Art. 1335. Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche 1. Il militare compreso nell'aliquota di ruolo dei militari da valutare mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute a esiti di congelamento in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidita' riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, e' ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneita' fisica, anche se, in conseguenza delle cause predette, non ha potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 1329 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2. Se idoneo all'avanzamento il militare puo' conseguire la promozione a suo turno. 2. Analogamente si provvede nei riguardi del militare che, riacquistata l'idoneita' fisica, non ha compiuto i periodi anzidetti per non idoneita' temporanea dovuta a una delle cause di cui al comma 1. 3. Se per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorita' competenti ritengono di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando il militare, riacquistata l'idoneita' fisica, ha compiuto i periodi stessi. Al militare si applica il disposto dell'articolo 1088. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, purche' il militare risulta compreso in aliquote di ruolo di militare da valutare durante il tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Per l'ufficiale di complemento, pero', agli effetti dell'applicazione del comma 3, e' sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 1255, se piu' favorevoli.
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9 ottobre 2010
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17 agosto 2023
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