Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2024, proposto da
CH MA, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Dell’Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via Nicolò dell’Arca n. 24;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 730/2023 del 25.10.2023, emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 25.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor MA CH agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La causa è stata introitata all’udienza camerale del 29 maggio 2025.
Come rilevato a verbale ex officio dal Collegio alla predetta udienza il ricorso è irricevibile.
Invero, lo stesso è stato notificato in data 25 ottobre 2024 ed è stato depositato in data 24 dicembre 2024: non è stato pertanto rispettato il termine perentorio di deposito fissato in 15 giorni dall’ultima notifica dal combinato disposto degli articoli 87, commi 2 e 3, e 45, comma 1, Cod. proc. amm..
Né sussistono i presupposti per concedere al ricorrente l’errore scusabile, in ragione del fatto che inizialmente era stato depositato il ricorso di un diverso ricorrente, rappresentato da un altro difensore, per l’ottemperanza di una sentenza emessa dal Tribunale Civile – Sez. Lavoro di Como.
La rimessione in termini per errore scusabile, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, perché deroga al principio della perentorietà dei termini per l’esercizio dell’azione di annullamento: conseguentemente, esso può essere riconosciuto il rimedio solamente in presenza di «una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare, senza alcuna colpa della parte interessata, menomazioni o maggiore difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa» (così, ex multis, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 9950/2024).
Detti presupposti nel caso di specie non ricorrono, essendo parte ricorrente – per sua stessa ammissione – incorsa piuttosto in un errore materiale.
In conclusione, il ricorso è irricevibile; nulla deve disporsi per le spese di giudizio state la già ricordata mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sede di Bologna (Sezione Seconda) dichiara il ricorso in epigrafe indicato irricevibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a), Cod. proc. amm..
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO