Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28658/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 28658/2022 r.g.a.c.
art. Iva , Parte_1 P.IVA_1 sta pro Parte_2 Persona_1 del 10/11/2020, Rep. 5046, r ente per la carica presso Società siti in Milano alla Via G.B. Cassini n° 21, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Vincenzo Esposito Corona presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Orsini n°46 ATTORE
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
del Controparte_2
Mulino 4, rappresentata e difesa ne ( del C.F._1
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il ano, P.zza Velasca 6, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta CONVENUTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 31/03/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito delle seguenti note scritte: TO ha convenuto in giudizio la Parte_1
aver stipulato, in data Controparte_3
avente ad ogge ia per furto e incendio a favore del veicolo tg. FN451EF di proprietà di Senonchè in CP_4 data 08/03/2021, a seguito di un incendio sviluppatosi all'i no motore, il veicolo garantito andava completamente distrutto, ed essa istante in data 20/04/2021 erogava il dovuto indennizzo di € 8.800,00. Affermava, poi, l'istante che il predetto veicolo, al momento del predetto sinistro, era l'acquisto dell'usato, ai sensi dell'art. 1910 c.c., emessa dalla . Controparte_1
Tanto la convenuta fosse condannata “quale ordine di fare, al deposito del contratto assicurativo relativo alla garanzia prestata a favore del veicolo t.to FN 451E sa”. Si è costituita la che ha contestato Controparte_3
l'avversa domanda, chie Ha eccepito, in particolare, il difetto di legittimazione attiva della controparte, e
All'odierna udienza /2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. La domanda è infondata e va pertanto rigettata. L'esistenza del documento di cui all'atto introduttivo è infatti contestata e non è provata, così come parimenti indimostrato è l'interesse dell'attrice ad ottenere copia del documento stesso. D'altro canto, fin dall'originaria formulazione la domanda introdotta è apparsa rivestire carattere meramente esplorativo, essendo la chiesta esibizione finalizzata a verificare l'esistenza di un rapporto negoziale inter alios sul presupposto che esso potesse determinare effetti riflessi (anche) in favore dell'impresa assicurativa attrice. La pretesa muove quindi da considerazioni meramente congetturali, giacché, quand'anche esistente, ben potrebbe la copertura assicurativa cui fosse obbligata la convenuta essere comunque non includere l'evento dannoso verificatosi. Non resta, pertanto, che rigettare la domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la do
- c al pagamento in Parte_1 favore di che si liquidano Controparte_3 in Euro 1. rie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 31/03/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo