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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/08/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 502/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonio Dell'Aversana che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“II) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pagina 1 di 3 II.a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri in data 22/04/1995 in Tarantasca (CN), trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Tarantasca al n. 3 della parte II, serie A, Anno 1995.
II.b. Confermare il provvedimento della separazione.
III) In ogni caso condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite determinate ai sensi del
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Antonio Dell'Aversana ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..”
Per il P.M.:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio con rito concordatario a Tarantasca il Parte_1 CP_1
22.4.1995 ed hanno avuto una figlia, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 5.3.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei Parte_1
coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi la convivenza interrotta ormai già da diverso tempo. Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 4.6.2024. Con sentenza parziale del 13.6.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 24.6.2025, la ricorrente ha confermato la volontà di divorziare e la causa è stata successivamente rimessa al
Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, domandando l'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con sentenza parziale del 13.6.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorso più di un anno dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dalla ricorrente e non contestato dal convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
Essendo la figlia maggiorenne ed indipendente e in mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
pagina 2 di 3 Nulla per le spese, che rimarranno a carico della parte che le ha sostenute, stante la mancata opposizione del resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Tarantasca il 23.4.1995 tra , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Cuneo il 15.4.1973, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tarantasca al n 3 Parte
II serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tarantasca di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi del R.D. 9-7-39 n. 1238;
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 7.8.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 502/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonio Dell'Aversana che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“II) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pagina 1 di 3 II.a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri in data 22/04/1995 in Tarantasca (CN), trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Tarantasca al n. 3 della parte II, serie A, Anno 1995.
II.b. Confermare il provvedimento della separazione.
III) In ogni caso condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite determinate ai sensi del
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Antonio Dell'Aversana ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..”
Per il P.M.:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio con rito concordatario a Tarantasca il Parte_1 CP_1
22.4.1995 ed hanno avuto una figlia, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 5.3.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei Parte_1
coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi la convivenza interrotta ormai già da diverso tempo. Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 4.6.2024. Con sentenza parziale del 13.6.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 24.6.2025, la ricorrente ha confermato la volontà di divorziare e la causa è stata successivamente rimessa al
Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, domandando l'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con sentenza parziale del 13.6.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorso più di un anno dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dalla ricorrente e non contestato dal convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
Essendo la figlia maggiorenne ed indipendente e in mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
pagina 2 di 3 Nulla per le spese, che rimarranno a carico della parte che le ha sostenute, stante la mancata opposizione del resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Tarantasca il 23.4.1995 tra , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Cuneo il 15.4.1973, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tarantasca al n 3 Parte
II serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tarantasca di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi del R.D. 9-7-39 n. 1238;
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 7.8.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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