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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3713/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3713/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(BIELORUSSIA) il 16.01.1983, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Bassi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.03.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Peconi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia (n. 30.09.2020), riconosciuto da Per_1
1 entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) Statuire che la casa familiare, sita in Roma alla Via OL AG n. 15, rimarrà assegnata alla
Sig.ra con quanto in essa contenuto e che il Dr. se Parte_1 Controparte_1 ne è già allontanato, asportando tutti i propri effetti personali. Il garage sito in Via
OL AG n.19 rimarrà in godimento esclusivo alla sig.ra per il Parte_1 periodo di assegnazione della casa familiare. 2) Prevedere un regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente alla madre presso l'abitazione sita in Roma alla via OL
AG n. 15. 3) Stabilire che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno assumere, sempre di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la minore relative Persona_2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazione della minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. 4) Disporre che il Dr. Controparte_1 potrà vedere ed avere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi di questi:
4.a) durante la settimana: (o) il martedì, dalle ore 16,00 alle ore 9,00 del giorno successivo, con pernottamento, orari entro i quali la figlia dovrà essere presa alle ore 16,00 presso la scuola ed ivi riaccompagnata il giorno seguente;
(o) il giovedì, nelle settimane nelle quali il padre non prenderà la figlia durante il weekend, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, orari entro i quali la figlia dovrà essere presa presso la scuola e poi accompagnata presso l'abitazione materna.
Resta naturalmente inteso che, durante il periodo delle vacanze scolastiche, il padre provvederà a prendere la minore nei giorni sopra indicati presso la casa materna con riaccompagno presso la medesima abitazione;
4.b) durante il weekend, a settimane alterne, con pernottamento presso il suo domicilio, dalle ore
16,00 del venerdì sino alle ore 19,00 della domenica, orari entro i quali la figlia dovrà essere presa il venerdì presso la scuola e riaccompagnata la domenica presso l'abitazione materna. Inoltre: - nel periodo delle festività natalizie la figlia trascorrerà alternativamente negli anni il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre
2 con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- nel periodo pasquale dalle ore 19,00 del venerdì santo alle ore 20.00 del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con ciascun genitore, iniziando nel 2025 con la madre;
- per le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto ed analogo periodo a luglio ed agosto trascorrerà con la madre, secondo accordi da prendere entro il 31 maggio di ogni anno e comunque, in difetto, secondo le esigenze dell'uno o dell'altro che prevarranno ad anni alterni. Con riguardo agli ulteriori giorni di festa: - 25 aprile Anniversario della Liberazione ad anni alternati;
- 1° maggio,
Festa dei Lavoratori ad anni alternati;
- 2 giugno, Festa nazionale della
Repubblica ad anni alternati;
5) La figlia trascorrerà con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni, mentre, per il compleanno della minore, i genitori di comune accordo decideranno se trascorrerlo insieme o separatamente ad anni alterni. 6)
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordate, di volta in volta, tra i genitori. 7) Disporre che entrambi i genitori: (o) dovranno avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e dovranno consentire in qualunque modo all'altro genitore l'accesso ai documenti riguardanti la minore;
(o) potranno, indipendentemente tra loro, conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina;
(o) dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina;
(o) dovranno scambiarsi l'indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto. 8) Statuire che il Dr. dovrà contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante corresponsione di un assegno mensile di €
1.200,00 (milleduecento/00) da versarsi alla Sig.ra entro il 5 di ogni Parte_1 mese, con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal primo anno successivo all'udienza presidenziale. Il padre contribuirà altresì, nella misura dell'80% delle spese straordinarie della minore, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma, fatta eccezione per le spese scolastiche, per attività extrascolastiche e doposcuola, nonché mediche, che rimarranno nella misura del 100% a carico del sig. I genitori, con la sottoscrizione del presente atto, prestano il proprio CP_1 assenso che la figlia continuerà a frequentare l'attuale scuola dell'infanzia e verrà iscritta per il ciclo primario (ossia le elementari) presso una scuola privata scelta
3 di comune accordo e, comunque, vicina all'abitazione materna. 9) Statuire, altresì, che gli oneri del condominio relativi all'abitazione materna sita in Roma in via
OL AG n. 15 int. 14, resteranno integralmente a carico del sig.
10) Le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al Controparte_1 rilascio e/o rinnovo del Passaporto e/o Carta di Identità”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di collocamento, mantenimento e affidamento della prole minorenne formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 3713/2025:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 02.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3713/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(BIELORUSSIA) il 16.01.1983, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Bassi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.03.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Peconi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia (n. 30.09.2020), riconosciuto da Per_1
1 entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) Statuire che la casa familiare, sita in Roma alla Via OL AG n. 15, rimarrà assegnata alla
Sig.ra con quanto in essa contenuto e che il Dr. se Parte_1 Controparte_1 ne è già allontanato, asportando tutti i propri effetti personali. Il garage sito in Via
OL AG n.19 rimarrà in godimento esclusivo alla sig.ra per il Parte_1 periodo di assegnazione della casa familiare. 2) Prevedere un regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente alla madre presso l'abitazione sita in Roma alla via OL
AG n. 15. 3) Stabilire che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno assumere, sempre di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la minore relative Persona_2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazione della minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. 4) Disporre che il Dr. Controparte_1 potrà vedere ed avere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi di questi:
4.a) durante la settimana: (o) il martedì, dalle ore 16,00 alle ore 9,00 del giorno successivo, con pernottamento, orari entro i quali la figlia dovrà essere presa alle ore 16,00 presso la scuola ed ivi riaccompagnata il giorno seguente;
(o) il giovedì, nelle settimane nelle quali il padre non prenderà la figlia durante il weekend, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, orari entro i quali la figlia dovrà essere presa presso la scuola e poi accompagnata presso l'abitazione materna.
Resta naturalmente inteso che, durante il periodo delle vacanze scolastiche, il padre provvederà a prendere la minore nei giorni sopra indicati presso la casa materna con riaccompagno presso la medesima abitazione;
4.b) durante il weekend, a settimane alterne, con pernottamento presso il suo domicilio, dalle ore
16,00 del venerdì sino alle ore 19,00 della domenica, orari entro i quali la figlia dovrà essere presa il venerdì presso la scuola e riaccompagnata la domenica presso l'abitazione materna. Inoltre: - nel periodo delle festività natalizie la figlia trascorrerà alternativamente negli anni il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre
2 con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- nel periodo pasquale dalle ore 19,00 del venerdì santo alle ore 20.00 del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con ciascun genitore, iniziando nel 2025 con la madre;
- per le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto ed analogo periodo a luglio ed agosto trascorrerà con la madre, secondo accordi da prendere entro il 31 maggio di ogni anno e comunque, in difetto, secondo le esigenze dell'uno o dell'altro che prevarranno ad anni alterni. Con riguardo agli ulteriori giorni di festa: - 25 aprile Anniversario della Liberazione ad anni alternati;
- 1° maggio,
Festa dei Lavoratori ad anni alternati;
- 2 giugno, Festa nazionale della
Repubblica ad anni alternati;
5) La figlia trascorrerà con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni, mentre, per il compleanno della minore, i genitori di comune accordo decideranno se trascorrerlo insieme o separatamente ad anni alterni. 6)
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordate, di volta in volta, tra i genitori. 7) Disporre che entrambi i genitori: (o) dovranno avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e dovranno consentire in qualunque modo all'altro genitore l'accesso ai documenti riguardanti la minore;
(o) potranno, indipendentemente tra loro, conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina;
(o) dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina;
(o) dovranno scambiarsi l'indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto. 8) Statuire che il Dr. dovrà contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante corresponsione di un assegno mensile di €
1.200,00 (milleduecento/00) da versarsi alla Sig.ra entro il 5 di ogni Parte_1 mese, con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal primo anno successivo all'udienza presidenziale. Il padre contribuirà altresì, nella misura dell'80% delle spese straordinarie della minore, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma, fatta eccezione per le spese scolastiche, per attività extrascolastiche e doposcuola, nonché mediche, che rimarranno nella misura del 100% a carico del sig. I genitori, con la sottoscrizione del presente atto, prestano il proprio CP_1 assenso che la figlia continuerà a frequentare l'attuale scuola dell'infanzia e verrà iscritta per il ciclo primario (ossia le elementari) presso una scuola privata scelta
3 di comune accordo e, comunque, vicina all'abitazione materna. 9) Statuire, altresì, che gli oneri del condominio relativi all'abitazione materna sita in Roma in via
OL AG n. 15 int. 14, resteranno integralmente a carico del sig.
10) Le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al Controparte_1 rilascio e/o rinnovo del Passaporto e/o Carta di Identità”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di collocamento, mantenimento e affidamento della prole minorenne formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 3713/2025:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 02.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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