CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg.Gen.N._______
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
DOTT. PASQUALE CRISTIANO Presidente
DOTT. MICHELE VIDETTA Consigliere
AVV. ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 201 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 878/2019, pubblicata il 7.11.2019 dal Tribunale di Potenza, in composizione monocratica,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Rocco Di Bono, elettivamente domiciliato in Genzano di Lucania alla Via Cirillo n. 31, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in CP_1 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giovanni Martino, elettivamente domiciliato in Palazzo San Gervasio alla Via Concerie n. 27, presso lo studio dell'avv.to Loredana Rago
APPELLATO trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare che, CP_1 nell'esecuzione del contratto di deposito, lo stesso aveva agito in violazione degli obblighi e dei doveri di cui agli artt. 1175, 1176, 1218, 1366 e 1375 c.c.; 2) Per l'effetto, dichiarata la risoluzione e/o la cessazione del contratto di deposito, condannarlo al ritiro dei beni depositati, al rimborso delle spese sostenute per la conservazione degli stessi, al risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
In via istruttoria, chiedeva C.T.U.
In sintesi, assumeva che, nel mese di dicembre 2007, aveva chiesto e ottenuto di CP_1
depositare presso il proprio garage una camera da letto, un baule e altre suppellettili, per un paio di mesi.
Nonostante lo avesse più volte diffidato a ritirare i beni, non vi aveva provveduto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, CP_1
preliminarmente, eccepiva che il rapporto era intervenuto con i genitori dell'attore; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 193 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
All'udienza del 14.6.2019 la causa veniva assegnata in decisione.
Con la sentenza n. 878/2019, pubblicata il 7.11.2019, il Tribunale di Potenza in composizione monocratica rigettava la domanda e condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di . CP_1
Innanzitutto, il Giudice di prime cure sosteneva che l'assunto attoreo era rimasto solo mera enunciazione priva di riscontri oggettivi e giuridici e, peraltro, era stato smentito dalla dichiarazione dei testi escussi. In sintesi, affermava che dall'istruttoria espletata era emerso che i mobili dovevano essere consegnati presso l'abitazione del padre di , perché allo stesso destinati per Parte_1 Persona_1 volontà di e dell'allora moglie, ma erano stati collocati nel locale di CP_1 CP_2
perché l'abitazione di era in fase di ristrutturazione. Parte_1 Persona_1
***** ***** *****
Con atto di citazione in appello, notificato il 6.5.2020, impugna la suindicata Parte_1 sentenza, chiedendo: a) di accertare e dichiarare che tra lo stesso e è intercorso un CP_1
contratto avente ad oggetto il deposito di una camera da letto, un baule e altre suppellettili, di proprietà del presso un suo locale;
b) di accertare e dichiarare che, nell'esecuzione del contratto di CP_1 deposito, il ha agito in violazione degli obblighi e dei doveri di cui agli artt. 1175, 1176, CP_1
1366, 1375 e 1771 c.c.; c) per l'effetto, dichiarata la risoluzione e/o cessazione del contratto di deposito, condannare l'appellato a provvedere al ritiro dei beni depositati presso il suo immobile, nonché al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese sostenute per la conservazione dei beni, oltre a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito, il tutto da liquidarsi nella misura forfetaria di € 5.000,00, ovvero in altra somma maggiore o minore da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 1.9.2020, si costituisce in giudizio
, che conclude chiedendo di rigettare l'appello, in quanto inammissibile e/o CP_1
comunque infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite, da attribuire al procuratore antistatario.
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-bis e per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante censurato con l'atto di appello ciascuna delle ragioni di per sé sufficienti a giustificare la decisione.
Nel merito, in ordine alla prima doglianza, sostiene che l'odierno appellante non ha fornito prova dell'accordo sul deposito della res.
In particolare, afferma che, ove configurabile, il contratto di deposito è intervenuto in loco tra
[...]
e , alla presenza dell'autotrasportatore, che successivamente ha notiziato il Pt_1 Persona_1 suo mandante dell'esecuzione del trasporto e della variazione del luogo della consegna. Le dichiarazioni testimoniali hanno confermato che tra le odierne parti in causa non è intervenuto alcun accordo contrattuale. In relazione al secondo motivo di appello, sostiene che la circostanza della ristrutturazione dell'immobile di è irrilevante e che la nuova documentazione, tesa a dimostrare Persona_1
l'inizio dei lavori dal 16.2.2009, è, in ogni caso, inutilizzabile ex art. 345 c.p.c.
Con provvedimento depositato il 4.3.2024, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett.
h) del D.L. n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n.
77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.3.2025 la Corte assegna la causa in decisione e concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che nella presente fase risulta superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (v. Cass Civ. sent. n. 14696/2016: “La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 […]”).
Va rigettata, altresì, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. atteso che, stando all'orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo espresso nella pronuncia n. 10916/2017, non è necessario un “progetto alternativo di sentenza…”, “…né alcuna trascrizione della sentenza appellata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure”.
Dalla lettura dell'atto introduttivo risultano individuabili le censure mosse da alla Parte_1
sentenza impugnata e le modifiche richieste, così come riportate.
L'interpretazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., rispondente al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, assicura il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
L'atto di appello contiene i requisiti minimi richiesti dalla norma.
Nel merito. Con un primo motivo di gravame l'appellante assume la violazione e l'errata applicazione degli artt.
1321, 1326, 1766 e 1771 c.c.
In sintesi, sostiene che: 1) la circostanza che, inizialmente, il deposito dovesse aver luogo presso altro locale, di proprietà di suo padre, , non può assumere alcuna rilevanza;
2) i mobili sono Persona_1 stati depositati con il consenso esplicito, sia del proprietario degli stessi (il , sia del CP_1 proprietario del locale;
3) l'accordo tra le parti -costitutivo del contratto di deposito- si è formato nel momento in cui il trasportatore ha informato il della nuova e diversa collocazione dei CP_1
mobili, raccogliendone il consenso;
4) nel momento in cui ha ricevuto dal Parte_1 trasportatore, con il consenso del i mobili e si è obbligato a custodirli nel suo locale, è CP_1
sorto tra le parti il contratto di deposito, con le relative obbligazioni, tra le quali quella relativa alla restituzione dei beni depositati;
5) il mancato assolvimento dell'obbligo di ritiro dei beni mobili depositati costituisce violazione dei principi di cui agli artt. 1171, 1218 e 1453 c.c., e consente di configurare la responsabilità contrattuale del depositante.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di prime cure è emerso quanto segue.
- I mobili di proprietà del dovevano essere consegnati presso l'abitazione di CP_1 [...]
, padre di ed effettivo destinatario della consegna (v. teste “Il Per_1 Parte_1 Tes_1 signor , circa 7-8 anni fa, mi ha incaricato di trasportare una camera da letto da Torino a CP_1
Banzi presso il domicilio del signor dico meglio del padre di ); Parte_1 Parte_1
- , senza evidenziare un errore o un equivoco nella consegna da parte Persona_1 dell'autotrasportatore, ha collocato i mobili presso i locali (garage) del figlio, in Parte_1
quanto il suo immobile era in procinto di essere ristrutturato, e, quindi, risultava indisponibile al deposito (v. teste “Quando siamo arrivati con il furgone presso il padre di Tes_1 Parte_1 quest'ultimo ci disse di scaricare i mobili presso il locale del figlio in quanto la casa del Pt_1 mio interlocutore era in fase di ristrutturazione”);
- moglie di si è meravigliata dello scarico dei mobili presso il garage Tes_2 Parte_1 di famiglia (v. teste “Ricordo che una mattina di dicembre 2007 inaspettatamente si è Tes_2
fermato un camion davanti alla nostra abitazione perché doveva scaricare dei mobili che, a dire degli autotrasportatori, erano di mio cognato ”); CP_1
- , l'autotrasportatore incaricato dal ha informato quest'ultimo della Testimone_3 CP_1 esecuzione del trasporto richiesto e della variazione del luogo della consegna (v. teste “Dopo Tes_1 aver assolto il mio compito, ho informato personalmente il committente che i mobili erano CP_1
stati depositati presso il locale di cioè il figlio della persona che mi aveva chiesto di Parte_1 depositarli in quest'altro diverso sito”). Dalle riportate circostanze, come correttamente sostenuto dal Giudice di primo grado, può presumersi, in via indiziaria, che non sia intervenuto, tra il e un accordo CP_1 Parte_1
contrattuale in ordine al deposito dei suddetti mobili presso il garage del secondo, mancandone la prova e non potendosi lo stesso desumere aliunde.
Difatti, non è dimostrata la richiesta di deposito del rivolta a ma piuttosto CP_1 Parte_1
la richiesta di di deposito dei beni presso il figlio, intervenuto alla presenza Persona_1 dell'autotrasportatore.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In particolare, afferma che la sentenza valorizza in maniera integrale e acritica le dichiarazioni testimoniali rese dal trasportatore e da dandone per scontata la Testimone_3 Tes_2 genuinità e l'attendibilità, e che non risponde al vero che il mobilio del D , nel mese di CP_1
dicembre 2007, è stato allocato presso solamente perché l'originaria destinazione, Parte_1
ossia il fabbricato di , era interessato da lavori di ristrutturazione. Persona_1
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
I documenti tesi a dimostrare la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste essendo i Tes_1
lavori di ristrutturazione del fabbricato di iniziati nel 2009, e quindi circa due anni Persona_1 dopo la consegna dei mobili, sono inutilizzabili ex art. 345 c.p.c. dal momento che l'odierno appellante non ha dimostrato di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile allo stesso, nonostante i richiamati documenti fossero nella sua disponibilità, e non ha, altresì, dimostrato l'indispensabilità degli stessi ai fini della decisione, risultando irrilevante che la decisione di destinare i mobili presso i locali di sua proprietà sia stata dettata dalla circostanza che l'immobile del padre, , fosse già in fase di ristrutturazione o in procinto di essere Persona_1
ristrutturato.
Con riguardo alla dichiarazione della teste si ribadisce che, sulla base di quanto dichiarato, Tes_2 la stessa non era a conoscenza di un'eventuale intesa o accordo tra e CP_1 Parte_1
per il deposito dei mobili, rimanendo sorpresa dalla circostanza che gli stessi fossero stati scaricati presso la sua abitazione.
Infine, si evidenzia che non ha, in ogni caso, provato di aver subito delle perdite a Parte_1
causa del deposito dei suddetti mobili o di aver sostenuto delle spese per la conservazione degli stessi. Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate a carico dell'appellante come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto dei valori minimi, stante la non complessità delle limitate questioni affrontate, alla luce del valore della causa come dichiarato (€ 5.000,00).
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 878/2019, pubblicata il 7.11.2019, dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, proposto da nei confronti di , ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1
domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
878/2019, pubblicata il 7.11.2019, emessa dal Tribunale di Potenza;
B. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.458,00 -di cui euro 268,00 per la fase di studio;
euro 268,00 per la fase introduttiva;
euro 496,00 per la fase istruttoria;
euro 426,00 per la fase decisionale-, per compensi professionali, oltre IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C. Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art 13 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Pasquale Cristiano
G.A. estensore Presidente
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
DOTT. PASQUALE CRISTIANO Presidente
DOTT. MICHELE VIDETTA Consigliere
AVV. ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 201 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 878/2019, pubblicata il 7.11.2019 dal Tribunale di Potenza, in composizione monocratica,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Rocco Di Bono, elettivamente domiciliato in Genzano di Lucania alla Via Cirillo n. 31, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in CP_1 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giovanni Martino, elettivamente domiciliato in Palazzo San Gervasio alla Via Concerie n. 27, presso lo studio dell'avv.to Loredana Rago
APPELLATO trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare che, CP_1 nell'esecuzione del contratto di deposito, lo stesso aveva agito in violazione degli obblighi e dei doveri di cui agli artt. 1175, 1176, 1218, 1366 e 1375 c.c.; 2) Per l'effetto, dichiarata la risoluzione e/o la cessazione del contratto di deposito, condannarlo al ritiro dei beni depositati, al rimborso delle spese sostenute per la conservazione degli stessi, al risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
In via istruttoria, chiedeva C.T.U.
In sintesi, assumeva che, nel mese di dicembre 2007, aveva chiesto e ottenuto di CP_1
depositare presso il proprio garage una camera da letto, un baule e altre suppellettili, per un paio di mesi.
Nonostante lo avesse più volte diffidato a ritirare i beni, non vi aveva provveduto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, CP_1
preliminarmente, eccepiva che il rapporto era intervenuto con i genitori dell'attore; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 193 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
All'udienza del 14.6.2019 la causa veniva assegnata in decisione.
Con la sentenza n. 878/2019, pubblicata il 7.11.2019, il Tribunale di Potenza in composizione monocratica rigettava la domanda e condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di . CP_1
Innanzitutto, il Giudice di prime cure sosteneva che l'assunto attoreo era rimasto solo mera enunciazione priva di riscontri oggettivi e giuridici e, peraltro, era stato smentito dalla dichiarazione dei testi escussi. In sintesi, affermava che dall'istruttoria espletata era emerso che i mobili dovevano essere consegnati presso l'abitazione del padre di , perché allo stesso destinati per Parte_1 Persona_1 volontà di e dell'allora moglie, ma erano stati collocati nel locale di CP_1 CP_2
perché l'abitazione di era in fase di ristrutturazione. Parte_1 Persona_1
***** ***** *****
Con atto di citazione in appello, notificato il 6.5.2020, impugna la suindicata Parte_1 sentenza, chiedendo: a) di accertare e dichiarare che tra lo stesso e è intercorso un CP_1
contratto avente ad oggetto il deposito di una camera da letto, un baule e altre suppellettili, di proprietà del presso un suo locale;
b) di accertare e dichiarare che, nell'esecuzione del contratto di CP_1 deposito, il ha agito in violazione degli obblighi e dei doveri di cui agli artt. 1175, 1176, CP_1
1366, 1375 e 1771 c.c.; c) per l'effetto, dichiarata la risoluzione e/o cessazione del contratto di deposito, condannare l'appellato a provvedere al ritiro dei beni depositati presso il suo immobile, nonché al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese sostenute per la conservazione dei beni, oltre a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito, il tutto da liquidarsi nella misura forfetaria di € 5.000,00, ovvero in altra somma maggiore o minore da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 1.9.2020, si costituisce in giudizio
, che conclude chiedendo di rigettare l'appello, in quanto inammissibile e/o CP_1
comunque infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite, da attribuire al procuratore antistatario.
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-bis e per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante censurato con l'atto di appello ciascuna delle ragioni di per sé sufficienti a giustificare la decisione.
Nel merito, in ordine alla prima doglianza, sostiene che l'odierno appellante non ha fornito prova dell'accordo sul deposito della res.
In particolare, afferma che, ove configurabile, il contratto di deposito è intervenuto in loco tra
[...]
e , alla presenza dell'autotrasportatore, che successivamente ha notiziato il Pt_1 Persona_1 suo mandante dell'esecuzione del trasporto e della variazione del luogo della consegna. Le dichiarazioni testimoniali hanno confermato che tra le odierne parti in causa non è intervenuto alcun accordo contrattuale. In relazione al secondo motivo di appello, sostiene che la circostanza della ristrutturazione dell'immobile di è irrilevante e che la nuova documentazione, tesa a dimostrare Persona_1
l'inizio dei lavori dal 16.2.2009, è, in ogni caso, inutilizzabile ex art. 345 c.p.c.
Con provvedimento depositato il 4.3.2024, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett.
h) del D.L. n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n.
77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.3.2025 la Corte assegna la causa in decisione e concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che nella presente fase risulta superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (v. Cass Civ. sent. n. 14696/2016: “La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 […]”).
Va rigettata, altresì, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. atteso che, stando all'orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo espresso nella pronuncia n. 10916/2017, non è necessario un “progetto alternativo di sentenza…”, “…né alcuna trascrizione della sentenza appellata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure”.
Dalla lettura dell'atto introduttivo risultano individuabili le censure mosse da alla Parte_1
sentenza impugnata e le modifiche richieste, così come riportate.
L'interpretazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., rispondente al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, assicura il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
L'atto di appello contiene i requisiti minimi richiesti dalla norma.
Nel merito. Con un primo motivo di gravame l'appellante assume la violazione e l'errata applicazione degli artt.
1321, 1326, 1766 e 1771 c.c.
In sintesi, sostiene che: 1) la circostanza che, inizialmente, il deposito dovesse aver luogo presso altro locale, di proprietà di suo padre, , non può assumere alcuna rilevanza;
2) i mobili sono Persona_1 stati depositati con il consenso esplicito, sia del proprietario degli stessi (il , sia del CP_1 proprietario del locale;
3) l'accordo tra le parti -costitutivo del contratto di deposito- si è formato nel momento in cui il trasportatore ha informato il della nuova e diversa collocazione dei CP_1
mobili, raccogliendone il consenso;
4) nel momento in cui ha ricevuto dal Parte_1 trasportatore, con il consenso del i mobili e si è obbligato a custodirli nel suo locale, è CP_1
sorto tra le parti il contratto di deposito, con le relative obbligazioni, tra le quali quella relativa alla restituzione dei beni depositati;
5) il mancato assolvimento dell'obbligo di ritiro dei beni mobili depositati costituisce violazione dei principi di cui agli artt. 1171, 1218 e 1453 c.c., e consente di configurare la responsabilità contrattuale del depositante.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di prime cure è emerso quanto segue.
- I mobili di proprietà del dovevano essere consegnati presso l'abitazione di CP_1 [...]
, padre di ed effettivo destinatario della consegna (v. teste “Il Per_1 Parte_1 Tes_1 signor , circa 7-8 anni fa, mi ha incaricato di trasportare una camera da letto da Torino a CP_1
Banzi presso il domicilio del signor dico meglio del padre di ); Parte_1 Parte_1
- , senza evidenziare un errore o un equivoco nella consegna da parte Persona_1 dell'autotrasportatore, ha collocato i mobili presso i locali (garage) del figlio, in Parte_1
quanto il suo immobile era in procinto di essere ristrutturato, e, quindi, risultava indisponibile al deposito (v. teste “Quando siamo arrivati con il furgone presso il padre di Tes_1 Parte_1 quest'ultimo ci disse di scaricare i mobili presso il locale del figlio in quanto la casa del Pt_1 mio interlocutore era in fase di ristrutturazione”);
- moglie di si è meravigliata dello scarico dei mobili presso il garage Tes_2 Parte_1 di famiglia (v. teste “Ricordo che una mattina di dicembre 2007 inaspettatamente si è Tes_2
fermato un camion davanti alla nostra abitazione perché doveva scaricare dei mobili che, a dire degli autotrasportatori, erano di mio cognato ”); CP_1
- , l'autotrasportatore incaricato dal ha informato quest'ultimo della Testimone_3 CP_1 esecuzione del trasporto richiesto e della variazione del luogo della consegna (v. teste “Dopo Tes_1 aver assolto il mio compito, ho informato personalmente il committente che i mobili erano CP_1
stati depositati presso il locale di cioè il figlio della persona che mi aveva chiesto di Parte_1 depositarli in quest'altro diverso sito”). Dalle riportate circostanze, come correttamente sostenuto dal Giudice di primo grado, può presumersi, in via indiziaria, che non sia intervenuto, tra il e un accordo CP_1 Parte_1
contrattuale in ordine al deposito dei suddetti mobili presso il garage del secondo, mancandone la prova e non potendosi lo stesso desumere aliunde.
Difatti, non è dimostrata la richiesta di deposito del rivolta a ma piuttosto CP_1 Parte_1
la richiesta di di deposito dei beni presso il figlio, intervenuto alla presenza Persona_1 dell'autotrasportatore.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In particolare, afferma che la sentenza valorizza in maniera integrale e acritica le dichiarazioni testimoniali rese dal trasportatore e da dandone per scontata la Testimone_3 Tes_2 genuinità e l'attendibilità, e che non risponde al vero che il mobilio del D , nel mese di CP_1
dicembre 2007, è stato allocato presso solamente perché l'originaria destinazione, Parte_1
ossia il fabbricato di , era interessato da lavori di ristrutturazione. Persona_1
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
I documenti tesi a dimostrare la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste essendo i Tes_1
lavori di ristrutturazione del fabbricato di iniziati nel 2009, e quindi circa due anni Persona_1 dopo la consegna dei mobili, sono inutilizzabili ex art. 345 c.p.c. dal momento che l'odierno appellante non ha dimostrato di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile allo stesso, nonostante i richiamati documenti fossero nella sua disponibilità, e non ha, altresì, dimostrato l'indispensabilità degli stessi ai fini della decisione, risultando irrilevante che la decisione di destinare i mobili presso i locali di sua proprietà sia stata dettata dalla circostanza che l'immobile del padre, , fosse già in fase di ristrutturazione o in procinto di essere Persona_1
ristrutturato.
Con riguardo alla dichiarazione della teste si ribadisce che, sulla base di quanto dichiarato, Tes_2 la stessa non era a conoscenza di un'eventuale intesa o accordo tra e CP_1 Parte_1
per il deposito dei mobili, rimanendo sorpresa dalla circostanza che gli stessi fossero stati scaricati presso la sua abitazione.
Infine, si evidenzia che non ha, in ogni caso, provato di aver subito delle perdite a Parte_1
causa del deposito dei suddetti mobili o di aver sostenuto delle spese per la conservazione degli stessi. Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate a carico dell'appellante come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto dei valori minimi, stante la non complessità delle limitate questioni affrontate, alla luce del valore della causa come dichiarato (€ 5.000,00).
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 878/2019, pubblicata il 7.11.2019, dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, proposto da nei confronti di , ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1
domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
878/2019, pubblicata il 7.11.2019, emessa dal Tribunale di Potenza;
B. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.458,00 -di cui euro 268,00 per la fase di studio;
euro 268,00 per la fase introduttiva;
euro 496,00 per la fase istruttoria;
euro 426,00 per la fase decisionale-, per compensi professionali, oltre IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C. Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art 13 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Pasquale Cristiano
G.A. estensore Presidente