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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 4326, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Gargiulo, presso lo studio del quale elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via A. De Gasperi n. 16
(RICORRENTE)
CONTRO
rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv Giuseppina De Pascale, elett.te domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2022, , proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 07120229015454009000, notificata il 18.07.22, limitatamente agli avvisi di addebito n.
37120180014995142000, n. 37120190004390289000, n.
37120190015807457000 pretesi da per omesso versamento di contributi CP_2
IVS per gli anni 2017/2018 e 2019 per l'importo complessivo di € 4.416,19.
Parte ricorrente in particolare ha dedotto che la pretesa è illegittima stante il proprio difetto di legittimazione dovuto all'avvenuta cessazione della Partita Iva
a far data dal 10.08.2017 ed ha eccepito che gli avvisi di addebito, oggetto della presente opposizione non sarebbero mai stati notificati, motivo per il quale il ricorrente lamenta dell'inosservanza delle disposizioni in materia di esecuzione esattoriale e eccepisce l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, per vedere annullato il credito previdenziale, con CP_3
vittoria di spese di lite.
Nel procedimento così introdotto provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva e la infondatezza del ricorso.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
In via pregiudiziale occorre valutare l'ammissibilità dell'azione proposta.
Parte ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione in merito al mancato versamento dei contributi IVS allegando certificazione dell'Agenzia dell'entrate da cui risulta la cessazione della partita IVA a far data dal
10.08.2017.
Nel caso di specie, dunque, sono state formulate contestazione in merito alla pretesa contributiva per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n.
29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va tuttavia accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del CP_4
legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento della carenza di legittimazione passiva rispetto al credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
Pag. 2 di 4 Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma
5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi
"all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso
l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Da tanto consegue che, essendo il ricorso stato notificato solo nei confronti di
, ovvero di un soggetto privo di Controparte_5
legittimazione passiva, la domanda va dichiarata inammissibile.
E' superfluo rilevare che, in questa sede, viene emanata una sentenza di rito alla luce dei nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che non preclude, ovviamente, la impugnabilità di ulteriori atti impositivi emessi in futuro.
Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese devono essere compensate considerati anche i mutamenti della giurisprudenza su questioni dirimenti verificatisi in materia e la novità delle questioni esaminate, ricorrendo i presupposti dell'art. 92 c.p.c.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Pag. 3 di 4 Torre Annunziata, 10/6/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 4 di 4
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 4326, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Gargiulo, presso lo studio del quale elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via A. De Gasperi n. 16
(RICORRENTE)
CONTRO
rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv Giuseppina De Pascale, elett.te domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2022, , proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 07120229015454009000, notificata il 18.07.22, limitatamente agli avvisi di addebito n.
37120180014995142000, n. 37120190004390289000, n.
37120190015807457000 pretesi da per omesso versamento di contributi CP_2
IVS per gli anni 2017/2018 e 2019 per l'importo complessivo di € 4.416,19.
Parte ricorrente in particolare ha dedotto che la pretesa è illegittima stante il proprio difetto di legittimazione dovuto all'avvenuta cessazione della Partita Iva
a far data dal 10.08.2017 ed ha eccepito che gli avvisi di addebito, oggetto della presente opposizione non sarebbero mai stati notificati, motivo per il quale il ricorrente lamenta dell'inosservanza delle disposizioni in materia di esecuzione esattoriale e eccepisce l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, per vedere annullato il credito previdenziale, con CP_3
vittoria di spese di lite.
Nel procedimento così introdotto provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva e la infondatezza del ricorso.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
In via pregiudiziale occorre valutare l'ammissibilità dell'azione proposta.
Parte ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione in merito al mancato versamento dei contributi IVS allegando certificazione dell'Agenzia dell'entrate da cui risulta la cessazione della partita IVA a far data dal
10.08.2017.
Nel caso di specie, dunque, sono state formulate contestazione in merito alla pretesa contributiva per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n.
29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va tuttavia accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del CP_4
legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento della carenza di legittimazione passiva rispetto al credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
Pag. 2 di 4 Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma
5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi
"all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso
l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Da tanto consegue che, essendo il ricorso stato notificato solo nei confronti di
, ovvero di un soggetto privo di Controparte_5
legittimazione passiva, la domanda va dichiarata inammissibile.
E' superfluo rilevare che, in questa sede, viene emanata una sentenza di rito alla luce dei nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che non preclude, ovviamente, la impugnabilità di ulteriori atti impositivi emessi in futuro.
Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese devono essere compensate considerati anche i mutamenti della giurisprudenza su questioni dirimenti verificatisi in materia e la novità delle questioni esaminate, ricorrendo i presupposti dell'art. 92 c.p.c.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Pag. 3 di 4 Torre Annunziata, 10/6/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 4 di 4