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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 10.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3641 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da:
1. nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
via Vittorio Emanuele II n. 50, in qualità di erede di nato a Persona_1
Odessa (Ucraina), il 29.11.1948, deceduto il 28.02.2022 in Sestu (CA), ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 14.11.2022, prot. n.
04123/2022, elettivamente domiciliata in Assemini, via Carmine n. 118, presso lo
Studio dell'Avv. Carlo ANGIOY, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
pagina 1 2. PA
, in persona del Presidente pro tempore;
[...]
convenuto contumace
e nei confronti di
3. nato a [...], U.S.A.), il Parte_2
19.01.2015, residente in [...], in qualità di erede di nata ad [...], il [...], deceduta nella Persona_2
Repubblica Popolare Cinese, il 22.10.2020, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale nato in [...], il [...], Persona_3
elettivamente domiciliato in Assemini, via Carmine n. 118, presso lo Studio
presso lo studio dell'Avv. Carlo ANGIOY, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di intervento;
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente e del terzo intervenuto:
“l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza, voglia
NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente e degli
eredi tutti come costituiti in causa a percepire gli arretrati relativi alla
prestazione di assegno sociale spettante al defunto sig. con Persona_1
decorrenza dal mese successivo a quallo della domanda amministrativa, oltre
accessori; condannare al pagamento a favore degli eredi dei ratei CP_2
arretrati di prestazione di assegno sociale, oltre accessori;
Con vittoria di
onorari, diritti e spese di lite, da liquidarsi rispettivamente secondo i diritti ed
onorari previsti per il patrocinio a spese dello stato quanto alla ricorrente LL
pagina 2 Nedina e, con solo riferimento ai coeredi costituiti, con liquidazione degli stessi in
favore del difensore antistatario che dichiara di averli anticipati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' PA
, al fine di domandare l'accertamento del proprio diritto a percepire i
[...]
ratei maturati dell'assegno sociale, che competeva a , suo coniuge Persona_1
deceduto.
In specie, ella ha rappresentato:
− di essere coniuge erede del defunto nato a [...] Persona_1
(Ucraina), il 29.11.1948, deceduto il 28.02.2022 in Sestu, e con il quale ella aveva convissuto sino alla morte;
− che né lei, né il defunto marito erano mai stati titolari di alcun reddito personale rilevante ed eccedente i limiti di concessione del c.d. assegno sociale e che aveva presentato la domanda di assegno sociale per titolari di Persona_1
carta di soggiorno il 03.02.2021, avente numero 2030880000104;
− che, con una nota del 09.11.2021, trasmessa dalla sede in CP_2
Assemini, la domanda era stata respinta sull'errato presupposto della mancata presentazione della documentazione a corredo della domanda e di avere, con ricorso amministrativo, dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sia in punto di reddito, sia di permanenza nel territorio italiano, senza peraltro avere alcun positivo riscontro, e anzi, tutti i tentativi di interlocuzione si erano conclusi negativamente;
pagina 3 − che, in particolare, il Comune di Sestu aveva errato nell'indicare il nominativo di con la “i” alla fine del nome, in luogo della “y” e Persona_1
che, pertanto, l' aveva respinto la domanda sulla base della mancata CP_2
iscrizione anagrafica;
− che, nonostante la dimostrazione dell'errore, l'Istituto aveva omesso di riscontrare in alcun modo il ricorso amministrativo inoltrato.
2. L' pur Controparte_3
avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
3. Nel corso del presente giudizio, è intervenuto volontariamente figlio e, quindi, erede di figlia Parte_2 Persona_2
premorta di chiedendo la propria quota di arretrati da pensione Persona_1
che sarebbe spettata al suo ascendente (parente in linea retta, II grado: nonno-
nipote).
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Preliminarmente, giova evidenziare che nessuna autorizzazione del
Giudice tutelare è necessaria ai fini dell'intervento in giudizio del minore
Parte_2
Sul punto, si deve chiarire che l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c.
è necessaria soltanto per promuovere giudizi relativi ad atti di straordinaria amministrazione, che possono, cioè, arrecare un pregiudizio e una diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del minore (cfr. Cass.
civ., Sez. II, 19.01.2012, n. 743).
pagina 4
6. La domanda proposta da LL è fondata e deve essere accolta. Pt_1
Giova premettere che, in punto di diritto, l'art. 20, comma 10°, d.l. 25.06.2008, n.
112, conv. in l. 06.08.2008, n. 133, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Si tratta di una disposizione in cui “la previsione di un limite di stabile
permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il
riconoscimento del predetto beneficio appare adottata, piuttosto che sulla base di
una scelta di tipo meramente “restrittivo”, sul presupposto, per tutti «gli aventi
diritto», di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera
presenza legale nel territorio dello Stato” (cfr. Corte Cost. ord. n. 197/2013).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, poi, chiarito che “Lo straniero
extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art.
3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di
soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per
effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n.
133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel
territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite
alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del
T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo
e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta,
costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. civ., Sez. L.,
25.06.2019, n. 16989).
pagina 5 Nella vicenda scrutinata, la richiede l'assegno sociale già domandato Pt_1
dal coniuge defunto Persona_1
Pertanto, occorre verificare se nel decennio anteriore alla presentazione della domanda volta alla concessione dell'assegno sociale il coniuge della odierna ricorrente fosse in possesso di siffatto requisito.
È, anzitutto, documentalmente provato il rilascio della Carta di Soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione, recante il 28.09.2010 quale data di ingresso in Italia, originariamente rilasciata dalla Questura di Cagliari (doc. 9, prodotto col ricorso introduttivo).
Tale documento, secondo la disciplina del d.lgs. 06.02.2007, n. 30, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva, negli artt. 3 e 7, che esso era rilasciato al familiare il quale si ricongiungeva con il cittadino europeo avente diritto a soggiornare nel territorio italiano per oltre 3 mesi.
È pure documentalmente provato il rilascio da parte della Questura di Cagliari del
Permesso di soggiorno per stranieri a documento recante il Parte_1
26.06.2009 quale data di ingresso nel territorio dello Stato italiano (doc. 3,
prodotto col ricorso introduttivo).
La documentazione appena menzionata appare sufficiente al fine di dimostrare in capo al ricorrente il requisito negato dall' CP_2
Va in definitiva dichiarato il diritto del ricorrente, ferma la sussistenza del requisito reddituale, alla percezione dell'assegno sociale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
Nel corso dell'istruttoria, a seguito degli approfondimenti disposti da questo
Tribunale, è emersa l'esistenza anche di figlio e, Parte_2
quindi, erede di figlia premorta di il quale, come Persona_2 Persona_1
pagina 6 detto, è pure intervenuto nel presente giudizio, chiedendo la quota di arretrati da pensione che sarebbe spettata al suo ascendente (parente in linea retta, II grado:
nonno-nipote).
La ricorrente e l'intervenuto agiscono jure haereditario e la successione di
è regolata dalla propria legge nazionale (russa) ai sensi dell'art. Persona_1
46, rubricato “Successione per causa di morte”, l. 31.05.1995, n. 218, recante
“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, che stabilisce che
“
1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del
soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa
in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede.
La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva
più in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i
diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento
della morte della persona della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione,
salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo
d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari”.
Deve trovare, inoltre, applicazione l'art. 14, “Conoscenza della legge straniera
applicabile”, l. 31.05.1995, n. 218, che prevede che “
1. L'accertamento della
legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi,
oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni
acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia;
può altresì interpellare
esperti o istituzioni specializzate.
pagina 7 2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche
con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
mancanza si applica la legge italiana”.
Benché la richiesta, fatta da questo Giudice, al Ministero della Giustizia non sia andata a buon fine, sulla base delle informazioni acquisite direttamente attraverso siti istituzionali (https://www.firus.it/html/associazione.html: sull'accesso diretto del Giudice ai documenti tratti da siti istituzionali di enti pubblici, cfr. Cass. civ.,
Sez. L, 28.08.2014, n. 18418 e Cass. civ., Sez. III, 26.08.2020, ord. n. 17810) e con l'ulteriore riscontro delle parti, deve richiamarsi l'art. 1224, Codice Civile
della Federazione US (CCFR), che stabilisce che il criterio in base al quale dev'essere individuata la legge regolatrice dei rapporti ereditari è quello dell'ultima residenza del de cuius, eccezion fatta per la successione relativa a beni immobili, alla quale si applica invece la lex loci.
Trovano applicazione, pertanto, gli artt. 565 ss. c.c. e, in particolare, l'art. 581 c.c.,
rubricato “Concorso del coniuge con i figli”, che prevede che “Quando con il
coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla
successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”.
Essendo, poi, premorta la figlia del , devono applicarsi anche l'art. 467 Per_1
c.c., che dispone che “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e
nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole
accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha
provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità
o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di
pagina 8 natura personale”, e l'art. 468 c.c., secondo cui “La rappresentazione ha luogo,
nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea
collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. (2)
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato
all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o
indegni di succedere rispetto a questa”.
In definitiva, deve, dunque, ritenersi che avesse diritto Persona_1
all'assegno sociale con decorrenza dal 01.03.2021 e fino al 28.02.2022 e, per l'effetto, l' deve essere condannato a pagare, a e a CP_2 Parte_1
per la quota del 50% ciascuno, i ratei di assegno Parte_2
maturati e non corrisposti, nella misura di legge, con gli interessi legali fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30.5.2002 n. 115,
recante il testo unico delle spese di giustizia, essendo vincitrice la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare della prestazione di assistenza sociale ai sensi dell'art. 13, comma
1°, c.p.c., secondo i medi tariffari tenuto conto della importanza della questione e con esclusione della fase istruttoria.
Nessun aumento deve essere applicato in ragione della pluralità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014, non essendo state articolate difese differenziate in relazione alla posizione del terzo intervenuto.
In ogni caso, per la ipotetica quota in aumento (relativa alla parte intervenuta non ammessa al patrocinio a spese dello Stato), deve essere disposta, ai sensi dell'art.
pagina 9 peculiarità della vicenda (la posizione del terzo è emersa solo a seguito delle richieste di approfondimento istruttorio di questo Giudice).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accerta che nato a [...], il [...], Persona_1
deceduto il 28.02.2022 in Sestu (CA), aveva avuto diritto a percepire l'assegno sociale ex art. 3, l. 08.08.1995, n. 335, con decorrenza dal 01.03.2021 e fino al
28.02.2022 e, per l'effetto,
2. condanna l' PA
, in persona del Presidente pro tempore, a pagare, a e a
[...] Parte_1
per la quota del 50% ciascuno, i ratei di assegno di Parte_2
cui al punto 1, maturati e non corrisposti, nella misura di legge, con gli interessi legali fino al saldo;
3. condanna l' PA
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere lo Stato delle spese
[...]
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.310,00 (compenso già
dimidiato, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra
[...]
e l' Parte_2 PA
, in persona del Presidente pro tempore.
[...]
Cagliari, 10.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della assoluta