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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7688 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della
Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 9851/2024 su ATP n. 10789/2023 R.G.L. promossa
DA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Monte Taburno n. 1, c.f. elett.te dom.to in Napoli, alla via Nuova C.F._1
Poggioreale n. 61 Parco I.N.A.I.L. Torre 7, presso lo studio dell'Avv. Marcello Ajale, come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 24.10.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.04.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento, riconoscimento handicap con connotazione di gravità ex lege 104/92 art. 3 comma 3).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2
verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del CP_1
c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU.
Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo giudizio Persona_1
ritenendo che: con l'abituale esame delle malattie caso per caso e del complesso invalidante nel suo insieme, ci ha consentito di diagnosticare un complesso di affezioni il cui valore percentuale è del 100%. La condizione era già tale all'epoca della domanda, per cui il ricorrente ha diritto alla definizione di Inabile assoluto ed irreversibile ex L. 118/71 Artt
2, 12 a far data dal 29/9/2022. Non ha invece diritto alla indennità di accompagnamento in quanto conserva, pur con le limitazioni citate, la propria autonomia effettuale. Per quanto attiene la richiesta relativa alla L. 104/92, ha diritto alla definizione ex Comma 1 Art 3.>>
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo che seppure il c.t.u. aveva effettuato una corretta applicazione della formula di Balthazard per tabulas, tuttavia, non risultava una congrua e dettagliata motivazione circa le ragioni che avevano portato al disconoscimento della indennità di accompagnamento ex lege 18/80 nonostante l'evidenza oggettiva di un quadro clinico di assoluta necessità di assistenza continuativa. Eccepiva il ricorrente che il quadro clinico sofferto era innegabilmente grave, tenuto conto che lo stesso era affetto da carcinoma prostatico invasivo in stadio avanzato. A tale condizione già notevolmente pregiudizievole, trattandosi di patologia ancora non in fase di remissione per cui necessitava follow-up clinico per almeno 5 anni, andava aggiunta la sindrome coronarica acuta. Deduceva, inoltre, che le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. si prestavano ad una facile controdeduzione di poca verosimiglianza sul piano logico essendosi, all'esame obiettivo, evidenziato un quadro di assoluta incapacità di attendere gli atti quotidiani della vita.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. il quale, Persona_2
in questa sede, approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che il ricorrente è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave 100% (l. 509/88-124/98) grave 100% con diritto all' indennità di accompagnamento (affetto da pluriminorazioni “ art. 30 comma 7 della legge 388/2000) che rendono il ricorrente bisognevole di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della legge 05. febbraio 1992 n.104 il ricorrente è portatore di handicap con connotazione di gravità (comma 3 art. 3 ).
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie: ipertensiva con esiti di multiple ischemie acute e di rivascolarizzazione – classe NYHA II limite III codice 6442. 6446 60%, poliartrosi con rigidità lombare media codice 7010
20% (ridotto), ipoacusia neurosensoriale bilaterale di media entità codice 4005 27% - malattia cerebrovascolare ischemica con insufficienza mentale moderata codice 1005 valore 41% - bronchite cronica – codice analogo 6407 ridotto 30% - carcinoma prostatico acinare invasivo infiltrate i frustoli (Gleason score 3+3 = 6 ) codice 9325 valutazione 100%.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (visita urologica del 26.4.2024, pet total Body del 22.5.2024, certificazione urologica del 27.6.2024, visita urologica del 16.7.2024, referto istologico del 11.7.24, RM addome superiore e inferiore, RM bacino, Rachide dorsale e lombare del 26.7.24, vsita radioterapica del 25.9.24 e urologica 19.9.24) che cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetta parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere a CP_2 Parte_1
l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92 dal 01.01.2024.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l al riconoscimento in favore del CP_2
sig. del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di Parte_1
portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92 dal 01.01.2024;
b) condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2
oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2
liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della
Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 9851/2024 su ATP n. 10789/2023 R.G.L. promossa
DA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Monte Taburno n. 1, c.f. elett.te dom.to in Napoli, alla via Nuova C.F._1
Poggioreale n. 61 Parco I.N.A.I.L. Torre 7, presso lo studio dell'Avv. Marcello Ajale, come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 24.10.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.04.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento, riconoscimento handicap con connotazione di gravità ex lege 104/92 art. 3 comma 3).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2
verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del CP_1
c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU.
Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo giudizio Persona_1
ritenendo che: con l'abituale esame delle malattie caso per caso e del complesso invalidante nel suo insieme, ci ha consentito di diagnosticare un complesso di affezioni il cui valore percentuale è del 100%. La condizione era già tale all'epoca della domanda, per cui il ricorrente ha diritto alla definizione di Inabile assoluto ed irreversibile ex L. 118/71 Artt
2, 12 a far data dal 29/9/2022. Non ha invece diritto alla indennità di accompagnamento in quanto conserva, pur con le limitazioni citate, la propria autonomia effettuale. Per quanto attiene la richiesta relativa alla L. 104/92, ha diritto alla definizione ex Comma 1 Art 3.>>
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo che seppure il c.t.u. aveva effettuato una corretta applicazione della formula di Balthazard per tabulas, tuttavia, non risultava una congrua e dettagliata motivazione circa le ragioni che avevano portato al disconoscimento della indennità di accompagnamento ex lege 18/80 nonostante l'evidenza oggettiva di un quadro clinico di assoluta necessità di assistenza continuativa. Eccepiva il ricorrente che il quadro clinico sofferto era innegabilmente grave, tenuto conto che lo stesso era affetto da carcinoma prostatico invasivo in stadio avanzato. A tale condizione già notevolmente pregiudizievole, trattandosi di patologia ancora non in fase di remissione per cui necessitava follow-up clinico per almeno 5 anni, andava aggiunta la sindrome coronarica acuta. Deduceva, inoltre, che le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. si prestavano ad una facile controdeduzione di poca verosimiglianza sul piano logico essendosi, all'esame obiettivo, evidenziato un quadro di assoluta incapacità di attendere gli atti quotidiani della vita.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. il quale, Persona_2
in questa sede, approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che il ricorrente è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave 100% (l. 509/88-124/98) grave 100% con diritto all' indennità di accompagnamento (affetto da pluriminorazioni “ art. 30 comma 7 della legge 388/2000) che rendono il ricorrente bisognevole di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della legge 05. febbraio 1992 n.104 il ricorrente è portatore di handicap con connotazione di gravità (comma 3 art. 3 ).
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie: ipertensiva con esiti di multiple ischemie acute e di rivascolarizzazione – classe NYHA II limite III codice 6442. 6446 60%, poliartrosi con rigidità lombare media codice 7010
20% (ridotto), ipoacusia neurosensoriale bilaterale di media entità codice 4005 27% - malattia cerebrovascolare ischemica con insufficienza mentale moderata codice 1005 valore 41% - bronchite cronica – codice analogo 6407 ridotto 30% - carcinoma prostatico acinare invasivo infiltrate i frustoli (Gleason score 3+3 = 6 ) codice 9325 valutazione 100%.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (visita urologica del 26.4.2024, pet total Body del 22.5.2024, certificazione urologica del 27.6.2024, visita urologica del 16.7.2024, referto istologico del 11.7.24, RM addome superiore e inferiore, RM bacino, Rachide dorsale e lombare del 26.7.24, vsita radioterapica del 25.9.24 e urologica 19.9.24) che cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetta parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere a CP_2 Parte_1
l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92 dal 01.01.2024.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l al riconoscimento in favore del CP_2
sig. del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di Parte_1
portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92 dal 01.01.2024;
b) condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2
oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2
liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.