall'odierna opponente tra le unità lavorative impegnate nel richiamato progetto obiettivo e che l'indennità da corrispondere al dipendente impiegato nel progetto fosse pari ad € 8.350,51.
4.1. Ciò che, tuttavia, osta all'accoglimento della domanda è il fatto che manca la prova che il progetto obiettivo di cui è chiesto il pagamento e la relativa copertura finanziaria siano stati previsti dalla contrattazione integrativa della
. Un'apposita previsione in tal senso ad opera della contrattazione Parte_1
integrativa è invece imposta dagli artt. 40, comma 3 bis, e 45, commi 1, 2 e 3, d.lgs.
n. 165 del 2001 e, per quanto concerne nello specifico il comparto Enti Locali, dagli artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 (così Corte d'appello Catanzaro, sezione lavoro,
14/2/2019, n. 1972).
4.2. In altri termini, la pretesa creditoria azionata in via monitoria è insussistente, giusta il disposto dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che il trattamento
Pag. 2 a 4 economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi, mentre non vi è prova che il compenso oggetto di causa sia stato previsto nella contrattazione collettiva decentrata integrativa regionale.
4.3. Il compenso oggetto di giudizio, pertanto, non ha alcuna “copertura” contrattuale, nel senso che non v'è alcuna norma della contrattazione collettiva che, in relazione al suddetto incarico, preveda l'erogazione di un determinato trattamento economico.
4.4. Né può essere condiviso l'assunto di parte opposta, secondo cui il progetto obiettivo di cui è chiesto il pagamento e la relativa copertura finanziaria sono stati previsti dalla contrattazione integrativa della in particolare Parte_1 all'art. 18 del contratto integrativo decentrato aziendale del personale del comparto della Giunta Regionale Triennio 2018-2020 – riparto delle risorse anno 2018.
4.5. Ciò perché il contratto decentrato in esame è relativo ad un arco temporale successivo (2018-2020) rispetto al progetto obiettivo di cui si controverte (2017), ed è stato, inoltre, sottoscritto il 10.12.2019, mentre le attività relative al progetto obiettivo sono state concluse nel luglio 2019 (cfr. nota prot. SIAR n. 277973 del
29.7.2019, a firma del DG del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche
Sociali).
4.6. Normalmente, invece, il progetto obiettivo è approvato prima dell'espletamento delle attività, in modo da poterne valutare anche le spese.
5. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda deve essere accolta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, della tipologia di procedimento (causa di lavoro), del valore della causa (€ 8.350,51) e delle singole fasi del processo, esclusa la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
Pag. 3 a 4
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 76/2023 dell'8.3.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 2.227,50, di € 118,50 per spese ed € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4