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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1983/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
LU VINCENZA, LA
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4501/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 95260350632
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504EN02751 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1784/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona del Suo Legale Rappresentante CASERTA Rosario, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1, C.F. CF_Rappresentante_1 ed anche in proprio, con sede in Indirizzo_2, C.F. 95260350632, rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AE DP II avente per oggetto l'annullamento di Avviso di accertamento n. TF504EN02751/2024 notificato in data 09 dicembre 2024 con cui veniva richiesto il pagamento delle seguenti somme:
IRES (valore controversia) 35.479,00
IRAP (valore controversia) 6.950,00
IVA (valore controversia) 34.234,00
TOTALE 76.663,00
SANZIONE INTERA 63.862,00
INTERESSI 17.541,24
SPESE DI NOTIFICA 8,75
TOTALE 158.075,19
Parte ricorrente chiedeva all'adita Corte di ritenere nullo l'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva di imposta e violazione dell'art. 10 quater dello statuto del contribuente lettera a) in quanto il soggetto oggi ricorrente risulterebbe essere totalmente estraneo alla titolarità del rapporto finanziario;
3) ritenere nullo l'atto impugnato e pertanto annullarlo per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli II in violazione all'art. 7 comma 5bis del d.lgs 546/1992 come modificato dalla legge 130/2022.; 4) dichiarare nullo l'atto impugnato e pertanto annullarlo stante il difetto assoluto di motivazione dello stesso.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la Corte in composizione collegiale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente ed in via assorbente dichiara inammissibile il ricorso in quanto la stessa parte ricorrente della presente proc.ra n. 4501/2025 ha svolto identico ricorso , con identico petitum ed identica causa petendendi , identici motivi di impugnativa
contro
AE DP II nella proc.ra n. 4498/2025 definita in data odierna con sentenza del 30.1.2026
Le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Dichira inammissibile il ricorso, spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
LU VINCENZA, LA
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4501/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 95260350632
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504EN02751 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1784/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona del Suo Legale Rappresentante CASERTA Rosario, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1, C.F. CF_Rappresentante_1 ed anche in proprio, con sede in Indirizzo_2, C.F. 95260350632, rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AE DP II avente per oggetto l'annullamento di Avviso di accertamento n. TF504EN02751/2024 notificato in data 09 dicembre 2024 con cui veniva richiesto il pagamento delle seguenti somme:
IRES (valore controversia) 35.479,00
IRAP (valore controversia) 6.950,00
IVA (valore controversia) 34.234,00
TOTALE 76.663,00
SANZIONE INTERA 63.862,00
INTERESSI 17.541,24
SPESE DI NOTIFICA 8,75
TOTALE 158.075,19
Parte ricorrente chiedeva all'adita Corte di ritenere nullo l'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva di imposta e violazione dell'art. 10 quater dello statuto del contribuente lettera a) in quanto il soggetto oggi ricorrente risulterebbe essere totalmente estraneo alla titolarità del rapporto finanziario;
3) ritenere nullo l'atto impugnato e pertanto annullarlo per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli II in violazione all'art. 7 comma 5bis del d.lgs 546/1992 come modificato dalla legge 130/2022.; 4) dichiarare nullo l'atto impugnato e pertanto annullarlo stante il difetto assoluto di motivazione dello stesso.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la Corte in composizione collegiale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente ed in via assorbente dichiara inammissibile il ricorso in quanto la stessa parte ricorrente della presente proc.ra n. 4501/2025 ha svolto identico ricorso , con identico petitum ed identica causa petendendi , identici motivi di impugnativa
contro
AE DP II nella proc.ra n. 4498/2025 definita in data odierna con sentenza del 30.1.2026
Le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Dichira inammissibile il ricorso, spese compensate.