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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BONAMARTINI CESARE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 946/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000027510001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2024/004/DI000002751/0/001 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Brescia, con il quale veniva determinata l'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 37 comma 1 e art. 57 comma 1 D.P.R. 131/198 in relazione al decreto ingiuntivo n. 2751/2024 emesso dal
Tribunale di Brescia in data 19.5.2019 nei confronti dei debitori Nominativo_1 ed Nominativo_2
.
L'odierna ricorrente in quanto cessionaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del TUB, dalla società
Società_1 S.r.l. di un credito che quest'ultima vantava nei confronti di Nominativo_1 ed Nominativo_2, agendo in via monitoria, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo sopra citato.
Il credito ceduto ed azionato in giudizio discendeva da un contratto di mutuo ipotecario a medio-lungo termine che Nominativo_1 e Nominativo_2 avevano contratto, nel corso dell'anno 2003, con Banca_2, poi incorporata nella “Banca Banca_1 S.p.a.”.
Con l'avviso di liquidazione impugnato l'Agenzia delle Entrate determinava l'imposta di registro in misura proporzionale in relazione al credito portato nel decreto ingiuntivo che era oggetto di cessione.
La ricorrente deduceva, anzitutto, il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed eccepiva l'illegittima applicazione dell'imposta proporzionale perché recante una pretesa legata ad atti rispetto ai quali era già stata assolta l'imposta in virtù dell'alternatività tra I.V.A e imposta di registro.
In particolare, si deduceva che il debitore ceduto fosse divenuto obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario, con la conseguenza che il provvedimento giudiziario con cui il debitore ceduto era condannato al pagamento nei confronti del cessionario di un debito soggetto ad Iva, doveva essere tassato non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/1986.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia, la quale, nel precisare che l'oggetto della controversia era solo la misura proporzionale dell'imposta, contestava integralmente il contenuto del ricorso, insistendo nella propria pretesa, con richiesta di rigetto del ricorso.
All'udienza del 19 gennaio 2026, svoltasi in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso circa lo svolgimento del procedimento, stima la Corte che il ricorso sia fondato.
È infondata la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, atteso che, per pacifica giurisprudenza, “in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, avendo la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto, in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nella fase contenziosa l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, 08/08/2022, n. 24449, Rv. 665735 - 01).
Ne discende che l'indicazione dell'atto sottoposto a tassazione e della misura dell'imposta di registro applicata assolve l'onere di motivazione, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, incontestato tra le parti ex art. 115 c.p.c. che l'operazione di finanziamento originaria tra
Banca_2 e Nominativo_1 e Nominativo_2 rientrasse nel cd. “campo IVA”, stima il giudice, in adesione a orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15263/21 e Cass.
n. 10296/22), che ai fini della tassazione della sentenza o del decreto ingiuntivo ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorra avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza o il decreto ingiuntivo non sono soggetti ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.
Osserva la Suprema Corte (cfr., in motivazione, Cass. 15263/21) che “questa soluzione interpretativa muove dalla premessa secondo cui il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito
è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente. A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto ( così Cass. n. 9842 del
20/04/2018 e Cass. n. 575 del 17/01/2001)”.
Pertanto, “in considerazione della natura del credito originario, pacificamente rientrante nel campo dell'Iva, deve affermarsi il principio secondo cui la sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del factor di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86 ma in base alla nota II al medesimo art. 8, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R.
131/86”.
È appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha concluso – nel caso di debito principale soggetto ad IVA - per l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anche per il caso di decreto ingiuntivo emesso in favore del fideiussore che aveva esercitato l'azione di regresso nei confronti del debitore principale.
Si è, infatti, affermato che “in tema di imposta di registro, rispetto alla sentenza di condanna ottenuta dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trova applicazione l'imposta in misura fissa, atteso che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari” (cfr. Cass. Sez. V - , Sentenza n. 19365 del 20/07/2018, Rv. 650047 - 01).
In motivazione si è precisatoche “la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari” rispetto alla quale l'IVA è già stata assolta.
Si è, inoltre, sottolineato che la diversa soluzione fatta propria in alcune pronunce (definite minoritarie) “si fonda sulla scindibilità dei rapporti tra creditore e debitore principale, tra creditore e garante e tra garante e creditore, senza tuttavia considerare il collegamento negoziale dei predetti rapporti, che, pertanto, devono configurarsi come un'unica complessa operazione che tale va valutata anche sotto il profilo fiscale”.
Il carattere autonomo della cessione del credito rileva, ad avviso dello scrivente, solo con riguardo ad eventuali pronunce di condanna a pagamento di somme tra cessionario e cedente rispetto ai quali, data l'assenza di assoggettamento ad IVA della relativa operazione, una eventuale imposta di registro sarebbe determinabile in misura proporzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di
€ 300,00, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Brescia, 7 febbraio 2026
IL GIUDICE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BONAMARTINI CESARE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 946/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000027510001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2024/004/DI000002751/0/001 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Brescia, con il quale veniva determinata l'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 37 comma 1 e art. 57 comma 1 D.P.R. 131/198 in relazione al decreto ingiuntivo n. 2751/2024 emesso dal
Tribunale di Brescia in data 19.5.2019 nei confronti dei debitori Nominativo_1 ed Nominativo_2
.
L'odierna ricorrente in quanto cessionaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del TUB, dalla società
Società_1 S.r.l. di un credito che quest'ultima vantava nei confronti di Nominativo_1 ed Nominativo_2, agendo in via monitoria, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo sopra citato.
Il credito ceduto ed azionato in giudizio discendeva da un contratto di mutuo ipotecario a medio-lungo termine che Nominativo_1 e Nominativo_2 avevano contratto, nel corso dell'anno 2003, con Banca_2, poi incorporata nella “Banca Banca_1 S.p.a.”.
Con l'avviso di liquidazione impugnato l'Agenzia delle Entrate determinava l'imposta di registro in misura proporzionale in relazione al credito portato nel decreto ingiuntivo che era oggetto di cessione.
La ricorrente deduceva, anzitutto, il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed eccepiva l'illegittima applicazione dell'imposta proporzionale perché recante una pretesa legata ad atti rispetto ai quali era già stata assolta l'imposta in virtù dell'alternatività tra I.V.A e imposta di registro.
In particolare, si deduceva che il debitore ceduto fosse divenuto obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario, con la conseguenza che il provvedimento giudiziario con cui il debitore ceduto era condannato al pagamento nei confronti del cessionario di un debito soggetto ad Iva, doveva essere tassato non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/1986.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia, la quale, nel precisare che l'oggetto della controversia era solo la misura proporzionale dell'imposta, contestava integralmente il contenuto del ricorso, insistendo nella propria pretesa, con richiesta di rigetto del ricorso.
All'udienza del 19 gennaio 2026, svoltasi in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso circa lo svolgimento del procedimento, stima la Corte che il ricorso sia fondato.
È infondata la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, atteso che, per pacifica giurisprudenza, “in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, avendo la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto, in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nella fase contenziosa l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, 08/08/2022, n. 24449, Rv. 665735 - 01).
Ne discende che l'indicazione dell'atto sottoposto a tassazione e della misura dell'imposta di registro applicata assolve l'onere di motivazione, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, incontestato tra le parti ex art. 115 c.p.c. che l'operazione di finanziamento originaria tra
Banca_2 e Nominativo_1 e Nominativo_2 rientrasse nel cd. “campo IVA”, stima il giudice, in adesione a orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15263/21 e Cass.
n. 10296/22), che ai fini della tassazione della sentenza o del decreto ingiuntivo ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorra avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza o il decreto ingiuntivo non sono soggetti ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.
Osserva la Suprema Corte (cfr., in motivazione, Cass. 15263/21) che “questa soluzione interpretativa muove dalla premessa secondo cui il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito
è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente. A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto ( così Cass. n. 9842 del
20/04/2018 e Cass. n. 575 del 17/01/2001)”.
Pertanto, “in considerazione della natura del credito originario, pacificamente rientrante nel campo dell'Iva, deve affermarsi il principio secondo cui la sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del factor di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86 ma in base alla nota II al medesimo art. 8, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R.
131/86”.
È appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha concluso – nel caso di debito principale soggetto ad IVA - per l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anche per il caso di decreto ingiuntivo emesso in favore del fideiussore che aveva esercitato l'azione di regresso nei confronti del debitore principale.
Si è, infatti, affermato che “in tema di imposta di registro, rispetto alla sentenza di condanna ottenuta dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trova applicazione l'imposta in misura fissa, atteso che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari” (cfr. Cass. Sez. V - , Sentenza n. 19365 del 20/07/2018, Rv. 650047 - 01).
In motivazione si è precisatoche “la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari” rispetto alla quale l'IVA è già stata assolta.
Si è, inoltre, sottolineato che la diversa soluzione fatta propria in alcune pronunce (definite minoritarie) “si fonda sulla scindibilità dei rapporti tra creditore e debitore principale, tra creditore e garante e tra garante e creditore, senza tuttavia considerare il collegamento negoziale dei predetti rapporti, che, pertanto, devono configurarsi come un'unica complessa operazione che tale va valutata anche sotto il profilo fiscale”.
Il carattere autonomo della cessione del credito rileva, ad avviso dello scrivente, solo con riguardo ad eventuali pronunce di condanna a pagamento di somme tra cessionario e cedente rispetto ai quali, data l'assenza di assoggettamento ad IVA della relativa operazione, una eventuale imposta di registro sarebbe determinabile in misura proporzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di
€ 300,00, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Brescia, 7 febbraio 2026
IL GIUDICE