Art. 1335. Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche 1. Il militare compreso nell'aliquota di ruolo dei militari da valutare mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute a esiti di congelamento in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidita' riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, e' ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneita' fisica, anche se, in conseguenza delle cause predette, non ha potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 1329 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2. Se idoneo all'avanzamento il militare puo' conseguire la promozione a suo turno. 2. Analogamente si provvede nei riguardi del militare che, riacquistata l'idoneita' fisica, non ha compiuto i periodi anzidetti per non idoneita' temporanea dovuta a una delle cause di cui al comma 1. 3. Se per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorita' competenti ritengono di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando il militare, riacquistata l'idoneita' fisica, ha compiuto i periodi stessi. Al militare si applica il disposto dell'articolo 1088. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, purche' il militare risulta compreso in aliquote di ruolo di militare da valutare durante il tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Per l'ufficiale di complemento, pero', agli effetti dell'applicazione del comma 3, e' sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 1255, se piu' favorevoli.
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9 ottobre 2010
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17 agosto 2023
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Commentari • 5
- 1. Atto formato per corrispondenza:https://www.fiscooggi.it/ · 1
La disciplina riguardante la tassazione delle disposizioni enunciate, prevista dall'articolo 22 del testo unico sull'imposta di registro, Dpr n. 131/1986, si applica anche agli atti formati mediante corrispondenza. Questo importante principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 32516 del 12 dicembre 2019. Nel caso esaminato, l'atto enunciato era un finanziamento concesso da una società nei confronti di un'altra società. L'atto non era stato registrato, in quanto era stato formato mediante corrispondenza. In genere, si parla di “atti formati per corrispondenza” per indicare quegli atti che non sono sottoscritti contestualmente dalle parti, ma sono formati …
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Giurisprudenza • 102
- 1. Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2118Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3630/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA Parte_1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to MOSCARIELLO SABATO giusta mandato in atti Ricorrente E CP_1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to EL US giusta procura in atti Resistente Nonché Controparte_2 in persona del legale rapp. te pt rapp. to e difeso dall'avv. to MAISTO ALESSANDRO giusta procura in atti Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso …Leggi di più...
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