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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG AR IC
Sara Pozzetti IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2920/2025 avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da: ata a OV (NO) il 24/10/1973 Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DAMASO ELSA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“
1. I coniugi continueranno a vivere nel mutuo rispetto.
2. L'ex casa coniugale, di proprietà di terzi, è già stata lasciata e le parti dichiarano di non aver nulla a che pretendere uno dall'altro in merito alla stessa ed anche per i mobili e oggetti che ivi erano ricoverati.
3. Le parti concordano che l'assegno Unico per il cui importo è pari a € 97,00 circa) venga Per_1 dalla stessa percepito sul proprio conto corrente come già accade dal mese di aprile 2025 e gli stessi non hanno nulla a che pretendere, ma si impegnano a porre in essere annualmente tutti gli eventuali adempimenti necessari per la sua fruizione.
4. Al compimento del 21° anno di età della figlia (ovvero quando verrà a cessare l'erogazione dell'assegno unico), allora i genitori verseranno direttamente alla figlia la somma mensile di € 50,00 pro capite, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
5. In ragione dell'incasso da parte della figlia el predetto emolumento, nonché della mutata Per_1 capacità reddituale del Sig. quest'ultimo si impegna a versare alla madre, entro il giorno 15 Pt_2 di ogni mese mediante bonifico bancario, un contributo al mantenimento per la figlia di € 200,00 con previsione di aumento ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie così come dedotte nel
Protocollo del Tribunale di Asti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
6. Il nuovo importo di contributo al mantenimento di cui al punto precedente verrà erogato da parte del sig. a far data dal mese successivo all'emissione della sentenza di divorzio di cui al presente Pt_2 procedimento, fino a quel momento sarà tenuto a versare la somma prevista con la separazione e i relativi aumenti ISTAT.
7. Essendo i coniugi economicamente indipendenti, non vi è previsione di assegno divorzile.
8. Le spese legali sono poste a carico solidale delle parti e versate nella misura del 50% pro capite.
9. i coniugi richiedono l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio previo parere positivo del P.M. 10. I ricorrenti, ai fini della novellata normativa, dichiarano o Di non volersi riconciliare;
o Di volersi divorziare alle condizioni del presente ricorso congiunto;
o Di non voler comparire all'udienza e chiedono che la stessa venga svolta in maniera figurata”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
MESSINA (ME) il 21/08/1979, celebrato in MESSINA in data 06/06/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 194, Parte II, Serie A, Anno 2006, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG AR IC
Sara Pozzetti IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2920/2025 avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da: ata a OV (NO) il 24/10/1973 Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DAMASO ELSA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“
1. I coniugi continueranno a vivere nel mutuo rispetto.
2. L'ex casa coniugale, di proprietà di terzi, è già stata lasciata e le parti dichiarano di non aver nulla a che pretendere uno dall'altro in merito alla stessa ed anche per i mobili e oggetti che ivi erano ricoverati.
3. Le parti concordano che l'assegno Unico per il cui importo è pari a € 97,00 circa) venga Per_1 dalla stessa percepito sul proprio conto corrente come già accade dal mese di aprile 2025 e gli stessi non hanno nulla a che pretendere, ma si impegnano a porre in essere annualmente tutti gli eventuali adempimenti necessari per la sua fruizione.
4. Al compimento del 21° anno di età della figlia (ovvero quando verrà a cessare l'erogazione dell'assegno unico), allora i genitori verseranno direttamente alla figlia la somma mensile di € 50,00 pro capite, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
5. In ragione dell'incasso da parte della figlia el predetto emolumento, nonché della mutata Per_1 capacità reddituale del Sig. quest'ultimo si impegna a versare alla madre, entro il giorno 15 Pt_2 di ogni mese mediante bonifico bancario, un contributo al mantenimento per la figlia di € 200,00 con previsione di aumento ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie così come dedotte nel
Protocollo del Tribunale di Asti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
6. Il nuovo importo di contributo al mantenimento di cui al punto precedente verrà erogato da parte del sig. a far data dal mese successivo all'emissione della sentenza di divorzio di cui al presente Pt_2 procedimento, fino a quel momento sarà tenuto a versare la somma prevista con la separazione e i relativi aumenti ISTAT.
7. Essendo i coniugi economicamente indipendenti, non vi è previsione di assegno divorzile.
8. Le spese legali sono poste a carico solidale delle parti e versate nella misura del 50% pro capite.
9. i coniugi richiedono l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio previo parere positivo del P.M. 10. I ricorrenti, ai fini della novellata normativa, dichiarano o Di non volersi riconciliare;
o Di volersi divorziare alle condizioni del presente ricorso congiunto;
o Di non voler comparire all'udienza e chiedono che la stessa venga svolta in maniera figurata”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
MESSINA (ME) il 21/08/1979, celebrato in MESSINA in data 06/06/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 194, Parte II, Serie A, Anno 2006, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.