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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/10/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 187/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo Parte_1 C.F._1 di p.e.c. dell'Avv. GUGLIELMO ROGER BUONI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di epositato dal medesimo debitore sovraindebitato ai sensi dell'art. 269 CCI Parte_1
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI redatta del Gestore della crisi.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Albizzate e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore); TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente.
• L'attivo da liquidare è composto da beni immobili (quota di 1/6 dell'immobile di provenienza ereditaria sito in Morazzone, via Caronno Varesino n. 15), da mobili registrati (Fiat Panda 1.2 targata FH628VG, la quale non può essere esclusa dalla liquidazione sul presupposto della generica utilità per gli spostamenti personali e familiari), nonché dal reddito da lavoro dipendente percepito dalla ricorrente (dedotto l'importo di euro 1.100,00 per dodici mensilità, occorrente al pagamento delle spese di mantenimento del nucleo familiare).
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI, DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Pt_1
].
[...] C.F._1 NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo. NOMINA Liquidatore il Dott. , con studio in Canegrate, via Este n. 2. Testimone_1 ORDINA a l deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già Parte_1 depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 31.12.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DETERMINA in euro 1.100,00 mensili l'importo del reddito da lavoro escluso dalla liquidazione, disponendo che il datore di lavoro accrediti l'intero importo della retribuzione su conto corrente intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore), essendo poi cura di quest'ultimo provvedere senza indugio a riversare al debitore la somma di euro 1.100,00 al mese (con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla massa attiva della procedura). DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i competenti RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
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Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 187/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo Parte_1 C.F._1 di p.e.c. dell'Avv. GUGLIELMO ROGER BUONI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di epositato dal medesimo debitore sovraindebitato ai sensi dell'art. 269 CCI Parte_1
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI redatta del Gestore della crisi.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Albizzate e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore); TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente.
• L'attivo da liquidare è composto da beni immobili (quota di 1/6 dell'immobile di provenienza ereditaria sito in Morazzone, via Caronno Varesino n. 15), da mobili registrati (Fiat Panda 1.2 targata FH628VG, la quale non può essere esclusa dalla liquidazione sul presupposto della generica utilità per gli spostamenti personali e familiari), nonché dal reddito da lavoro dipendente percepito dalla ricorrente (dedotto l'importo di euro 1.100,00 per dodici mensilità, occorrente al pagamento delle spese di mantenimento del nucleo familiare).
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI, DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Pt_1
].
[...] C.F._1 NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo. NOMINA Liquidatore il Dott. , con studio in Canegrate, via Este n. 2. Testimone_1 ORDINA a l deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già Parte_1 depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 31.12.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DETERMINA in euro 1.100,00 mensili l'importo del reddito da lavoro escluso dalla liquidazione, disponendo che il datore di lavoro accrediti l'intero importo della retribuzione su conto corrente intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore), essendo poi cura di quest'ultimo provvedere senza indugio a riversare al debitore la somma di euro 1.100,00 al mese (con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla massa attiva della procedura). DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i competenti RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 3